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Sentenza 18 giugno 2024
Sentenza 18 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 18/06/2024, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DI UDIENZA c.d. mista svolta in presenza e mediante collegamento audiovisivo a distanza tramite applicativo TEAMS ai sensi dell'art. 127 bis comma 2 c.p.c. N.R.G. 291/2024 Oggi 18 giugno 2024, alle ore 12:46, innanzi al Dott. Francesco Manfredi, all'udienza svolta mediante collegamento audiovisivo a distanza tramite applicativo Teams ai sensi degli artt. 35 commi 2 e 11 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, 127 terzo comma, 127 bis c.p.c., 196 duodecies disp. att. c.p.c., Sono presenti: Per l'avv. SE MUSOLINO e l'avv. EMMA CHINDEMI, che Parte_1 partecipano in presenza. Per
[...]
Controparte_1
[...] Parte_2 remoto, la cui identità è verificata dal giudice sulla base della sua dichiarazione/per conoscenza personale e che è collegato tramite indirizzo email. Le parti acconsentono alla celebrazione dell'udienza in modalità c.d. mista. Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. Il Giudice richiama l'art. 196duodecies disp. att. c.p.c. Parte ricorrente esibisce copia cd dei file audio di cui al ricorso che viene acquisita al giudizio. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Parte ricorrente si riporta a quanto dettagliato nel ricorso. Riepiloga gli episodi che hanno visto coinvolto il , compreso l'episodio del trasferimento a Pt_1 Casalmaiocco e l'idoneità erroneamente certificata. Ripercorre le continue vessazioni vissute dal ricorrente. Fa presente che potrebbe esservi stata una causalità omissiva della DGSA nel porre in essere condotte ai danni dell'assistito. Si riporta alle denunce depositate in atti e proposte dal ricorrente. Riepiloga l'episodio in cui il ricorrente richiese anche l'intervento del CC per applicazione a mansioni inibite dall'inidoneità e si era rifiutato. La DGSA contestava il rifiuto alle mansioni e lui fu costretto a chiamare il 118 e i CC. Fa presente che fu aperto un procedimento disciplinare, poi archiviato. Insiste nelle richieste istruttorie, compresa la CTU e nelle conclusioni del ricorso. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Fa presente che il mobbing richiederebbe una prova rigorosa dell'intento vessatorio e che non emergerebbe affatto nel caso di specie. Fa presente che i dirigenti scolastici si mossero in sede di procedimento quando necessario ed opportuno in relazione a fatti materiali. Si riporta alle circostanze del trasferimento e dei poteri di assegnazione del dirigente. Contesta il deposito successivo dei file audio in udienza, che sarebbero tre file audio.
1 Insiste per il rigetto della domanda attorea. Parte ricorrente replica in ordine alla produzione dei tre file audio. Argomenta in ordine alla violazione della privacy quale comportamento mobbizzante quale compromissione di dati sensibili del ricorrente. Parte resistente si riporta alla memoria ed insiste nelle conclusioni. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 291/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1 MUSOLINO SE ( ) FIUME, 34 89126 REGGIO CALABRIA;
dall'avv. C.F._2
CHINDEMI EMMA ( resso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza C.F._3 di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro Controparte_1 (C.F. ),
[...] P.IVA_1 Controparte_1
[...] P.IVA_2 Controparte_1
), rappresentato e difeso dal funzionario delegato dott. , presso il cui P.IVA_3 Parte_2 vamente domiciliato, in forza di procura in calce all'att Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.04.2024, ha adito il Tribunale di Lodi in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con il
[...]
per sentire accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: “
1. Accertare e dichiarare che il Sig. è stato vittima di atti persecutori, rispettivamente, ad Pt_1 opera del Dirigente Scolastico dell' , con sede in Mulazzano (Lo) alla Via Ada N egri n. Controparte_1 CP_1
CP_ 44, e del Dirigente Scolastico dell' , con sede in alla Via Salvemini n. 1, per l'effetto CP_1 Controparte_1 previo accertamento della esistenza di un nesso causale tra le condotte specificatamente indicate in ricorso e le documentate patologie insorte, condannare il , Controparte_2 Controparte_1
in persona del al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, sia no essi di natura patrimoniale
[...] CP_3 che non patrimoniale a titolo di danno biologico con interessi legali, da determinarsi in via equitativa o da quantificarsi in seguito ad apposita CTU Medico Legale 2. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre IVA, CPA e sentenza provvisoriamente esecutiva”.
Si è ritualmente costituito in giudizio il
[...]
, contestando le avverse pretese, Controparte_1 resistendo alla domanda e chiedendone l'integrale rigetto. 1 La causa è stata istruita tramite i documenti prodotti dalle parti, senza necessità di assumere testimoni.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Il ricorso merita integrale rigetto.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento della condotta di atti persecutori produttivi di danno tenuta dall'Amministrazione datrice di lavoro nei confronti di . Parte_1
Non è in contestazione il rapporto del ricorrente, quale collaboratore scolastico – personale ATA a tempo indeterminato che ha prestato servizio presso l' con decorrenza dal Controparte_1
01.09.2018, è stato trasferito presso l'Istituto Comprensivo “Antonio Gramsci” di con decorrenza CP_1 dal 01.09.2019 (v. stato matricolare in atti, doc. n. 1 res.), è stato trasferito dietro sua richiesta presso l'I.C. di Casalmaiocco con decorrenza dal 01.09.2020 (v. pag. 2 ricorso;
cfr. doc. n. 27 ric., comunicazione del
30.09.2019), dove ha prestato servizio fino al trasferimento presso l' di Controparte_4
RE BR (v. stato matricolare in atti).
Non è in contestazione, per vero, lo stato di salute del ricorrente, già riconosciuto invalido civile nella misura percentuale del 78% con provvedimento del Tribunale di RE BR, sezione Lavoro, del
25.11.2015 (doc. n. 2 ric.), portatore di handicap in condizione di gravità e affetto da epilessia dal 1997
(doc. n. 3 ric.; doc. n. 4 ric.).
Tutto quanto premesso, il mobbing è una figura complessa che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, designa un complesso fenomeno consistente in una serie di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o dal suo capo, caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato all'obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo.
Costituisce mobbing la condotta del datore di lavoro, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolva, sul piano oggettivo, in sistematici e reiterati abusi, idonei a configurare il cosiddetto terrorismo psicologico, e si caratterizzi, sul piano soggettivo, con la coscienza ed intenzione del datore di lavoro di arrecare danni - di vario tipo ed entità - al dipendente medesimo.
I molteplici elementi caratterizzanti il c.d. mobbing, il cui onere di deduzione e prova grava sul ricorrente, sono i seguenti: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano stati posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra la descritte condotte e il
2 pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) il suindicato elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 23-05-2013, n. 12725; v. Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 05/11/2012, n. 18927; Cass. civ. Sez. lavoro, 02/04/2013, n. 7985; Cass. civ. Sez. lavoro, 03/07/2015, n. 13693; Cass. civ. Sez. lavoro,
26/03/2010, n. 7382; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 06-11-2014, n. 23671; Cass. civ. Sez. lavoro,
14/05/2014, n. 10424; Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 07/08/2013, n. 18836; Cass. civ. Sez. lavoro Sent.,
17/02/2009, n. 3785).
È stato anche detto, in maniera condivisibile, che “posto che non ogni contrasto o giudizio negativo sull'attività lavorativa d'un sottoposto è espressione di volontà di discriminazione e di emarginazione, così come non si può inferire la sussistenza di mobbing da percezioni irrealistiche del dipendente, va esclusa la condotta mobbizzante nel caso in cui alle critiche del superiore faccia riscontro l'iperreattività della dipendente, che soffra di un disturbo cronico irrisolto e mostri di non svolgere in modo assiduo e proficuo i compiti a lei assegnati” (Cons. Stato Sez. III, 21/02/2014, n. 846) e che: “il tratto strutturante del mobbing - tale da attrarre nell'area della fattispecie comportamenti che altrimenti sarebbero confinati nell'ordinaria dinamica, ancorché conflittuale, dei rapporti di lavoro - è rappresentato dalla sussistenza di una condotta volutamente prevaricatoria da parte del datore di lavoro volta a emarginare o estromettere il lavoratore dalla struttura organizzativa. Consegue, in ordine all'onere della prova da offrirsi da parte del soggetto destinatario di una condotta mobbizzante, che quest'ultima deve essere adeguatamente rappresentata con una prospettazione dettagliata dei singoli comportamenti e/o atti che rivelino l'asserito intento persecutorio diretto a emarginare il dipendente, non rilevando mere posizioni divergenti e/o conflittuali, fisiologiche allo svolgimento di un rapporto lavorativo. Ciò che, quindi, qualifica il mobbing é il nesso che lega i diversi atti e comportamenti del datore di lavoro, i quali in tanto raggiungono tale soglia in quanto si dimostrino legati da un disegno unitario finalizzato a vessare il lavoratore e a distruggerne la personalità e la figura professionale”(così, parte motiva di Sez. I, Sent. del 20-05-2014, n. 218 e Parte_3 giurisprudenza richiamata, tra cui TAR Lombardia - Milano, I, 11 agosto 2009 n. 4581; TAR Sicilia-Catania,
III, 27 febbraio 2009, n. 421 e 5 maggio 2008, n. 777; TAR Lazio, sez. III, 14 dicembre 2006, n. 14604).
Ciò chiarito, nella vicenda lavorativa del ricorrente non risultano episodi, sia singolarmente, sia nel loro complesso integrabili una fattispecie di mobbing o, in ultima analisi, condotte produttive di danno ex art. 2087 c.c.
Infatti,
- in primo luogo ed in generale, occorre una sufficiente specificazione delle condotte di “denigri, mortificazioni ed ostruzionismo di ogni genere;
eccesso di potere;
abuso d'ufficio concretatosi in una sovrabbondanza di richiami, contestazioni e procedimenti disciplinari puntualmente archiviati;
negazione dei diritti;
con l'effetto dell'isolamento del lavoratore”; per ravvisare condotte illecite tenute dall'amministrazione scolastica nei confronti del lavoratore non è sufficiente elencare una serie di condotte non circostanziate, che non siano accompagnate da una descrizione puntuale dei singoli episodi di vita lavorativa che tali
3 condotte di svilimento dovrebbero concretare, collegati da un elemento soggettivo e forieri di danno;
la estrema genericità con cui vengono descritte le condotte si riflette a livello probatorio su quelli che sono gli unici capitoli di prova orale formulati dal ricorrente, in particolare quelli a pagina
13 del ricorso, le cui circostanze sono di formulazione generica (Es.: “il Sig. era bersaglio di Pt_1 continui richiami verbali e scritti di procedimenti disciplinari ad opera dei Dirigenti e , dei quali Pt_4 Pt_5 subiva l'ostruzionismo e le reiterate vessazioni”) o valutative o irrilevanti, in ogni caso non passibili di ammissione ai fini della prova del mobbing; ancora, sostenere che il ricorrente è stato “destinatario di violenza verbale dall'eloquio discutibile” o “di continue vessazioni, umiliazioni e denigri per l'attività lavorativa svolta, che puntualmente veniva schernita” (pag. 2 ricorso) non riflette alcun episodio circostanziato nello spazio e nel tempo, attribuibile con sicurezza alla condotta dell'amministrazione scolastica, espressivo di un intento vessatorio o dannoso, tale da ravvisare un qualsiasi illecito;
- in secondo luogo, nello specifico dei singoli episodi tratteggiati nel ricorso introduttivo a partire dal mese di marzo del 2019, nessuno di questi esprime un intento vessatorio nei confronti del ricorrente, tale da unificare le condotte, anzi, per vero:
o I) il procedimento disciplinare avviato con comunicazione del 29.03.2019 (prot. n. 1433/C1c) per le condotte (non contestate nella loro materialità) tenute dal ricorrente in data 28.03.2019
(segnatamente: a) rivolgersi urlando alla DSGA che invitava il ricorrente a tornare alla postazione di lavoro;
b) aver lasciato un'area senza sorveglianza per essere andato al distributore di bevande automatiche;
c) abbandono arbitrario del posto di lavoro) veniva in seguito archiviato con provvedimento del 23.04.2019 (prot. n. 1838/C1c) come da richiesta difensiva del ricorrente
(docc. nn. 5, 11 fasc. ric.); l'archiviazione del procedimento disciplinare, non incidendo sulla posizione lavorativa del ricorrente, non ha comportato alcuna conseguenza sanzionatoria e non può definirsi atto lecito manifestazione di un intento persecutorio, ma anzi deve ritenersi espressione del potere di valutazione dei fatti dell'amministrazione nell'ambito dell'istruttoria e del diritto di difesa del lavoratore che deve essere messo in grado di esprimere le rispettive ragioni – come nel caso di specie i documenti in atti dimostrano essere avvenuto-;
o II) il provvedimento di richiamo disciplinare del 05.09.2019(prot. n. 2803/2019/C1c) per la violazione della procedura in materia di richiesta di ferie del personale e relativa autorizzazione veniva annullato con successivo provvedimento del 24.10.2019 a seguito di nota a difesa del ricorrente (docc. nn. 12 e 15A ric.); valgono le medesime considerazioni del punto I) sull'assenza di un intento persecutorio, non addotto, connesso al provvedimento di annullamento del richiamo disciplinare;
o III) il “diniego” alla richiesta di trasferimento comunicato con provvedimento del 14.11.2019
(prot. n. 3914/2019) è congruamente supportato da idonea e seguente motivazione: “DISPONE
4 di non dare accoglienza alla richiesta fino alla ricezione degli esiti della visita collegiale del 29.10.2019, per un'eventuale riconsiderazione finalizzata ad armonizzare le legittime richieste del dipendente e la necessità non derogabile di garantire servizi di sorveglianza idonei al plesso” (doc. n. 17 ric.; doc. n. 22 res.); da una piana lettura emerge che trattasi di un diniego temporaneo, in vista degli esiti della visita medica;
nel corpo della comunicazione, in ogni caso, si evince che il diniego provvisorio (e non definitivo) appare giustificato da congrue valutazioni dell'organico dell' e Controparte_5 dalle esigenze di garantire la sorveglianza dei piani del plesso, per la quale è imposto l'impiego di non più di due unità, oltre a considerare con la dovuta attenzione che non è in grado di Pt_1 assicurare la sorveglianza dei locali ed il servizio di centralino, creando “ulteriore aggravio al plesso di
Casalmaiocco, oltre ad una remota ma non impossibile situazione di pericolo per sé stesso” (così, doc. n. 17 ric.; doc. n. 22 res.); non emerge una finalità di emarginazione nei confronti del ricorrente, ma semmai la considerazione delle sue condizioni di salute e del mansionario “ridotto” delle attività che è in grado di svolgere nel bilanciamento con l'interesse pubblico dell'amministrazione e con le dotazioni di organico e necessità organizzative;
dalla lettura della comunicazione del
08.03.2021 redatta dallo stesso ricorrente emerge che lo stesso fu poi trasferito effettivamente al plesso di Casalmaiocco. Se ne riportano alcuni estratti: “il preside mi convoca per capire meglio la situazione in generale e il mio malessere a lavorare in questo plesso, lui mi rassicura e mi dice di aver pazienza che alla riapertura della scuola sarei stato spostato a Con grande rammarico a tutt'oggi 12 aprile sono CP_1 ancora nel plesso di Casalmaiocco” (doc. n. 28 fasc. ric.; cfr. con la comunicazione del 03.03.2020 redatta dallo stesso ricorrente, di cui si riporta tale estratto rilevante: “le chiedo di valutare seriamente il cambio di sede da Casalmaiocco a […]”); dalla circostanza – riferita dallo stesso CP_1 ricorrente- che intendesse ritornare a prestare servizio presso l'Istituto di , pur dopo il CP_1 trasferimento a Casalmaiocco come dallo stesso richiesto o voluto, non emerge un accanimento nei suoi confronti dell'amministrazione scolastica, ma, semmai, una disponibilità a venire incontro alle sue esigenze personali e di salute, nel tentativo di bilanciarle con l'organizzazione del servizio pubblico;
lo stesso ricorrente, nella querela del 27.01.2021 rende la seguente esposizione dei fatti: “premetto di svolgere attività lavorativa di collaboratore scolastico presso la scuola elementare di Casalmaiocco (LO), facente capo all' di via A. Negri in Controparte_1
[…] nel 2019 invece prestavo servizio presso la scuola media di […] a settembre 2020 CP_1 CP_1 venivo trasferito d'ufficio […] presso la mia attuale sede lavorativa, sebbene mi sia stato imposto, mi ha fatto comodo in quanto abito proprio a Casalmaiocco […]” (doc. n. 33 ric.); se al ricorrente, come dallo stesso dichiarato nella querela – non sfociata nell'avvio di un procedimento penale – faceva “comodo” il trasferimento, non è dato rinvenire alcun intento persecutorio foriero di danno;
o IV) il procedimento disciplinare avviato con provvedimento del 05.02.2020 (prot. n. 610) ad
5 opera dell'UPCD di dietro nota del Dirigente Scolastico dell CP_1 Controparte_1
di , che addebitava al ricorrente le assenze ingiustificate dal posto di lavoro
[...] CP_1 per i giorni dal 01.07.2019 al 31.07.2019 (n. 23 giorni lavorativi presso l'I.C. di “Lodi III”) e dal
14.01.2020 al 24.01.2020 (n. 9 giorni lavorativi) veniva archiviato con provvedimento del
28.07.2020 come da richiesta del ricorrente (docc. nn. 19 e 19B fasc. ric.; doc. n. 27 fasc. res.; doc. n. 19C fascicolo ricorso). Si osserva che il Dirigente Scolastico era obbligato per legge ad avviare il relativo procedimento disciplinare, sorto a seguito di una presunta produzione documentale incompleta, da parte del ricorrente (ovvero: documentazione giustificativa il congedo straordinario per cure); valgano le considerazioni di cui al punto I) sull'assenza di dannosità in relazione alla posizione lavorativa del ricorrente, che non ha ricevuto alcuna sanzione per la condotta tenuta. Si precisa, ad ogni modo, che il Dirigente scolastico autorizzava le ferie residue dal 01.07.2019 venendo incontro ad esigenze manifestate dal ricorrente (doc. n. 18 res.; cfr. doc. n. 16 res.). Si precisa ulteriormente che nel provvedimento di archiviazione veniva sottolineato che: “AUSPICATO che le dichiarazioni del collaboratore scolastico sul suo Parte_1 orgoglio di appartenere a questa amministrazione trovino efficace riscontro presso i colleghi e i superiori del suo ambiente di lavoro”, circostanza, documentale, che rende difficile ipotizzare una condotta persecutoria dell'amministrazione, in presenza di un dipendente che rende dichiarazioni sull'essere orgoglioso di farne parte (doc. n. 27 res.);
o V) il reclamo riguardo la condotta del ricorrente in relazione all'episodio del 14.01.2020 viene redatto da un genitore, soggetto terzo, dunque non è ravvisabile alcun nesso di causa Per_1 con la condotta (in tesi, illecita) attribuibile all'amministrazione scolastica. Si precisa, tuttavia, che il ricorrente nemmeno contesta l'accadimento descritto nella segnalazione del genitore ed attribuibile alla sua condotta, ovvero: “ 9-12-19 io sottoscritta in data 9- CP_1 Persona_2
12-19 mi sono recata presso codesto istituto per prendere una alunna non in ottimo stato di salute e devo con mio rammarico segnalare al D.s. di non essere stata accolta dal collaboratore in servizio in modo Persona_3 professionale” (doc. n. 20 fasc. ric.; doc. n. 23 fasc. res., “reclamo genitore”, prot. n. 4479 del 9.12.2019 allegato alla comunicazione del 14.01.2020). Il Dirigente scolastico nell'occasione, con comunicazione del 11.12.2019, esortava il ricorrente ad essere più cortese con il pubblico (cfr. doc. n. 24 res.); si osserva che non veniva avviato alcun procedimento disciplinare a seguito dell'episodio;
o VI) non può essere considerata condotta vessatoria e volta ad emarginare il dipendente, finanche imputabile all'Amministrazione, aver medio tempore assegnato il ricorrente alle mansioni per cui era stato giudicato idoneo nel verbale della Commissione Medica del 04.02.2020 (accertamento dell'idoneità al servizio di istituto iniziato in data 03.06.2019). L'amministrazione scolastica, priva
6 di cognizione mediche, ha, in buona fede, ottemperato alle prescrizioni elencate nel verbale della
Commissione Medica di Verifica di Milano;
il pur presente errore di redazione, come emerge dalla documentazione e come dallo stesso ricorrente ammesso (doc. n. 26C fasc. ric.) e riconosciuto dal MIM (pag. 10 memoria) è imputabile alla Commissione Medica, che a seguito di istanza provvide ad inoltrare il verbale corretto ed emendato dell'errore materiale (da “e' sì idoneo” corretto in: “non idoneo temporaneamente al servizio” con elencate le attività specifiche, quali ”: - compiti di carattere materiale inerenti il servizio, connessi allo spostamento delle suppellettili, e movimentazione manuale di carichi superiori ai 5 kg. - Lavori in solitudine e in altezza. - ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse”, cfr. docc. nn. 22 e 26A fasc. ric.; doc. n. 28 fasc. res.). In presenza di un refuso, comunque non imputabile all'amministrazione scolastica, con comunicazione del 20.02.2020 il Dirigente Scolastico invitava il ricorrente a non movimentare suppellettili di peso superiore a 5 kg., a non utilizzare attrezzature per la pulizia delle parti alte degli spazi da mansionario e a permanere nei locali solo per la sorveglianza durante le ore di attività didattiche, con ciò tenendo – documentalmente – una condotta rispettosa delle limitazioni mediche (cfr. doc. n. 24 ric., riscontro ). Non è possibile, in altre Controparte_1 parole, desumere da un errore della Commissione Medica quale quello evidenziato in tale episodio un atto persecutorio tenuto dall'amministrazione scolastica, che avrebbe adibito il ricorrente a mansioni non rispettose delle sue limitazioni;
è una argomentazione che gioca sull'errore attribuito a soggetto differente e che non vale a dimostrare un intento persecutorio;
o VII) dalle comunicazioni redatte dal ricorrente di sua mano, indirizzate al Dirigente Scolastico, emerge una situazione di disagio personale, di soggettiva insofferenza verso i colleghi, non una obiettiva condotta persecutoria dell'amministrazione scolastica né tantomeno un elemento soggettivo tale da unificare presunti atti vessatori (docc. nn. da 27 a 31 fasc. ric.);
o VIII) la querela sporta dal ricorrente in data 21.12.2020 riguarda soggetti terzi, per fatti avvenuti in prossimità dell'Istituto sito in Casalmaiocco, che non sono imputabili alla odierna resistente;
i fatti descritti nella querela del 27.01.2021 (e nell'integrazione del 08.05.2021) sono generici e riprendono in parte gli “episodi” descritti nel ricorso. La querela, atto di provenienza unilaterale del ricorrente, non è prova di una condotta persecutoria, in quanto le dichiarazioni rese non sono corroborate, anche a livello presuntivo, da elementi estrinseci o da successivi atti del procedimento penale (quale, ad es. una richiesta di rinvio a giudizio)(docc. nn. da 32 a 34 ric.);
o IX) con riferimento all'utilizzo delle scarpe antinfortunistiche, strumentazione idonea alla tutela della salute dei lavoratori ex d.lgs. n. 81/2008 e che il datore deve mettere a disposizione, non emerge una “indebita imposizione” del loro utilizzo, ma una richiesta, datata 23.09.2020, del
Dirigente Scolastico di documentazione integrativa atta a sancire l'esenzione dal loro utilizzo, cui
7 il ricorrente non documenta una risposta tempestiva (doc. n. 35 fasc. ric.; doc. n. 34 fasc. res.); il mansionario allegato è successivo (data al 15.03.2021);
o X) con riferimento al trattamento dati, trattasi di censura genericamente formulata nei suoi fatti costitutivi, di cui non è addotto quali comunicazioni “strettamente riservate avente ad oggetto dati non ostensibili” siano state inoltrate all'I.C. di Gioiosa Jonica ed in che termini tale condotta di scambio di informazioni tra amministrazioni riguardante la posizione del ricorrente sia lesiva o sia espressione di un intento persecutorio;
o XI) dagli audio prodotti dal ricorrente in data 10.06.2024, di cui è offerta nel ricorso una sintetica trasposizione, non emerga la prova, nemmeno indiziaria, di una condotta persecutoria tenuta da personale dell'amministrazione scolastica (cfr. ad es. il file “voce001” in cui – verosimilmente- il ricorrente, alzando la voce nei confronti dell'interlocutore, che tenta di rasserenarlo, manifesta la volontà di sporgere denuncia per un fatto irrilevante non oggetto di causa;
ancora a titolo di esempio, nel file audio “voce 007” il ricorrente racconta al Dirigente del rinvenimento di un biglietto anonimo “minaccioso” non ben definito e non prodotto in giudizio. Il Dirigente manifesta disponibilità all'ascolto del dipendente).
Tanto si ritiene sufficiente per rigettare integralmente il ricorso senza ammettere prove orali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del
D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022).
La liquidazione delle spese di lite avviene sulla base dei seguenti parametri ministeriali: - il valore della domanda in conformità all'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.); - la natura della causa;
- le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare (sotto questo profilo, viene considerata la presenza o meno di contrasti giurisprudenziali); i risultati conseguiti;
- ciascuna delle fasi del giudizio (detratta la liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 5 lett. c) e art. 5 del D.M. cit.). - la riduzione del 20% dell'importo per essere l'Amministrazione difesa da propri funzionari ex art. 152bis disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso di in quanto infondato in fatto e in diritto;
Parte_1
- condanna altresì la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.900,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
8 Così deciso in Lodi, il 18 giugno 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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