Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/03/2025, n. 1423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1423 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 26/03/2025 N. 13692/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
rappresentato e difeso dall'Avv.to D'AMATO DOMENICO ed elett.te Parte_1
dom.to presso lo studio in Indirizzo Telematico
RICORRENTE
contro
Controparte_1
CONTUMACE
OGGETTO: retribuzione
All'udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 25.11.25 IL ricorrente ha convenuto in Parte_1
giudizio la società resistente chiedendo al Giudice: Controparte_1
1/3 Dott. Riccardo Atanasio
le prestazioni di lavoro ordinario e straordinario effettuate nel periodo preso in considerazione, nonché le competenze di fine rapporto, condannare la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 1.574,25, per i titoli di cui sopra, come da analitico conteggio steso in premessa e che si intende qui integralmente trascritto, ovvero di quel diverso importo maggiore o minore accertato in corso di causa, anche mediante CTU contabile, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal sorgere dei singoli crediti al saldo”.
E' rimasta contumace la parte resistente
All'udienza di discussione, il procuratore di parte ricorrente ha concluso come in atti.
IN DIRITTO
La domanda è parzialmente fondata.
Parte ricorrente ha provato attraverso la produzione documentale della lettera di assunzione, del prospetto paga dicembre 2023, della comunicazione CUB Magenta 28.02.2024, della comunicazione avv. D'Amato 14.05.2024 che ha lavorato alle dipendenze Parte_1
della società dal 03.12.2023 al 04.01.2024, in forza di contratto Controparte_1
a tempo determinato, inquadramento nel 2° livello operai del CCNL Edili industria, con mansioni di elettricista
Gravava pertanto sulla società resistente l'onere di provare di avere integralmente assolto ai propri obblighi retributivi e contributivi.
In mancanza va condannata a corrispondere al Controparte_1
ricorrente le differenze retributive nella misura e per i titoli di cui al ricorso Parte_1 oltre interessi e rivalutazione, detratta la somma di € 346,96 (tenuto conto che la parte ricorrente dall'importo dovuto ha detratto l'importo lordo di € 1.356,73 invece che l'importo lordo di € 1703,69 che risulta dalla busta paga)
In quanto soccombente la società resistente va altresì Controparte_1 condannata a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite determinate in € Parte_1
900,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali.
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc
PQM
Condanna la società resistente a pagare in favore CP_1 Controparte_1
della parte ricorrente la somma lorda di 1.227,29 oltre interessi e Parte_1
2/3 Dott. Riccardo Atanasio rivalutazione monetaria nonché a rimborsare ad Parte_1
€ 900,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali.
Sentenza esecutiva
Milano, 26/03/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
3/3
le spese di lite che liquida in
Dott. Riccardo Atanasio