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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/06/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Chiara Mazzaroppi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2233/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ROSELLA Parte_1 C.F._1
LILIANA
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
FADDA FEDERICA
ricorrenti e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Domanda congiunta di modifica delle condizioni di divorzio
Pag. 1 a 4 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto una domanda congiunta di modifica delle condizioni di divorzio con la quale hanno esposto:
“-i coniugi hanno contratto matrimonio in data 16.11.1996 in Gonnosfanadiga (CA) secondo il rito concordatario (atto n° 32 parte 2 serie A anno 1996);
-dall'unione è nata, in data 15.10.2002, la figlia;
Per_1
-il matrimonio non si è rivelato felice e, a seguito di ricorso per separazione giudiziale innanzi al Tribunale di Cagliari, presentato dal Sig. , trasformatosi in separazione Parte_1
consensuale, all'udienza tenutasi in data 09.04.2015, essi hanno confermato la concorde volontà di addivenire alla separazione e l'accordo di separazione, così raggiunto, è stato omologato dal citato Tribunale riunito in Camera di Consiglio con provvedimento del
15.05.2015;
-in data 06.11.2018 il Tribunale, a seguito della richiesta della modifica delle condizioni di separazione promossa da , ha accolto integralmente la modifica tenuto Controparte_1
conto dell'accordo raggiunto dalle parti;
-in data 17.12.2019 il Tribunale di Cagliari ha emesso la Sent. n. 19/2020, pubblicata in data
07.01.2020, con la quale si pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i coniugi alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con quello di comunicarsi reciprocamente l'eventuale cambio di residenza;
2. la casa coniugale, sita in Gonnosfanadiga nella Via Pascoli n. 48, con quanto l'arreda, viene assegnata alla signora che vi abiterà unitamente alla figlia minore Controparte_1 Per_1
che ivi manterrà la propria residenza anagrafica;
Pag. 2 a 4 3. il signor provvederà al mantenimento della figlia col versamento alla Parte_1 Per_1
signora , entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di € 250,00 mensili, Controparte_1
da rivalutare ogni anno in proporzione all'aumento del costo della vita così come risulta dagli indici Istat, nonché del versamento delle spese straordinarie, mediche, sportive e per l'istruzione della figlia , nella misura del 50%. Di tali spese la signora darà Per_1 Pt_1
comunicazione al signor tramite esibizione degli scontrini e/o ricevute e il signor Pt_1 Pt_1
entro il mese successivo dovrà provvedere al pagamento del 50% del dovuto;
4. il padre starà con la figlia tre giorni a settimana e nei fine settimana a settimane Per_1
alterne.
La figlia ha 22 anni e, ad ottobre, ne compirà 23. Da ormai un anno circa la ragazza ha Per_1
iniziato a lavorare e presta attività lavorativa part time presso la F.L. Costruzioni e Servizi
s.r.l, Per tale motivo non risulta più necessario il contributo economico dato dal padre sig.
e, pertanto, si ritiene che l'assegno previsto nella Sentenza n. 19/2020 emessa Parte_1
dal Tribunale di Cagliari debba essere revocato stabilendosi che nulla debba essere versato da parte del padre, sig. a favore della figlia. Parte_1
Gli istanti, resi edotti della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte, dichiarano espressamente di rinunciare alla comparizione personale.
Autorizzano i rispettivi procuratori a depositare note di trattazione scritta all'udienza autorizzandoli a concludere riportandosi alle condizioni del presente ricorso.
I coniugi, infine, si esonerano reciprocamente dall'obbligo di produrre in giudizio gli estratti conto bancari e i documenti relativi alla proprietà immobiliare.
Per tutti questi motivi gli esponenti, come sopra rappresentati, ricorrono affinché
Voglia il Tribunale Ill.mo premessa ogni più opportuna declaratoria del caso, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere le seguenti
Pag. 3 a 4 CONCLUSIONI
1) disporre che il sig. nulla versi come assegno di mantenimento nei confronti Parte_1
della figlia essendo la stessa ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Per_1
2) con compensazione di spese ed onorari”.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e confermato le conclusioni di cui al ricorso, la causa è stata rimessa in decisione.
Deve, quindi, prendersi atto dell'accordo che attiene ai rapporti patrimoniali fra Parte_1
e . Controparte_1
Gli accordi intervenuti tra e devono essere omologati non Parte_1 Controparte_1
essendo in contrasto con gli interessi della prole.
In ragione dell'accordo, le spese devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, a modifica di quanto disposto con sentenza del Tribunale di Cagliari – Sezione Civile n. 19 del 17.12.2019
pubblicata il 7.1.2020, così dispone:
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 19.5.2025.
Si comunichi
Il Presidente est.
Giorgio Latti
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