Sentenza 22 aprile 1998
Massime • 1
La rinuncia al ricorso è atto formale che non può essere dedotto dalla semplice circostanza che il P.M. abbia chiesto la conferma della sentenza di primo grado dimenticando l'esistenza in atti di un appello del suo ufficio, la cui validità procedimentale trova ragione nei motivi di sostegno e non nella richiesta d'udienza (che non sia esplicita rinuncia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/04/1998, n. 8204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8204 |
| Data del deposito : | 22 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dai signori: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe VIOLA Presidente del 22.04.1998
1 " Francesco LISCIOTTO Consigliere SENTENZA
2. " Mauro D. LOSAPIO " N. 943
3. " Ennio MALZIONE " REGISTRO GENERALE
4. " IT SAVINO " N. 22238/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da:
1) AJ DR nato in [...] il [...], 2) HE JA nato in [...] il [...]. a v v e r s o la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 28 febbraio 1997. Visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi. Udita la relazione fatta dal consigliere Mauro D. Losapio. Udito il pubblico ministero, in persona del dott. Giovanni Palombarini, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. Udito il difensore del ricorrente EU, avv. Donadio, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La Corte rileva.
1. Dalla sentenza impugnata risulta che a seguito di appostamenti da parte di agenti di Polizia e sulla base di quanto dai medesimi riferito, fu accertato che tale AN acquistò nella casa ove dimoravano entrambi gli odierni ricorrenti, parlando prima con il LI (che fece sapere che al momento era sprovvisto di droga, invitandolo a ripassare) e ricevendo poi la merce dall'altro imputato, un grammo di eroina trovato sulla sua persona dopo un breve inseguimento: inoltre, che il LI aveva nascosto in un sottopassaggio bustine contenenti eroina per complessivi grammi 181 (circa 2.000 dosi). Sull'appello degli imputati e del procuratore generale (che si dolse solo in relazione al regime punitivo attuato dal primo Giudice), la Corte d'appello aumentò le pene irrogate in primo grado rigettando il gravame degli imputati.
2. Entrambi i prevenuti ricorrono per cassazione dolendosi per avere la Corte territoriale preso in considerazione l'appello dell'accusa nostante il procuratore generale d'udienza, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, avesse mostrato di voler rinunziare al gravame proposto dal suo ufficio. Poi i ricorrenti deducono mancanza di prova quanto ad attività di spaccio da parte loro, la casa essendo abitata anche da altri albanesi. Infine, sarebbe carente la prova quanto a detenzione ed occultamento della droga da parte del LI, il luogo ove la sostanza tossica venne rinvenuta essendo soggetto a pubblico passaggio.
3. Nessuno nei profili di ricorso articolati dai prevenuti può trovare accoglimento.
La rinuzia al ricorso è atto formale che non può essere dedotto dalla semplice circostanza che, probabilmente per sciatteria, sia stata chiesta la conferma della sentenza di primo grado dimenticando la esistenza in atti di un appello la cui validità procedimentale trova ragione nei motivi di sostegno e non nella richiesta d'udienza (che non sia, appunto, esplicita rinunzia). Quanto agli altri profili deve rilevarsi che tutto il ragionamento deduttivo svolto dalla difesa confligge con l'accertamento di merito e si risolve nella semplice, quanto inane, contestazione dei giudizi di merito e di valore espressi dalla Corte del fatto, giudizi, come tali, non sottoponibili a censura in cassazione se non quando siano sforniti di apparato razionale di sostegno:evenienza che nel caso non ricorre.
4. I ricorsi vanno, dunque, rigettati e i ricorrenti debbono essere condannati a pagare, in solido tra loro, le spese processuali.
P.T.M.
visti gli art. 615, 616 c.p.p. r i g e t t a i ricorsi e c o n d a n n a i ricorrenti a pagare, in solido, le spese processuali. Così deciso in Roma, il 22 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 1998