Articolo 89 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89
Articolo 88Articolo 90
Versione
22 marzo 1913
Art. 89.

Le elezioni dei membri del Consiglio si fanno a schede segrete.

Nella prima votazione s'intendono eletti coloro che hanno riportata la maggioranza assoluta di voti.

Se alcuno non ottenga tale maggioranza, o se gli eletti non raggiungano il numero di membri per cui e' indetta l'elezione, si procedera' nella stessa adunanza ad una seconda votazione, nella quale s'intenderanno eletti quelli che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

A parita' di voti e' preferito il piu' anziano in esercizio, e fra egualmente anziani, il maggiore di eta'.

Entrata in vigore il 22 marzo 1913
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