Articolo 10 della Legge 29 dicembre 1969, n. 1042
Articolo 9Articolo 11
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30 gennaio 1970
Art. 10. (Copertura finanziaria)

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato in lire 4.500 milioni per l'anno finanziario 1969 ed in lire 6.000 milioni per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilanci".
Entrata in vigore il 30 gennaio 1970