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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 08/07/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. 1274/2025
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
Dott.ssa Maria Paduano GOP ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 15/05/2025, da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]17 22076 MOZZATE ITALIA con l'Avv. DEAMBROGIO ANDREA
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]17 22076 MOZZATE ITALIA con l'Avv. DEAMBROGIO ANDREA
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in CHIAVARI, in data 08/05/2011,
(anno 2011, atto n. 6, parte II, serie A);
con i seguenti figli MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nato a [...] il [...] Parte_3 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 15/05/2025, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separatamente in domicili distinti con l'obbligo di comunicarsi reciprocamente eventuali variazioni di residenza e/o domicilio, secondo le norme sull'anagrafe.
2) La casa familiare sita in Mozzate (CO) alla Via Ugo Foscolo n. 17, resta assegnata alla Sig.ra
, che ne è unica proprietaria. Parte_2
3) Il figlio minore è affidato ai genitori congiuntamente ed in maniera paritaria, con Pt_3
collocamento prevalente presso la casa coniugale in Mozzate (CO). Via Ugo Foscolo n. 17.
4) I coniugi stabiliscono che il figlio, compatibilmente con i suoi impegni scolastici, ludici e sportivi nei weekend (id est, dal venerdì dopo le ore 16.30 e sino alla domenica dopo cena) starà alternativamente con uno o l'altro genitore. Il padre avrà facoltà di frequentare ogni qual Pt_3
volta lo vorrà e d'intesa con I coniugi stabiliscono che il padre frequenterà almeno Pt_3 Pt_3
due giorni/serate durante la settimana, che andrà concordata con stesso in base alle sue Pt_3
esigenze ed impegni, nulla opponendo la madre a qualsiasi ulteriore frequentazione.
In considerazione del fatto che è ormai un ragazzo di quasi 14 anni e mezzo, che gode di Pt_3
ottima salute, maturo e responsabile, i genitori concordano che il piano genitoriale che si allega al n. 1 del presente fascicolo sia minimo ed essenziale in quanto debba tenere in considerazione soprattutto le volontà e le mutevoli esigenze adolescenziali del figlio, senza imposizione da parte dei genitori.
5) I coniugi concordano comunque sin d'ora che durante le festività natalizie e pasquali Pt_3
trascorrerà tali periodi in base al principio dell'alternanza. (es. un anno con uno, un anno con l'altro oppure Natale con uno dei due, Capodanno con l'altro ecc.). I genitori si riservano comunque di concordare anche con le modalità e le tempistiche relative alle festività comandate, avendo Pt_3
cura di rispettare il principio dell'alternanza. Nel periodo di vacanze estive trascorrerà, Pt_3
previo accordo tra i coniugi, due settimane consecutive nei mesi di luglio o agosto con la madre e due con il padre e qualora i genitori, per motivi personali e/o lavorativi, non potessero usufruire interamente dei quindici giorni ai medesimi spettanti, potranno recuperarli durante l'anno. In ogni caso, sia in occasione delle summenzionate festività che delle ricorrenze di più rilevante impatto, anche emotivo, per il figlio minore (quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo – il Natale e i compleanni), i coniugi si accorderanno preventivamente al fine di poter festeggiare tali ricorrenze assieme, anche unitamente ai propri parenti. Si rimanda sul punto alla comunicazione ai sensi dell'art. 473 bis 12 C.p.C., ultimo comma e al relativo piano Genitoriale che si allegano al n. 1 del presente fascicolo.
6) La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori in maniera disgiunta relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse per il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla cura, saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità e delle inclinazioni del minore stesso.
7) Trattandosi, come innanzi indicato, di affido condiviso paritario con collocamento prevalente presso la madre, viene previsto e concordato a carico del Sig. un contributo per il Parte_1
mantenimento del figlio minore nella misura di €. 400,00= mensili – di cui € 100,00 da Pt_3
destinare alla 'paghetta' di i cui al punto 14 - che lo stesso si impegna a versare ogni inizio Pt_3
mese mediante bonifico bancario alle coordinate bancarie della IG . Parte_2
8) Entrambi i coniugi contribuiranno in misura paritaria alle spese straordinarie per salute, istruzione, cultura e sport e personali, come previsto e differenziato dal Protocollo di intesa in materia di spese ordinarie e straordinarie familiari vigente presso il Tribunale di Como, che le parti dichiarano di conoscere e che qui si intende per integralmente richiamato, anche con espresso riferimento alle modalità di comunicazione e rimborso delle predette spese.
9) Nessun assegno di mantenimento è previsto per alcuno dei coniugi, essendo i medesimi economicamente indipendenti.
10) Il Sig. fin d'ora è autorizzato a trasferirsi presso altra abitazione e dovrà provvedere Pt_1
entro sessanta giorni da oggi;
nello stesso termine provvederà al ritiro di tutti gli effetti personali.
Il Sig. avrà cura di trovare una abitazione, idonea anche ad ospitare a distanza Pt_1 Pt_3
dalla casa (ex) coniugale compatibile con la partecipazione alla vita e alle esigenze del figlio. 11) I coniugi si danno sin d'ora reciproco consenso al rilascio dei passaporti per l'estero nonché delle carte d'identità valide per l'espatrio del figlio.
12) Il mutuo che ancora grava sulla casa coniugale verrà sostenuto direttamente ed esclusivamente dalla IG , così come fino a oggi. Gli oneri condominiali ordinari inerenti la casa Parte_2
coniugale saranno a carico della Sig.ra e seguiranno le normali e vigenti regole di Parte_2
diritto.
13) La Sig.ra provvederà altresì alle volture delle tasse e delle utenze domestiche da intestare Pt_2
a sé ove necessario.
14) Per le necessità quotidiane di viene aperto un conto corrente “minorenni, appoggiato a Pt_3
un conto corrente bancario intestato alla IG che provvederà ad alimentare il Parte_2
primo con importo periodico concordato con il Sig. pari ad € 100,00 e prelevato per Parte_1
la quota di questo ultimo dal contributo al mantenimento di cui al punto n. 7.
15) è altresì beneficiario della polizza BG VITA n. 001739830 intestata a Pt_3 Parte_1
con decorrenza 07/06/2014 e scadenza 07/06/2044.
I coniugi stabiliscono, di comune accordo, che la gestione operativa del suddetto rapporto rimarrà in capo al genitore intestatario, con obbligo di concordare eventuali accrediti e/o addebiti con l'altro genitore. Entrambi i genitori si obbligano vicendevolmente a fornirsi ogni informazione in ordine alla giacenza dei conti, dietro semplice richiesta, anche informale.
16) I coniugi dichiarano che i rapporti economici fra gli stessi intercorrenti alle predette condizioni si intendono concordemente definiti con reciproca soddisfazione e che non hanno nulla a che pretendere per alcune causale ricondotta e/o riconducibile azionata e/o da azionare.
17) Le spese della presente procedura sono a carico delle parti.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.. DIRITTO il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_1
E
Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 08/05/2011, in CHIAVARI con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CHIAVARI
(anno 2011, atto n. 6, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CHIAVARI perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 03/07/2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Barbara Cao
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
Dott.ssa Maria Paduano GOP ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 15/05/2025, da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]17 22076 MOZZATE ITALIA con l'Avv. DEAMBROGIO ANDREA
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]17 22076 MOZZATE ITALIA con l'Avv. DEAMBROGIO ANDREA
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in CHIAVARI, in data 08/05/2011,
(anno 2011, atto n. 6, parte II, serie A);
con i seguenti figli MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nato a [...] il [...] Parte_3 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 15/05/2025, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separatamente in domicili distinti con l'obbligo di comunicarsi reciprocamente eventuali variazioni di residenza e/o domicilio, secondo le norme sull'anagrafe.
2) La casa familiare sita in Mozzate (CO) alla Via Ugo Foscolo n. 17, resta assegnata alla Sig.ra
, che ne è unica proprietaria. Parte_2
3) Il figlio minore è affidato ai genitori congiuntamente ed in maniera paritaria, con Pt_3
collocamento prevalente presso la casa coniugale in Mozzate (CO). Via Ugo Foscolo n. 17.
4) I coniugi stabiliscono che il figlio, compatibilmente con i suoi impegni scolastici, ludici e sportivi nei weekend (id est, dal venerdì dopo le ore 16.30 e sino alla domenica dopo cena) starà alternativamente con uno o l'altro genitore. Il padre avrà facoltà di frequentare ogni qual Pt_3
volta lo vorrà e d'intesa con I coniugi stabiliscono che il padre frequenterà almeno Pt_3 Pt_3
due giorni/serate durante la settimana, che andrà concordata con stesso in base alle sue Pt_3
esigenze ed impegni, nulla opponendo la madre a qualsiasi ulteriore frequentazione.
In considerazione del fatto che è ormai un ragazzo di quasi 14 anni e mezzo, che gode di Pt_3
ottima salute, maturo e responsabile, i genitori concordano che il piano genitoriale che si allega al n. 1 del presente fascicolo sia minimo ed essenziale in quanto debba tenere in considerazione soprattutto le volontà e le mutevoli esigenze adolescenziali del figlio, senza imposizione da parte dei genitori.
5) I coniugi concordano comunque sin d'ora che durante le festività natalizie e pasquali Pt_3
trascorrerà tali periodi in base al principio dell'alternanza. (es. un anno con uno, un anno con l'altro oppure Natale con uno dei due, Capodanno con l'altro ecc.). I genitori si riservano comunque di concordare anche con le modalità e le tempistiche relative alle festività comandate, avendo Pt_3
cura di rispettare il principio dell'alternanza. Nel periodo di vacanze estive trascorrerà, Pt_3
previo accordo tra i coniugi, due settimane consecutive nei mesi di luglio o agosto con la madre e due con il padre e qualora i genitori, per motivi personali e/o lavorativi, non potessero usufruire interamente dei quindici giorni ai medesimi spettanti, potranno recuperarli durante l'anno. In ogni caso, sia in occasione delle summenzionate festività che delle ricorrenze di più rilevante impatto, anche emotivo, per il figlio minore (quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo – il Natale e i compleanni), i coniugi si accorderanno preventivamente al fine di poter festeggiare tali ricorrenze assieme, anche unitamente ai propri parenti. Si rimanda sul punto alla comunicazione ai sensi dell'art. 473 bis 12 C.p.C., ultimo comma e al relativo piano Genitoriale che si allegano al n. 1 del presente fascicolo.
6) La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori in maniera disgiunta relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse per il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla cura, saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità e delle inclinazioni del minore stesso.
7) Trattandosi, come innanzi indicato, di affido condiviso paritario con collocamento prevalente presso la madre, viene previsto e concordato a carico del Sig. un contributo per il Parte_1
mantenimento del figlio minore nella misura di €. 400,00= mensili – di cui € 100,00 da Pt_3
destinare alla 'paghetta' di i cui al punto 14 - che lo stesso si impegna a versare ogni inizio Pt_3
mese mediante bonifico bancario alle coordinate bancarie della IG . Parte_2
8) Entrambi i coniugi contribuiranno in misura paritaria alle spese straordinarie per salute, istruzione, cultura e sport e personali, come previsto e differenziato dal Protocollo di intesa in materia di spese ordinarie e straordinarie familiari vigente presso il Tribunale di Como, che le parti dichiarano di conoscere e che qui si intende per integralmente richiamato, anche con espresso riferimento alle modalità di comunicazione e rimborso delle predette spese.
9) Nessun assegno di mantenimento è previsto per alcuno dei coniugi, essendo i medesimi economicamente indipendenti.
10) Il Sig. fin d'ora è autorizzato a trasferirsi presso altra abitazione e dovrà provvedere Pt_1
entro sessanta giorni da oggi;
nello stesso termine provvederà al ritiro di tutti gli effetti personali.
Il Sig. avrà cura di trovare una abitazione, idonea anche ad ospitare a distanza Pt_1 Pt_3
dalla casa (ex) coniugale compatibile con la partecipazione alla vita e alle esigenze del figlio. 11) I coniugi si danno sin d'ora reciproco consenso al rilascio dei passaporti per l'estero nonché delle carte d'identità valide per l'espatrio del figlio.
12) Il mutuo che ancora grava sulla casa coniugale verrà sostenuto direttamente ed esclusivamente dalla IG , così come fino a oggi. Gli oneri condominiali ordinari inerenti la casa Parte_2
coniugale saranno a carico della Sig.ra e seguiranno le normali e vigenti regole di Parte_2
diritto.
13) La Sig.ra provvederà altresì alle volture delle tasse e delle utenze domestiche da intestare Pt_2
a sé ove necessario.
14) Per le necessità quotidiane di viene aperto un conto corrente “minorenni, appoggiato a Pt_3
un conto corrente bancario intestato alla IG che provvederà ad alimentare il Parte_2
primo con importo periodico concordato con il Sig. pari ad € 100,00 e prelevato per Parte_1
la quota di questo ultimo dal contributo al mantenimento di cui al punto n. 7.
15) è altresì beneficiario della polizza BG VITA n. 001739830 intestata a Pt_3 Parte_1
con decorrenza 07/06/2014 e scadenza 07/06/2044.
I coniugi stabiliscono, di comune accordo, che la gestione operativa del suddetto rapporto rimarrà in capo al genitore intestatario, con obbligo di concordare eventuali accrediti e/o addebiti con l'altro genitore. Entrambi i genitori si obbligano vicendevolmente a fornirsi ogni informazione in ordine alla giacenza dei conti, dietro semplice richiesta, anche informale.
16) I coniugi dichiarano che i rapporti economici fra gli stessi intercorrenti alle predette condizioni si intendono concordemente definiti con reciproca soddisfazione e che non hanno nulla a che pretendere per alcune causale ricondotta e/o riconducibile azionata e/o da azionare.
17) Le spese della presente procedura sono a carico delle parti.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.. DIRITTO il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_1
E
Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 08/05/2011, in CHIAVARI con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CHIAVARI
(anno 2011, atto n. 6, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CHIAVARI perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 03/07/2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Barbara Cao