Sentenza 2 maggio 2000
Massime • 1
In tema di misure cautelari reali, allorché l'ordinanza di accoglimento dell'appello avverso il provvedimento di sequestro sia affetta da vizi di violazione di legge tali che in ogni caso l'appello dovrebbe essere rigettato e il sequestro confermato, la Corte di cassazione annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, disponendo contestualmente la trasmissione di copia del dispositivo al P.M. presso il Tribunale per l'esecuzione del ripristinando sequestro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/05/2000, n. 1809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1809 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Malinconico Alfonso Presidente del 2/05/2000
1. Dott. Acquarone Renato Consigliere SENTENZA
2. " RI LD " N.1809
3. " AS LD " REGISTRO GENERALE
4. " RE RA " N.9406/00
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania nel procedimento a carico di NE LO n. ad ACICASTELLO in data 1 ottobre 1936
avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania emessa in data 1 febbraio 2000 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. RE udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. Ranieri che ha concluso per A. Con Rinvio.
Svolgimento del processo
Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale locale in sede di appello ex art. bis c.p.p., emessa il febbraio 2000, con la quale veniva disposto il dissequestro di una costruzione oggetto di sequestro preventivo del 14 giugno 1999, deducendo quali motivi la violazione dell'art. 20 lett. b) l. n. 47 del 1985 in relazione all'art. 31 l. n. 457 del 1978, poiché l'intervento edilizio, consistente in un ampliamento, comportante aumento di volumetria, era assentibile con concessione, quindi, non poteva essere ritenute estinte con il rilascio di una semplice autorizzazione, l'erronea applicazione degli artt. 13 e 22 l. n. 47 del 1985, giacché l'autorizzazione in sanatoria non avrebbe comunque estinto i reati contemplati dalla legge n. 1086 del 1971 e quello ex art. 1 sexies l. n. 431 del 1985. Motivi della decisione
Il ricorso appare fondato, sicché l'impugnata ordinanza deve essere annullata senza rinvio, ripristinandosi il disposto sequestro e trasmettendo copia del dispositivo al P.M. presso il Tribunale di Catania per l'esecuzione, giacché l'impugnata ordinanza è affetta da vizi tali di violazione di legge, per i quali non è necessario alcun accertamento in fatto, onde il giudice di rinvio non potrebbe far altro che rigettare l'appello proposto ex art. 322 bis c.p.p. e confermare il sequestro.
Pertanto si configura un'ipotesi contemplata dall'art. 620 lett. l) c.p.p., tanto più che il Tribunale catanese non avrebbe dovuto disporre la restituzione dell'immobile all'avente diritto, secondo un indirizzo di questa Corte, che appare al collegio condivisibile, il quale distingue tra misure cautelari personale e reali ed effetti conseguenti all'accoglimento dell'appello ex art. 322 bis c.p.p. (cfr. Cass. sez. III 14 dicembre 1995, Angotti in Riv. Giur. ed. 1996, I, 600).
Ed invero l'ordinanza del Tribunale etneo non solo si dà carico di qualificare l'intervento edilizio e quindi, di valutare se lo stesso sia assentibile o meno con concessione o con autorizzazione edilizia, non configurando detta attività alcuna disapplicazione di atto amministrativo, bensì l'esercizio di un potere conferito al giudice penale cioè quello della qualificazione giuridica del fatto (cfr. ex plurimis Cass. sez. III 31 luglio 1998 n. 1898, Manfredini ed altro rv. 211558) ma nemmeno considera l'uniforme giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. III 8 gennaio 1998 n. 50 Casa rv. 209661), secondo cui la concessione in sanatoria ex artt. 13 e 22 l. n. 47 del 1985 estingue soltanto i reati urbanistici di cui alla legge n. 47 del 1985 e non le violazioni della normativa sulle opere in conglomerato cementizio, ne' la contravvenzione ex art. 1 sexies l. n. 431 del 1985.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata senza rinvio e ripristina il provvedimento di sequestro, emesso dal G.i.p. del Tribunale di Catania il 14 giugno 1999. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 2 maggio 2000. Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2000