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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 10/04/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 3379/2024, introdotta
DA
(c.f.: , rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. Gennaro D'Avanzo, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dall'avv. Silvio Garofalo, con cui è elettivamente domiciliato presso la sede provinciale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare cessata la materia del contendere;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30.10.2024, la SI.ra esponeva che, in Parte_1 data 20.6.2024, aveva presentato domanda di assegno sociale, rigettata dall' CP_1 con provvedimento del 5.8.2024 per il seguente motivo: “tra la separazione e la domanda di assegno sociale è intervenuto un breve lasso di tempo, l'assenza dell'assegno di mantenimento risulta incongrua rispetto ai redditi dell'ex coniuge, inoltre, l'ex coniuge risulta beneficiario dell'assegno familiare per la richiedente”.
Vano il ricorso amministrativo, rigettato con provvedimento del 21.10.2024 in quanto
“il coniuge risulta aver cambiato residenza solo da luglio 2024; la richiedente non ha chiesto la corresponsione degli alimenti”.
1 Eccepiva l'illegittimità, l'infondatezza e l'arbitrarietà delle determinazioni assunte dall' , sostenendo di possedere tutti i requisiti di cui all'art. 3 co. 6 e 7 L. CP_2
335/1995 ai fini dell'assegno sociale, come peraltro emergeva dalla sentenza del
Tribunale di Avellino n. 5/2024, con cui veniva omologata la separazione consensuale con il proprio coniuge alle seguenti condizioni: “il coniuge andrà ad abitare momentaneamente presso la figlia , coniugata e mamma di due figli Per_1 residente in provincia di Latina a Sermoneta, fino a quando non troverà altra sistemazione … è titolare di pensione e non svolge altra Controparte_3 CP_1 attività; non è occupata. Per siffatta ragione il SI. Parte_1 CP_3 assume l'onere di pagare la rata di mutuo relativo alla abitazione, che occuperà in via esclusiva la SI.ra … . La SI.ra , pertanto, dichiara di rinunciare Pt_1 Pt_1 al contributo di mantenimento”.
Agiva in giudizio ai fini dell'ottenimento dell'assegno, a decorrere dall'1.7.2024.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, instando per l'accoglimento del ricorso.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' resistente si costituiva CP_2 tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza della domanda.
Deduceva la cessazione della materia del contendere, in ragione dell'intervenuto pagamento della prestazione oggetto di lite, unitamente agli arretrati, come attestato dalla documentazione allegata. Concludeva ut supra.
Preso atto dell'intervenuto pagamento, il ricorrente avanzava conclusione conforme.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Va dichiarata l'integrale cessazione della materia del contendere tra le parti.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale, di cui la giurisprudenza di legittimità ha definito i confini qualificandolo come riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale, che fa venir meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti dell'interesse a proseguire il giudizio (Cassazione civile, sez. lav., n.
2268 del 13/03/1999; Cass. 25/03/2010, n. 7185: “La cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale”).
Trattasi, invero, di una deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda, deroga che si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene
2 considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite, ossia una condizione dell'azione che deve sussistere fino al momento della decisione, vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Cass. 1/6/2004,
n. 10478: “Quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta viene spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi è controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti
l'interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito quale quella dichiarativa della cessazione della materia del contendere”; Cass. 08/11/2007, n. 23289: “La cessazione della materia del contendere si verifica solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice”; conforme: Cass.
21/02/2007, n. 4034). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere, l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia eliminato ogni contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte.
La pronuncia in questione può essere adottata anche d'ufficio (Cass., 22/08/2007, n.
17861; 28/07/2004, n. 14194; 27/04/2000, n. 5390; 28/09/2000, n. 1048).
2. Ebbene, alla luce di quanto rappresentato dalle parti nel corso del giudizio, può ritenersi che la controversia, oggetto del presente giudizio, sia interamente cessata.
Il fatto sopravvenuto che induce questo giudicante a ritenere cessata la materia del contendere è costituito dall'avvenuto pagamento, in favore della ricorrente, della prestazione d'assistenza in contesa, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa (1.7.2024), così come richiesto, inclusi gli arretrati per complessivi € 5.089,61, e, per il futuro, come da cedolino di aprile 2025 in atti, senza ulteriori contestazioni in ordine all'effettività dei pagamenti.
Del resto, entrambe le parti hanno conformemente invocato la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
È evidente, pertanto, che né il ricorrente né il resistente abbiano più alcun interesse a che il giudice accerti ed eventualmente pronunci in merito alla debenza delle somme, stante l'adempimento spontaneo da parte del resistente stesso.
Dunque, per entrambe le parti in causa va rilevata la sopravvenuta insussistenza dell'interesse ad agire e resistere nella presente controversia, che preclude la prosecuzione del giudizio e la pronuncia sul merito della vicenda.
Ciò comporta che l'oggetto del contendere debba ritenersi completamente cessato.
3. In punto di regolamentazione delle spese di lite, a fronte della cessazione della materia del contendere, deve farsi applicazione del principio di soccombenza virtuale,
3 considerato il pagamento in corso di causa da parte del resistente, che, come detto, corrisponde ad un adempimento spontaneo dell'obbligazione dedotta in controversia
(Cassazione civile, sez. VI, 14/07/2020, n. 14939: “La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale”).
A fronte della data della domanda amministrativa (20.6.2024), della data di deposito del ricorso giudiziario (30.10.2024), della data di notificazione degli atti introduttivi
(21.11.2024) e della data del provvedimento di liquidazione dell' (23.3.2025), CP_1 non può che riscontrarsi la soccombenza virtuale dell'Istituto.
Tuttavia, ritiene il giudicante che sussistano gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C.
Cost. 77/2018, tali da imporre la compensazione delle spese di lite nella misura dei due terzi, ragioni costituite dalla natura e dalla qualità delle parti, dalle rispettive condotte processuali ed extraprocessuali, nonché dalle peculiarità della fattispecie controversa.
In specie, si reputa che la condotta del resistente, il quale, in corso di causa, adempia spontaneamente alle obbligazioni addotte a suo carico, agevolando la definizione del giudizio, non possa essere equiparata a quella del convenuto che, per contro, resista in giudizio fino alla pronuncia della sentenza, e ciò in applicazione del principio di causalità processualistica, che investe non solo l'instaurazione del processo ma anche la sua prosecuzione.
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come mod. dal D. M. 147/2022, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore della ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara interamente cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese di lite nella misura dei due terzi e condanna l' in persona CP_1 del Presidente p. t., al pagamento della residua parte, che liquida in € 625,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, 10.4.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 3379/2024, introdotta
DA
(c.f.: , rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. Gennaro D'Avanzo, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dall'avv. Silvio Garofalo, con cui è elettivamente domiciliato presso la sede provinciale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare cessata la materia del contendere;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30.10.2024, la SI.ra esponeva che, in Parte_1 data 20.6.2024, aveva presentato domanda di assegno sociale, rigettata dall' CP_1 con provvedimento del 5.8.2024 per il seguente motivo: “tra la separazione e la domanda di assegno sociale è intervenuto un breve lasso di tempo, l'assenza dell'assegno di mantenimento risulta incongrua rispetto ai redditi dell'ex coniuge, inoltre, l'ex coniuge risulta beneficiario dell'assegno familiare per la richiedente”.
Vano il ricorso amministrativo, rigettato con provvedimento del 21.10.2024 in quanto
“il coniuge risulta aver cambiato residenza solo da luglio 2024; la richiedente non ha chiesto la corresponsione degli alimenti”.
1 Eccepiva l'illegittimità, l'infondatezza e l'arbitrarietà delle determinazioni assunte dall' , sostenendo di possedere tutti i requisiti di cui all'art. 3 co. 6 e 7 L. CP_2
335/1995 ai fini dell'assegno sociale, come peraltro emergeva dalla sentenza del
Tribunale di Avellino n. 5/2024, con cui veniva omologata la separazione consensuale con il proprio coniuge alle seguenti condizioni: “il coniuge andrà ad abitare momentaneamente presso la figlia , coniugata e mamma di due figli Per_1 residente in provincia di Latina a Sermoneta, fino a quando non troverà altra sistemazione … è titolare di pensione e non svolge altra Controparte_3 CP_1 attività; non è occupata. Per siffatta ragione il SI. Parte_1 CP_3 assume l'onere di pagare la rata di mutuo relativo alla abitazione, che occuperà in via esclusiva la SI.ra … . La SI.ra , pertanto, dichiara di rinunciare Pt_1 Pt_1 al contributo di mantenimento”.
Agiva in giudizio ai fini dell'ottenimento dell'assegno, a decorrere dall'1.7.2024.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, instando per l'accoglimento del ricorso.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' resistente si costituiva CP_2 tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza della domanda.
Deduceva la cessazione della materia del contendere, in ragione dell'intervenuto pagamento della prestazione oggetto di lite, unitamente agli arretrati, come attestato dalla documentazione allegata. Concludeva ut supra.
Preso atto dell'intervenuto pagamento, il ricorrente avanzava conclusione conforme.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Va dichiarata l'integrale cessazione della materia del contendere tra le parti.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale, di cui la giurisprudenza di legittimità ha definito i confini qualificandolo come riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale, che fa venir meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti dell'interesse a proseguire il giudizio (Cassazione civile, sez. lav., n.
2268 del 13/03/1999; Cass. 25/03/2010, n. 7185: “La cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale”).
Trattasi, invero, di una deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda, deroga che si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene
2 considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite, ossia una condizione dell'azione che deve sussistere fino al momento della decisione, vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Cass. 1/6/2004,
n. 10478: “Quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta viene spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi è controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti
l'interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito quale quella dichiarativa della cessazione della materia del contendere”; Cass. 08/11/2007, n. 23289: “La cessazione della materia del contendere si verifica solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice”; conforme: Cass.
21/02/2007, n. 4034). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere, l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia eliminato ogni contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte.
La pronuncia in questione può essere adottata anche d'ufficio (Cass., 22/08/2007, n.
17861; 28/07/2004, n. 14194; 27/04/2000, n. 5390; 28/09/2000, n. 1048).
2. Ebbene, alla luce di quanto rappresentato dalle parti nel corso del giudizio, può ritenersi che la controversia, oggetto del presente giudizio, sia interamente cessata.
Il fatto sopravvenuto che induce questo giudicante a ritenere cessata la materia del contendere è costituito dall'avvenuto pagamento, in favore della ricorrente, della prestazione d'assistenza in contesa, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa (1.7.2024), così come richiesto, inclusi gli arretrati per complessivi € 5.089,61, e, per il futuro, come da cedolino di aprile 2025 in atti, senza ulteriori contestazioni in ordine all'effettività dei pagamenti.
Del resto, entrambe le parti hanno conformemente invocato la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
È evidente, pertanto, che né il ricorrente né il resistente abbiano più alcun interesse a che il giudice accerti ed eventualmente pronunci in merito alla debenza delle somme, stante l'adempimento spontaneo da parte del resistente stesso.
Dunque, per entrambe le parti in causa va rilevata la sopravvenuta insussistenza dell'interesse ad agire e resistere nella presente controversia, che preclude la prosecuzione del giudizio e la pronuncia sul merito della vicenda.
Ciò comporta che l'oggetto del contendere debba ritenersi completamente cessato.
3. In punto di regolamentazione delle spese di lite, a fronte della cessazione della materia del contendere, deve farsi applicazione del principio di soccombenza virtuale,
3 considerato il pagamento in corso di causa da parte del resistente, che, come detto, corrisponde ad un adempimento spontaneo dell'obbligazione dedotta in controversia
(Cassazione civile, sez. VI, 14/07/2020, n. 14939: “La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale”).
A fronte della data della domanda amministrativa (20.6.2024), della data di deposito del ricorso giudiziario (30.10.2024), della data di notificazione degli atti introduttivi
(21.11.2024) e della data del provvedimento di liquidazione dell' (23.3.2025), CP_1 non può che riscontrarsi la soccombenza virtuale dell'Istituto.
Tuttavia, ritiene il giudicante che sussistano gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C.
Cost. 77/2018, tali da imporre la compensazione delle spese di lite nella misura dei due terzi, ragioni costituite dalla natura e dalla qualità delle parti, dalle rispettive condotte processuali ed extraprocessuali, nonché dalle peculiarità della fattispecie controversa.
In specie, si reputa che la condotta del resistente, il quale, in corso di causa, adempia spontaneamente alle obbligazioni addotte a suo carico, agevolando la definizione del giudizio, non possa essere equiparata a quella del convenuto che, per contro, resista in giudizio fino alla pronuncia della sentenza, e ciò in applicazione del principio di causalità processualistica, che investe non solo l'instaurazione del processo ma anche la sua prosecuzione.
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come mod. dal D. M. 147/2022, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore della ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara interamente cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese di lite nella misura dei due terzi e condanna l' in persona CP_1 del Presidente p. t., al pagamento della residua parte, che liquida in € 625,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, 10.4.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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