Sentenza 8 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/01/2003, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME DE0 0 0 9 0 / 00 /03 REPUBBLICA PO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Paolino DELL'ANNO R.G.N. 8182/00 Rel. Consigliere Cron.ел Dott. Pietro CUOCO - Consigliere Rep. Dott. Giovanni MAZZARELLA 1 Consigliere Ud. 18/06/02 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Dott. Pasquale PICONE ha pronunciato la seguente SEN T ENZA sul ricorso proposto da: CQ domiciliato in ROMA presso LAOLIVELLA, SUPREMA DI CASSAZIONE, CANCELLERIA DELLA CORTE e difeso dall'avvocato ERNESTO rappresentato : SIMONETTO, giusta delega in atti;
ricorrente contro domiciliato in ROMASQUILLACE ETTORE, elettivamente Tacito M250 VIA ADHERICO-17 № 33, presso lo studio dell'avvocato BRUNO COSSU, che lo rappresenta e difende unitamente ! all'avvocato PAOLO BERTI, giusta delega in atti;
2002 controricorrente avverso l'ordinanza del Pretore di 2856 : -1- PADOVA, depositata il 28/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Pietro udienza del 18/06/02 dal CUOCO;
udito l'Avvocato ZANELLO per delega COSSU;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ed in subordine rigetto./ ! -2- Svolgimento del processo Con ordinanza del 29 aprile 1999 il Pretore di Padova respinse l'opposizione proposta da LI BE al decreto ingiuntivo avente per oggetto il pagamento della somma dovuta all'avv. TT UI per la sua attività professionale svolta nell'interesse della BE nell'ambito d'una causa di lavoro conclusasi con conciliazione. Il giudicante deduce “anche" dalla mancata comparizione dell'opponente la non contestazione del fatto che nella somma di lire 28.000.000 dovesse ritenersi compresa la quota destinata alle spese legali. Ricer Non contestata era (aggiunge il giudicante) anche la circostanza che la BE fosse stata preventivamente, tempestivamente e specificamente informata dal suo avvocato: circostanza indirettamente confermata dalle successive lettere con le quali ella, pur lamentando l'entità della richiesta, non ne contestava la legittimità. La somma richiesta, inferiore a quella liquidata dal Consiglio professionale, era poi congrua. Per la cassazione di questa ordinanza ricorre LI BE, percorrendo le linee di due motivi;
TT UI resiste con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando per l'art. 111 Cost. mancanza ed illogicità della motivazione, la ricorrente premette che l'ordinanza del Pretore è suscettibile di ricorso per cassazione anche per carenza assoluta od assoluta illogicità della motivazione. 3 E nel caso in esame il Tribunale non aveva considerato che con la lettera del 21 aprile 1997 l'avv. UI aveva dichiarato che la somma di lire 28.000.000 era netta, e che in ipotesi di accordo giudiziale gli onorari "sarebbero stati posti a carico della Società". Con il secondo motivo, denunciando violazione delle norme "nell'ambito del minimo e del massimo in materia di compensi per il lavoro di avvocato e violazione della tariffa forense”, la ricorrente lamenta che il Tribunale non aveva considerato che nel verbale di conciliazione era Rudo previsto che alla BE sarebbe stata corrisposta la somma netta di lire 28.000.000; e l'avv. UI con la lettera del 27 aprile 1997 aveva dichiarato che gli onorari sarebbero stati a carico della Società. La somma richiesta per onorari eccedeva poi i limiti previsti dalla tariffa forense. I motivi del ricorso, che per la loro interconnessione devono essere congiuntamente esaminati, sono inammissibili. E' da premettere che la notificazione della sentenza è fatto normativamente idoneo alla decorrenza dei termini per l'impugnazione (art. 326 cod. proc. civ.), per la conoscenza legale che essa presuppone dell'atto notificato. E, poiché la norma non fa riferimento ai soggetti della notificazione e questa fornisce legale conoscenza non solo al destinatario della notificazione bensì (e maggiormente) al soggetto che l'effettua, l'indicato termine decorre anche per il notificante. Da ciò, il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui la riproposizione dell'impugnazione inammissibile è soggetta al termine breve, decorrente dalla notificazione della prima impugnazione. Il principio è giustificato anche con l'art. 326 secondo comma cod. proc. civ., per cui, 4 nell'ipotesi prevista dall'art. 332 cod. proc. civ., l'impugnazione contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso soccombente il termine per proporla nei confronti delle altre parti (Cass. 27 settembre 2000 n. 12803 e - giurisprudenza ivi citata: e plurimis, Cass. 29 ottobre 1999 n. 12149, Cass. 20 giugno 1985 n. 3713, Cass. 12 dicembre 1962 n. 3327). Poiché all'ordinanza ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. sono Мино applicabili i principi relativi ai termini per proporre questo ricorso (Cass. 14 gennaio 1999 n. 329; Cass. 13 dicembre 1999 n. 13980), anche in ordine a questa ordinanza il termine per l'impugnazione, previsto dagli artt. 325 e 326 cod. proc. civ., decorre anche nei confronti del notificante. Ed il principio è applicabile anche ove l'inammissibile impugnazione sia proposta allo stesso giudice che ha emesso l'atto impugnato. E nel caso in esame, avverso l'ordinanza del 29 aprile 1999, con atto notificato il 13 maggio 1999 fu proposto ricorso allo stesso Pretore, che lo dichiarò inammissibile. Al tempo della notifica dell'impugnazione successiva de qua (31 marzo 2000), il corso del termine breve si era compiuto. Per doverosa esigenza di completezza è tuttavia da aggiungere che il ricorso è inammissibile anche per ragioni attinenti al suo contenuto. Ed invero, il ricorso in esame è proponibile solo per violazione di legge in cui, per l'art. 111 primo comma Cost. (nonché 132 cod. proc. civ.), è da ricomprendersi, come la ricorrente esattamente osserva, anche l'assoluta mancanza di motivazione. Questa Corte ha tuttavia escluso che l'oggetto possa estendersi al confronto fra il contenuto della motivazione e le risultanze del processo (Cass. 17 luglio 1997 n. 6567). 5 E nel caso in esame il Pretore ha articolatamente motivato la sua decisione, segnalando:
1. i limiti della materia della controversia. e la non contestazione del fatto che nella somma di lire 28.000.000 fosse compresa anche la quota destinata alle spese legali;
2. la specifica tempestiva informazione data alla BE sul contenuto della conciliazione in itinere, in quanto il fatto non era die contestato ed era confermato da successive missive della stessa BE 3. la non contestazione, da parte della BE, della legittimità della richiesta dello UI;
4. l'oggettiva congruità della somma richiesta dallo UI, anche in relazione alla somma liquidata dal Consiglio dell'Ordine. Nei confronti di questa decisione, il ricorso, lamentando un diverso accordo intervenuto con lo UI e l'incongruità della sua richiesta, non fa valere violazione di legge né assenza di motivazione, bensi solo una pretesa erroneità della motivazione stessa. Per ulteriore esigenza di completezza è da aggiungere che gli stessi fatti dedotti in ricorso (l'avere lo UI dichiarato che "in ipotesi di accordo giudiziale gli onorari sarebbero stati posti a carico della Società”), non essendo in contrasto con il contenuto della conciliazione come interpretata dal giudicante, ed in tal modo restando privo di decisività, è irrilevante. Egualmente è a dirsi per la censura relativa alla natura "netta" delle somme (ragionevolmente riferibile alla esclusione di ogni ritenuta). 6 Per ulteriore esigenza di completezza è da aggiungere che anche la lamentata non corrispondenza, della somma richiesta, alla tariffa professionale, non solo è priva di autosufficienza (nella misura in cui non sono specificate le singole voci della tariffa professionale che sarebbero violate: Cass. 24 marzo 2000 n. 3526), bensi (nella misura di questa specificazione, e per i livelli del compenso spettante, in relazione alla natura della controversia a suo tempo difesa dallo UI) è infondata. Deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso. E per motivi di equità deve essere disposta la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Cosi deciso in Roma, il 18 giugno 2002. Pietro Cuoro Il Consigliere estensore Спосо IL PRESIDENTE IL CANCELLIERE, Depositato in Cancelleria oggi, - 8 GEN. 2003 IL CANCELLIERE 7