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Sentenza 30 gennaio 2024
Sentenza 30 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/01/2024, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
I SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del g.o.p. Raffaele Mazzuoccolo, ha pro- nunziato la seguente
S E N T E N Z A a definizione della causa iscritta al n. 73/2014 R.G. avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo in rapporto di conto corrente bancario”, passata in decisione all'udienza del 7.6.2022 sulle conclusioni ivi rassegnate dinanzi all'intestata sezione:
t r a
, titolare della ditta individuale Parte_1 Organizzazione_1
, e , difesi dagli avv.ti C.F._1 Parte_2 C.F._2
Aldo Natale e Davide Natale, presso i quali hanno eletto domicilio giusta procura alle liti in atti,
- ATTORI / OPPONENTI -
e
Controparte_1
c.f. , difesa dall'avv. Maria De Chiara,
[...] P.IVA_1 [...]
, presso la quale ha eletto domicilio giusta procura alle liti in atti, C.F._3
- CONVENUTA / OPPOSTA -
n o n c h è
c.f. , e per essa la mandataria e procuratrice Controparte_2 P.IVA_2 speciale c.f. difesa dall'avv. Fabio Forino, CP_3 P.IVA_3
, del foro di Nocera Inferiore, presso il quale ha eletto domicilio C.F._4 giusta procura alle liti in atti,
- INTERVENUTA -
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., introdotto dalla Legge n. 69/2009 e nella stesura della motivazione si tiene conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui essa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito e senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che deb- bono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizio- ne del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
2. Ai fini della decisione è sufficiente ricordare che, con decreto n. 836/2013 l'intestato tribunale ha ingiunto a , titolare della ditta individuale, ed a Parte_1
suo fideiussore, il pagamento della somma di € 39.740,42, quale saldo Parte_2 negativo del rapporto di contro corrente, oltre interessi al tasso legale e spese di proce- dura, in favore della . Controparte_1
Avverso detto decreto ingiuntivo, loro notificato in data 25 e 28 novembre 2013, hanno proposto opposizione gli ingiunti con unica citazione avviata per la notifica a
1 mezzo posta dal loro difensore in data 4.1.2014 e consegnata al destinatario in data
14.1.2014. Gli opponenti hanno diffusamente eccepito l'inefficacia delle variazioni dello inte- resse ultralegale con particolare riferimento alla clausola di determinazione degli inte- ressi passivi, delle provvigioni di massimo scoperto trimestrale, dei giorni valuta, delle commissioni, delle spese e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, chiedendo il relativo ricalcolo di tutte le appostazioni contabili ai sensi di quanto disposto dall'art. 117, comma 5, del T.U.B.; l'invalidità parziale del contratto di apertura di credito o di conto corrente in relazione alla clausola di determinazione e di applicazione degli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale;
previo accertamento dell'esatto dare-avere tra le parti in via riconvenzionale hanno chiesto di condannare la banca alla restituzione della somma di € 40.000 indebitamente riscossa oltre al risarcimento del danno per non aver comunicato, ai sensi e nelle forme di cui all'art. 118 D. Lgs. 01.09.1993 n°385, la variazione delle condizioni e dei costi applicati al rapporto;
in via subordinata, hanno chiesto di dichiarare la risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1467 c.c., del con- tratto di apertura di credito e di conto corrente per eccessiva onerosità sopravvenuta nonché l'annullamento del contratto ex artt. 1427 e 1439 c.c. e/o violazione della buona fede nella conclusione e nella esecuzione dei contratti;
in via ulteriormente subordinata, condannare la banca al risarcimento dei danni patiti dagli opponenti ai sensi e per gli ef- fetti dell'art. 1440 c.c.; condannare, in ogni caso, la banca al risarcimento dei danni su- biti e subendi dagli opponenti a seguito dell'illegittima segnalazione alla Org_2 presso la a motivo del rischio a sofferenza falsamente quantificato.
[...] Org_3
Gli opponenti eccepiscono altresì la nullità della fideiussione per abuso di biancosegno;
l'omessa ostensione, benchè richiesta, della copia della fideiussione;
l'omessa consegna del contratto;
la mancata allegazione degli estratti di conto corrente, avendo l'istituto bancario prodotto esclusivamente dei c.d. “saldaconto”, e degli estratti conto scalare. La si è costituita in data 21 Controparte_1 marzo 2014 eccependo la tardività dell'opposizione e concludendo comunque per il ri- getto dei motivi di opposizione, in quanto generici ed infondati, nonchè per la conferma del decreto ingiuntivo.
Mandate le parti in mediazione, assegnati i termini per le memorie istruttorie, non ammesse le prove richieste dagli opponenti (stante la genericità dell'opposizione -v. ord. del 15.3.2016-), la causa è stata avviata per la precisazione, assegnata all'odierno estensore ed assunta in decisione all'udienza del 7.6.2022 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nelle more, già mutato il difensore della banca opposta, è intervenuta, con comparsa depositata il 22.10.2022, la cessionaria del credito azionato in Controparte_2 sede monitoria, e per essa la mandataria e procuratrice speciale CP_3
3. L'eccezione di tardività dell'opposizione è infondata e va disattesa.
Il decreto ingiuntivo è stato notificato agli opponenti in data 25 e 28 novembre 2013 dopodichè essi hanno proposto opposizione con atto avviato per la notifica, dal loro di- fensore a mezzo posta, in data 4.1.2014 e pervenuto alla destinataria il 14.1.2014. Ai sensi dell'art. 149 ultimo comma c.p.c.: “la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il desti- natario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto”. Tale principio di scissione soggettiva degli effetti della notifica comporta che la data rilevante per veri- ficare se l'opposizione è tempestiva è quella della consegna del plico all'ufficio postale affinchè lo recapitasse alla odierna convenuta.
Nel caso in esame detta consegna è avvenuta il 04.01.2014 allorquando per nessuno dei due opponenti erano trascorsi oltre 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo
2 opposto, il quale, difatti, è stato loro recapitato in data 25.11.2013 ed in data 28.11.
2013; dal 25.11.2013 al 4.1.2014 corrono esattamente 40 giorni e pertanto l'opposizione di entrambi si rivela tempestiva e rispettosa del termine stabilito dal combinato disposto degli artt. 641 e 647 c.p.c. e come tale idonea ad impedire il passaggio in giudicato del decreto monitorio.
Parte opponente eccepisce la carenza di una idonea prova della ragione di credito della banca, la quale avrebbe assunto a fondamento della pretesa creditoria i soli estratti di saldaconto certificati ex art. 50 TUB, senza provare i reciproci rapporti di debito – credito intercorrenti con il cliente . Parte_1 Oltre all'estratto di saldaconto certificato ex art. 50 TUB, la banca ha però prodotto fin dalla sua costituzione in giudizio (21.3.2014)– per ciò che concerne il rapporto n.
00/01097/00 – anche gli estratti conto dal 01.01.1998 al 31.12.2001 e gli estratti conto scalare fino al 30.09.2007, così fornendo piena prova del diritto fatto valere. Sul punto va comunque rilevato che: “in forza di un costante ed indiscusso indirizzo giurisprudenziale l'efficacia probatoria dell'estratto conto certificato ex art. 50 D. Lgs.
385/93 è limitata alla sola fase monitoria, in quanto soltanto essa è caratterizzata da uno speciale rito sommario nella valutazione delle prove sufficienti ad ottenere l'ingiunzione (cfr. Tribunale Bologna, sez. IV, sent. n. 868 del 21/03/2013; Tribunale Monza sez. III, sent. n. 2721 del 9/11/2015; Tribunale Salerno sez. II, sent. n. 5537 del 22/11/2014;
Tribunale di Milano, sez. VI, sent. n. 12774 del 15/10/2013; Cassazione civile, sez. III, sent. n. 9695 del 3/5/2011). Tuttavia, l'efficacia probatoria del saldaconto, nell'ambito di un giudizio a cognizione piena non perde – ove supportato da ulteriori elementi – la sua efficacia probatoria.” (così Tribunale di S. Maria C.V. n. 4805/2022). Ulteriore efficacia probante deve riconoscersi al depositato estratto conto scalare fino al 30.09.2007 e tanto è sufficiente a fornire la prova del diritto di credito fatto valere, originariamente, a mezzo di procedura monitoria. Risulta pure prodotta la fideiussione sottoscritta dall'opponente la Parte_2 quale non ha disconosciuto né contestato la propria sottoscrizione né ha proposto mezzi (querela di falso e prova testi) diretti ad infirmarne il contenuto.
Generiche ed aspecifiche si rivelano anche le ulteriori doglianze degli opponenti. Nell'opposizione, difatti, non è dato riscontrare la doverosa individuazione degli elementi di fatto da cui si possano derivare le paventate nullità ed illegittimità dei rap- porti contrattuali impugnati;
gli opponenti non sono cioè andati oltre la mera diffusa enunciazione dei vizi astrattamente possibili senza nulla argomentare in relazione alla fattispecie concreta;
ancor meno ha illustrato, nel corso delle loro difese, il risultato dei loro calcoli né hanno prodotto alcuna perizia di parte in merito alla già vaga esposizio- ne. In siffatto contesto di indeterminatezza la richiesta c.t.u. si rivela strumento volto allo svolgimento di una attività esplorativa che, in quanto tale, è inammissibile. Pertanto la domanda di pagamento avviata in sede monitoria è fondata e l'opposi-zione al decreto in- giuntivo che l'ha accolta va rigettata, non essendovi prova che il debito degli opponenti siasi estinto ovve- ro modificato ovvero sia divenuto inefficace il corrispondente diritto di credito vantato dalla società op- posta. 4. Per rigore di soccombenza le spese del giudizio di opposizione gravano sugli opponenti e si liqui- dano in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di S. Maria C.V., prima sezione civile, in composizione monocratica, pronunziando sull'opposizione a decreto ingiuntivo n. 836/2013 proposta con citazione notificata il 4.1.2014 da e da contro la Parte_1 Parte_2 [...]
, con l'intervento di e per Controparte_1 Controparte_2 essa la mandataria e procuratrice speciale così provvede: CP_3
3 1) rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 836/2013, che conferma e dichiara esecutivo;
2) condanna gli opponenti al pagamento delle spese del giudizio di opposizione in favore della opposta che liquida in € 3.000 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cpa se dovute per legge.
C.V. 30.1.2024 CP_4
il gop
Raffaele Mazzuoccolo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
I SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del g.o.p. Raffaele Mazzuoccolo, ha pro- nunziato la seguente
S E N T E N Z A a definizione della causa iscritta al n. 73/2014 R.G. avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo in rapporto di conto corrente bancario”, passata in decisione all'udienza del 7.6.2022 sulle conclusioni ivi rassegnate dinanzi all'intestata sezione:
t r a
, titolare della ditta individuale Parte_1 Organizzazione_1
, e , difesi dagli avv.ti C.F._1 Parte_2 C.F._2
Aldo Natale e Davide Natale, presso i quali hanno eletto domicilio giusta procura alle liti in atti,
- ATTORI / OPPONENTI -
e
Controparte_1
c.f. , difesa dall'avv. Maria De Chiara,
[...] P.IVA_1 [...]
, presso la quale ha eletto domicilio giusta procura alle liti in atti, C.F._3
- CONVENUTA / OPPOSTA -
n o n c h è
c.f. , e per essa la mandataria e procuratrice Controparte_2 P.IVA_2 speciale c.f. difesa dall'avv. Fabio Forino, CP_3 P.IVA_3
, del foro di Nocera Inferiore, presso il quale ha eletto domicilio C.F._4 giusta procura alle liti in atti,
- INTERVENUTA -
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., introdotto dalla Legge n. 69/2009 e nella stesura della motivazione si tiene conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui essa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito e senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che deb- bono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizio- ne del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
2. Ai fini della decisione è sufficiente ricordare che, con decreto n. 836/2013 l'intestato tribunale ha ingiunto a , titolare della ditta individuale, ed a Parte_1
suo fideiussore, il pagamento della somma di € 39.740,42, quale saldo Parte_2 negativo del rapporto di contro corrente, oltre interessi al tasso legale e spese di proce- dura, in favore della . Controparte_1
Avverso detto decreto ingiuntivo, loro notificato in data 25 e 28 novembre 2013, hanno proposto opposizione gli ingiunti con unica citazione avviata per la notifica a
1 mezzo posta dal loro difensore in data 4.1.2014 e consegnata al destinatario in data
14.1.2014. Gli opponenti hanno diffusamente eccepito l'inefficacia delle variazioni dello inte- resse ultralegale con particolare riferimento alla clausola di determinazione degli inte- ressi passivi, delle provvigioni di massimo scoperto trimestrale, dei giorni valuta, delle commissioni, delle spese e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, chiedendo il relativo ricalcolo di tutte le appostazioni contabili ai sensi di quanto disposto dall'art. 117, comma 5, del T.U.B.; l'invalidità parziale del contratto di apertura di credito o di conto corrente in relazione alla clausola di determinazione e di applicazione degli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale;
previo accertamento dell'esatto dare-avere tra le parti in via riconvenzionale hanno chiesto di condannare la banca alla restituzione della somma di € 40.000 indebitamente riscossa oltre al risarcimento del danno per non aver comunicato, ai sensi e nelle forme di cui all'art. 118 D. Lgs. 01.09.1993 n°385, la variazione delle condizioni e dei costi applicati al rapporto;
in via subordinata, hanno chiesto di dichiarare la risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1467 c.c., del con- tratto di apertura di credito e di conto corrente per eccessiva onerosità sopravvenuta nonché l'annullamento del contratto ex artt. 1427 e 1439 c.c. e/o violazione della buona fede nella conclusione e nella esecuzione dei contratti;
in via ulteriormente subordinata, condannare la banca al risarcimento dei danni patiti dagli opponenti ai sensi e per gli ef- fetti dell'art. 1440 c.c.; condannare, in ogni caso, la banca al risarcimento dei danni su- biti e subendi dagli opponenti a seguito dell'illegittima segnalazione alla Org_2 presso la a motivo del rischio a sofferenza falsamente quantificato.
[...] Org_3
Gli opponenti eccepiscono altresì la nullità della fideiussione per abuso di biancosegno;
l'omessa ostensione, benchè richiesta, della copia della fideiussione;
l'omessa consegna del contratto;
la mancata allegazione degli estratti di conto corrente, avendo l'istituto bancario prodotto esclusivamente dei c.d. “saldaconto”, e degli estratti conto scalare. La si è costituita in data 21 Controparte_1 marzo 2014 eccependo la tardività dell'opposizione e concludendo comunque per il ri- getto dei motivi di opposizione, in quanto generici ed infondati, nonchè per la conferma del decreto ingiuntivo.
Mandate le parti in mediazione, assegnati i termini per le memorie istruttorie, non ammesse le prove richieste dagli opponenti (stante la genericità dell'opposizione -v. ord. del 15.3.2016-), la causa è stata avviata per la precisazione, assegnata all'odierno estensore ed assunta in decisione all'udienza del 7.6.2022 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nelle more, già mutato il difensore della banca opposta, è intervenuta, con comparsa depositata il 22.10.2022, la cessionaria del credito azionato in Controparte_2 sede monitoria, e per essa la mandataria e procuratrice speciale CP_3
3. L'eccezione di tardività dell'opposizione è infondata e va disattesa.
Il decreto ingiuntivo è stato notificato agli opponenti in data 25 e 28 novembre 2013 dopodichè essi hanno proposto opposizione con atto avviato per la notifica, dal loro di- fensore a mezzo posta, in data 4.1.2014 e pervenuto alla destinataria il 14.1.2014. Ai sensi dell'art. 149 ultimo comma c.p.c.: “la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il desti- natario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto”. Tale principio di scissione soggettiva degli effetti della notifica comporta che la data rilevante per veri- ficare se l'opposizione è tempestiva è quella della consegna del plico all'ufficio postale affinchè lo recapitasse alla odierna convenuta.
Nel caso in esame detta consegna è avvenuta il 04.01.2014 allorquando per nessuno dei due opponenti erano trascorsi oltre 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo
2 opposto, il quale, difatti, è stato loro recapitato in data 25.11.2013 ed in data 28.11.
2013; dal 25.11.2013 al 4.1.2014 corrono esattamente 40 giorni e pertanto l'opposizione di entrambi si rivela tempestiva e rispettosa del termine stabilito dal combinato disposto degli artt. 641 e 647 c.p.c. e come tale idonea ad impedire il passaggio in giudicato del decreto monitorio.
Parte opponente eccepisce la carenza di una idonea prova della ragione di credito della banca, la quale avrebbe assunto a fondamento della pretesa creditoria i soli estratti di saldaconto certificati ex art. 50 TUB, senza provare i reciproci rapporti di debito – credito intercorrenti con il cliente . Parte_1 Oltre all'estratto di saldaconto certificato ex art. 50 TUB, la banca ha però prodotto fin dalla sua costituzione in giudizio (21.3.2014)– per ciò che concerne il rapporto n.
00/01097/00 – anche gli estratti conto dal 01.01.1998 al 31.12.2001 e gli estratti conto scalare fino al 30.09.2007, così fornendo piena prova del diritto fatto valere. Sul punto va comunque rilevato che: “in forza di un costante ed indiscusso indirizzo giurisprudenziale l'efficacia probatoria dell'estratto conto certificato ex art. 50 D. Lgs.
385/93 è limitata alla sola fase monitoria, in quanto soltanto essa è caratterizzata da uno speciale rito sommario nella valutazione delle prove sufficienti ad ottenere l'ingiunzione (cfr. Tribunale Bologna, sez. IV, sent. n. 868 del 21/03/2013; Tribunale Monza sez. III, sent. n. 2721 del 9/11/2015; Tribunale Salerno sez. II, sent. n. 5537 del 22/11/2014;
Tribunale di Milano, sez. VI, sent. n. 12774 del 15/10/2013; Cassazione civile, sez. III, sent. n. 9695 del 3/5/2011). Tuttavia, l'efficacia probatoria del saldaconto, nell'ambito di un giudizio a cognizione piena non perde – ove supportato da ulteriori elementi – la sua efficacia probatoria.” (così Tribunale di S. Maria C.V. n. 4805/2022). Ulteriore efficacia probante deve riconoscersi al depositato estratto conto scalare fino al 30.09.2007 e tanto è sufficiente a fornire la prova del diritto di credito fatto valere, originariamente, a mezzo di procedura monitoria. Risulta pure prodotta la fideiussione sottoscritta dall'opponente la Parte_2 quale non ha disconosciuto né contestato la propria sottoscrizione né ha proposto mezzi (querela di falso e prova testi) diretti ad infirmarne il contenuto.
Generiche ed aspecifiche si rivelano anche le ulteriori doglianze degli opponenti. Nell'opposizione, difatti, non è dato riscontrare la doverosa individuazione degli elementi di fatto da cui si possano derivare le paventate nullità ed illegittimità dei rap- porti contrattuali impugnati;
gli opponenti non sono cioè andati oltre la mera diffusa enunciazione dei vizi astrattamente possibili senza nulla argomentare in relazione alla fattispecie concreta;
ancor meno ha illustrato, nel corso delle loro difese, il risultato dei loro calcoli né hanno prodotto alcuna perizia di parte in merito alla già vaga esposizio- ne. In siffatto contesto di indeterminatezza la richiesta c.t.u. si rivela strumento volto allo svolgimento di una attività esplorativa che, in quanto tale, è inammissibile. Pertanto la domanda di pagamento avviata in sede monitoria è fondata e l'opposi-zione al decreto in- giuntivo che l'ha accolta va rigettata, non essendovi prova che il debito degli opponenti siasi estinto ovve- ro modificato ovvero sia divenuto inefficace il corrispondente diritto di credito vantato dalla società op- posta. 4. Per rigore di soccombenza le spese del giudizio di opposizione gravano sugli opponenti e si liqui- dano in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di S. Maria C.V., prima sezione civile, in composizione monocratica, pronunziando sull'opposizione a decreto ingiuntivo n. 836/2013 proposta con citazione notificata il 4.1.2014 da e da contro la Parte_1 Parte_2 [...]
, con l'intervento di e per Controparte_1 Controparte_2 essa la mandataria e procuratrice speciale così provvede: CP_3
3 1) rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 836/2013, che conferma e dichiara esecutivo;
2) condanna gli opponenti al pagamento delle spese del giudizio di opposizione in favore della opposta che liquida in € 3.000 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cpa se dovute per legge.
C.V. 30.1.2024 CP_4
il gop
Raffaele Mazzuoccolo
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