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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 28/04/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha emesso, ai sensi degli articoli 350 bis e 127 ter cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 822/2024 R.G. trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 15 aprile 2025 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi dall'avv. Marco MELLONE del foro di Parte_4
Bologna ed ivi elettivamente domiciliati presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTI
E
➢ , domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato;
APPELLATO CONTUMACE
Con l'intervento del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 552/24 del Tribunale di L'Aquila in tema di riconoscimento della cittadinanza.
Conclusioni: il procuratore degli appellanti ha discusso la causa mediante il deposito delle note di trattazione scritta come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di L'Aquila, adito quale giudice distrettuale in tema di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, ha rigettato la domanda proposta da
[...]
dai figli e nonché dalla moglie (nata Parte_1 Parte_3 Persona_1 Parte_2
Brinsko sposata nel 1980) per vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana.
Per lo ed i figli, tale domanda è stata motivata sul fatto che la madre aveva, Pt_1 Parte_5 pur essendosi trasferita negli Stati Uniti d'America, conservato la cittadinanza che di conseguenza deve ritenersi trasmessa al figliolo ed i nipoti iure sanguinis.
1 Diversamente, invece, la (coniugata ha invocato la sussistenza dei presupposti per il Pt_6 Pt_1
riconoscimento della cittadinanza italiana per matrimonio.
Il , invece, è rimasto contumace. Controparte_1
1.2. Le ragioni del rigetto della domanda possono essere così sintetizzate:
- i ricorrenti non hanno “versato in atti il certificato negativo di naturalizzazione relativo all'ava, da identificarsi non in , bensì in , quale cittadina italiana nata in [...]_5
Italia e successivamente trasferitasi all'estero”;
- Ed ancora, “La stessa non ha, infatti, acquisito la cittadinanza statunitense Parte_5
iure soli (in quanto nata in [...]) e, dunque, ben potrebbe aver rinunciato alla cittadinanza italiana per acquisire volontariamente quella del Paese d'emigrazione: in assenza del certificato negativo di naturalizzazione relativo a , non risulta, pertanto, Parte_5
provato il presupposto della continuità della trasmissione dello status civitatis sino alle generazioni dei richiedenti”;
1.3. La pronunzia del tribunale aquilano è stata tempestivamente impugnata dai ricorrenti mediante l'articolazione di quattro motivi.
La prima censura ha riguardato la violazione dell'art. 281 duodecies cpc in quanto il primo giudice ha fondato la sua decisione senza mettere nella condizione la parte di poter depositare ulteriore documentazione idonea a dimostrare che coniugata avesse conservato la Parte_5 Pt_1
cittadinanza italiana.
Con il secondo motivo, invece, ha lamentato la violazione della legge statunitense all'epoca vigente
(trattasi nello specifico della legge del 26 marzo 1790) secondo cui allo straniero nato fuori dagli
USA è estesa la cittadinanza unicamente nell'ipotesi in cui entrambi i genitori, al tempo della sua nascita, fossero già cittadini statunitensi.
La terza doglianza si è soffermata sul errata applicazione dei principi in tema di riparto dell'onere della prova in situazioni analoghe a quella che ci occupa anche alla luce dell'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite della S.C. con la sentenza n. 25317 del 2022 (sulla quale si dirà meglio nel prosieguo).
L'ultimo motivo, strettamente connesso al precedente, si è appuntato sull'assenza da parte della
[...] di una manifestazione di volontà alla naturalizzazione necessaria alla luce dei principi Pt_5
enunciati dalla giurisprudenza di legittimità.
Il , anche in questo grado, non si è costituito, mentre il P.G.,a cui gli atti sono stati tramessi CP_1
ha concluso nulla opponendo alla domanda proposta.
2 Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dagli appellanti e del fascicolo (peraltro integralmente in formato telematico) d'ufficio del primo grado.
All'esito dell'udienza del 15 aprile 2025, sostituita dal deposito di note, le stesse parti appellanti (a cui è stato assegnato termine per memorie conclusive) hanno discusso la causa che pertanto può essere trattenuta in decisione.
2.1. In limine litis, non avendovi provveduto in corso di causa, va dichiarata la contumacia del che, benchè regolarmente citato mediante la notifica del libello introduttivo Controparte_1 presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, non si è costituito.
2.2.Sempre in via preliminare, va rilevato che la sentenza di primo grado è passata in giudicato per quanto concerne la domanda, proposta da di riconoscimento della cittadinanza Parte_2
italiana per aver contratto matrimonio, con il cittadino italiano, Parte_1
Difatti, dalla disamina della sentenza impugnata si evince chiaramente come su tale domanda, evidentemente assorbita dall'esito di quella proposta dal coniuge, il giudice di prime cure non si è pronunziato.
Tuttavia, tale circostanza avrebbe, a rigore, imposto quanto meno la reiterazione della domanda stessa che però non è stata articolata né soltanto meramente richiamata nell'atto di appello in cui, in sede di conclusioni, gli appellanti si sono limitati a dedurre “accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e, per l'effetto, ordinare al e/o ad ogni altra Autorità amministrativa e Controparte_1
comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e comunicazioni alle Autorità consolari competenti.”.
Poiché, pertanto, il riconoscimento della cittadinanza per si è fondata su diversi Parte_2
presupposti (sui quali in effetti si è dissertato in sede di ricorso introduttivo- cfr pagg. 5-6) la mancata riproposizione deve essere intesa alla stregua di un'assenza di gravame.
Anche ove si volesse opinare diversamente, resta pur sempre il fatto che nell'atto di appello non vi è alcun cenno alla posizione della predetta sicchè non è consentito ritenere impugnata ritualmente la decisione di primo grado anche nella parte in cui ha di fatto rigettato la domanda di riconoscimento della cittadinanza per un requisito (seppur dipendente, ma ) diverso rispetto a quello posto a fondamento dell'iniziativa giudiziaria promossa dal coniuge.
3 3. Sulla scorta di quanto sin qui esposto, deriva che il perimetro del thema decidendum del presente giudizio è delimitato unicamente dalla domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis proposta da e dai figli e Pt_1 Parte_1 Parte_3 Parte_4
Sul punto, le censure vanno esaminate nei termini di seguito indicati.
3.1. Il primo motivo, come anticipato, ha riguardato un aspetto in rito relativo alla lamentata violazione dell'art. 281 duodecies cpa nella parte in cui il primo giudice ha posto a fondamento della decisione l'assenza di prova della mancata naturalizzazione di madre di Parte_5 [...]
senza aver sollevato preventivamente il tema alle parti stesse consentendo loro di Parte_1
poter produrre ulteriore documentazione che in realtà è stata depositata con l'atto di appello.
La doglianza non è fondata e di conseguenza deve essere disattesa.
Dall'esegesi della norma citata, ben si comprende come la concessione di un termine anche per la produzione di documenti, è subordinata ad una specifica richiesta delle parti o comunque alla sussistenza di un giustificato motivo.
Orbene, deve escludersi la sussistenza di tali presupposti in quanto:
- il non si è costituito e pertanto non ha inteso fornire rispetto alla vicenda in Controparte_1
esame la propria posizione;
- la ratio della norma, da leggere nell'ottica della più generale considerazione riferita alla natura del procedimento instaurato (secondo gli articoli 281 decies cpc e seguenti) e tipico di fattispecie di pronta soluzione o di connotazione documentale, deve fondatamente portare a ritenere che la concessione del termine (in assenza di istanza delle parti) è subordinato alla sua indispensabilità ai fini della decisione;
- dalla valutazione delle argomentazioni svolte dagli appellanti, invece, il primo giudice avrebbe ancorato la decisione su un tema nuovo sul quale, al contrario, avrebbe dovuto favorire il contraddittorio;
- tale soluzione, però, non può essere condivisa in quanto la valutazione operata dal Tribunale di
L'Aquila risulta afferente al profilo dell'onere della prova la cui eventuale inerzia o carenza non può essere sopperita da un intervento con funzione recuperatoria del giudice;
- ne deriva quindi la inutilizzabilità dei documenti prodotti dagli appellanti con l'atto di appello;
3.2.1. I restanti motivi di gravame, in quanto strettamente connessi tra loro, possono, invece, essere scrutinati congiuntamente ed a tal fine deve osservarsi quanto segue.
Secondo la prospettazione degli appellanti, la sentenza di primo grado ha in definitiva operato un'ingiustificata inversione dell'onere della prova così disattendendo i principi enunciati dalla
4 giurisprudenza di legittimità in materia e senza considerare peraltro (così violando ulteriormente gli articoli 14 L. 218/95 e 7 L. 555/1912) quanto previsto dalla allora vigente legislazione americana sull'acquisto della cittadinanza di figli non nati sul territorio di quello Stato.
Volendo scendere ancor più nel dettaglio, a difettare è la prova dell'acquisizione volontaria della cittadinanza americana di (a lei estesa soltanto perché figlia di un padre Parte_5
naturalizzatosi prima della sua nascita) che va, a voler tutto concedere, considerata bipolide non avendo quindi mai espressamente rinunciato alla cittadinanza italiana.
Le argomentazioni degli appellanti non colgono però nel segno di conseguenza non possono essere condivise con conseguente rigetto dell'appello per quanto di ragione.
3.2.2. In primo luogo, occorre procedere alla sintetica ricostruzione della cornice, di chiara connotazione documentale, al cui interno deve essere inquadrata la vicenda che ci occupa.
I nonni materni di e si sono Parte_1 Persona_2 Parte_7
sposati nel 1909.
Dalla loro unione, è nata in [...] il [...], emigrata in America Parte_5
nel 1947.
Dalla disamina dell'ulteriore documentazione versata in atti (ovvero prodotta in primo grado) e quindi pienamente utilizzabile ai fini della decisione, è risultato che:
- pacificamente il e la moglie hanno vissuto negli Stati Uniti d'America sino al momento Pt_5
del loro decesso verificatosi rispettivamente nel 1980 e nel 1983;
- il ha ottenuto, per naturalizzazione, nel 1927, la cittadinanza americana;
Pt_5
- e si sono sposati nel 1951; Parte_5 Persona_3
- il loro figlio è diventato padre di ed Parte_1 Parte_3 Parte_4
3.2.3. All'interno di tale quadro va collocata la posizione assunta dalla giurisprudenza di legittimità peraltro espressamente citata dagli appellanti.
In primo luogo, non vi è una preclusione al riconoscimento della cittadinanza per la linea materna.
Nel gennaio del 1983, infatti, la sentenza n. 30 della Corte Costituzionale, in considerazione della parità giuridica tra i sessi, ha riconosciuto alla donna la facoltà di trasmettere la cittadinanza alla propria prole.
Tale principio, che immediatamente ha modificato il dettato della legge vigente, con retroattività, ormai riconosciuta, al 1.1.1948, è stato recepito nel corpo della legge n. 123 dell'aprile dello stesso anno che ha regolamentato in senso liberale e favorevole al minore la trasmissione della cittadinanza jure sanguinis.
5 La situazione qui considerata è quella venutasi a creare con l'entrata in vigore della citata legge n.
123/1983.
L'art. 5 di tale legge si riferiva esclusivamente a coloro che erano minorenni alla data di entrata in vigore della legge stessa (27 aprile 1983). La posizione di cittadinanza dei cittadini italiani che erano maggiorenni a quella data continuava ad essere regolata dalla precedente normativa (Legge 555/1912
e, con decorrenza 1.1.1948, sentenza n. 30/1983 della Corte Costituzionale).
Questioni, invece, certamente più complesse si sono poste in ordine al riparto dell'onere della prova che deve essere assolto dalla parte che agisce per veder riconosciuta la cittadinanza italiana.
La prevalente giurisprudenza di merito (a cui anche questa Corte Territoriale ha inteso aderire) ha stabilito che “La natura del diritto di cittadinanza, personale ed assoluto, che può perdersi solo in forza di rinuncia volontaria ed esplicita, porta ad affermare che dal fatto negativo del mancato esercizio della rinuncia alla cittadinanza straniera (nella specie brasiliana) non può discendere
l'automatica perdita della cittadinanza italiana. In questo senso l'art. 8 della L. n. 555/1912, che pone in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza debba sostanziarsi in un atto consapevole e volontario, si può ritenere in linea di continuità con il codice civile del 1865” (cfr Trib Roma, Sez
XVIII, 25.2.2020).
Sempre su tale linea interpretativa, è stato affermato che “Lo stato di cittadinanza deve riconoscersi in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche al figlio legittimo di madre cittadina nato prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità e imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può essere applicata la categoria delle 'situazioni esaurite', come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato” (cfr Trib Roma, Sez I, 1.9.2020).
Infine, le Sezioni Unite, componendo un contrasto interpretativo invero sulla questione del riconoscimento della cittadinanza italiana in favore di cittadini brasiliani, hanno enunciato i seguenti principi di diritto:
a) “Posto che la cittadinanza italiana per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, si rivela permanente, imprescrittibile e rivendicabile in qualsiasi momento, chiunque abbia un interesse ad ottenere la cittadinanza
è tenuto a dare prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione;
al contrario, incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, dimostrare l'eventuale esistenza di una fattispecie interruttiva della linea di trasmissione iure sanguinis risalente all'avo” (cfr
Cass. Civ. S.U., 24.8.2022 n. 25317);
6 b) “La perdita della cittadinanza, come delineata dal codice civile del 1865 e dalla successiva
l. n. 555 del 1912 in relazione alla c.d. «grande naturalizzazione» degli stranieri operata in
Brasile alla fine dell'ottocento, implica l'accertamento di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, non ritenendosi sufficiente per
l'interruzione della linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti l'accettazione tacita degli effetti di un provvedimento straniero;
la volontà abdicativa alla cittadinanza originaria italiana deve essere manifestata con comportamenti in forma espressa” (cfr sentenza sopra citata);
c) In un arresto successivo alla pronunzia delle Sezioni Unite, sempre la giurisprudenza di legittimità ha specificato che “…le sezioni unite hanno rimarcato che la perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero. Il principio di effettività si sostanzia in una constatazione dalle implicazioni specifiche: vale a dire che spetta a ciascuno Stato determinare le condizioni che una persona deve soddisfare per essere considerata investita della sua cittadinanza (v. Cass.
Sez. n. 9377/2011;CGUE, 2 marzo 2010 Rottmann, C-135/08), ma con il limite rappresentato dall'esistenza di un collegamento effettivo tra quello Stato e la persona di cui si tratta, poiché il nesso di cittadinanza non può mai esser fondato su una fictio. Ogni Stato sceglie quindi a quale dei criteri ispirare la propria legislazione in materia, secondo quelle che sono le sue esigenze e gli obiettivi che intende perseguire, con il limite dell'esistenza di un collegamento effettivo. Schematicamente, può dirsi che i criteri di collegamento rispondono a tre possibili condizioni dell'individuo: se la persona discende da coloro che sono cittadini (ius sanguinis) se la persona è nata sul territorio dello Stato (ius soli) se la persona ha manifestato la volontà di entrare a fare parte della società statuale. In genere, uno di questi criteri viene scelto come prevalente dal legislatore nazionale, ma non è del tutto esclusa la rilevanza anche degli altri requisiti” (cfr Cass Civ, Sez I, 8.1.2024 n. 454);
In definitiva, dall'esame della giurisprudenza citata possono trarsi le seguenti considerazioni conclusive:
a) nella materia della cittadinanza (il principio per quella dei brasiliani deve ritenersi certamente di portata generale e quindi estensibile ad altre ipotesi), vertendosi pacificamente in un ambito di diritti assoluti della personalità, il tema della perdita va affrontato con un approccio più formalistico;
7 b) ne deriva, pertanto, come non possa, a meno che non ricorrano le condizioni espressamente previste dalla legge, darsi ingresso a modalità di rinunzia tacita della cittadinanza italiana;
c) la naturalizzazione costituisce una modalità di acquisizione della cittadinanza straniera, ma essa non può derivare, come è accaduto per il caso della Grande naturalizzazione in
Brasile, in forza di un provvedimento governativo;
d) resta in ogni caso inteso che grava sulla parte che agisce in giudizio per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, fornire la prova della continuità della nazionalità tra i vari discendenti ben potendo far riferimento sia alla line paterna che, alla luce della giurisprudenza citata, a quella materna;
e) la normativa da assumere a riferimento non può che essere quella nazionale vigente al tempo in cui è nato l'avo di cui si assume la persistenza della nazionalità italiana;
3.3.3. Tali principi vanno trasfusi all'interno della fattispecie che ci occupa e dalla loro corretta applicazione la soluzione del caso consegue de plano.
Alla luce della prospettazione degli appellanti, il punto nevralgico della vicenda risiede nello stabilire se (rispettivamente madre e nonna materna degli odierni appellanti) abbia o meno Parte_5
perso la cittadinanza italiana.
A tale riguardo, occorre anzitutto considerare che il principio cardine ai fini dell'acquisizione della cittadinanza italiana, attenendosi alla legislazione succedutasi nel tempo (a partire dal codice civile del 1865 per proseguire poi con le leggi 555/1912 e 91/1992), è il criterio del iure sanguinis.
Muovendo, allora, da tale considerazione deve osservarsi quanto segue.
La normativa applicabile al caso di specie deve certamente individuarsi nella L. 555/1912 secondo cui:
a) “È cittadino per nascita:………. il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene; (art 1);
b) “Salve speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato
e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi” (art 7);
c) Perde la cittadinanza italiana “ chi, avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiari di rinunziare alla cittadinanza italiana, e stabilisca o abbia stabilito all'estero la propria residenza” (art 8);
8 d) Tra le modalità di riacquisto della cittadinanza vi è quella che il soggetto “dichiari di rinunziare alla cittadinanza dello Stato a cui appartiene” (art 9);
e) “I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9” (art. 12);
Non è possibile applicare, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, l'art. 7 in quanto chiaramente riferito all'ipotesi (diversa rispetto a quanto accaduto nella fattispecie) cittadino italiano nato e residente all'estero.
Al contempo, non è neppure possibile avere riguardo all'art. 8 poiché relativo al caso dell'acquisto della cittadinanza straniera senza concorso di volontà propria.
Ne deriva, di conseguenza, che la norma che risulta applicabile al caso in esame è l'art. 12 che prevede la perdita della cittadinanza per quei minori che trasferitisi all'estero abbiano la residenza comune con il genitore già cittadino di quello Stato e non abbiano riacquistato la cittadinanza con un'esplicita dichiarazione di volontà.
Orbene, risulta documentato per tabulas che nel 1947 ovvero quando era ancora Parte_5
minorenne, si è trasferita in America dove deve ragionevolmente ritenersi (anche nell'assenza di elementi in grado di consentire un diverso inquadramento dei fatti) ha avuto la residenza comune con il padre.
Per tali ragioni, la medesima ha acquistato la cittadinanza americana e non ha (o comunque non è stata fornita la prova) di aver riacquistato (secondo quanto previsto dall'art. 9 L. 555/1912) la cittadinanza italiana mediante una dichiarazione di volontà di rinunziare a quella statunitense.
Neppure il richiamo, operato dagli appellanti al “Naturalization Act” del 26 marzo 1790 può, a bene vedere, supportare adeguatamente la tesi sostenuta dagli appellanti.
Si tratta, infatti, di un corpo normativo che considerava cittadini americani per nascita i figli nati all'estero ma da genitori aventi entrambi tale cittadinanza con l'ulteriore avvertenza che diritto di cittadinanza "non si estendeva alle persone i cui padri non sono mai stati residenti negli Stati Uniti”.
Non vi è prova che entrambi i genitori di fossero cittadini americani al momento Parte_5
della sua nascita.
4.In conclusione, pertanto, è possibile affermare che:
- Quand'anche si volesse ritenere applicabile l'art. 1 della L. 555/1912 e quindi considerare cittadina italiana per nascita, resta il fatto che la medesima ha perso tale Parte_5 cittadinanza ricorrendo le condizioni dell'art. 12;
9 - La perdita della cittadinanza italiana non è avvenuta in violazione quindi di quanto stabilito dalla giurisprudenza (ovvero in assenza di un esplicito atto di rinunzia), quanto piuttosto in forza di una specifica previsione normativa (l'art. 12 L. 555/1912);
- Non è stata fornita la prova del riacquisto della cittadinanza sicchè deve escludersi che
[...] fosse bipolide;
Pt_5
- Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello di Parte_1 Parte_3
, deve pertanto essere rigettato.
[...] Parte_4
5. Con riguardo invece alle spese di lite del presente grado deve farsi applicazione del principio secondo cui la condanna alle spese processuali non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto. (Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza n. 24750/13; depositata il 5 novembre).
6. Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio
2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14), dichiara che gli appellanti sono tenuti al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 552/24 del Tribunale di L'Aquila così decide nel contraddittorio delle parti:
a) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
b) rigetta per le causali di cui in motivazione l'appello;
c) nulla sulle spese del presente grado;
d) manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato;
e) dispone che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi deli soggetti riportati nella sentenza.
10 Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 17 aprile 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso Il Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
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