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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 14/04/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra CONTESTABILE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1435/2019 promossa da:
), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Indirizzo Telematico con l'avv. PERRUZZA MICHELE
) , dal quale è rappresentato e difeso C.F._2
ATTORE contro
), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in C/O PRESSO con l'avv. Controparte_2
ROSELLA GIAN BATTISTA ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
CONVENUTO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
OGGETTO: Opposizione a precetto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. , titolare dell'omonima az. Parte_1 [...]
, proponeva opposizione avverso l'atto di precetto con il quale la soc. Parte_2 [...] gli intimava di pagare la somma di € 10.000,00 in forza Controparte_1 dell'assegno n. 00215309348-07, dal medesimo dato in a fronte della fornitura Parte_3 di merce ricevuta. L'opponente esponeva di nulla comunque dovere alla società Parte_4 perché i rapporti economici e quindi anche la propria posizione debitoria nei
[...] confronti della società opposta erano stati definiti con scrittura privata in ottemperanza della quale alla società opposta era stata trasferita la proprietà di un trattore agricolo.
Si costituiva la soc. , la quale contestava ed Parte_4 impugnava quanto ex adverso dedotto nella opposizione proposta chiedendone il rigetto.
Il Giudice ritenuta la natura documentale della causa e quindi matura per la decisione, non ammetteva le prove testimoniali articolare da parte opponente e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni per cui, all'udienza dell11/03/2024, tratteneva la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dal 10/11/2024. L'opposizione è fondata e deve, quindi, essere accolta. Nel corso del giudizio è risultato che negli anni si sono sviluppati una serie di rapporti commerciali tra , titolare della azienda agricola Orto del Selenio di Del Parte_1
Fosco Carlo, ed i suoi fratelli con la Soc. Agricola Campoli SA & Filippo s.s.. Le parti, compreso gli altri due fratelli , si sono scambiati assegni e cambiali Parte_1
(venivano rinnovati quando non potevano essere pagati alle scadenze pattuite) che per definire tutte le posizioni dei tre fratelli , veniva sottoscritta in data 29 gennaio Parte_1
2018 una scrittura privata in cui si dava atto che i fratelli rilasciavano n. 3 Parte_1 assegni, per un importo di euro 80.000,00, a saldo e stralcio delle loro posizioni debitorie, e si statuiva anche che se nel caso i non fossero riusciti ad onorare il pagamento Parte_1 dei suddetti assegni si obbligavano a trasferire un mezzo agricolo, trattore Fend 820 tg. BE
175 A, di proprietà del Sig. valutato euro 80.000,00 dalle parti, alla Soc. Parte_1
Agricola Campoli SA & Filippo S.S.. I tre assegni su richiamati non stati pagati e quindi in data 6 marzo 2019 l'opponente
[...]
emetteva regolare fattura di vendita del summenzionato trattore per un importo Parte_1 di euro 80.000,00+IVA per euro 17.600,00 a tacitazione di ogni ulteriore pretesa creditoria nei confronti di tutti i fratelli . Parte_1
La scrittura privata sottoscritta tra le parti ha definito il complesso rapporto dare-avere tra le odierne parti in causa.
Dunque il credito della società-opposta deve essere considerato estinto a seguito del trasferimento, in suo favore, della macchina trattrice Fnd per l'importo su precisato. L'opposizione deve essere dunque accolta con conseguente revoca dell'opposto atto di precetto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così statuisce:
1)- accoglie l'opposizione;
2)- dichiara nullo e inefficace l'atto di precetto opposto poiché il credito sul quale lo stesso
è fondato è estinto;
3)- condanna la convenuta-opposta al pagamento, in favore dell'attore-opponente, delle spese di giustizia liquidate in euro 3.000,00 di cui euro 250,00 per spese vive, oltre accessori come per legge.
AVEZZANO, 14 aprile 2025
Il Giudice
dott. Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra CONTESTABILE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1435/2019 promossa da:
), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Indirizzo Telematico con l'avv. PERRUZZA MICHELE
) , dal quale è rappresentato e difeso C.F._2
ATTORE contro
), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in C/O PRESSO con l'avv. Controparte_2
ROSELLA GIAN BATTISTA ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
CONVENUTO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
OGGETTO: Opposizione a precetto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. , titolare dell'omonima az. Parte_1 [...]
, proponeva opposizione avverso l'atto di precetto con il quale la soc. Parte_2 [...] gli intimava di pagare la somma di € 10.000,00 in forza Controparte_1 dell'assegno n. 00215309348-07, dal medesimo dato in a fronte della fornitura Parte_3 di merce ricevuta. L'opponente esponeva di nulla comunque dovere alla società Parte_4 perché i rapporti economici e quindi anche la propria posizione debitoria nei
[...] confronti della società opposta erano stati definiti con scrittura privata in ottemperanza della quale alla società opposta era stata trasferita la proprietà di un trattore agricolo.
Si costituiva la soc. , la quale contestava ed Parte_4 impugnava quanto ex adverso dedotto nella opposizione proposta chiedendone il rigetto.
Il Giudice ritenuta la natura documentale della causa e quindi matura per la decisione, non ammetteva le prove testimoniali articolare da parte opponente e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni per cui, all'udienza dell11/03/2024, tratteneva la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dal 10/11/2024. L'opposizione è fondata e deve, quindi, essere accolta. Nel corso del giudizio è risultato che negli anni si sono sviluppati una serie di rapporti commerciali tra , titolare della azienda agricola Orto del Selenio di Del Parte_1
Fosco Carlo, ed i suoi fratelli con la Soc. Agricola Campoli SA & Filippo s.s.. Le parti, compreso gli altri due fratelli , si sono scambiati assegni e cambiali Parte_1
(venivano rinnovati quando non potevano essere pagati alle scadenze pattuite) che per definire tutte le posizioni dei tre fratelli , veniva sottoscritta in data 29 gennaio Parte_1
2018 una scrittura privata in cui si dava atto che i fratelli rilasciavano n. 3 Parte_1 assegni, per un importo di euro 80.000,00, a saldo e stralcio delle loro posizioni debitorie, e si statuiva anche che se nel caso i non fossero riusciti ad onorare il pagamento Parte_1 dei suddetti assegni si obbligavano a trasferire un mezzo agricolo, trattore Fend 820 tg. BE
175 A, di proprietà del Sig. valutato euro 80.000,00 dalle parti, alla Soc. Parte_1
Agricola Campoli SA & Filippo S.S.. I tre assegni su richiamati non stati pagati e quindi in data 6 marzo 2019 l'opponente
[...]
emetteva regolare fattura di vendita del summenzionato trattore per un importo Parte_1 di euro 80.000,00+IVA per euro 17.600,00 a tacitazione di ogni ulteriore pretesa creditoria nei confronti di tutti i fratelli . Parte_1
La scrittura privata sottoscritta tra le parti ha definito il complesso rapporto dare-avere tra le odierne parti in causa.
Dunque il credito della società-opposta deve essere considerato estinto a seguito del trasferimento, in suo favore, della macchina trattrice Fnd per l'importo su precisato. L'opposizione deve essere dunque accolta con conseguente revoca dell'opposto atto di precetto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così statuisce:
1)- accoglie l'opposizione;
2)- dichiara nullo e inefficace l'atto di precetto opposto poiché il credito sul quale lo stesso
è fondato è estinto;
3)- condanna la convenuta-opposta al pagamento, in favore dell'attore-opponente, delle spese di giustizia liquidate in euro 3.000,00 di cui euro 250,00 per spese vive, oltre accessori come per legge.
AVEZZANO, 14 aprile 2025
Il Giudice
dott. Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 2