Sentenza 14 giugno 2002
Massime • 1
Il giudice, una volta che abbia ammesso i testimoni, ha l'obbligo di escuterli, a meno che la parte che li abbia indicati sia incorsa in decadenza o vi abbia rinunziato con il consenso dello stesso giudice e l'adesione delle altre parti. (In applicazione di principio la Corte ha annullato la sentenza del Giudice di Pace, per violazione dell'art. 255 cod. proc. civ., perché - sull'erroneo presupposto che tale disposizione gli conferisse la facoltà - ma non l'obbligo - di ripetere l'intimazione ai testimoni non comparsi, aveva rigettato l'istanza con la quale il convenuto ne aveva chiesto il rinnovo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/06/2002, n. 8580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8580 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente -
Dott. ANTONIO VELLA - rel. Consigliere -
Dott. ROSARIO DE JULIO - Consigliere -
Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TORNESI CESARE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ATERNO 9, presso lo studio dell'avvocato ANNA MARIA FERRETTI, che lo difende unitamente all'avvocato ERMANNO LE FOCHE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CERAMICHE VENANZIO SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimato -
avverso la sentenza n. 10/99 del Giudice di pace di PRIVERNO, depositata il 09/02/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/02 dal consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito l'Avvocato Anna Maria FERRETTI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ceramiche Venanzio, con citazione notificata il 15 maggio 1998, convenne Cesare RN, davanti al Giudice di Pace di Priverno, per la condanna al pagamento della somma di due milioni di lire (ridotta a L.
1.735.000 in corso di causa), di cui affermò essere creditrice per prezzo residuo di una fornitura di materiale edile.
Il convenuto, costituitosi in giudizio, chiese il rigetto della domanda, che è stata, invece, accolta, con sentenza del 9 febbraio 1999, dal Giudice di pace, il quale ha osservato che: A. - la merce consegnata all'acquirente era quella indicata nella nota di commissione (ad eccezione di un elemento: il camino), e che la controversia verteva tra le parti soltanto sull'entità del prezzo concordato e pagato;
B. - per accertare il costo della merce, non provato sufficientemente dalle parti, aveva disposto una consulenza tecnica, (nella specie tipico mezzo di prova, rivestendo i caratteri dell'ispezione giudiziale, avente come oggetto la merce venduta), che, però, non aveva avuto il suo normale svolgimento per gli impedimenti frapposti dal convenuto;
C. - aveva respinto l'istanza con la quale il RN gli aveva chiesto di ordinare una nuova intimazione per due testimoni, che non si erano presentati per essere interrogati, perché la norma dell'art. 255 del codice di procedura civile, non obbliga il giudice, ma gli conferisce la facoltà di rinnovare l'intimazione;
D. - inammissibile era l'eccezione di prescrizione, essendo stata sollevata dal convenuto tardivamente nella terza udienza;
e non era stata, comunque, provata.
Ciò premesso, il Giudice, nell'impossibilità di valutare i risultati della consulenza tecnica il cui svolgimento era stato impedito dal convenuto, ha ritenuto attendibili i prezzi della merce riportati nella nota commissione e, tenuto conto degli acconti già versati, ha determinato in 1.735 000 lire l'importo ancora dovuto. Il RN ricorre per cassazione con due motivi illustrati con una memoria.
La società Ceramiche Venanzio non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo si denunzia la violazione degli art. 2697 del codice civile e 116 del codice di procedura civile, in relazione all'art. 360 n. 3 di quest'ultimo codice, sostenendosi che il Giudice di pace ha pronunciato la sentenza di condanna del convenuto a pagare la somma di denaro pretesa dalla società, come residuo prezzo della merce fornitagli, incorrendo nei seguenti errori procedurali: a) - non essendo necessario il ricorso a particolari cognizioni tecniche, ha disposto la consulenza tecnica al solo scopo di sollevare la parte attrice dallo onere probatorio su di essa incombente;
b) - non ha considerato che la società non aveva fornito alcun elemento probatorio, essendosi limitata a produrre in giudizio una copia commissione apparentemente firmata dal convenuto, ma dal medesimo disconosciuta e priva, quindi, di valore per l'accertamento delle circostanze dedotte nell'atto di citazione;
c) - ha affermato che la consulenza "avrebbe potuto offrire elementi idonei per l'accertamento del prezzo equo, da tenere presente per la decisione", lasciando così intendere la iniquità del prezzo da lui determinato senza il concorso di idonei elementi probatori;
d) - ha violato l'art. 255 cod.proc.civ., perché questa norma non consente al giudice di interrompere la prova testimoniale già ammessa, ma gli concede soltanto la scelta tra l'ordinare una nuova intimazione o disporre l'accompagnamento coattivo del testimone non comparso;
e) - ha omesso l'esame della deposizione dell'unico testimone interrogato, il quale aveva dichiarato che il prezzo pattuito era di 2.600.000 lire ed era stato pagato interamente. Osserva la Corte che le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità, ai sensi del secondo comma dell'art. 113 del codice di procedura civile (nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 21 della legge 21 novembre 1991 n. 374), sono impugnabili con il ricorso per cassazione, per violazione, oltre che delle norme costituzionali e comunitarie e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, anche delle disposizioni processuali tra le quali rientrano quelle che disciplinano i poteri del giudice (sent. nn. 494, 4223, 6385, 10667 del 2001). Pertanto, tra le norme del codice di procedura civile che il Giudice di pace deve osservare, vi è quella dell'art. 255 per la quale: "Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione, oppure disporne l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra successiva". Come risulta dal chiaro testo di questa disposizione, il giudice che abbia ammesso i testimoni a deporre, ha l'obbligo e non la facoltà di interrogarli, pur avendo la possibilità di operare la scelta tra il rinnovo dell'intimazione e l'adozione del provvedimento di accompagnamento. L'obbligo di escutere i testimoni cessa solo per la decadenza della parte che li ha indicati, o se questa vi abbia rinunziato con il consenso dello stesso giudice e l'adesione delle altre parti (conf. sent. n. 10441 del 1996). Nella specie il Giudice di pace di Priverno è incorso nella violazione della norma dell'art. 255 del codice di procedura civile, perché, sull'erroneo presupposto che questa gli conferisse la facoltà e non l'obbligo di ripetere l'intimazione ai testimoni non comparsi, ha rigettato l'istanza con la quale il convenuto aveva chiesto di tale intimazione il rinnovo. In conseguenza di questa violazione procedurale, il Giudice di pace ha deciso la causa senza aver valutato gli elementi che avrebbe potuto acquisire dalla prova testimoniale ritualmente ammessa, ciò ha determinato l'invalidità del giudizio e della sentenza deliberata. Poiché per le considerazioni esposte è fondata la censura che per il suo carattere pregiudiziale ed assorbente si è per prima esaminata, deve accogliersi il ricorso, cassarsi la sentenza impugnata e rinviarsi la causa, per un nuovo esame, all'Ufficio del Giudice di pace di Latina anche per provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P.T.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa all'Ufficio del Giudice di pace di Latina, anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2002