Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/05/2025, n. 2075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2075 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
n. 5234/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473bis.51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data 29/04/2025 da:
1) Parte_1
Nato il 07/03/1968 a BRESCIA (BS) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 con l'Avv. MODICA ELOISA GIOVANNA e
2) Parte_2
Nato il 08/11/1976 in TORINO cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 con l'Avv. MODICA ELOISA GIOVANNA
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 28/04/2025, le parti sopraindicate hanno congiuntamente chiesto al Tribunale adito di recepire – a modifica della sentenza di divorzio n. 1557/2015 emessa dal Tribunale di Milano in data 17/12/2014 e pubblicata in data 05/02/2015, passata in giudicato – le condizioni congiunte come di seguito riportate:
“1) I figli maggiorenni delle parti vivranno con il padre e saranno mantenuti in via diretta dallo stesso fino alla loro autonomia economica.
2) La Signora rinunciando espressamente al diritto di assegnazione della casa coniugale di Milano, Pt_2 via Salasco 1, si trasferirà altrove, probabilmente a Pesaro, lasciando libero tale immobile di proprietà esclusiva del Signor entro dieci giorni dalla stipula del preliminare di vendita della casa stessa. Pt_1
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Salasco, previa dichiarazione di equità da parte del Tribunale e a titolo di liquidazione, in due tranches, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della 1. n. 898/1970, l'importo di euro 20.000,00 da versarsi con le seguenti modalità: la prima tranche da un minimo di 8.000,00 ad un massimo di 10.000,00 entro dieci giorni dalla stipula del preliminare di vendita dell'immobile di via Salasco;
la seconda della differenza sino all'importo pattuito di 20.000,00 entro dieci giorni dal rogito di cui sopra.
Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, per la Signora ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche Pt_2 risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della 1. n. 898/1970, avente causa o comunque connessa al pregresso vincolo. 4) Prendere atto delle seguenti ulteriori modifiche delle condizioni divorzili:
a) Quanto ai punti 2,3,4,5,6,7,10, 1 1, 12 le relative pattuizioni vengono meno in quanto i figli, ormai maggiorenni, vivranno con il padre che si occuperà del loro mantenimento in via diretta, anche grazie a quanto ricaverà dalla vendita dell'appartamento di via Salasco e frequenteranno la madre come e quando vorranno.
b) Quanto al punto 8, esso viene meno in quanto le parti hanno optato per l'una tantum divorzile come previsto e regolato dal punto 3 del presente ricorso congiunto.
c) Quanto al punto 9, esso viene meno, in quanto il diritto di assegnazione è decaduto a causa del trasferimento dei figli e della volontà della Signora di rinunciarvi espressamente a causa della Pt_2 sua volontà di trasferirsi a Pesaro, o comunque in altro immobile, ove stabilirà la sua residenza”
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Si ritiene, altresì, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970
Ritiene infine il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a parziale Parte_1 Parte_2 modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 1557/2015 emessa dal Tribunale di Milano in data
17/12/2014 e pubblicata in data 05/02/2015, passata in giudicato:
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 14 maggio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari dott.ssa Maria Laura Amato
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