Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/02/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4317/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
RIUNITO IN CAMERA DI CONSIGLIO E COMPOSTO DAI SEGUENTI MAGISTRATI:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
Dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
------------- sul ricorso congiunto presentato
da
rappresentato e difeso dall'avv. LO TORTO Parte_1
TERESA, presso quest'ultima elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
rappresentata e difesa dall'avv. DONI FEDERICA, Parte_2
presso quest'ultima elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
- Ricorrenti -
con l'intervento del P.M.;
sulle seguenti conclusioni congiunte rassegnate dalle parti:
“a) il NO provvederà direttamente e Parte_1
integralmente al mantenimento ordinario della figlia che _1
Pag. 1 di 7
b) il NO contribuirà, fino al raggiungimento Parte_1
dell'autosufficienza economica, al mantenimento ordinario del figlio
, ancora minorenne, corrispondendo entro il cinque di ogni Per_2
mese in favore della madre la somma complessiva di € 910,00= (così
attualizzata), importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat.Il padre provvederà altresì a versare direttamente al figlio una somma pari ad € 50,00= mensili, da rivalutarsi Per_2
annualmente secondo gli indici Istat a titolo di “contributo paghetta”;
c) l'Assegno unico e universale per il figlio sarà Per_2
interamente percepito dalla NOa Parte_2
d) i genitori sosterranno per ambedue i figli, e _1 Per_2
il 50% ciascuno delle spese straordinarie previste dal Protocollo
adottato dal Tribunale di Venezia, ad eccezione delle spese straordinarie scolastiche universitarie che rimarranno per il 70% a carico del NO e per il restante 30% a carico Parte_1
della NOa;
Parte_2
e) ferme, per il resto, le conclusioni congiunte di cui ai numeri
1, 2, 4, 6, 8 e 9 della sentenza di divorzio n. 1363 pubblicata in data 25.07.2023;
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
f) le parti danno altresì atto di aver definito ad oggi i reciproci rapporti di dare e avere in relazione alle spese di straordinaria manutenzione della casa familiare, di cui sono comproprietari al
Pag. 2 di 7 50%, e di non aver allo stato null'altro a pretendere l'una dall'altra per il suddetto titolo;
g) i ricorrenti concordano che le nuove condizioni, come sopra specificate, avranno effetto dalla data di deposito del presente ricorso e, in ogni caso, dal 1 novembre 2024.
- COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite.”
Per il Pubblico Ministero:
Accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 28.10.2024 i ricorrenti esponevano che con sentenza n. 1363, pubblicata in data 25.07.2023,
il Tribunale di Venezia aveva pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle seguenti conclusioni: “1) la casa già coniugale sita
in Fiesso d'Artico, Via Baldana n. 47, di proprietà dei NOi
ed rimarrà in assegnazione alla Parte_1 Parte_2
madre in quanto collocataria del figlio minore . I Persona_3
NOi e precisano sin d'ora che allorquando Pt_1 Pt_2
l'immobile verrà posto in vendita il ricavato verrà tra loro
suddiviso in ragione del 50% ciascuno;
2) ferme le attuali modalità di affidamento condiviso e di
collocamento prevalente presso la madre del figlio minore Per_3
, la frequentazione del padre avverrà come già concordata
[...]
in sede di separazione che qui si ribadisce: “il padre avrà la
facoltà di tenere il figlio con sé generalmente il martedì pomeriggio
Pag. 3 di 7 e sera (o altro giorno previo accordo), prelevandolo dall'abitazione
materna alla fine dell'orario lavorativo di mezza giornata e
riaccompagnandolo dopo la cena, nonché continuativamente a fine
settimana alterni, prelevandolo dall'abitazione materna il venerdì
dalle ore 18 circa e riaccompagnandolo alla domenica sera prima di
cena o, previo accordo, dopo la cena;
il tutto salvo diversi accordi
tra i genitori al fine di favorire eventuali impegni lavorativi o
extra-lavorativi imprevisti di entrambi gli ex coniugi nonché le
eIGenze anche extrascolastiche del figlio. Il padre avrà la facoltà
di vedere il figlio anche in altre serate al rientro dal lavoro,
previo accordo con la madre e con orari da concordare. Il figlio
trascorrerà due settimane anche non continuative con ciascuno dei
genitori durante le vacanze estive, una settimana durante le vacanze
natalizie, ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31
dicembre al 6 gennaio, 3 giorni durante le vacanze pasquali, ad anni
alterni dal Giovedì Santo al sabato Santo o da Pasqua al martedì
successivo”;
3) la figlia maggiorenne ancora convivente con la NOa _1
, prenderà accordi direttamente con il padre;
Pt_2
4) il NO corrisponderà a titolo di assegno Parte_1
divorzile alla NOa , entro il giorno cinque di ogni Parte_2
mese, la somma di € 450,00= soggetta a rivalutazione Istat;
5) il NO contribuirà, sino al raggiungimento Parte_1
dell'autosufficienza economica, al mantenimento dei figli
corrispondendo entro il giorno cinque di ogni mese in favore della
madre la somma
Pag. 4 di 7 complessiva di € 1.800,00= (€ 900,00 per ciascun figlio), importo
da rivalutare secondo indici Istat;
6) Assegno unico (ovvero assegni familiari) percepito (i) totalmente
dalla IG.ra ; Parte_2
7) i genitori sosterranno il 50% ciascuno delle spese straordinarie
previste dal Protocollo adottato dal Tribunale di Venezia, ad
eccezione delle spese relative alle tasse universitarie soltanto,
che rimarranno per il 60% a carico del NO e Parte_1
per il restante 40% a carico della NOa Parte_2
8) le ulteriori diverse domande formulate dalle parti nel presente
procedimento si intendono dalle stesse espressamente ed
integralmente rinunciate”.
Ciò premesso, rappresentato il verificarsi di circostanze idonee a motivare una revisione delle suddette statuizioni, i ricorrenti formulavano domanda volta ad ottenere la parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio in quanto la figlia
, maggiorenne non economicamente autosufficiente, _1
studentessa universitaria, dal mese di agosto 2024 si era trasferita presso l'abitazione del padre, ivi stabilendo la propria residenza.
Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione, in seguito fissata per il 28.01.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta,
lette le note depositate il 22.01.2025 in cui le parti insistevano per l'accoglimento della domanda come formulata nelle conclusioni,
il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Pag. 5 di 7 La domanda formulata congiuntamente merita di essere accolta, preso atto degli accordi raggiunti dalle parti come in epigrafe indicati e ritenuto che essi corrispondano all'interesse materiale e morale della prole minore, la cui audizione non è stata disposta in ragione dell'accordo. La regolamentazione degli interessi della figlia maggiorenne, non economicamente autosufficiente, non presenta profili di illegittimità ex art. 337 septies c.c..
Attesa la concorde richiesta delle parti, si dispone la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
1) a modifica parziale delle condizioni di cui alla sentenza n.1363
del Tribunale di Venezia pubblicata in data 27.07.2023, ratifica gli accordi tra le parti alle seguenti condizioni:
a) il NO provvederà direttamente e Parte_1
integralmente al mantenimento ordinario della figlia che _1
ha stabilmente trasferito la residenza presso l'abitazione del padre, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica;
b) il NO contribuirà, fino al raggiungimento Parte_1
dell'autosufficienza economica, al mantenimento ordinario del figlio
, ancora minorenne, corrispondendo entro il cinque di ogni Per_2
mese in favore della madre la somma complessiva di € 910,00= (così
attualizzata), importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat.
Il padre provvederà altresì a versare direttamente al figlio Per_2
una somma pari ad € 50,00= mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a titolo di “contributo paghetta”;
Pag. 6 di 7 c) l'Assegno unico e universale per il figlio sarà Per_2
interamente percepito dalla NOa Parte_2
d) i genitori sosterranno per ambedue i figli, e _1 Per_2
il 50% ciascuno delle spese straordinarie previste dal Protocollo
adottato dal Tribunale di Venezia, ad eccezione delle spese straordinarie scolastiche universitarie che rimarranno per il 70% a carico del NO e per il restante 30% a carico Parte_1
della NOa;
Parte_2
e) ferme, per il resto, le conclusioni congiunte di cui ai numeri
1, 2, 4, 6, 8 e 9 della sentenza di divorzio n. 1363 pubblicata in data 25.07.2023;
f) le parti danno altresì atto di aver definito ad oggi i reciproci rapporti di dare e avere in relazione alle spese di straordinaria manutenzione della casa familiare, di cui sono comproprietari al
50%, e di non aver allo stato null'altro a pretendere l'una dall'altra per il suddetto titolo;
g) i ricorrenti concordano che le nuove condizioni, come sopra specificate, avranno effetto dalla data di deposito del presente ricorso e, in ogni caso, dal 1 novembre 2024;
2) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Venezia nella Camera di ConIGlio del 6.2.2025
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
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