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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. LE NO - Presidente –
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel –
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice – ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21489 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024 avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Scioglimento matrimonio)
[...]
(c.f. rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1
in atti, dall'avv. FERRO PATRIZIA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Giacinto Gigante n.7,
E
(c.f. ) rappresentato e difeso, Parte_2 C.F._2
giusta procura in atti, dall'avv. MAIURI DANIELA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via S. Freud n.40,
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/11/2024 e Parte_1 Parte_2
, premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 15/12/2022 e che
[...]
1 dal matrimonio non sono nati figli, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“Dichiarare ai sensi dell'art. 151 I co. c.c. la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separatamente.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Le parti hanno proposto anche domanda congiunta di divorzio e si rileva che tale domanda sarà procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonché previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Nulla deve disporsi in questa sede per le spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini ex art 473 bis 49 c.p.c. - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
2 a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
(atto n. 71, parte I, s., Sez. G, reg. Atti Matrimonio anno Parte_2
2022);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
f) spese al definitivo.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/02/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. LE NO
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. LE NO - Presidente –
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel –
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice – ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21489 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024 avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Scioglimento matrimonio)
[...]
(c.f. rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1
in atti, dall'avv. FERRO PATRIZIA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Giacinto Gigante n.7,
E
(c.f. ) rappresentato e difeso, Parte_2 C.F._2
giusta procura in atti, dall'avv. MAIURI DANIELA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via S. Freud n.40,
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/11/2024 e Parte_1 Parte_2
, premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 15/12/2022 e che
[...]
1 dal matrimonio non sono nati figli, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“Dichiarare ai sensi dell'art. 151 I co. c.c. la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separatamente.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Le parti hanno proposto anche domanda congiunta di divorzio e si rileva che tale domanda sarà procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonché previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Nulla deve disporsi in questa sede per le spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini ex art 473 bis 49 c.p.c. - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
2 a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
(atto n. 71, parte I, s., Sez. G, reg. Atti Matrimonio anno Parte_2
2022);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
f) spese al definitivo.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/02/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. LE NO
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