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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 21/07/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 715/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 21/07/2025, il giudice, dott. Salvatore Falzoi;
PREMESSO quanto segue:
l'udienza del 26.6.2025 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSÌ PROVVEDE lette le note depositate, nelle quali le parti costituite hanno precisato le conclusioni;
P.Q.M.
pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., senza dare lettura del dispositivo, sia perché pronunciata entro trenta giorni dalla data originariamente fissata per la medesima udienza (come espressamente consentito dal comma 3 della predetta disposizione, in seguito alle modifiche apportate dal D.Lgs. 149/2022), sia per la sostituzione di quest'ultima con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 715/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 715/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta civile di primo grado iscritta al n. 715 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2024,
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giuseppe CP_1 C.F._1
CRAPULLI (C.F. ), elettivamente domiciliato a La Maddalena, via C.F._2
Don Vico snc, presso lo studio del difensore;
ricorrente
contro
(C.F. ), (C.F. CP_2 C.F._3 CP_3
) e (C.F. ), con il C.F._4 Controparte_4 C.F._5
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 715/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 2 patrocinio dell'avv. Michele PONSANO (C.F. ), elettivamente C.F._6
domiciliati a Olbia, Corso Umberto n. 22, presso lo studio legale del difensore;
(C.F. ), con il patrocinio degli avvocati Marco Parte_1 C.F._7
FERRARO (C.F. ) e Maurizio GUGLIOTTA (C.F. C.F._8
), elettivamente domiciliata a Roma, Viale Regina Margherita n. 278, C.F._9
presso lo studio dei difensori;
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_5 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. Angelo MANCONI (C.F. ), elettivamente C.F._10
domiciliata a Nuoro, via Leonardo Da Vinci n. 40, presso lo studio del difensore;
(C.F. ); Controparte_6 C.F._11
convenuti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 281 undecies ss. c.p.c., depositato il 3.7.2024 nella cancelleria di questo Tribunale, ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_1
“Nel merito: 1) In via principale, dichiarare la nullità e/o annullamento sia del contratto preliminare stipulato tra le parti in data 22/10/23 (allegato 1), sia dell'atto notarile di vendita con annessa procura speciale al Sig. , stipulato in data 15/6/2024 dinanzi al CP_6
Notaio di Tempio Pausania (allegato 2) Repertorio n. 2539 Raccolta n. Parte_1
1815 e registrato a Tempio Pausania il 05/06/2024 al n. 230 e trascritto all'Agenzia del Territorio Servizio Pubblicità Immobiliare di Tempio Pausania il 05/06/2024 al Reg. Gen. 6611 – 6612 al Reg. Part. 4878 – 4879, entrambi meglio descritti in premessa (allegati 1 e 2), per i motivi tutti esposti nel presente atto (nullità della procura per mancata traduzione nella lingua ceca in violazione dell'articolo 55 legge notarile e conseguente invalidità derivata dell'atto di acquisto) ex articoli 1394 (conflitto di interessi conosciuto e/o riconoscibile) 1418 (nullità per contrarietà a norme imperative) e 1427 (annullamento per dolo e/o errore) codice civile e disporre l'obbligo in capo ai venditori di restituzione del prezzo convenuto (595.000,00 euro), della restituzione in capo all'Agenzia
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 715/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 3 immobiliare della provvigione corrisposta alla pari ad euro 15.000,00, CP_5 della restituzione della parcella corrisposta al Notaio ammontante a Parte_1 euro 6.400,00 e ovviamente anche dell'immobile che tornerà ai suoi originari proprietari, ove le restituzioni del prezzo convenuto (595.000,00 euro) abbiano luogo. Tutte le cifre di cui sopra dovranno essere rivalutate secondo indici ISTAT. Autorizzare il Conservatore dei Registri Immobiliari all'effettuazione delle necessarie trascrizioni. 2) In via subordinata, ove non accolta la conclusione di cui al numero 1, accertare e dichiarare in ogni caso la risoluzione per inadempimento ex art 1453 c.c. con connessa responsabilità a titolo contrattuale per risarcimento danni a carico dei Sig.ri 1)
[...]
nato a [...] il giorno 14 novembre 1966, residente ad Oschiri, in Controparte_4
Piazza Enrico Mattei n. 2, codice fiscale , imprenditore;
2) CodiceFiscale_12
, nata a [...] il giorno 13 novembre 1973, residente ad CP_2
Oschiri, in Via Bodio n. 2 B, codice fiscale , imprenditrice;
3) CodiceFiscale_13
, nata a [...] il giorno 13 novembre 1973, residente ad CP_3
Oschiri, in Via Bodio n. 2 A, codice fiscale , imprenditrice per CodiceFiscale_14 aver venduto l'immobile sito nel Comune di Loiri Porto San Paolo località Porto Taverna alla via Del Canneto snc, identificato catastalmente al foglio 238 particella 1072 sub 1 e 2 destinazione abitativo, spacciandola come villa bifamiliare con un bilocale al pian terreno ed un quadrilocale al primo piano, quando invece trattavasi di immobile il cui bilocale era costituito da una più modesta cantina, condannandoli in solido con l'
[...]
con il Notaio e con il Sig. alla CP_7 Parte_1 Controparte_6 complessiva cifra di euro 205.900,00 (duecentocinquemila900/00) a titolo di risarcimento del danno subito dall'attrice o di quell'altra ritenuta di giustizia anche se necessario ricorrendo a criteri equitativi. Per l'effetto ed in ogni caso: condannare i convenuti tutti al pagamento delle spese di giudizio, oltre Iva e Cpa, rimborso spese generali nella misura del 15 % come per legge, da attribuirsi al sottoscritto avvocato e procuratore antistatario”. 2. Con comparsa di risposta, depositata il 14.11.2024, la ha rassegnato le CP_5
seguenti conclusioni:
“Sulla domanda di parte ricorrente: 1) Accertare e dichiarare che alcuna responsabilità può essere addebitata alla convenuta per le vicende e i fatti esposti nel ricorso introduttivo riguardanti Controparte_8
l'eccepita nullità e/o annullabilità dell'atto pubblico di compravendita per cui è causa nonché accertare e dichiararne l'infondatezza e per l'effetto 2) rigettare la domanda di restituzione della provvigione percepita dalla Controparte_8
(€ 15.000,00) nonché rigettare la domanda di risarcimento del danno formulato nei confronti della suddetta Società;
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 715/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 4 3) Con vittoria di spese e competenze legali. In via riconvenzionale:
1) accertare e dichiarare il diritto della predetta società immobiliare al compenso per come pattuito con la scrittura privata il 23.10.2023 pari al 4% del prezzo concordato per l'acquisto e cioè € 29.036,00 I.V.A. compresa e, per l'effetto
2) Condannare la ricorrente al pagamento in favore della CP_1 CP_8 dell'importo residuo dovuto e relativo alla detta provvigione, pari a € 14.036,00,
[...]
I.V.A. compresa, con interessi dal dovuto al saldo;
3) Con vittoria di spese e competenze legali”. 3. Con comparsa di risposta, depositata il 15.11.2024, Controparte_4 CP_2
hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
[...] CP_3
“IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO
-accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità di tutte le domande formulate dalla ricorrente per mancato esperimento del procedimento di mediazione;
NEL MERITO In via principale, respingere tutte le domande avanzate sia in via principale sia in subordine dalla ricorrente in quanto, per tutte le ragioni specificate nel presente atto, integralmente infondate in fatto ed in diritto e con condanna della stessa per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; In subordine:
- nella denegata ipotesi nella quale vengano accolte le domande avanzate dalla signora
in via principale (punto 1 delle conclusioni) si domanda, in via CP_1 riconvenzionale, che i resistenti, , il Notaio e Controparte_6 Parte_1
l' vengano condannati, in solido tra loro, all'integrale risarcimento Controparte_7 dei danni patiti dai signori a causa del mancato perfezionamento e buon fine CP_2 dell'affare (vendita immobile) per un importo pari ad € 150.000,00, del mancato godimento dell'immobile per un importo di € 2.000,00 mensili (dal momento del rogito sino all'effettivo rilascio) o nella diversa misura da determinarsi anche a mezzo di apposita CTU o in via equitativa, oltre, ancora, alla restituzione in favore degli stessi della somma di € 21.777,00 corrisposta all' inoltre, in tale ipotesi, si Controparte_7 do-manda che venga accertato e dichiarato il diritto dei signori a vedersi CP_2 riconosciuto dalla signora una somma pari ad un canone medio mensile CP_1 che, tenuto conto anche del periodo estivo, può essere quantificato in un importo pari ad
€ 2.000,00 a titolo di godi-mento del bene da parte della stessa (da calcolarsi dal momento del rogito sino all'effettivo rilascio) o nella diversa somma da determinarsi anche a mezzo di apposita CTU o in via equitativa;
- nella denegata ipotesi nella quale vengano accolte le domande avanzate dalla signora
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 715/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 5 in via subordinata (punto 2 delle conclusioni) si domanda che la predetta CP_1 venga condannata, in via riconvenzionale, a pagare in favore dei signori CP_2 un'indennità di occupazione dell'immobile per cui è causa a decorrere dalla data di stipula del rogito e sino alla data di effettivo rilascio, per un per un importo pari ad € 2.000,00 mensili facendo riferimento ad un ipotetico canone di locazione dell'immobile oggetto di causa o da determinarsi anche a mezzo di apposita CTU o in via equitativa;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”. 4. Con comparsa di risposta, depositata il 15.11.2024, ha rassegnato le Parte_1
seguenti conclusioni:
“• In via principale: respingere qualsivoglia domanda nei confronti del notaio Parte_1 per quanto oggetto di causa in quanto infondata in fatto ed in diritto e non
[...] provata, sia sotto il profilo dell'an debeatur sia sotto il profilo del quantum debeatur e del nesso causale;
• In via subordinata, salvo gravame: nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda proposta nei confronti del notaio limitare il risarcimento del Parte_1 danno entro i limiti di cui agli artt. 1223,1225 e 1227 c.c.; Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e dell'art.
4, comma 8, del DM n. 55/2014, oltre ad IVA e CPA come per legge nella prima ipotesi, con compensazione nell'ultima”.
5. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 26.11.2024 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 27.11.2024 ai sensi del comma 3 di detta norma, il giudice ha disposto il mutamento del rito da semplificato ad ordinario di cognizione e ha ordinato la rinnovazione della citazione a giudizio di , fissando la nuova Controparte_6
prima udienza al 25.5.2025.
6. Con nota depositata il 13.3.2025 la parte attrice ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio ed alla relativa azione e, in seguito alla richiesta di chiarimenti formulata dal giudice con ordinanza pronunciata il 15.4.2025, ha specificato come detta rinuncia avrebbe dovuto essere intesa come rinuncia all'azione.
7. Nell'udienza del 20.5.2025 il giudice ha rinviato all'udienza del 26.6.2025 per verificare
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 715/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 6 l'esito delle trattative pendenti tra l'attrice e la in ordine alla domanda CP_5
riconvenzionale formulata da quest'ultima, nonché per la precisazione delle conclusioni e la decisione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
8. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 26.6.2025 ex art. 127 ter c.p.c., nelle note depositate la ha rappresentato che le trattative intercorse con l'attrice CP_5
avevano avuto esito negativo (insistendo quindi nell'accoglimento della domanda riconvenzionale formulata), mentre le altre parti convenute costituite hanno confermato l'accettazione della rinuncia all'azione da parte dell'attrice; in data odierna il giudice ha quindi pronunciato la presente sentenza ai sensi degli artt. 281 sexies c.p.c.
***
9. Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere in relazione a tutte le domande formulate da nel presente giudizio, poiché: CP_1
a. come più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, “Nell'ambito del
processo civile si distingue la rinuncia alla "domanda", che rientra nei poteri del
difensore e non richiede l'accettazione della controparte, né forme particolari
(Cass., sez. 3, 19 dicembre 2019, n. 33761; Cass., n. 8327/2002; Cass.
n.1439/2002), dalla rinuncia "agli atti", disciplinata dall'art. 306 c.p.c., che
consiste nella espressa dichiarazione dell'attore di voler porre fine al processo
senza giungere ad una pronuncia di merito sulla domanda da lui proposta.
Diversa ancora è, nel processo civile, la rinuncia alla "azione", che costituisce un
atto negoziale, idoneo ad incidere sul diritto sostanziale fatto valere in giudizio, in
quanto tale evento conduce al rigetto nel merito della domanda, costituendo un
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 715/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 7 atto di disposizione del diritto in contesa (Cass., sez. 2, 19 febbraio 2019, n. 4837;
Cass., n. 8182/2007). La cessazione della materia del contendere, poi, si
differenzia dalla rinuncia agli atti, in quanto nel primo caso viene totalmente a
mancare la situazione di contrasto tra le parti per essere sopravvenute nel corso
del processo determinate circostanze (Cass., n. 1205/2003)” (Cass. n. 1875/2021),
con la conseguenza, sul piano processuale, che “la rinuncia all'azione, ovvero
all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un
atto di disposizione del diritto in contesa e richiede in capo al difensore, un
mandato ad hoc, senza che sia a tal fine sufficiente il mandato ad litem, in ciò
differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra
fra i poteri del difensore, in quanto espressione della facoltà di modificare le
domande e le conclusioni precedentemente formulate (Sez. 2, n. 28146,
17/12/2013, Rv. 629194)” (Cass. n. 4837/2019);
è stato inoltre precisato, che, oltre a non richiedere l'accettazione delle altre parti costituite (a differenza della rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c.), la rinuncia all'azione “determina la cessazione della materia del contendere” (…) che ha
l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda (Cass. 10/09/2004, n. 18255)”
e, conseguentemente, l'effetto processuale “che deriva dalla rinuncia all'azione
espressamente formulata da chi si afferma creditore è significativa della
sopravvenuta carenza di interesse al giudizio ma anche dell'interesse delle
controparti ad una pronuncia di accertamento negativo dell'azione proposta
(Cass. 31/10/2024, n. 28183 in analoga fattispecie)” (Cass. n. 6339/2025, n.
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 715/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 8 6227/2025, n. 372/2023, n. 18255/2004, n. 5390/2000, n. 2268/1999, n.
5286/1993, n. 808/1993, n. 1112/1982), implicando inoltre che “le spese debbano
restare a carico del rinunciante” (Cass. n. 372/2023, n. 1869/2021), sempreché,
logicamente, non le parti non siano addivenute ad un differente accordo parti in ordine alla relativa regolamentazione;
b. nel caso in esame, con nota depositata il 13.3.2025 – a cui era allegata una dichiarazione sottoscritta da ed autenticata dal suo difensore – CP_1
l'attrice ha dichiarato di rinunciare “ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306
c.p.c. senza riserve né condizioni agli atti della causa in epigrafe ed anche alla
relativa azione”, chiarendo, con la successiva nota depositata il 16.4.2025, che la rinuncia de qua avrebbe dovuto intendersi come riferita all'azione;
c. ciò chiarito, in disparte la superfluità – per le ragioni già esposte –
dell'accettazione della rinuncia da parte degli altri convenuti costituiti, è quindi venuto meno l'interesse delle parti ad una pronuncia nel merito, sebbene la cessazione della materia del contendere sia equiparabile ad una pronuncia di rigetto delle pretese azionate dall'attrice (circostanza cui consegue l'assorbimento delle domande riconvenzionali subordinate formulate da Controparte_4
e .
[...] CP_2 CP_3
10. La domanda riconvenzionale di pagamento formulata dalla nei CP_5
confronti di deve essere accolta, per le ragioni che seguono. CP_1
a. Ai sensi dell'art. 2950 c.c. “Si prescrive in un anno il diritto del mediatore al
pagamento della provvigione”.
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 715/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 9 b. Sul piano squisitamente processuale, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'eccezione di prescrizione “è validamente proposta quando la parte ne abbia
allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea
individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di
esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle
allegazioni di parte (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11843 del 22/05/2007, Rv. 597118
– 01; Sez. L, Sentenza n. 6459 del 17/03/2009, Rv. 607374 – 01; Sez. L, Sentenza
n. 21752 del 22/10/2010, Rv. 615110 – 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 1064 del
20/01/2014, Rv. 630345 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 15631 del 27/07/2016, Rv.
640674 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21357 del 06/10/2020, Rv. 659156 – 01; Sez.
L, Ordinanza n. 30303 del 27/10/2021, Rv. 662611 – 01)” (Cass. n. 13968/2022),
mentre la valutazione da parte del giudice di merito in ordine all'idoneità di un atto a interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. costituisce “parte
integrante e necessaria dell'unica e inscindibile questione di prescrizione già
dedotta dalle parti nel processo e spetta al giudice in quanto valutazione idonea a
mettere capo a una pronuncia di rigetto non solo ove non sia decorso il termine di
legge, ma anche in presenza di idonei atti interruttivi, rilevabili d'ufficio, sulla
base di elementi probatori ritualmente acquisiti, o, a contrario, ritenuti inidonei,
anche d'ufficio, a interrompere la prescrizione per ragioni diverse da quelle
esposte negli atti difensivi della parte eccipiente” (Cass. n. 8514(2025).
In tema di interruzione della prescrizione è stato inoltre evidenziato come “il
riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, non
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 715/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 10 ha natura negoziale e va inquadrato nella categoria degli atti giuridici in senso
stretto (Cass. 16 aprile 1992 n. 4666) sicché, da un lato, non deve
necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale (cioè in una
dichiarazione di volontà con specifica intenzione riconoscitiva) e, dall'altro, può
consistere (anche) di un comportamento volontario che, quale manifestazione
della consapevolezza dell'esistenza del debito, risulti obiettivamente incompatibile
col disconoscimento della pretesa del creditore (cfr., ex plurimis, Cass., 20 agosto
2024, n. 22948; Cass., 8 aprile 2024, n. 9221; Cass. 2 dicembre 2010 n. 24555,
Cass. 23 febbraio 2010 n. 4324, Cass. 7 settembre 2007 n. 18904; Cass. 27 giugno
1996 n. 5939)” (Cass. n. 16797/2025, n. 25078/2023), essendo sufficiente che esso rechi “anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza
del debito e riveli il carattere della volontarietà” (Cass. n. 22948/2024).
c. Applicando tali condivisibili coordinate ermeneutiche al caso in esame, la pretesa avanzata dalla convenuta si appalesa fondata, poiché:
i. nel contratto preliminare di vendita avente ad oggetto l'immobile sito a
Loiri Porto San Paolo, località Porto Taverna, via del Canneto snc (censito nel N.C.E.U. di detto Comune al foglio 238, particella 1072, subalterni 1-2)
stipulato il 23.10.2023 (doc. 1 atto di citazione) tra – quali promittenti alienanti – i convenuti e Controparte_4 CP_2
promittenti alienanti e – quale promissaria acquirente – CP_3
l'attrice , si apprende tra l'altro come quest'ultima si CP_1
fosse impegnata a corrispondere alla mediatrice il CP_5
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 715/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 11 compenso pari al 4% (IVA esclusa) del prezzo concordato per l'acquisto del suddetto immobile (595.000,00 euro);
ii. nell'art. 5, lett. d, del contratto definitivo di vendita sottoscritto il 15.5.2024
(atto pubblico a rogito del Notaio, dott.ssa , rep. n. Parte_1
2539, racc. n. 1815, doc. 2 atto di citazione) si legge che “Le parti
contraenti (…) dichiarano (…) che per la conclusione dell'operazione
immobiliare si sono avvalse della intermediazione della Società
" , con sede in San Teodoro, in via San Francesco, iscritta CP_5
al Registro delle Imprese di Nuoro con codice fiscale-partita I.V.A. numero
ed al n° NU - 103741 del R.E.A., il cui legale rappresentante P.IVA_1
e il Signor nato a [...] il giorno 3 novembre 1976 Controparte_9
il quale a titolo di provvigione e rimborso spese (…) ha percepito e
percepirà dalla parte acquirente la somma di complessivi Euro 29.036,00
(ventinovemilatrentasei virgola zero zero) IVA compresa, e precisamente
euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) sono stati corrisposti in
data 15/5/2024 mediante bonifico bancario addebitato sul conto corrente
IBAN: CZ3701000001312139320227 della ed Controparte_10
accreditato sul conto corrente IBAN: [...]”;
iii. l'eccezione di estinzione per intervenuta prescrizione ex art. 2950 c.c.,
sollevata dall'attrice in ordine al diritto della i percepire CP_5
il saldo di 14.036,00 a titolo di compenso per l'attività di mediazione svolta nell'operazione di compravendita, non è fondata, sull'assorbente rilievo
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 715/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 12 che il debito in esame è stato invero riconosciuto dalla nel CP_1
sopra trascritto art. 5, lett. d, del contratto definitivo, con conseguente interruzione del termine decorrente dal 23.10.2023 (data del contratto preliminare, ove era stata assunta l'obbligazione de qua);
iv. tra la data del suddetto atto interruttivo (15.5.2024) e la formulazione della domanda riconvenzionale di pagamento nel presente giudizio (nella comparsa di risposta depositata il 14.11.2024) è chiaramente trascorso un lasso di tempo inferiore a dodici mesi;
v. oltre a non sollevare alcuna contestazione in ordine all'omesso pagamento dell'importo de quo, non ha allegato ulteriori fatti CP_1
impeditivi, modificativi o estintivi volti a paralizzare (o limitare)
l'accoglibilità della pretesa avanzata dalla nei suoi CP_5
confronti;
vi. l'attrice deve quindi essere condannata a corrispondere alla suddetta convenuta l'importo di 14.036,00 euro, oltre agli interessi legali, con decorrenza dal 14.11.2024 (non essendo stati documentati precedenti atti di costituzione in mora) fino al saldo.
11. Nel rapporto processuale tra e i convenuti CP_1 Controparte_4
e le spese di lite debbono essere regolate
[...] CP_2 CP_3
secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste interamente a carico dell'attrice, per le ragioni illustrate nel punto 10 che precede.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 715/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 13 previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra euro 520.000,00 ed euro
1.000.000,00, con riduzione della metà per i compensi delle fasi di studio, introduttiva
(atteso il livello modesto di complessità della controversia in fatto e in diritto) e decisionale (non essendo state precisate le conclusioni, né tantomeno assegnati termini per il deposito di note conclusive, stante la rinuncia all'azione da parte dell'attrice nelle more dei termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.), mentre non spettano compensi per la fase istruttoria, considerato come i convenuti abbiano depositato la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. il 29.4.2025, ossia in un momento successivo, sia alla rinuncia all'azione da parte dell'attrice (13.3.2025), sia alla (superflua) dichiarazione di accettazione di detta rinuncia, effettuata il 3.4.2025.
Non spetta ai convenuti l'aumento dei compensi contemplato dall'art. 4, comma 2, del
D.M. 55/2014 per l'assistenza di più soggetti aventi la medesima posizione processuale,
poiché:
- come recentemente chiarito nel decalogo enucleato dalla Corte di Cassazione, “c)
quel che cambia tra l'ipotesi in cui vi sia identità, e quella in cui vi sia differenza
tra le pretese dei vari assistiti, è la misura del compenso standard su cui applicare
la maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14” e “e) se le pretese dei
vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il
compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto
del 30%, e quindi maggiorato come indicato sopra, sub (c); tale ipotesi si
identifica, come s'è detto, con la c.d. connessione impropria di cui all'art. 103,
primo comma, inciso finale, c.p.c.”;
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 715/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 14 - nel caso in esame, stante l'identità di questioni processuali affrontate in relazione ai tre convenuti, l'applicazione della riduzione del 30% sull'importo standard (per il compenso di una sola parte) controbilancia perfettamente l'aumento del 10% che verrebbe riconosciuto per ciascuno dei tre convenuti, non giustificandosi in alcun modo la liquidazione di quest'ultimo in misura maggiore, atteso che la causa non è
stata neppure istruita.
12. Nel rapporto processuale tra e le spese di lite CP_1 Parte_1
debbono essere interamente compensate, come espressamente chiesto da quest'ultima nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 24.6.2025.
13. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite tra e CP_1 [...]
, con il quale non si è mai costituito il rapporto processuale, avendo CP_6
l'attrice rinunciato all'azione nelle more del termine assegnato per la rinnovazione della citazione a giudizio di quest'ultimo.
14. Nel rapporto processuale tra e la le spese di lite CP_1 CP_5
debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss.
c.p.c., quindi poste a carico dell'attrice, sia per la rinuncia all'azione da parte di quest'ultima, sia per l'accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta nei suoi confronti.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra 5.200,00 euro e 26.000,00
euro, con riduzione della metà per i compensi di tutte le fasi, in particolare:
- per le fasi di studio ed introduttiva, atteso il livello modesto di complessità della
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 715/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 15 controversia in fatto e in diritto;
- per la fase istruttoria, considerato che la parte convenuta si è limitata a depositare la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. e, nelle sue note ex art. 127 ter c.p.c.
depositate il 26.6.2025, a deferire in via subordinata il giuramento decisorio all'attrice, istanza istruttoria che sarebbe stata peraltro ritenuta inammissibile,
siccome inidonea a superare l'estinzione del diritto per intervenuta prescrizione
(ove tale eccezione fosse stata ritenuta fondata).
PER QUESTI MOTIVI
15. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. dichiara cessata la materia del contendere in relazione a tutte le domande formulate da nel presente giudizio;
CP_1
b. condanna a rimborsare ad CP_1 Controparte_4
e le spese processuali, così liquidate: CP_2 CP_3
€ 2.303,50 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 1.519,50 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 4.006,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 7.829,50 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge;
c. compensa interamente le spese processuali tra e CP_1 Parte_1
[...]
d. condanna a pagare alla 14.036,00 euro, CP_1 CP_5
oltre agli interessi legali, con decorrenza dal 14.11.2024 e fino al saldo;
e. condanna a rimborsare alla le spese CP_1 CP_5
processuali, così liquidate:
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 715/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 16 € 459,50 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 388,50 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 840,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 850,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 2.538,50 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge.
Nuoro, 21.7.2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 715/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 17
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 21/07/2025, il giudice, dott. Salvatore Falzoi;
PREMESSO quanto segue:
l'udienza del 26.6.2025 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSÌ PROVVEDE lette le note depositate, nelle quali le parti costituite hanno precisato le conclusioni;
P.Q.M.
pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., senza dare lettura del dispositivo, sia perché pronunciata entro trenta giorni dalla data originariamente fissata per la medesima udienza (come espressamente consentito dal comma 3 della predetta disposizione, in seguito alle modifiche apportate dal D.Lgs. 149/2022), sia per la sostituzione di quest'ultima con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 715/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 715/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta civile di primo grado iscritta al n. 715 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2024,
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giuseppe CP_1 C.F._1
CRAPULLI (C.F. ), elettivamente domiciliato a La Maddalena, via C.F._2
Don Vico snc, presso lo studio del difensore;
ricorrente
contro
(C.F. ), (C.F. CP_2 C.F._3 CP_3
) e (C.F. ), con il C.F._4 Controparte_4 C.F._5
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 715/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 2 patrocinio dell'avv. Michele PONSANO (C.F. ), elettivamente C.F._6
domiciliati a Olbia, Corso Umberto n. 22, presso lo studio legale del difensore;
(C.F. ), con il patrocinio degli avvocati Marco Parte_1 C.F._7
FERRARO (C.F. ) e Maurizio GUGLIOTTA (C.F. C.F._8
), elettivamente domiciliata a Roma, Viale Regina Margherita n. 278, C.F._9
presso lo studio dei difensori;
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_5 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. Angelo MANCONI (C.F. ), elettivamente C.F._10
domiciliata a Nuoro, via Leonardo Da Vinci n. 40, presso lo studio del difensore;
(C.F. ); Controparte_6 C.F._11
convenuti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 281 undecies ss. c.p.c., depositato il 3.7.2024 nella cancelleria di questo Tribunale, ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_1
“Nel merito: 1) In via principale, dichiarare la nullità e/o annullamento sia del contratto preliminare stipulato tra le parti in data 22/10/23 (allegato 1), sia dell'atto notarile di vendita con annessa procura speciale al Sig. , stipulato in data 15/6/2024 dinanzi al CP_6
Notaio di Tempio Pausania (allegato 2) Repertorio n. 2539 Raccolta n. Parte_1
1815 e registrato a Tempio Pausania il 05/06/2024 al n. 230 e trascritto all'Agenzia del Territorio Servizio Pubblicità Immobiliare di Tempio Pausania il 05/06/2024 al Reg. Gen. 6611 – 6612 al Reg. Part. 4878 – 4879, entrambi meglio descritti in premessa (allegati 1 e 2), per i motivi tutti esposti nel presente atto (nullità della procura per mancata traduzione nella lingua ceca in violazione dell'articolo 55 legge notarile e conseguente invalidità derivata dell'atto di acquisto) ex articoli 1394 (conflitto di interessi conosciuto e/o riconoscibile) 1418 (nullità per contrarietà a norme imperative) e 1427 (annullamento per dolo e/o errore) codice civile e disporre l'obbligo in capo ai venditori di restituzione del prezzo convenuto (595.000,00 euro), della restituzione in capo all'Agenzia
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 715/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 3 immobiliare della provvigione corrisposta alla pari ad euro 15.000,00, CP_5 della restituzione della parcella corrisposta al Notaio ammontante a Parte_1 euro 6.400,00 e ovviamente anche dell'immobile che tornerà ai suoi originari proprietari, ove le restituzioni del prezzo convenuto (595.000,00 euro) abbiano luogo. Tutte le cifre di cui sopra dovranno essere rivalutate secondo indici ISTAT. Autorizzare il Conservatore dei Registri Immobiliari all'effettuazione delle necessarie trascrizioni. 2) In via subordinata, ove non accolta la conclusione di cui al numero 1, accertare e dichiarare in ogni caso la risoluzione per inadempimento ex art 1453 c.c. con connessa responsabilità a titolo contrattuale per risarcimento danni a carico dei Sig.ri 1)
[...]
nato a [...] il giorno 14 novembre 1966, residente ad Oschiri, in Controparte_4
Piazza Enrico Mattei n. 2, codice fiscale , imprenditore;
2) CodiceFiscale_12
, nata a [...] il giorno 13 novembre 1973, residente ad CP_2
Oschiri, in Via Bodio n. 2 B, codice fiscale , imprenditrice;
3) CodiceFiscale_13
, nata a [...] il giorno 13 novembre 1973, residente ad CP_3
Oschiri, in Via Bodio n. 2 A, codice fiscale , imprenditrice per CodiceFiscale_14 aver venduto l'immobile sito nel Comune di Loiri Porto San Paolo località Porto Taverna alla via Del Canneto snc, identificato catastalmente al foglio 238 particella 1072 sub 1 e 2 destinazione abitativo, spacciandola come villa bifamiliare con un bilocale al pian terreno ed un quadrilocale al primo piano, quando invece trattavasi di immobile il cui bilocale era costituito da una più modesta cantina, condannandoli in solido con l'
[...]
con il Notaio e con il Sig. alla CP_7 Parte_1 Controparte_6 complessiva cifra di euro 205.900,00 (duecentocinquemila900/00) a titolo di risarcimento del danno subito dall'attrice o di quell'altra ritenuta di giustizia anche se necessario ricorrendo a criteri equitativi. Per l'effetto ed in ogni caso: condannare i convenuti tutti al pagamento delle spese di giudizio, oltre Iva e Cpa, rimborso spese generali nella misura del 15 % come per legge, da attribuirsi al sottoscritto avvocato e procuratore antistatario”. 2. Con comparsa di risposta, depositata il 14.11.2024, la ha rassegnato le CP_5
seguenti conclusioni:
“Sulla domanda di parte ricorrente: 1) Accertare e dichiarare che alcuna responsabilità può essere addebitata alla convenuta per le vicende e i fatti esposti nel ricorso introduttivo riguardanti Controparte_8
l'eccepita nullità e/o annullabilità dell'atto pubblico di compravendita per cui è causa nonché accertare e dichiararne l'infondatezza e per l'effetto 2) rigettare la domanda di restituzione della provvigione percepita dalla Controparte_8
(€ 15.000,00) nonché rigettare la domanda di risarcimento del danno formulato nei confronti della suddetta Società;
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 715/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 4 3) Con vittoria di spese e competenze legali. In via riconvenzionale:
1) accertare e dichiarare il diritto della predetta società immobiliare al compenso per come pattuito con la scrittura privata il 23.10.2023 pari al 4% del prezzo concordato per l'acquisto e cioè € 29.036,00 I.V.A. compresa e, per l'effetto
2) Condannare la ricorrente al pagamento in favore della CP_1 CP_8 dell'importo residuo dovuto e relativo alla detta provvigione, pari a € 14.036,00,
[...]
I.V.A. compresa, con interessi dal dovuto al saldo;
3) Con vittoria di spese e competenze legali”. 3. Con comparsa di risposta, depositata il 15.11.2024, Controparte_4 CP_2
hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
[...] CP_3
“IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO
-accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità di tutte le domande formulate dalla ricorrente per mancato esperimento del procedimento di mediazione;
NEL MERITO In via principale, respingere tutte le domande avanzate sia in via principale sia in subordine dalla ricorrente in quanto, per tutte le ragioni specificate nel presente atto, integralmente infondate in fatto ed in diritto e con condanna della stessa per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; In subordine:
- nella denegata ipotesi nella quale vengano accolte le domande avanzate dalla signora
in via principale (punto 1 delle conclusioni) si domanda, in via CP_1 riconvenzionale, che i resistenti, , il Notaio e Controparte_6 Parte_1
l' vengano condannati, in solido tra loro, all'integrale risarcimento Controparte_7 dei danni patiti dai signori a causa del mancato perfezionamento e buon fine CP_2 dell'affare (vendita immobile) per un importo pari ad € 150.000,00, del mancato godimento dell'immobile per un importo di € 2.000,00 mensili (dal momento del rogito sino all'effettivo rilascio) o nella diversa misura da determinarsi anche a mezzo di apposita CTU o in via equitativa, oltre, ancora, alla restituzione in favore degli stessi della somma di € 21.777,00 corrisposta all' inoltre, in tale ipotesi, si Controparte_7 do-manda che venga accertato e dichiarato il diritto dei signori a vedersi CP_2 riconosciuto dalla signora una somma pari ad un canone medio mensile CP_1 che, tenuto conto anche del periodo estivo, può essere quantificato in un importo pari ad
€ 2.000,00 a titolo di godi-mento del bene da parte della stessa (da calcolarsi dal momento del rogito sino all'effettivo rilascio) o nella diversa somma da determinarsi anche a mezzo di apposita CTU o in via equitativa;
- nella denegata ipotesi nella quale vengano accolte le domande avanzate dalla signora
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 715/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 5 in via subordinata (punto 2 delle conclusioni) si domanda che la predetta CP_1 venga condannata, in via riconvenzionale, a pagare in favore dei signori CP_2 un'indennità di occupazione dell'immobile per cui è causa a decorrere dalla data di stipula del rogito e sino alla data di effettivo rilascio, per un per un importo pari ad € 2.000,00 mensili facendo riferimento ad un ipotetico canone di locazione dell'immobile oggetto di causa o da determinarsi anche a mezzo di apposita CTU o in via equitativa;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”. 4. Con comparsa di risposta, depositata il 15.11.2024, ha rassegnato le Parte_1
seguenti conclusioni:
“• In via principale: respingere qualsivoglia domanda nei confronti del notaio Parte_1 per quanto oggetto di causa in quanto infondata in fatto ed in diritto e non
[...] provata, sia sotto il profilo dell'an debeatur sia sotto il profilo del quantum debeatur e del nesso causale;
• In via subordinata, salvo gravame: nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda proposta nei confronti del notaio limitare il risarcimento del Parte_1 danno entro i limiti di cui agli artt. 1223,1225 e 1227 c.c.; Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e dell'art.
4, comma 8, del DM n. 55/2014, oltre ad IVA e CPA come per legge nella prima ipotesi, con compensazione nell'ultima”.
5. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 26.11.2024 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 27.11.2024 ai sensi del comma 3 di detta norma, il giudice ha disposto il mutamento del rito da semplificato ad ordinario di cognizione e ha ordinato la rinnovazione della citazione a giudizio di , fissando la nuova Controparte_6
prima udienza al 25.5.2025.
6. Con nota depositata il 13.3.2025 la parte attrice ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio ed alla relativa azione e, in seguito alla richiesta di chiarimenti formulata dal giudice con ordinanza pronunciata il 15.4.2025, ha specificato come detta rinuncia avrebbe dovuto essere intesa come rinuncia all'azione.
7. Nell'udienza del 20.5.2025 il giudice ha rinviato all'udienza del 26.6.2025 per verificare
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 715/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 6 l'esito delle trattative pendenti tra l'attrice e la in ordine alla domanda CP_5
riconvenzionale formulata da quest'ultima, nonché per la precisazione delle conclusioni e la decisione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
8. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 26.6.2025 ex art. 127 ter c.p.c., nelle note depositate la ha rappresentato che le trattative intercorse con l'attrice CP_5
avevano avuto esito negativo (insistendo quindi nell'accoglimento della domanda riconvenzionale formulata), mentre le altre parti convenute costituite hanno confermato l'accettazione della rinuncia all'azione da parte dell'attrice; in data odierna il giudice ha quindi pronunciato la presente sentenza ai sensi degli artt. 281 sexies c.p.c.
***
9. Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere in relazione a tutte le domande formulate da nel presente giudizio, poiché: CP_1
a. come più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, “Nell'ambito del
processo civile si distingue la rinuncia alla "domanda", che rientra nei poteri del
difensore e non richiede l'accettazione della controparte, né forme particolari
(Cass., sez. 3, 19 dicembre 2019, n. 33761; Cass., n. 8327/2002; Cass.
n.1439/2002), dalla rinuncia "agli atti", disciplinata dall'art. 306 c.p.c., che
consiste nella espressa dichiarazione dell'attore di voler porre fine al processo
senza giungere ad una pronuncia di merito sulla domanda da lui proposta.
Diversa ancora è, nel processo civile, la rinuncia alla "azione", che costituisce un
atto negoziale, idoneo ad incidere sul diritto sostanziale fatto valere in giudizio, in
quanto tale evento conduce al rigetto nel merito della domanda, costituendo un
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 715/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 7 atto di disposizione del diritto in contesa (Cass., sez. 2, 19 febbraio 2019, n. 4837;
Cass., n. 8182/2007). La cessazione della materia del contendere, poi, si
differenzia dalla rinuncia agli atti, in quanto nel primo caso viene totalmente a
mancare la situazione di contrasto tra le parti per essere sopravvenute nel corso
del processo determinate circostanze (Cass., n. 1205/2003)” (Cass. n. 1875/2021),
con la conseguenza, sul piano processuale, che “la rinuncia all'azione, ovvero
all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un
atto di disposizione del diritto in contesa e richiede in capo al difensore, un
mandato ad hoc, senza che sia a tal fine sufficiente il mandato ad litem, in ciò
differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra
fra i poteri del difensore, in quanto espressione della facoltà di modificare le
domande e le conclusioni precedentemente formulate (Sez. 2, n. 28146,
17/12/2013, Rv. 629194)” (Cass. n. 4837/2019);
è stato inoltre precisato, che, oltre a non richiedere l'accettazione delle altre parti costituite (a differenza della rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c.), la rinuncia all'azione “determina la cessazione della materia del contendere” (…) che ha
l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda (Cass. 10/09/2004, n. 18255)”
e, conseguentemente, l'effetto processuale “che deriva dalla rinuncia all'azione
espressamente formulata da chi si afferma creditore è significativa della
sopravvenuta carenza di interesse al giudizio ma anche dell'interesse delle
controparti ad una pronuncia di accertamento negativo dell'azione proposta
(Cass. 31/10/2024, n. 28183 in analoga fattispecie)” (Cass. n. 6339/2025, n.
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 715/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 8 6227/2025, n. 372/2023, n. 18255/2004, n. 5390/2000, n. 2268/1999, n.
5286/1993, n. 808/1993, n. 1112/1982), implicando inoltre che “le spese debbano
restare a carico del rinunciante” (Cass. n. 372/2023, n. 1869/2021), sempreché,
logicamente, non le parti non siano addivenute ad un differente accordo parti in ordine alla relativa regolamentazione;
b. nel caso in esame, con nota depositata il 13.3.2025 – a cui era allegata una dichiarazione sottoscritta da ed autenticata dal suo difensore – CP_1
l'attrice ha dichiarato di rinunciare “ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306
c.p.c. senza riserve né condizioni agli atti della causa in epigrafe ed anche alla
relativa azione”, chiarendo, con la successiva nota depositata il 16.4.2025, che la rinuncia de qua avrebbe dovuto intendersi come riferita all'azione;
c. ciò chiarito, in disparte la superfluità – per le ragioni già esposte –
dell'accettazione della rinuncia da parte degli altri convenuti costituiti, è quindi venuto meno l'interesse delle parti ad una pronuncia nel merito, sebbene la cessazione della materia del contendere sia equiparabile ad una pronuncia di rigetto delle pretese azionate dall'attrice (circostanza cui consegue l'assorbimento delle domande riconvenzionali subordinate formulate da Controparte_4
e .
[...] CP_2 CP_3
10. La domanda riconvenzionale di pagamento formulata dalla nei CP_5
confronti di deve essere accolta, per le ragioni che seguono. CP_1
a. Ai sensi dell'art. 2950 c.c. “Si prescrive in un anno il diritto del mediatore al
pagamento della provvigione”.
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 715/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 9 b. Sul piano squisitamente processuale, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'eccezione di prescrizione “è validamente proposta quando la parte ne abbia
allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea
individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di
esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle
allegazioni di parte (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11843 del 22/05/2007, Rv. 597118
– 01; Sez. L, Sentenza n. 6459 del 17/03/2009, Rv. 607374 – 01; Sez. L, Sentenza
n. 21752 del 22/10/2010, Rv. 615110 – 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 1064 del
20/01/2014, Rv. 630345 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 15631 del 27/07/2016, Rv.
640674 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21357 del 06/10/2020, Rv. 659156 – 01; Sez.
L, Ordinanza n. 30303 del 27/10/2021, Rv. 662611 – 01)” (Cass. n. 13968/2022),
mentre la valutazione da parte del giudice di merito in ordine all'idoneità di un atto a interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. costituisce “parte
integrante e necessaria dell'unica e inscindibile questione di prescrizione già
dedotta dalle parti nel processo e spetta al giudice in quanto valutazione idonea a
mettere capo a una pronuncia di rigetto non solo ove non sia decorso il termine di
legge, ma anche in presenza di idonei atti interruttivi, rilevabili d'ufficio, sulla
base di elementi probatori ritualmente acquisiti, o, a contrario, ritenuti inidonei,
anche d'ufficio, a interrompere la prescrizione per ragioni diverse da quelle
esposte negli atti difensivi della parte eccipiente” (Cass. n. 8514(2025).
In tema di interruzione della prescrizione è stato inoltre evidenziato come “il
riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, non
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 715/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 10 ha natura negoziale e va inquadrato nella categoria degli atti giuridici in senso
stretto (Cass. 16 aprile 1992 n. 4666) sicché, da un lato, non deve
necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale (cioè in una
dichiarazione di volontà con specifica intenzione riconoscitiva) e, dall'altro, può
consistere (anche) di un comportamento volontario che, quale manifestazione
della consapevolezza dell'esistenza del debito, risulti obiettivamente incompatibile
col disconoscimento della pretesa del creditore (cfr., ex plurimis, Cass., 20 agosto
2024, n. 22948; Cass., 8 aprile 2024, n. 9221; Cass. 2 dicembre 2010 n. 24555,
Cass. 23 febbraio 2010 n. 4324, Cass. 7 settembre 2007 n. 18904; Cass. 27 giugno
1996 n. 5939)” (Cass. n. 16797/2025, n. 25078/2023), essendo sufficiente che esso rechi “anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza
del debito e riveli il carattere della volontarietà” (Cass. n. 22948/2024).
c. Applicando tali condivisibili coordinate ermeneutiche al caso in esame, la pretesa avanzata dalla convenuta si appalesa fondata, poiché:
i. nel contratto preliminare di vendita avente ad oggetto l'immobile sito a
Loiri Porto San Paolo, località Porto Taverna, via del Canneto snc (censito nel N.C.E.U. di detto Comune al foglio 238, particella 1072, subalterni 1-2)
stipulato il 23.10.2023 (doc. 1 atto di citazione) tra – quali promittenti alienanti – i convenuti e Controparte_4 CP_2
promittenti alienanti e – quale promissaria acquirente – CP_3
l'attrice , si apprende tra l'altro come quest'ultima si CP_1
fosse impegnata a corrispondere alla mediatrice il CP_5
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 715/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 11 compenso pari al 4% (IVA esclusa) del prezzo concordato per l'acquisto del suddetto immobile (595.000,00 euro);
ii. nell'art. 5, lett. d, del contratto definitivo di vendita sottoscritto il 15.5.2024
(atto pubblico a rogito del Notaio, dott.ssa , rep. n. Parte_1
2539, racc. n. 1815, doc. 2 atto di citazione) si legge che “Le parti
contraenti (…) dichiarano (…) che per la conclusione dell'operazione
immobiliare si sono avvalse della intermediazione della Società
" , con sede in San Teodoro, in via San Francesco, iscritta CP_5
al Registro delle Imprese di Nuoro con codice fiscale-partita I.V.A. numero
ed al n° NU - 103741 del R.E.A., il cui legale rappresentante P.IVA_1
e il Signor nato a [...] il giorno 3 novembre 1976 Controparte_9
il quale a titolo di provvigione e rimborso spese (…) ha percepito e
percepirà dalla parte acquirente la somma di complessivi Euro 29.036,00
(ventinovemilatrentasei virgola zero zero) IVA compresa, e precisamente
euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) sono stati corrisposti in
data 15/5/2024 mediante bonifico bancario addebitato sul conto corrente
IBAN: CZ3701000001312139320227 della ed Controparte_10
accreditato sul conto corrente IBAN: [...]”;
iii. l'eccezione di estinzione per intervenuta prescrizione ex art. 2950 c.c.,
sollevata dall'attrice in ordine al diritto della i percepire CP_5
il saldo di 14.036,00 a titolo di compenso per l'attività di mediazione svolta nell'operazione di compravendita, non è fondata, sull'assorbente rilievo
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 715/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 12 che il debito in esame è stato invero riconosciuto dalla nel CP_1
sopra trascritto art. 5, lett. d, del contratto definitivo, con conseguente interruzione del termine decorrente dal 23.10.2023 (data del contratto preliminare, ove era stata assunta l'obbligazione de qua);
iv. tra la data del suddetto atto interruttivo (15.5.2024) e la formulazione della domanda riconvenzionale di pagamento nel presente giudizio (nella comparsa di risposta depositata il 14.11.2024) è chiaramente trascorso un lasso di tempo inferiore a dodici mesi;
v. oltre a non sollevare alcuna contestazione in ordine all'omesso pagamento dell'importo de quo, non ha allegato ulteriori fatti CP_1
impeditivi, modificativi o estintivi volti a paralizzare (o limitare)
l'accoglibilità della pretesa avanzata dalla nei suoi CP_5
confronti;
vi. l'attrice deve quindi essere condannata a corrispondere alla suddetta convenuta l'importo di 14.036,00 euro, oltre agli interessi legali, con decorrenza dal 14.11.2024 (non essendo stati documentati precedenti atti di costituzione in mora) fino al saldo.
11. Nel rapporto processuale tra e i convenuti CP_1 Controparte_4
e le spese di lite debbono essere regolate
[...] CP_2 CP_3
secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste interamente a carico dell'attrice, per le ragioni illustrate nel punto 10 che precede.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 715/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 13 previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra euro 520.000,00 ed euro
1.000.000,00, con riduzione della metà per i compensi delle fasi di studio, introduttiva
(atteso il livello modesto di complessità della controversia in fatto e in diritto) e decisionale (non essendo state precisate le conclusioni, né tantomeno assegnati termini per il deposito di note conclusive, stante la rinuncia all'azione da parte dell'attrice nelle more dei termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.), mentre non spettano compensi per la fase istruttoria, considerato come i convenuti abbiano depositato la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. il 29.4.2025, ossia in un momento successivo, sia alla rinuncia all'azione da parte dell'attrice (13.3.2025), sia alla (superflua) dichiarazione di accettazione di detta rinuncia, effettuata il 3.4.2025.
Non spetta ai convenuti l'aumento dei compensi contemplato dall'art. 4, comma 2, del
D.M. 55/2014 per l'assistenza di più soggetti aventi la medesima posizione processuale,
poiché:
- come recentemente chiarito nel decalogo enucleato dalla Corte di Cassazione, “c)
quel che cambia tra l'ipotesi in cui vi sia identità, e quella in cui vi sia differenza
tra le pretese dei vari assistiti, è la misura del compenso standard su cui applicare
la maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14” e “e) se le pretese dei
vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il
compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto
del 30%, e quindi maggiorato come indicato sopra, sub (c); tale ipotesi si
identifica, come s'è detto, con la c.d. connessione impropria di cui all'art. 103,
primo comma, inciso finale, c.p.c.”;
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 715/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 14 - nel caso in esame, stante l'identità di questioni processuali affrontate in relazione ai tre convenuti, l'applicazione della riduzione del 30% sull'importo standard (per il compenso di una sola parte) controbilancia perfettamente l'aumento del 10% che verrebbe riconosciuto per ciascuno dei tre convenuti, non giustificandosi in alcun modo la liquidazione di quest'ultimo in misura maggiore, atteso che la causa non è
stata neppure istruita.
12. Nel rapporto processuale tra e le spese di lite CP_1 Parte_1
debbono essere interamente compensate, come espressamente chiesto da quest'ultima nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 24.6.2025.
13. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite tra e CP_1 [...]
, con il quale non si è mai costituito il rapporto processuale, avendo CP_6
l'attrice rinunciato all'azione nelle more del termine assegnato per la rinnovazione della citazione a giudizio di quest'ultimo.
14. Nel rapporto processuale tra e la le spese di lite CP_1 CP_5
debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss.
c.p.c., quindi poste a carico dell'attrice, sia per la rinuncia all'azione da parte di quest'ultima, sia per l'accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta nei suoi confronti.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra 5.200,00 euro e 26.000,00
euro, con riduzione della metà per i compensi di tutte le fasi, in particolare:
- per le fasi di studio ed introduttiva, atteso il livello modesto di complessità della
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 715/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 15 controversia in fatto e in diritto;
- per la fase istruttoria, considerato che la parte convenuta si è limitata a depositare la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. e, nelle sue note ex art. 127 ter c.p.c.
depositate il 26.6.2025, a deferire in via subordinata il giuramento decisorio all'attrice, istanza istruttoria che sarebbe stata peraltro ritenuta inammissibile,
siccome inidonea a superare l'estinzione del diritto per intervenuta prescrizione
(ove tale eccezione fosse stata ritenuta fondata).
PER QUESTI MOTIVI
15. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. dichiara cessata la materia del contendere in relazione a tutte le domande formulate da nel presente giudizio;
CP_1
b. condanna a rimborsare ad CP_1 Controparte_4
e le spese processuali, così liquidate: CP_2 CP_3
€ 2.303,50 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 1.519,50 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 4.006,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 7.829,50 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge;
c. compensa interamente le spese processuali tra e CP_1 Parte_1
[...]
d. condanna a pagare alla 14.036,00 euro, CP_1 CP_5
oltre agli interessi legali, con decorrenza dal 14.11.2024 e fino al saldo;
e. condanna a rimborsare alla le spese CP_1 CP_5
processuali, così liquidate:
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 715/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 16 € 459,50 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 388,50 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 840,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 850,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 2.538,50 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge.
Nuoro, 21.7.2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 715/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 17