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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/09/2025, n. 2961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2961 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati dr. Alberto CELESTE - Presidente dr.ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 30.9.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 2565/2004, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 3578/2024, vertente
TRA
rappresentata e Parte_1 difesa, dall'Avv. Francesco Morcavallo ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Luigi Settembrini n. 28; APPELLANTE
E
, rappresentate e difese dall'Avv. Maurizio Controparte_1
Riommi ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Ennio Quirino Visconti n. 20; APPELLATE
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Così il giudice di primo grado: “L'avv. M. Riommi, per la ricorrente : “….- CP_1 accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra illustrati o per quelli che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare, il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio mensa o il servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere e, per l'effetto, previa disapplicazione dell'ordinanza del Direttore Generale dell'Azienda datrice n. 27/DG del 17 novembre 2011 - condannare l al riconoscimento Parte_1 in favore della parte ricorrente del diritto ad usufruire del servizio mensa o del servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere - condannare l Parte_1
a risarcire il danno subito dalla parte ricorrente per la mancata
[...] attribuzione dei buoni pasto pari a n. 2107 turni non riconosciuti nel periodo dal 11 maggio 2014 al 31 agosto 2023, ovvero nella diversa misura maggiore o minore risultante di giustizia, al valore di €. 4,13 per singolo turno, salva la diversa misura ritenuta di giustizia, per un totale di €. 8.701,91, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre all'ulteriore risarcimento del danno per tutti i turni di lavoro non riconosciuti che superano le sei ore di servizio giornaliero continuativo a decorrere dal mese di settembre 2023 in avanti, con la maggiorazione, altresì, della rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ogni credito fino al saldo effettivo. Con vittoria delle spese e del compenso professionale dovuto per il presente giudizio maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis del D.M. n. 55/2014, come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. B) del D.M. n. 37 del 2018, stante la redazione del presente atto con la presenza di collegamenti ipertestuali, oltre al rimborso spese generali 15%, CAP ed IVA come per legge, ed oltre al rimborso del contributo unificato versato”. L'avv. , per l convenuta: “…rigettare le domande Parte_2 Pt_1 attoree, in toto ovvero, in subordine, per la parte eccedente il dovuto secondo quanto dedotto ed eccepito dianzi, e provvedere sulle spese del giudizio in favore della resistente”. Analoghe conclusioni sono state rassegnate dai procuratori delle parti nella causa riunita. Con ricorso depositato il 14 dicembre 2023, , dipendente dell Controparte_1 [...]
, quale collaboratore sanitario Parte_1 professionale infermiere, ha esposto che ha svolto la propria attività lavorativa secondo turni denominati H24, cioè dalle ore 6,40 alle ore 14,15, dalle ore 13,40 alle ore 21,15 e dalle ore 20,40 alle ore 7,15; che il CCNL Comparto Sanità sottoscritto il 21 maggio 2018, non reca specifica disciplina del servizio mensa ma conferma la permanenza di quella precedente dettata dal CCNL Sanità del 20 settembre 2001, poi modificato dal CCNL Sanità del 31 luglio 2009; che con ordinanza del Direttore Generale n. 27/DG del 17 novembre 2011, l datrice di lavoro ha stabilito che il servizio mensa spetta esclusivamente nei giorni Pt_1 di effettivo servizio svolto in orario antimeridiano e che si prolunghi nelle ore pomeridiane per un totale di almeno otto ore consecutive al netto della pausa di 30 minuti prevista come obbligatoria dal d.lgs. n. 66/2003, mentre non spetta ai lavoratori che rendono la loro prestazione di notte ed a coloro che effettuano orario giornaliero articolato su 7 ore e 12 minuti;
che, in virtù di legge e seguendo l'interpretazione offerta da ultimo dalla S.C. (Cass. n. 5547/2021), i lavoratori devono beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto;
che, ciò nonostante, l non ha mai riconosciuto Pt_1 il diritto alla fruizione della mensa per chi svolge un orario eccedente il limite di sei ore giornaliere, ma solo se è superiore ad otto ore;
che essa ricorrente ha messo in mora l'Azienda con PEC del 10 maggio 2019, diffidandola a riconoscere il diritto alla mensa ovvero al pasto sostitutivo;
e che l'ha nuovamente diffidata con PEC del 4 ottobre 2022, ad attribuire i buoni pasto per i turni svolti con orario superiore a sei ore ed a risarcire il danno. Tanto premesso, la ricorrente ha dedotto che l'art. 29 del CCNL Sanità del 20 settembre 2001 condiziona il diritto alla mensa soltanto alla effettiva presenza giornaliera ed allo svolgimento dell'attività secondo una particolare articolazione dell'orario di lavoro e stabilisce che il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro in un intervallo di tempo di 30 minuti;
che il CCNL del 31 luglio 2009 ha previsto che le aziende possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive;
che l convenuta non ha mai definito, a livello di contrattazione decentrata, il Pt_1 concetto di “particolare articolazione dell'orario”, limitandosi a riconoscere, con la citata ordinanza del Direttore Generale n. 27/DG del 17 novembre 2011, il diritto alla fruizione del buono pasto solo per i dipendenti che svolgono attività in turni continuativi superiori ad 8 ore;
che tale previsione è in contrasto con le norme del contratto collettivo e con la disposizione di legge secondo cui il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore (art. 8 d.lgs. n. 66/2003); che, pertanto, sussiste il diritto alla percezione dei buoni pasto nei limiti indicati dalla contrattazione di comparto, e cioè per tutti i turni prestati con un orario superiore alle sei ore di servizio giornaliere;
che, in definitiva, avendo essa ricorrente effettuato, nel periodo 11 maggio 2014 – 31 agosto 2023, n. 2107 turni di durata superiore a sei ore, deve riconoscersi in suo favore il diritto di usufruire del servizio mensa o del relativo servizio sostitutivo (buono pasto) in relazione all'attività di lavoro prestata fino al mese di agosto 2023, oltre agli ulteriori diritti derivanti dai turni di lavoro aventi le medesime caratteristiche osservati dal mese di settembre 2023 in avanti;
e che il danno subito a causa della mancata fruizione del servizio mensa o del servizio sostituivo è quantificabile in misura pari al valore del buono pasto, cioè €4,13 (art. 29 comma 4, CCNL 20 settembre 2001). La ricorrente ha pertanto formulato le conclusioni sopra trascritte. Con memoria di costituzione depositata il 26 gennaio 2024, l , richiamata Parte_1 la disciplina posta in materia di servizio mensa dai contratti collettivi e dal provvedimento del Direttore Generale n. 27 del 17 novembre 2011, ha evidenziato che il contratto collettivo per il triennio 2016-2018 (art. 27, comma 4) ha chiarito quanto era solo implicito negli anteriori contratti collettivi, in ordine alla distinzione tra le modalità di fruizione del diritto alla mensa, rispettivamente, da parte dei lavoratori operanti su turni e da parte dei lavoratori operanti con orario giornaliero non ripartito sulla base di turnazione, stabilendo che il personale non operante su turni svolge la propria prestazione, in ciascuna giornata in cui il servizio duri oltre sei ore, in due segmenti orari, l'uno anteriore e l'altro posteriore rispetto ad una interruzione, per trenta minuti, dell'orario di lavoro e che, come si desume conseguentemente, per il personale che lavora secondo turni, in caso di durata del turno superiore alle sei ore, la pausa per il recupero delle energie si svolge all'interno dell'orario di lavoro, è computata nell'orario di lavoro e deve essere fruita nel reparto o nella sue immediate adiacenze;
e che tale disciplina contrattuale collettiva è riprodotta all'art. 43, comma 4, nel contratto collettivo nazionale di comparto per il triennio 2019-2021, tuttora vigente. Ha poi dedotto che la prestazione del servizio mensa, di natura assistenziale e non retributiva, offerto in forma diretta o sostitutiva, costituisce oggetto non già di un obbligo, bensì di un potere discrezionale dell'azienda, cui compete di determinarsi, alla stregua della propria autonomia gestionale e delle risorse disponibili, in ordine all'istituzione del servizio (o di quello sostitutivo) e, a fortiori, in ordine alla sua relativa istituzione entro determinati limiti;
che, pertanto, il lavoratore, che affermi di essere stato indebitamente escluso dalla fruizione del servizio, ha l'onere di allegare e provare il proprio titolo alla fruizione stessa, cioè di aver prestato effettivo servizio non in turno per oltre sei ore giornaliere e secondo l'articolazione oraria prevista dal contratto collettivo per i lavoratori non in turno che fruiscano di pausa estranea all'orario di lavoro, oppure, in alternativa, che l'azienda abbia apprestato il servizio di mensa in modo generalizzato e con illegittima ed immotivata esclusione soltanto di alcuni dei lavoratori, laddove, nella specie, appunto l ha Pt_1 istituito il servizio non attribuendovi carattere generalizzato, ma ponendovi limiti intesi al contemperamento tra la razionale gestione delle risorse economico - organizzative e la tutela di lavoratori impegnati in servizio per archi di tempo prolungati e continuativi. La convenuta ha eccepito la prescrizione dei crediti risarcitori risalenti ad oltre cinque anni prima della notificazione del ricorso (2 gennaio 2024) ai sensi dell'art. 2948, n. 4), cod. civ., non essendo intervenuti idonei atti interruttivi del relativo termine. Ha dedotto che, per il lavoro svolto in orario fisso, la previsione contrattuale più recente, che individua nella soglia delle sei ore giornaliere l'articolazione oraria minima sufficiente per la fruizione del servizio di mensa quando questo sia istituito in via generalizzata, non esclude la discrezionalità aziendale nel prevedere che il servizio stesso non venga prestato affatto ovvero venga prestato entro certi limiti. Ha eccepito la mancanza di allegazione circa il diniego dell'accesso in mensa alla stregua della disciplina contrattuale collettiva efficace dal 2016 e circa la sussistenza dell'articolazione oraria utile a fruire del servizio di mensa in base a detta disciplina, osservando che, anche ove si ritenesse che le disposizioni del contratto collettivo abbiano superato i limiti posti dal provvedimento aziendale per i lavoratori non turnisti, la ricorrente avrebbe avuto diritto, con riferimento alle sole giornate di lavoro ad orario fisso, alla percezione dell'erogazione pecuniaria per il pagamento del pasto soltanto se avesse fruito (o chiesto di fruire, ricevendone il diniego) dell'interruzione, esterna all'orario di lavoro e collocata tra due segmenti distinti dell'orario giornaliero di lavoro, come indicato dalle disposizioni negoziali collettive. Quanto alle giornate di lavoro in turno, l ha Pt_1 escluso il diritto alla fruizione del servizio mensa in quanto la possibilità della pausa esclusa dall'orario lavorativo è consentita, dai contratti in vigore dal 2016, esclusivamente per i lavoratori non operanti secondo turni, mentre per coloro che osservano turni non è consentita la segmentazione del periodo di durata del turno, individuato proprio per garantire la presenza continuativa e ininterrotta del personale nel reparto di afferenza;
che tale conclusione deve valere anche per il periodo precedente al 2016 in quanto già implicito nella disciplina negoziale allora vigente, data la natura delle prestazioni rese secondo turni nel corso dei quali la pausa, per prestazioni superiori a sei ore, è svolta senza interruzione del corso dell'orario di lavoro e senza possibilità di allontanamento dal luogo di lavoro per raggiungere la mensa;
che, in base a tali deduzioni, deve escludersi la sussistenza del diritto alla fruizione del servizio di mensa da parte del personale operante in turno notturno – ad eccezione del caso indicato nel provvedimento del 2011, cioè di due turni consecutivi di cui uno diurno ed uno notturno – sia perché opera la ragione di esclusione posta dai contratti validi dal 2016, con utile effetto ermeneutico anche per il periodo precedente, sia perché l'esclusione dell'apprestamento del servizio con riferimento all'orario notturno è contemplata quale limitazione generale di tipo organizzativo - gestionale, assunta nell'esercizio dell'insindacabile potere aziendale, sia perché ai dipendenti che lavorano in turno notturno è attribuita specifica indennità in ragione non soltanto del maggior onere di organizzazione personale che il servizio notturno comporta, ma anche della normale assenza della disponibilità di servizi ordinariamente apprestati in ambito diurno, tra i quali quello di somministrazione dei pasti. La convenuta ha rilevato carenza di allegazione circa la collocazione dell'orario di lavoro della lavoratrice per i periodi successivi a quelli documentati. Infine, ha eccepito che, in caso di riconoscimento del diritto, dalle somme teoricamente dovute dovrebbe detrarsi il valore della retribuzione corrispondente alla durata della pausa, posto che la ricorrente non ha allegato, né per i periodi di servizio in turno né per quelli ad orario fisso, di aver mai bipartito il proprio orario di lavoro, fruendo cioè di pausa fuori dell'orario di lavoro. L'Azienda ospedaliera convenuta ha, dunque, formulato le conclusioni sopra riportate. Con analogo ricorso, poi riunito, ha proposto analoga azione indicando parimenti il periodo di riferimento, Controparte_1 il numero di turni svolti aventi durata maggiore di sei ore, e l'importo ritenuto spettante a titolo di risarcimento per la mancata fruizione del servizio mensa o del servizio sostitutivo. L'Azienda si è costituita il 26 gennaio 2024 spiegando difese analoghe a quelle sopra riportate in estrema sintesi”
Con la sentenza indicata in oggetto il Tribunale di Roma così decideva:
“condanna l al pagamento, in Parte_1 favore di: 1) , della somma di €8.701,91#, 2) , della Controparte_1 Controparte_1 somma di €7.128,38, oltre, su ciascuna somma, interessi legali (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore a quello degli interessi legali, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T.) dalle singole scadenze mensili fino al soddisfo;
- condanna l al Parte_1 risarcimento dei danni, in favore di ciascuna delle ricorrenti, per la mancata fruizione del servizio mensa relativamente ai giorni di effettivo servizio aventi durata eccedente sei ore nel periodo successivo a quello per il quale sono stati elaborati conteggi analitici e fino alle date di deposito dei ricorsi;
- condanna l Parte_1
al pagamento, in favore delle ricorrenti, delle spese di lite che liquida in
[...] complessivi €4.415,00# di cui €576,00# per rimborso spese generali ed €3.839,00# per compensi, oltre IVA, CPA e contributi unificati versati”.
Con ricorso depositato in data 16.9.2024, l Parte_1 ha proposto appello avverso la decisione del Tribunale di Roma.
[...]
Si sono costituite e opponendosi all'avverso Controparte_1 Controparte_1 gravame, in quanto infondato.
Invero, con il proprio atto di appello, l Parte_1 censura la sentenza indicata in oggetto per:
[...]
1. “Violazione ovvero falsa o comunque erronea applicazione degli art. 1219 e 2943, ultimo comma, cod. civ., atteso che il giudice a quo ha erroneamente attribuito efficacia interruttiva della prescrizione a comunicazione epistolare del tutto priva di riferimento specifico alla quantificazione del credito o almeno ai parametri donde essa potesse evincersi”. L'appellante sostiene che “le comunicazioni predette consistono in una mera intimazione relativa all'ammissione alla fruizione del servizio di mensa pro futuro e, quanto al pregresso, sono prive dei requisiti idonei al conseguimento dell'effetto interruttivo, mancando il riferimento alla quantificazione della pretesa creditoria, ad alcun parametro utile alla quantificazione e ad alcuna indicazione delle giornate per cui fosse richiesto pro praeterito il risarcimento relativo alla mancata fruizione del servizio di mensa e, in definitiva, non ravvisandovisi alcuna specifica individuazione, quanto al contenuto, del credito preteso … Le domande attoree, dunque, dovevano –e dovranno in sede rescissoria - essere disattese per intervenuto decorso della prescrizione con riguardo ai periodi anteriori di oltre un quinquennio rispetto alla notificazione, rispettivamente, di ciascun ricorso originario”;
2. “Violazione ovvero falsa o comunque erronea applicazione dell'art. 27, comma 4, del c.c.n.l. 2016 - 2018 e dell'art. 43, comma 4, del c.c.n.l. 2019 -2021, applicabili ratione temporis ed incidenti anche sulla interpretazione delle disposizioni negoziali anteriori, anche in relazione agli art. 1362 e 1363 cod. civ., atteso che il tribunale, in modo incongruo rispetto al dato letterale e al sistema delineato dalla disciplina negoziale collettiva, ha erroneamente trascurato che la sovrapposizione tra la pausa lavorativa e l'interruzione dell'orario di lavoro per lo spostamento in mensa è prevista per i soli lavoratori non turnisti ed è incompatibile con lo svolgimento del lavoro infermieristico in turno”. Dice l'appellante: “si ricava dalle considerate disposizioni contrattuali che la pausa intra -lavorativa è riconosciuta anche al turnista, per il quale è anzi retribuita, poiché si colloca all'interno dell'orario di lavoro e non consente lo spostamento del lavoratore in mensa o in punto di ristoro (ragione per la quale, nell'ambito di detta pausa, il pasto è consumato, come è ben noto, in reparto, nei locali riservati alla permanenza degli infermieri). Solo per i lavoratori non turnisti è invece previsto, con testuale riserva e con esclusione espressa, invece, dei turnisti, che il periodo della pausa lavorativa venga posto fuori dall'orario di lavoro, così da consentire l'allontanamento prolungato dalla postazione per l'accesso in mensa. Nessuna deroga, dunque, e nessuna esclusione a detrimento dei turnisti, rispetto alla fruizione della pausa intra -lavorativa di derivazione comunitaria. Né potrebbe in alcun modo ipotizzarsi l'ultrattività dei testi anteriori con riferimento ai rapporti insorti anteriormente al 2016: in primo luogo, un tale effetto non è ravvisabile neppure con riferimento alle pretese retributive, in relazione alle quali opera il principio per cui all'autonomia collettiva è demandato il criterio di gestire le eventuali variazioni di disciplina nelle vicende di successione nel tempo di contratti collettivi, con il solo limite dei diritti acquisiti in capo al lavoratore e costituenti oggetto del rapporto individuale (cfr., tra le tante e per tutte, già Cass. 23 aprile 1999 n. 4069); in secondo luogo e a maggior ragione, non può predicarsi l'acquisizione in capo al lavoratore del diritto a prestazioni assistenziali (qual è, come s'è visto, quella del servizio di mensa), non costituenti il contenuto del contratto sinallagmatico cui sono occasionalmente correlate e che, dunque, sono dovute soltanto a fronte dell'effettivo svolgimento del servizio in giornate determinate e conseguentemente soggiacenti alla disciplina operante de tempore in tempus al momento dello svolgimento del servizio”;
3. “Violazione ovvero falsa o comunque erronea applicazione dell'art. 1218 cod. civ. in relazione all'art. 29, comma 1, del c.c.n.l. 2001 cit., anche in relazione all'art. 1363 cod. civ., atteso che il tribunale ha erroneamente esteso la fruizione della mensa a carico aziendale oltre i limiti di istituzione di detto servizio, riservati all'autonomia dell'Azienda”;
4. “Violazione ovvero falsa o comunque erronea applicazione dell'art. 1218 cod. civ. in relazione all'art. 106, commi 1 e 3, del c.c.n.l. per il triennio 2019 -2021, all'art. 86, comma 12, del c.c.n.l. per il triennio 2016 -2018 e all'art. 44, commi 3 e 11, del c.c.n.l. del 1995, come richiamato anche nell'ordinanza direttoriale aziendale del 2011 più volte menzionata”; 5. “Violazione ovvero falsa o comunque erronea applicazione degli art. 1223 e 1226 cod. civ., anche in relazione all'art. 29, comma 3, del c.c.n.l. del 2001, non modificato successivamente, atteso che il giudice di primo grado, nell'individuare e quantificare il contenuto delle pretese atoree, avrebbe dovuto procedere all'elisione della parte di retribuzione percepita rispettivamente dalle parti appellate per il periodo di prestazione giornaliera di cui queste assumevano la dovuta destinazione alla consumazione del pasto in mensa e, dunque, la collocazione fuori dall'orario di lavoro retribuito;
invero, detta retribuzione non sarebbe spettata e non spetterebbe se detta frazione di orario fosse stata destinata allo spostamento e alla permanenza in mensa;
né l'elisione è impedita per il fatto che la retribuzione percepita corrisponda a lavoro svolto, non essendo controverso che si tratti di frazioni orarie impiegate per la fruizione della pausa ed essendo incontroverso che la pausa sia stata goduta in modi e tempi congrui, pur senza titolo allo spostamento in mensa”.
L'appello è infondato. Infondato è il primo motivo di gravame. Al riguardo, infatti, dice l'appellata: “la decisione impugnata ha statuito che “Va respinta l'eccezione di prescrizione, risultando prodotta in atti documentazione idonea all'interruzione del relativo termine, formulata in maniera idonea a dimostrare la compiuta rivendicazione del buono pasto e del risarcimento dei danni per buoni pasto non goduti.”. Ed infatti nella documentazione in atti (cfr. docc. 5 e 5a del ricorso introduttivo del giudizio) si legge all'oggetto “Richiesta di attribuzione dei buoni pasto e contestuale pagamento a titolo di risarcimento del danno dei buoni pasto relativi agli anni precedenti sin dalla costituzione del rapporto di lavoro” e ancora che si diffida “l Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., ad attribuire
[...] immediatamente i buoni pasto e contestualmente a provvedere al risarcimento del danno da configurarsi in un valore almeno pari al valore dei buoni pasto non erogati relativi agli anni precedenti sin dalla costituzione del rapporto di lavoro o in ogni caso nei termini di prescrizione di legge”. Ebbene, in merito, non può non richiamarsi quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, che ha avuto modo di osservare che (v. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 15140 del 31/05/2021) “Al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo). La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti - il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti - è rimesso all'accertamento di fatto del giudice di merito ed è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva riconosciuto efficacia interruttiva a due raccomandate inviate dal creditore e contenenti l'invito al debitore ad adempiere, cui questi aveva risposto riconoscendo la legittimità dell'altrui pretesa, manifestando, altresì, la propria volontà di pronto adempimento)”. Infondati sono anche gli altri motivi di appello, come già evidenziato da questa Corte con sentenza n. 741/2024, secondo cui “per le ragioni esposte in identica fattispecie da questa Corte di Appello nella sentenza n. 947/2023, ragioni cui il Collegio intende dare continuità e che richiama anche ai sensi dell'art. 118 att. cpc.. Infatti, secondo la detta pronuncia, “I motivi d'appello, che possono essere unitariamente trattati perché strettamente connessi, sono infondati.
3.1.Sul primo motivo d'appello si osserva che non può trovare accoglimento l'affermazione che i ricorrenti non abbiano provato che durante il turno notturno fruiscono di una pausa. L'articolo 8, comma 1, del d.lgs. 66/2003 prevede che “Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico- fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo”. Il verbo “deve” evidenzia che la pausa dopo sei ore di lavoro è obbligatoria, e la disposizione può essere derogata, ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto, solamente da apposita previsione dei contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. L'articolo 27 del CCNL comparto sanità 2016 – 2018, che riguarda l'orario di lavoro, al comma 4 prevede che “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g”. 7 La disposizione, quindi, richiama chiaramente la previsione dell'articolo 8 del d.lgs. 66/2003, né prevede deroga espressa alla stessa. L'inciso “purché non in turno” non costituisce, ad avviso di questa Corte, una deroga espressa alla norma di cui all'articolo 8 del d.lgs. 66/2003 che avrebbe avuto bisogno di ben altra chiarezza e precisione. L'inciso, quindi, sta a significare unicamente che, per il personale in turno la pausa può essere diversamente articolata per le esigenze di servizio, ma non esclusa. La norma contrattuale collettiva rinvia, per la consumazione del pasto, alla disciplina dell'articolo 29 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 e dell'articolo 4 del CCNL del 31 luglio 2009. L'interpretazione di tali ultime disposizioni contrattuali, in relazione al diritto a fruire della consumazione del pasto, è stata oggetto di recenti arresti della Suprema Corte. Con la sentenza n. 5547 del 1° marzo 2021 la Suprema Corte ha affermato “6. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (Cass. 28.11.2019 nr. 31137 e giurisprudenza ivi citata); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (da ultimo, Cass. 21 ottobre 2020 nr. 22985).
7. Nella fattispecie di causa viene dunque in rilievo l'art. 29 del CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del 7 aprile 1999, a tenore del quale:
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare L. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati il D.P.R. n. 270 del 1987, art. 33 e D.P.R. n. 384 del 1990, art. 68, comma 2. 8. Tale disposizione è stata poi modificata, nei commi 1 e 4, dall'articolo 4 del CCNL del 31 luglio 2009 (biennio economico 2008-2009), nei seguenti sensi:
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso 8 l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori. … 4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile.
9. Non è invece conferente al giudizio la norma dell'articolo 45 CCNL 14.9.2000, richiamata dalla , in quanto relativa al diverso comparto REGIONI ed 10. Così esposte le previsioni contrattuali, la questione di causa consiste nello stabilire quale sia la «particolare articolazione dell'orario» che, ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 29 CCNL INTEGRATIVO SANITA', attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio. 11. L'articolo 26 del CCNL SANITA' 1998/2001, del 7.4.1999, sull'orario di lavoro, non contiene utili indicazioni sul punto, in quanto si limita a stabilire un orario di lavoro settimanale di 36 ore ed a fissare i criteri generali per la sua distribuzione. 12. Un chiaro indice interpretativo si trae, comunque, dalla disposizione del comma 3 del medesimo articolo 29 CCNL INTEGRATIVO 20.9.2001, a tenore del quale il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. 13. Da tale norma si ricava che la fruizione del pasto -ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto- è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata. 14. Si può dunque convenire sul fatto che la «particolare articolazione dell'orario di lavoro» è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro. 15. Di qui il rilievo del D.Lgs. 8 aprile 2003 nr. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), articolo 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto Controparte_7 CP_8 [...] 9 di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. 16. Anche nel testo legislativo, dunque, la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa. 17. La stessa difesa di parte ricorrente lega il diritto alla mensa ad una obbligatoria sosta lavorativa ma assume che la norma contrattuale richiederebbe, altresì, che la attività lavorativa sia prestata «nelle fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto»; una eventuale volontà delle parti sociali in tal senso sarebbe stata, tuttavia, chiaramente espressa, con l'indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece, previste.” (conforme anche la recentissima decisione della Suprema Corte n. 32113 del 31 ottobre 2022 con riferimento a dipendenti turnisti). La Corte Suprema, ai fini del riconoscimento del buono pasto a un dipendente adibito a turni orari, ha, quindi, considerato coessenziale alle "particolari condizioni di lavoro" di cui all'art. 29 del CCNL del comparto sanità del 20 settembre 2001, il diritto a usufruire della pausa di lavoro, a prescindere dal fatto che la stessa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto possa essere consumato prima dell'inizio del turno. Ha quindi affermato che l'attribuzione del buono pasto è condizionata all'effettuazione della pausa di lavoro che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato. Da ciò il rilievo del d.lgs. 8 aprile 2003 nr. 66, articolo 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto. Questa Corte condivide l'approdo cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità, né ravvisa motivi per andare in contrario avviso. Il primo motivo d'appello deve, quindi, essere respinto.
3.2.Il secondo motivo d'appello è parimenti infondato perché il giudice di primo grado non ha arbitrariamente esteso l'applicazione delle circolari in precedenza richiamate a casi in essi non previsti -come dedotto dall' appellante-, bensì ne ha tenuto conto esclusivamente per l'importo del buono pasto di € 7,00 nelle stesse previsto e della quota a carico del dipendente di € 1,03. Solo a tali limitati fini è stata utilizzata dal giudice di prime cure la documentazione aziendale prodotta. Né l'appellante ha chiarito perché, nei casi di cui alle circolari, i dipendenti avessero diritto di fruire di un buono pasto di € 7,00 e, nel caso degli odierni appellati, invece, di un buono pasto di € 5,16. Parte_2 CP_6 CP_6 10 3.3. Anche il terzo motivo d'appello non merita accoglimento. Sull'importo del buono pasto vale quanto già esposto in relazione al secondo motivo d'appello: l' afferma che il valore del buono pasto sarebbe pari ad € 5,16, di cui € 4,13 a carico dell'Amministrazione ed il residuo a carico del dipendente, ma non chiarisce il perché, nei casi di cui alle due circolari, l'importo del buono pasto è indicato in € 7,00, di cui a carico del dipendente € 1,03, né chiarisce per quali motivi i dipendenti destinatari delle circolari predette avessero diritto ad un buono di importo più elevato rispetto a quello affermato nel presente giudizio. Anche il Regolamento attuativo dell'articolo 49 del CCNL 2002 – 2005 del comparto Università (doc. 1 del fascicolo di primo grado dei ricorrenti), seppure afferente ad un diverso comparto pubblico, conferma l'importo di € 7,00 del buono pasto applicato nella pubblica amministrazione. Nell'odierno grado di giudizio, a fronte dello specifico motivo d'appello proposto dall' , gli appellati hanno prodotto la copia di un buono pasto con scadenza al 31 dicembre 2021, erogato dall' odierna appellante, che reca l'importo di € 7,00. Questa Corte ritiene ammissibile il documento ai sensi dell'articolo 437 c.p.c., perché decisivo per l'accertamento dell'importo del buono pasto. Riguardo all'ammissibilità della nuova produzione, si richiama la consolidata giurisprudenza che afferma che, nel rito del lavoro, la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile solo nel caso di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi ovvero se la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui;
peraltro, l'acquisizione documentale può essere disposta d'ufficio, anche su sollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova (Cass. 33393/2019). La nuova produzione reca la certezza che l'importo del buono pasto erogato dall' appellante è pari a € 7,00, come già indicato nelle circolari n. 0017763 del 23 maggio 2008 e n. 0017780 del 19 maggio 2014 prese a riferimento dalla sentenza impugnata per la suddetta quantificazione…”. Peraltro, Cass. n. 15629/2021 ha specificato nella parte motivazionale che “questa Corte si è già pronunciata in fattispecie sovrapponibile, confermando la decisione di merito che, ai fini del riconoscimento del buono pasto ad un dipendente adibito a turni orari 13/20 e 20/07, aveva considerato coessenziale alle "particolari condizioni di lavoro" di cui all'art. 29 del contratto collettivo integrativo del comparto Sanità del 20 settembre 2001, il diritto a usufruire della pausa di lavoro, a prescindere dal fatto che la stessa avvenisse in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno;
con tale principio si è affermato che "In tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato"(Cass. n. 5547 del 2021)”; Detta Cass. n. 5547/2021 ha, altresì, precisato che “Di qui il rilievo del D.Lgs. 8 aprile 2003 nr. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), articolo 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. 16. Anche nel testo legislativo, dunque, la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa. 17. La stessa difesa di parte ricorrente lega il diritto alla mensa ad una obbligatoria sosta lavorativa ma assume che la norma contrattuale richiederebbe, altresì, che la attività lavorativa sia prestata «nelle fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto»; una eventuale volontà della parti sociali in tal senso sarebbe stata, tuttavia, chiaramente espressa, con l'indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece, previste. 18. La interpretazione esposta, secondo cui il diritto alla mensa ex articolo 29, comma 2, CCNL INTEGRATIVO SANITA' 20.9.2001 è legato al diritto alla pausa, è coerente con i principi già enunciati da questa Corte, con sentenza 28 novembre 2019 nr. 31137, in relazione alle previsioni dell'articolo 40 CCNL 28 maggio 2004 del Comparto AGENZIE FISCALI”. L'appello va quindi respinto. Le spese del giudizio di secondo grado seguono la soccombenza (art. 91 cpc) e sono liquidate come da dispositivo ex D.M. n. 147/2022 a carico dell appellante. Pt_1
Infine, deve darsi atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
PQM
- rigetta l'appello;
- condanna la società appellante al pagamento in favore delle appellate, in solido tra loro, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.984,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 30.9.2025
Il Consigliere Estensore
Dr. Roberto Bonanni
Il Presidente
Dr. Alberto Celeste