Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 1634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1634 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
n. 5471/2024 R.G.
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Consigliere delegato dr. Alberto Canale
a definizione del ricorso in opposizione a decreto di liquidazione di compensi al difensore d'ufficio proposto ai sensi degli artt. 84, 116, 170 DPR n. 115/2002, 15 D.
lgs. n. 115/2002 e 281-decies c.p.c., iscritto al n. 5471/2024 R.G.A.C., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
L'avv. Giorgio Gritti, nominato difensore d'ufficio di nel CP_1
giudizio penale di appello 3496/2015 R.G. definito con sentenza predibattimentale di non doversi procedere per intervenuta prescrizione n. 11672/2021 del 20.12.21, dopo aver esperito con esito infruttuoso le procedure di recupero coattivo del proprio credito professionale nei confronti del , ha chiesto la liquidazione delle sue CP_1
spettanze alla Quinta Sezione Penale della Corte di Appello di Napoli la quale, con provvedimento depositato il 03.07.2024 e comunicato il 28.11.2024, gli ha riconosciuto la somma di € 862,50 comprensiva di rimborso spese generali al 15%,
oltre Iva e CPA come per legge, ponendo la stessa a carico dell'Erario.
Nell'opporre tale provvedimento l'avv. Gritti ha dedotto che la Corte di
Appello gli ha erroneamente liquidato solo le competenze relative all'assistenza prestata in sede penale omettendo di riconoscergli anche i compensi del processo di cognizione intentato contro il proprio assistito e definito con sentenza del Giudice di
Pace di Napoli n. 29194/2023 del 15.06.2023 che condannava il convenuto a versare
€ 1.275,30 per l'attività svolta in suo favore nel processo penale nonché al pagamento delle spese processuali determinate in € 500,00 oltre oneri di legge.
Il , nonostante la rituale notifica all'Avvocatura dello Controparte_2
Stato di Napoli del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, è rimasto contumace.
§§§§§§
L'opposizione deve essere accolta perché fondata. A giusta ragione l'avv.
Gritti ha infatti lamentato l'omessa liquidazione anche dei compensi professionali relativi al giudizio di cognizione esperito in sede civile per recuperare il proprio credito nei confronti del . CP_1
In più occasioni la giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che tale rimborso è dovuto poiché il vano esperimento delle procedure di recupero costituisce, ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e 116 D.P.R. n. 115 del
2002, un passaggio obbligato ed un presupposto indefettibile per ottenere la liquidazione a carico dell'Erario dei compensi relativi alla difesa d'ufficio onde i relativi costi non possono restare a carico del professionista (c.f.r. in termini cass.
civ. n. 31820/19, cass. civ. n. 22579/19, cass. civ. n. 30484/17, cass. civ. n. 24104/11,
cass. civ. n. 27854/11, cass. civ. n. 29827/17, cass. civ. n. 15394/12, cass. pen. n.
1630/08 e cass. pen n. 27473/09).
La medesima giurisprudenza ha inoltre chiarito che i compensi in questione devono essere autonomamente liquidati dall'autorità giudiziaria deputata ad emettere il decreto di pagamento potendo le statuizioni rese in sede civile assumere forza di
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giudicato solo nei rapporti tra le parti in causa.
Si è infine precisato che detta liquidazione, stante l'espresso richiamo dell'art. 116 DPR n. 115/2002 al precedente art. 82, deve avvenire utilizzando quale limite massimo i valori medi previsti dalle tariffe professionali vigenti per cui il compenso ben può essere determinato in misura inferiore alla media purché non al di sotto dei minimi (così cass. n. 15006/2021).
Per il giudizio di cognizione contro il Vescuso svoltosi innanzi al giudice di
Pace di Napoli, definito nella vigenza del D.M. n. 147 del 13.08.2022, l'importo massimo in teoria riconoscibile è dunque pari a € 1.265,00 corrispondente al compenso medio previsto per le cause innanzi a tale Autorità Giudiziaria di valore compreso tra € 1.101,00 e € 5.200,00.
Per la determinazione del dovuto va poi tenuto conto della riduzione di un terzo del compenso stabilita dall'art. 106 bis DPR n. 115/02. Può dunque ritenersi senz'altro congrua la somma di € 400,00 richiesta a tale titolo dall'avv. Gritti, con richiamo al protocollo d'intesa del 18.12.2017, in considerazione dell'estrema semplicità della causa civile contro il cliente e della sua natura contumaciale.
Le spese del presente procedimento, da governare in ossequio al principio della soccombenza, stante l'assenza di complessità della causa ed il suo valore,
vanno infine liquidate applicando i minimi di tariffa previsti dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli - Ottava Sezione Civile - in persona del consigliere delegato dr. Alberto Canale, con definitiva pronunzia sulla causa civile R.G. n.
5471/2024, così provvede:
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1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto, in parziale riforma del decreto della Quinta
Sezione Penale della Corte di Appello di Napoli del 03.07.2024, liquida in favore dell'avv. Giorgio Gritti l'ulteriore compenso di € 400,00, per il giudizio civile di recupero del proprio credito nei confronti di , oltre rimborso spese CP_1
forfettario in misura pari al 15% del suddetto compenso, Iva e CPA come per legge,
ponendola a carico dell'Erario.
2) Condanna il al rimborso delle spese del presente Controparte_2
procedimento sostenute dall'avv. Giorgio Gritti che si liquidano in € 174,00 per esborsi vivi ed in € 337,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% dei compensi ed accessori di legge.
Napoli, 31.03.2025 IL CONSIGLIERE DELEGATO
Dr. Alberto Canale
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