TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/06/2025, n. 1212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1212 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. Francesca Fucci ha pronunziato all'udienza del 04/06/2025 la seguente
SENTENZA Nella Causa iscritta al N° 7475/2023 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, e quali eredi Parte_1 Parte_2 Parte_3 del sig. coniugato, nato a [...] il [...] e deceduto in Cicciano in data Persona_1
09/05/2024, rapp.ti e difesi dall'avv. LILIA MALANDRINO;
E in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. ELISA NANNUCCI;
CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28/12/2023, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CT, nell'ambito del procedimento per A.T.P., introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e i benefici di cui alla L.104/92 art. 3 comma 3, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario. Ha dedotto parte ricorrente di essere affetta da “Sindrome depressiva grave di tipo endoreattivo con stato disforico in trattamento farmacologico con gravi crisi di aggressività e ridotte capacità cognitive, alterazioni del ritmo veglia-sonno, coxartrosi bilaterale, gonartrosi bilaterale con instabilità posturale e deambulazione possibile solo con appoggio”. Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alle prestazioni richieste, con vittoria delle spese del giudizio. Si costituiva l' convenuto il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1° a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo. L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CT adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, operché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto. La domanda è fondata e va accolta, alla luce dell'aggravamento delle condizioni sanitarie intervenute in corso di causa (cfr. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 30860 del 26/11/2019: “La previsione di cui all'art.
149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la cui "ratio" di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicchè la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti” Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto inammissibile la formulazione del dissenso, ed escluso la sussistenza del requisito sanitario, perché l'aggravamento era intervenuto successivamente al deposito della consulenza tecnica in sede di ATP). All'udienza del 27/11/2024, il Giudice invitava il CT dott. , già nominato nella precedente Per_2 fase a rendere un supplemento di perizia alla luce della documentazione sanitaria successiva depositata con il ricorso in opposizione ad Atp, al fine di verificare un eventuale aggravamento delle condizioni di salute della parte tale da renderla meritevole della prestazione invocata fino all'exitus
(09/05/2024). Con supplemento di perizia del 13/02/2025 il CT riteneva il ricorrente in possesso dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento da dicembre 2023 ( sei mesi prima del decesso avvenuto a maggio 2024) in ragione dell'esame TC Torace in cui si riscontrava la presenza di una grossa massa tumorale di circa 10 cm x 7 cm.
Le conclusioni cui è giunto il CT, sorrette da valutazioni medico legali condivisibili e corrette, anche in ordine alla decorrenza, possono essere senz'altro poste a base della decisione, né è stata avanzata avverso le stesse alcuna specifica contestazione da parte convenuta.
Peraltro, va rilevato come a fronte del supplemento di perizia depositato dal CT che ha riconosciuto il diritto invocato da dicembre 2023 la stessa parte opponente non ha mosso alcuna censura in ordine alla decorrenza, chiedendo anzi la decisione.
La domanda va conclusivamente accolta con riconoscimento in capo al de cuius delle condizioni sanitarie che davano diritto all'indennità di accompagnamento da dicembre 2023.
In ordine alle spese di lite si osserva che quelle della prima fase sono irripetibili stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc, mentre quanto alla presente fase stante il riconoscimento in epoca coeva al deposito del ricorso di opposizione appare opportuno compensarle per metà, laddove per la restante parte liquidata come in dispositivo le stesse seguono la soccombenza. Pone a carico CP_ dell' le spese di CT.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'opposizione e dichiara in capo alla parte assistita la sussistenza delle condizioni sanitarie che danno diritto all'indennità di accompagnamento;
- dichiara irripetibili le spese della fase di atp e compensa per metà le spese della presente fase CP_ condannando l' al pagamento della restante parte liquidata in € 656,00 oltre iva e cpa con attribuzione;
- pone le spese di CT a carico dell' come da separato decreto. CP_1
Si comunichi.
Così deciso in Nola il 04/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Fucci
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. Francesca Fucci ha pronunziato all'udienza del 04/06/2025 la seguente
SENTENZA Nella Causa iscritta al N° 7475/2023 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, e quali eredi Parte_1 Parte_2 Parte_3 del sig. coniugato, nato a [...] il [...] e deceduto in Cicciano in data Persona_1
09/05/2024, rapp.ti e difesi dall'avv. LILIA MALANDRINO;
E in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. ELISA NANNUCCI;
CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28/12/2023, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CT, nell'ambito del procedimento per A.T.P., introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e i benefici di cui alla L.104/92 art. 3 comma 3, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario. Ha dedotto parte ricorrente di essere affetta da “Sindrome depressiva grave di tipo endoreattivo con stato disforico in trattamento farmacologico con gravi crisi di aggressività e ridotte capacità cognitive, alterazioni del ritmo veglia-sonno, coxartrosi bilaterale, gonartrosi bilaterale con instabilità posturale e deambulazione possibile solo con appoggio”. Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alle prestazioni richieste, con vittoria delle spese del giudizio. Si costituiva l' convenuto il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1° a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo. L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CT adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, operché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto. La domanda è fondata e va accolta, alla luce dell'aggravamento delle condizioni sanitarie intervenute in corso di causa (cfr. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 30860 del 26/11/2019: “La previsione di cui all'art.
149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la cui "ratio" di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicchè la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti” Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto inammissibile la formulazione del dissenso, ed escluso la sussistenza del requisito sanitario, perché l'aggravamento era intervenuto successivamente al deposito della consulenza tecnica in sede di ATP). All'udienza del 27/11/2024, il Giudice invitava il CT dott. , già nominato nella precedente Per_2 fase a rendere un supplemento di perizia alla luce della documentazione sanitaria successiva depositata con il ricorso in opposizione ad Atp, al fine di verificare un eventuale aggravamento delle condizioni di salute della parte tale da renderla meritevole della prestazione invocata fino all'exitus
(09/05/2024). Con supplemento di perizia del 13/02/2025 il CT riteneva il ricorrente in possesso dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento da dicembre 2023 ( sei mesi prima del decesso avvenuto a maggio 2024) in ragione dell'esame TC Torace in cui si riscontrava la presenza di una grossa massa tumorale di circa 10 cm x 7 cm.
Le conclusioni cui è giunto il CT, sorrette da valutazioni medico legali condivisibili e corrette, anche in ordine alla decorrenza, possono essere senz'altro poste a base della decisione, né è stata avanzata avverso le stesse alcuna specifica contestazione da parte convenuta.
Peraltro, va rilevato come a fronte del supplemento di perizia depositato dal CT che ha riconosciuto il diritto invocato da dicembre 2023 la stessa parte opponente non ha mosso alcuna censura in ordine alla decorrenza, chiedendo anzi la decisione.
La domanda va conclusivamente accolta con riconoscimento in capo al de cuius delle condizioni sanitarie che davano diritto all'indennità di accompagnamento da dicembre 2023.
In ordine alle spese di lite si osserva che quelle della prima fase sono irripetibili stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc, mentre quanto alla presente fase stante il riconoscimento in epoca coeva al deposito del ricorso di opposizione appare opportuno compensarle per metà, laddove per la restante parte liquidata come in dispositivo le stesse seguono la soccombenza. Pone a carico CP_ dell' le spese di CT.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'opposizione e dichiara in capo alla parte assistita la sussistenza delle condizioni sanitarie che danno diritto all'indennità di accompagnamento;
- dichiara irripetibili le spese della fase di atp e compensa per metà le spese della presente fase CP_ condannando l' al pagamento della restante parte liquidata in € 656,00 oltre iva e cpa con attribuzione;
- pone le spese di CT a carico dell' come da separato decreto. CP_1
Si comunichi.
Così deciso in Nola il 04/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Fucci