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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 06/06/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
Nr. 1206/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE di PALMI
Sezione Civile
All'udienza del 6 giugno 2025, innanzi alla giudice, dott.ssa Marta Speciale, sono comparsi l'avv. ASCRIZZI DOMENICO per parte opponente, nonché l'avv. DE SANTIS TIZIANA per parte opposta.
L'avv. Ascrizzi preliminarmente dà atto di aderire alle eccezioni di difetto di giurisdizione e di incompetenza a favore del GdP di Palmi sollevate da parte opposta.
La giudice invita, quindi, le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Ascrizzi ribadisce l'adesione alle eccezioni di difetto di giurisdizione e di eccezione di incompetenza a favore del GdP e precisa le conclusioni come da atti e verbali di causa.
L'avv. De Santis precisa le conclusioni come da atti e verbali di causa.
La Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, viene pronunciata e pubblicata, mediante lettura del dispositivo e delle relative motivazioni, la seguente sentenza.
Nr. 1206/2024 R.G.A.C.
Allegato al verbale di udienza del 06/06/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione Civile in persona della giudice dott.ssa Marta Speciale e in composizione monocratica, all'esito della camera di consiglio del 06/06/2025, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e delle relative motivazioni, la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
TRA
( , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Domenico Ascrizzi;
OPPONENTE
E
), rappresentata e difesa dall'Avv Tiziana Desantis;
CP_1 P.IVA_1
1
OPPOSTA
E
[...]
CONTUMACE Controparte_2
Oggetto: opposizione all'esecuzione Conclusioni: come da verbale d'udienza del 06/06/2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato riassumeva, innanzi a Parte_1 questo Tribunale, nei confronti di e l'opposizione all'esecuzione già CP_1 CP_2 proposta dinnanzi al g.e. avverso il pignoramento notificatogli in data 10.05.2024 avente od oggetto le i crediti portati dai seguenti atti presupposti:
- nr. 20210606700009123 relativo alla TARI 2013-2014;
- nr. 20210606700010446 relativo alla tassa smaltimento rifiuti 2012;
- nr. 20230606700004355 relativa alla IMU 2019 e 2020;
- nr. 20230606700004356 relativo alla TASI 2019;
- nr. 20230606700015884 relativo alla TARI 2018;
- nr. 20230606700015885 relativo alla TARI 2019;
- nr. 20230606700015886 relativo alla TARI 2020;
- nr. 20230606700015887 relativo alla Tari anno 2021;
- nr. 20210606700012906 relativa al canone acqua anno 2016-2017. si costituiva in giudizio ed eccepiva, in via preliminare, il difetto di giurisdizione CP_1 rispetto ai crediti portati dagli atti presupposti nr. 20210606700009123 relativo a TARI 2013-
2014; nr. 20210606700010446 relativo a tassa smaltimento rifiuti 2012; nr. 20230606700004355 relativa alla IMU 2019 e 2020; nr. 20230606700004356 relativo a TASI 2019; nr.
20230606700015884 relativo alla TARI 2018; nr. 20230606700015885 relativo alla Tari 2019; nr. 20230606700015886 relativo alla TARI 2020; nr. 20230606700015887 relativo alla Tari anno
2021, nonché il difetto di competenza per competenza del Giudice di Pace di Palmi in relazione all'atto nr. 20210606700012906 relativo al canone acqua anno 2016-2017. Nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
regolarmente citata, rimaneva contumace. CP_2
Alla prima udienza del 06.06.2025, l'opponente aderiva alle eccezioni preliminari sollevate da parte opposta tanto in punto di competenza per valore del Giudice di Pace di Palmi tanto in punto di giurisdizione.
Pertanto, in conformità al consolidato orientamento della Corte di Cassazione in punto di giurisdizione tributaria (v., ex multis, Cass. Civ. nr. 4227/2023), deve dichiararsi il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario sull'opposizione al pignoramento oggetto di causa nella parte relativa ai crediti di cui seguenti atti presupposti:
- nr. 20210606700009123 relativo a TARI 2013-2014;
- nr. 20210606700010446 relativo a tassa smaltimento rifiuti 2012;
- nr. 20230606700004355 relativa alla IMU 2019 e 2020;
2
- nr. 20230606700004356 relativo a TASI 2019;
- nr. 20230606700015884 relativo alla TARI 2018;
- nr. 20230606700015885 relativo alla Tari 2019;
- nr. 20230606700015886 relativo alla TARI 2020;
- nr. 20230606700015887 relativo alla Tari anno 2021.
Deve inoltre dichiararsi il difetto di competenza per valore in favore del Giudice di Pace di
Palmi (trattandosi pacificamente di opposizione all'esecuzione) sull'opposizione al pignoramento oggetto di causa nella parte relativa al credito di cui all'atto presupposto nr. 20210606700012906 relativo al canone acqua anno 2016-2017.
In considerazione dell'adesione di parte opponente alle eccezioni sollevate da parte opposta, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario sull'opposizione al pignoramento oggetto di causa nella parte relativa ai crediti di cui seguenti atti presupposti:
- nr. 20210606700009123;
- nr. 20210606700010446;
- nr. 20230606700004355;
- nr. 20230606700004356;
- nr. 20230606700015884;
- nr. 20230606700015885;
- nr. 20230606700015886;
- nr. 20230606700015887;
2) dichiara il difetto di competenza in favore del Giudice di Pace di Palmi sull'opposizione al pignoramento oggetto di causa nella parte relativa al credito di cui all'atto presupposto nr.
20210606700012906;
3) assegna termine di tre mesi dalla data odierna per la riassunzione del giudizio presso le autorità competenti;
4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Palmi, 06/06/2025
La Giudice dott.ssa Marta Speciale
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