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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 29/09/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3136/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Anna Martelli Presidente
Alice Croci Giudice
Michela Boi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 3136/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Simona Parte_1 C.F._1
SELVANETTI
RICORRENTE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Paola ANDREINI CP_1 C.F._2
(rinunciante al mandato)
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO
Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
(come da verbale di udienza del 12.9.2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex artt. 473-bis.12 e 473-bis.49 c.p.c. depositato in data 5.10.2023 e regolarmente notificato, , premettendo di avere contratto matrimonio con Parte_1 CP_1
in data 3.9.1992 in RO (trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del
[...]
Comune di Lucca al n. 77, p. 2, S. C, anno 2007), dall'unione con il quale erano nati a Lucca i figli
(22/02/1999), (22/01/2001), (11/12/2004) e (15/08/1995), ormai Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 maggiorenni, ha esposto che il rapporto coniugale era sempre stato tormentoso a causa dei continui sbalzi di umore e dei comportamenti oppressivi del resistente, nei confronti del quale il Tribunale di Lucca, su ricorso di parte, aveva provveduto ad emettere un ordine di protezione. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia della separazione personale dei coniugi alle condizioni rassegnate nell'atto introduttivo (assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, attribuzione alla stessa dell'assegno unico, determinazione di un contributo al mantenimento, da parte del padre, per le due GL ancora non economicamente indipendenti, e , nonché, decorsi i termini di legge, previo Per_2 Per_3 passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Con comparsa di costituzione depositata in data 22.12.2023, si è costituito in giudizio CP_1
, il quale non si è opposto alla pronuncia di separazione né di divorzio, né al pagamento
[...] di un contributo al mantenimento per le GL maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti anche se in misura inferiore a quanto domandato dalla ricorrente;
ha tuttavia negato i comportamenti attribuitigli dalla ricorrente, fornendo una diversa ricostruzione dei fatti dalla stessa narrati.
All'udienza del 24.1.2024 dinnanzi al giudice delegato, i coniugi – comparsi personalmente – hanno confermato la volontà di addivenire alla separazione, raggiungendo un accordo, recepito in via provvisoria e urgente dal Tribunale, che ha disposto un rinvio al fine di verificarne l'attuazione.
Nella successiva data del 10.5.2024, i procuratori delle parti hanno dato atto della regolarità dei pagamenti e chiesto, pertanto, un rinvio per formalizzare l'accordo e depositare conclusioni congiunte. Il 12.6.2024, i procuratori si sono riportati alle conclusioni congiunte già depositate in atti, sopra trascritte.
Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 780/2024 pubblicata il 19/06/2024, passata in giudicato, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi recependo le conclusioni congiuntamente rassegnate, di seguito riportate:
“- dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
CP_1 Parte_2
- ordinare al Comune di Lucca di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE a) Il padre contribuirà al mantenimento delle GL e corrispondendo alla SI.ra Per_2 Per_3
, a mezzo bonifico bancario, la somma di € 300,00 oltre rivalutazione ISTAT Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese;
b) I genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie indicate nel
Protocollo d'Intesa del Tribunale di Lucca del 2020 da considerarsi parte integrante del presente accordo;
c) L'assegno unico verrà percepito al 100% dalla SI.ra ; d) Assegnazione alla Parte_1
SI.ra della casa coniugale sita in Lucca Via Filippo Turati n. 200 (dati catastali Parte_1 foglio 122, particella numeratore 474 sub. 13) alloggio concesso dal Comune n. 001700150201 con i mobili e gli arredi;
e) la SI.ra dichiara, essendo divenuta economicamente autosufficiente, di Parte_1 rinunciare alla domanda di contributo al proprio mantenimento
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
f) Per quanto attiene all'esecuzione del decreto emesso in data 25/05/2023 a definizione del procedimento R.G. 1648/2023 - decreto che ha confermato l'ordine di protezione ed ha condannato il SI. alla refusione delle spese legali in favore della SI.ra CP_1 Pt_2
(liquidate in € 2.000,00 oltre rimborso forfettario e iva e cap) - il SI. si
[...] CP_1 impegna al versamento della somma di € 2.392,00 dovuta a titolo di refusione delle spese processuali direttamente all'Avv. Simona Selvanetti corrispondendo la suddetta somma mediante il versamento di 4 rate semestrali di € 598,00 ciascuna (prima rata giugno 2024, seconda rata dicembre 2024, terza rata giugno 2025, quarta rata dicembre 2025).
g) Nel suddetto decreto del 25/05/2023 R.G. 1648/2023 era stato stabilito l'obbligo del SI. CP_1
di contribuire al mantenimento della SI.ra e delle GL con il
[...] Parte_1 versamento della somma di € 300,00 in favore delle GL ed € 200,00 in favore della SI.ra
. Al momento del deposito del ricorso per separazione e divorzio la SI.ra Parte_1
ha dichiarato di essere economicamente indipendente. A decorrere dal mese di Parte_1 febbraio 2024, dopo l'emissione dei provvedimenti provvisori e urgenti, il SI. ha CP_1 corrisposto € 50,00 al mese per gli arretrati non corrisposti da maggio 2023 a gennaio 2024 mentre fino a febbraio 2024 aveva corrisposto sempre a tale titolo € 500,00. Complessivamente
l'importo dovuto a titolo di arretrati dal SI. da maggio 2023 a settembre 2023 CP_1 corrisponde a complessivi € 3.700,00 di cui € 2.500,00 (€ 500 x 5 mesi mantenimento moglie e GL) a cui va aggiunto l'importo dovuto da ottobre 2023 a gennaio 2024 pari ad € 1.200,00 (€ 300,00 x 4 mesi mantenimento moglie e GL). Detratti gli acconti finora versati pari ad € 750,00
(€ 500,00 a gennaio 2024 + € 250,00 € 50,00 da febbraio a giugno 2024) residua l'importo di €
2.950,00. Il SI. si impegna al versamento della somma di € 50,00 mensili che CP_1 corrisponderà unitamente al contributo al mantenimento fino a estinzione dell'importo di €
2.950,00.
h) La SI.ra ha presentato dinanzi alle autorità giudiziarie una serie di querele Parte_1
/denunce /esposti che hanno originato procedimenti penali tra cui Giudice di Pace RGNR
339/2023 e 523/2023. La SI.ra si impegna a rimettere tutte le querele (nessuna Parte_1 esclusa) qualora si tratti di reati perseguibili a querela di parte mentre, in tutte quelle ipotesi nelle quali i reati sono perseguibili d'ufficio, si impegna a non costituirsi parte civile nei predetti procedimenti.
I SIgri e si danno reciprocamente atto che le dichiarazioni rese Parte_1 Parte_3 nelle presenti conclusioni congiunte rassegnate dinanzi al Tribunale di Lucca hanno valore di remissione extraprocessuale delle querele presentate contro l'altro (e contro ignoti che eventualmente abbiano comunque portato all'imputazione dell'altra parte) ai 3 sensi e per gli effetti dell'art. 152 c.p. (comportamento inequivocabilmente incompatibile con la volontà di persistere nella querela per sopravvenuta mancanza di volontà di veder perseguita l'altra parte).
I SIgri e si impegnano comunque, ove necessario, a ripetere la Parte_1 CP_1 remissione di querela nelle competenti sedi processuali e accettazione della remissione della querela e riconoscono che la remissione delle querele, così come formalizzata, è pienamente valida in quanto non è soggetta a termini o condizioni.
La SI.ra dichiara di rinunciare alla richiesta di danni, in sede civile, per i fatti Parte_1 oggetto degli esposti/denunce/querele dalla stessa presentate contro il SI. . CP_1
j) Le spese ed i compensi professionali della presente causa sono da intendersi compensati tra le parti
l'Ill.mo Tribunale di Lucca Voglia altresì rimettere nuovamente la causa in decisione affinché il
Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti conclusioni relative allo scioglimento del matrimonio
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in RO il 03/09/1992 trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lucca al n. 77 p. 2 C. C. anno 2007 ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni alle predette condizioni;
- ordinare al Comune di Lucca di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
alle condizioni contenute nell'accordo di separazione salvo eventuali modifiche in caso di fatti sopravvenuti”.
Contestualmente, con separata ordinanza, la causa è stata rimessa sul ruolo ai fini dell'ulteriore corso del giudizio.
All'udienza del 10.1.2025 il Giudice istruttore, preso atto dell'assenza del resistente, su istanza congiunta dei procuratori delle parti ha concesso breve rinvio all'udienza del 7.2.2025.
All'udienza, il difensore del resistente ha dichiarato di aver rinunciato al mandato, come da documentazione in atti, precisando che la relativa comunicazione non era stata ancora ricevuta dall'assistito.
Dopo plurimi rinvii, richiesti dal difensore rinunciante per poter perfezionare la comunicazione alla parte della rinuncia al mandato, all'udienza del 12.9.2025 il Giudice è stata sentita la ricorrente, la quale ha insistito nella richiesta di scioglimento del matrimonio alle condizioni già concordate, rappresentando che le stesse venivano regolarmente attuate.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di assumere mezzi di prova, fatte precisare le conclusioni e ordinata la discussione orale, il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
***
Il Collegio ritiene che la domanda di scioglimento del matrimonio sia fondata e debba essere accolta.
Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dal D.lgs. 149/2022 lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, si accerti che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto ..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”. Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti.
Sono invero decorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Tribunale (24.1.2024).
Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio.
Quanto alle condizioni, nelle conclusioni congiuntamente rassegnate all'udienza del 12.6.2024, le parti avevano raggiunto un accordo anche in relazione allo scioglimento del matrimonio, prevedendo in particolare la conferma delle condizioni previste in sede di separazione.
Parte ricorrente ha dunque precisato le conclusioni riportandosi all'accordo depositato dalle parti il 10.9.2024 (essendo un mero refuso nella verbalizzazione il riferimento, nel verbale di udienza, alla data del 10.9.2025), in particolare ai punti da a) a e) (atteso che alle ulteriori pattuizioni era stata data attuazione), chiedendo tuttavia la condanna della controparte alle spese di lite.
Quanto al resistente, questi non si è presentato all'udienza di comparizione delle parti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, né ha provveduto alla nomina di un nuovo legale, a seguito della rinuncia al mandato del procuratore costituito.
Ciò premesso, devono trovare conferma, in questa sede, le condizioni di cui alla sentenza di separazione, non essendo medio tempore intervenuta alcuna modifica delle circostanze fattuali
(invero, nulla è stato allegato dalle parti in tal senso).
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto - da un lato - che le parti avevano raggiunto un accordo anche relativamente alle condizioni di scioglimento del matrimonio, e - dall'altro - che la parte convenuta non ha poi concluso in relazione a tale domanda, appare giustificata una compensazione parziale, nella misura del 50%. Le spese sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al valore indeterminabile della causa, di bassa complessità, applicati i parametri minimi previsti dalle vigenti tabelle, limitatamente alle fasi processuali effettivamente celebrate successivamente alla pronuncia della sentenza di separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- visti gli artt. 4 e 5 l. 898/1970, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in RO il
3.9.1992 e trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lucca al n. 77, p. 2, S. C, anno 2007 tra nata in [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nato in [...] il [...] alle condizioni di cui alla sentenza di separazione;
- compensa le spese di lite nella misura del 50%;
- condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo di 1.150 euro per spese di lite, oltre accessori di legge se dovuti;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 25.9.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Michela Boi Anna Martelli
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Anna Martelli Presidente
Alice Croci Giudice
Michela Boi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 3136/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Simona Parte_1 C.F._1
SELVANETTI
RICORRENTE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Paola ANDREINI CP_1 C.F._2
(rinunciante al mandato)
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO
Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
(come da verbale di udienza del 12.9.2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex artt. 473-bis.12 e 473-bis.49 c.p.c. depositato in data 5.10.2023 e regolarmente notificato, , premettendo di avere contratto matrimonio con Parte_1 CP_1
in data 3.9.1992 in RO (trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del
[...]
Comune di Lucca al n. 77, p. 2, S. C, anno 2007), dall'unione con il quale erano nati a Lucca i figli
(22/02/1999), (22/01/2001), (11/12/2004) e (15/08/1995), ormai Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 maggiorenni, ha esposto che il rapporto coniugale era sempre stato tormentoso a causa dei continui sbalzi di umore e dei comportamenti oppressivi del resistente, nei confronti del quale il Tribunale di Lucca, su ricorso di parte, aveva provveduto ad emettere un ordine di protezione. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia della separazione personale dei coniugi alle condizioni rassegnate nell'atto introduttivo (assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, attribuzione alla stessa dell'assegno unico, determinazione di un contributo al mantenimento, da parte del padre, per le due GL ancora non economicamente indipendenti, e , nonché, decorsi i termini di legge, previo Per_2 Per_3 passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Con comparsa di costituzione depositata in data 22.12.2023, si è costituito in giudizio CP_1
, il quale non si è opposto alla pronuncia di separazione né di divorzio, né al pagamento
[...] di un contributo al mantenimento per le GL maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti anche se in misura inferiore a quanto domandato dalla ricorrente;
ha tuttavia negato i comportamenti attribuitigli dalla ricorrente, fornendo una diversa ricostruzione dei fatti dalla stessa narrati.
All'udienza del 24.1.2024 dinnanzi al giudice delegato, i coniugi – comparsi personalmente – hanno confermato la volontà di addivenire alla separazione, raggiungendo un accordo, recepito in via provvisoria e urgente dal Tribunale, che ha disposto un rinvio al fine di verificarne l'attuazione.
Nella successiva data del 10.5.2024, i procuratori delle parti hanno dato atto della regolarità dei pagamenti e chiesto, pertanto, un rinvio per formalizzare l'accordo e depositare conclusioni congiunte. Il 12.6.2024, i procuratori si sono riportati alle conclusioni congiunte già depositate in atti, sopra trascritte.
Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 780/2024 pubblicata il 19/06/2024, passata in giudicato, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi recependo le conclusioni congiuntamente rassegnate, di seguito riportate:
“- dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
CP_1 Parte_2
- ordinare al Comune di Lucca di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE a) Il padre contribuirà al mantenimento delle GL e corrispondendo alla SI.ra Per_2 Per_3
, a mezzo bonifico bancario, la somma di € 300,00 oltre rivalutazione ISTAT Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese;
b) I genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie indicate nel
Protocollo d'Intesa del Tribunale di Lucca del 2020 da considerarsi parte integrante del presente accordo;
c) L'assegno unico verrà percepito al 100% dalla SI.ra ; d) Assegnazione alla Parte_1
SI.ra della casa coniugale sita in Lucca Via Filippo Turati n. 200 (dati catastali Parte_1 foglio 122, particella numeratore 474 sub. 13) alloggio concesso dal Comune n. 001700150201 con i mobili e gli arredi;
e) la SI.ra dichiara, essendo divenuta economicamente autosufficiente, di Parte_1 rinunciare alla domanda di contributo al proprio mantenimento
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
f) Per quanto attiene all'esecuzione del decreto emesso in data 25/05/2023 a definizione del procedimento R.G. 1648/2023 - decreto che ha confermato l'ordine di protezione ed ha condannato il SI. alla refusione delle spese legali in favore della SI.ra CP_1 Pt_2
(liquidate in € 2.000,00 oltre rimborso forfettario e iva e cap) - il SI. si
[...] CP_1 impegna al versamento della somma di € 2.392,00 dovuta a titolo di refusione delle spese processuali direttamente all'Avv. Simona Selvanetti corrispondendo la suddetta somma mediante il versamento di 4 rate semestrali di € 598,00 ciascuna (prima rata giugno 2024, seconda rata dicembre 2024, terza rata giugno 2025, quarta rata dicembre 2025).
g) Nel suddetto decreto del 25/05/2023 R.G. 1648/2023 era stato stabilito l'obbligo del SI. CP_1
di contribuire al mantenimento della SI.ra e delle GL con il
[...] Parte_1 versamento della somma di € 300,00 in favore delle GL ed € 200,00 in favore della SI.ra
. Al momento del deposito del ricorso per separazione e divorzio la SI.ra Parte_1
ha dichiarato di essere economicamente indipendente. A decorrere dal mese di Parte_1 febbraio 2024, dopo l'emissione dei provvedimenti provvisori e urgenti, il SI. ha CP_1 corrisposto € 50,00 al mese per gli arretrati non corrisposti da maggio 2023 a gennaio 2024 mentre fino a febbraio 2024 aveva corrisposto sempre a tale titolo € 500,00. Complessivamente
l'importo dovuto a titolo di arretrati dal SI. da maggio 2023 a settembre 2023 CP_1 corrisponde a complessivi € 3.700,00 di cui € 2.500,00 (€ 500 x 5 mesi mantenimento moglie e GL) a cui va aggiunto l'importo dovuto da ottobre 2023 a gennaio 2024 pari ad € 1.200,00 (€ 300,00 x 4 mesi mantenimento moglie e GL). Detratti gli acconti finora versati pari ad € 750,00
(€ 500,00 a gennaio 2024 + € 250,00 € 50,00 da febbraio a giugno 2024) residua l'importo di €
2.950,00. Il SI. si impegna al versamento della somma di € 50,00 mensili che CP_1 corrisponderà unitamente al contributo al mantenimento fino a estinzione dell'importo di €
2.950,00.
h) La SI.ra ha presentato dinanzi alle autorità giudiziarie una serie di querele Parte_1
/denunce /esposti che hanno originato procedimenti penali tra cui Giudice di Pace RGNR
339/2023 e 523/2023. La SI.ra si impegna a rimettere tutte le querele (nessuna Parte_1 esclusa) qualora si tratti di reati perseguibili a querela di parte mentre, in tutte quelle ipotesi nelle quali i reati sono perseguibili d'ufficio, si impegna a non costituirsi parte civile nei predetti procedimenti.
I SIgri e si danno reciprocamente atto che le dichiarazioni rese Parte_1 Parte_3 nelle presenti conclusioni congiunte rassegnate dinanzi al Tribunale di Lucca hanno valore di remissione extraprocessuale delle querele presentate contro l'altro (e contro ignoti che eventualmente abbiano comunque portato all'imputazione dell'altra parte) ai 3 sensi e per gli effetti dell'art. 152 c.p. (comportamento inequivocabilmente incompatibile con la volontà di persistere nella querela per sopravvenuta mancanza di volontà di veder perseguita l'altra parte).
I SIgri e si impegnano comunque, ove necessario, a ripetere la Parte_1 CP_1 remissione di querela nelle competenti sedi processuali e accettazione della remissione della querela e riconoscono che la remissione delle querele, così come formalizzata, è pienamente valida in quanto non è soggetta a termini o condizioni.
La SI.ra dichiara di rinunciare alla richiesta di danni, in sede civile, per i fatti Parte_1 oggetto degli esposti/denunce/querele dalla stessa presentate contro il SI. . CP_1
j) Le spese ed i compensi professionali della presente causa sono da intendersi compensati tra le parti
l'Ill.mo Tribunale di Lucca Voglia altresì rimettere nuovamente la causa in decisione affinché il
Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti conclusioni relative allo scioglimento del matrimonio
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in RO il 03/09/1992 trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lucca al n. 77 p. 2 C. C. anno 2007 ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni alle predette condizioni;
- ordinare al Comune di Lucca di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
alle condizioni contenute nell'accordo di separazione salvo eventuali modifiche in caso di fatti sopravvenuti”.
Contestualmente, con separata ordinanza, la causa è stata rimessa sul ruolo ai fini dell'ulteriore corso del giudizio.
All'udienza del 10.1.2025 il Giudice istruttore, preso atto dell'assenza del resistente, su istanza congiunta dei procuratori delle parti ha concesso breve rinvio all'udienza del 7.2.2025.
All'udienza, il difensore del resistente ha dichiarato di aver rinunciato al mandato, come da documentazione in atti, precisando che la relativa comunicazione non era stata ancora ricevuta dall'assistito.
Dopo plurimi rinvii, richiesti dal difensore rinunciante per poter perfezionare la comunicazione alla parte della rinuncia al mandato, all'udienza del 12.9.2025 il Giudice è stata sentita la ricorrente, la quale ha insistito nella richiesta di scioglimento del matrimonio alle condizioni già concordate, rappresentando che le stesse venivano regolarmente attuate.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di assumere mezzi di prova, fatte precisare le conclusioni e ordinata la discussione orale, il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
***
Il Collegio ritiene che la domanda di scioglimento del matrimonio sia fondata e debba essere accolta.
Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dal D.lgs. 149/2022 lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, si accerti che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto ..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”. Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti.
Sono invero decorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Tribunale (24.1.2024).
Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio.
Quanto alle condizioni, nelle conclusioni congiuntamente rassegnate all'udienza del 12.6.2024, le parti avevano raggiunto un accordo anche in relazione allo scioglimento del matrimonio, prevedendo in particolare la conferma delle condizioni previste in sede di separazione.
Parte ricorrente ha dunque precisato le conclusioni riportandosi all'accordo depositato dalle parti il 10.9.2024 (essendo un mero refuso nella verbalizzazione il riferimento, nel verbale di udienza, alla data del 10.9.2025), in particolare ai punti da a) a e) (atteso che alle ulteriori pattuizioni era stata data attuazione), chiedendo tuttavia la condanna della controparte alle spese di lite.
Quanto al resistente, questi non si è presentato all'udienza di comparizione delle parti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, né ha provveduto alla nomina di un nuovo legale, a seguito della rinuncia al mandato del procuratore costituito.
Ciò premesso, devono trovare conferma, in questa sede, le condizioni di cui alla sentenza di separazione, non essendo medio tempore intervenuta alcuna modifica delle circostanze fattuali
(invero, nulla è stato allegato dalle parti in tal senso).
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto - da un lato - che le parti avevano raggiunto un accordo anche relativamente alle condizioni di scioglimento del matrimonio, e - dall'altro - che la parte convenuta non ha poi concluso in relazione a tale domanda, appare giustificata una compensazione parziale, nella misura del 50%. Le spese sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al valore indeterminabile della causa, di bassa complessità, applicati i parametri minimi previsti dalle vigenti tabelle, limitatamente alle fasi processuali effettivamente celebrate successivamente alla pronuncia della sentenza di separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- visti gli artt. 4 e 5 l. 898/1970, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in RO il
3.9.1992 e trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lucca al n. 77, p. 2, S. C, anno 2007 tra nata in [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nato in [...] il [...] alle condizioni di cui alla sentenza di separazione;
- compensa le spese di lite nella misura del 50%;
- condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo di 1.150 euro per spese di lite, oltre accessori di legge se dovuti;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 25.9.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Michela Boi Anna Martelli