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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 15/04/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 5907/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice rel. ed est.
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 5907/ 2022 R.G., promossa da
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
13/02/1974 e residente in [...], elettivamente domiciliata in
SIRACUSA, VIALE S. PANAGIA N. 136/A, presso lo studio degli avv.ti BONNICI
MAURILIO e MARCO MANCUSO, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nato CALTAGIRONE (CT) Controparte_1 C.F._2
il 19/09/1960 residente in [...], elettivamente domiciliato in
SIRACUSA, VIALE TERATI N. 51/C, presso lo studio dell'avv. SCIACCA LUCIA, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
- resistente con l'intervento del pubblico ministero (visto dell'8.11.2023); rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 3.4.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., con rinuncia ai termini di legge, sulle conclusioni precisate come in atti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27/12/2022, hiedeva a questo Tribunale la Parte_1
pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario che, in data 07/06/2006, ha contratto con , nel corso del quale sono nati i figli il Controparte_1 Per_1
2.3.2007 e Marco il 30.9.2009.
Esponeva la ricorrente di essersi separata dal marito con sentenza emessa dal Tribunale di
Siracusa in data 14.3.2019, poi modificata con sentenza della Corte di Appello di Catania emessa il 29.4.2021, e di non essersi più riconciliata con lui. Chiedeva, altresì, la conferma delle condizioni della separazione relative alla regolamentazione della responsabilità genitoriale sui figli e alle questioni economiche.
Con comparsa depositata in data 15.5.2023 si costituiva in giudizio CP_1
chiedendo la pronuncia, con sentenza non definitiva, della cessazione degli effetti
[...] civili del matrimonio, nonché di regolamentare l'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in comparsa;
si rendeva, altresì, disponibile a contribuire al mantenimento dei figli nella misura mensile di € 500,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi.
All'udienza del 22.5.2023, sentiti i coniugi ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente formulava una proposta conciliativa.
All'udienza del 23.10.2023 stante la mancata accettazione della proposta, il Presidente adottava, con ordinanza, riservata i provvedimenti temporanei ed urgenti di sua competenza ponendo a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura mensile di €
600,00, confermando le condizioni che regolano la separazione quanto alle modalità di esercizio del diritto di visita paterno dei figli minori;
nominava il Giudice Istruttore e fissava l'udienza del
30.5.2024 per la comparizione delle parti e la prosecuzione della causa.
All'udienza del 30.5.2024, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., rilevato che nessuna delle parti aveva chiesto l'assegnazione dei termini ex art. 183, comma 6,
c.p.c. e che parte resistente, dal canto suo, insisteva per la pronuncia di sentenza non definitiva sullo status, il Giudice Istruttore rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni sulla domanda di sentenza parziale di cessazione degli effetti del matrimonio, disponendo invece la prosecuzione per le ulteriori statuizioni.
All'udienza del 3.4.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione sullo status.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi, che hanno contratto matrimonio a SIRACUSA il 07/06/2006, si sono separati con sentenza emessa dal Tribunale di Siracusa in data 14.3.2019, poi modificata con sentenza della
Corte di Appello di Catania emessa il 29.4.2021.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge 898/70
(il ricorso per il divorzio è stato depositato il 27/12/2022), non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione e avendo entrambe le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio
Deve ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita (in tal senso depongono il periodo di separazione trascorso, le ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nel corso del presente procedimento, tutti sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale).
Pertanto, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa deve essere rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio sulle domande accessorie, relative al contributo per i figli e all'esercizio della responsabilità genitoriale.
La presente sentenza, ancorché non definitiva, sarà trasmessa al passaggio in giudicato dalla
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SIRACUSA per le annotazioni di legge.
La decisione sulle spese di lite deve essere riservata al momento della pronuncia definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato secondo il rito concordatario in SIRACUSA il 07/06/2006, tra e Parte_1
, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Controparte_1
stato civile del Comune di SIRACUSA dell'anno 2006, al n. 111, della Parte II, Serie A;
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle altre domande;
4. riserva la decisione sulle spese di lite alla pronuncia della sentenza definitiva.
3 Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
10/04/2025.
IL GIUDICE REL/EST. IL PRESEDINTE
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice rel. ed est.
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 5907/ 2022 R.G., promossa da
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
13/02/1974 e residente in [...], elettivamente domiciliata in
SIRACUSA, VIALE S. PANAGIA N. 136/A, presso lo studio degli avv.ti BONNICI
MAURILIO e MARCO MANCUSO, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nato CALTAGIRONE (CT) Controparte_1 C.F._2
il 19/09/1960 residente in [...], elettivamente domiciliato in
SIRACUSA, VIALE TERATI N. 51/C, presso lo studio dell'avv. SCIACCA LUCIA, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
- resistente con l'intervento del pubblico ministero (visto dell'8.11.2023); rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 3.4.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., con rinuncia ai termini di legge, sulle conclusioni precisate come in atti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27/12/2022, hiedeva a questo Tribunale la Parte_1
pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario che, in data 07/06/2006, ha contratto con , nel corso del quale sono nati i figli il Controparte_1 Per_1
2.3.2007 e Marco il 30.9.2009.
Esponeva la ricorrente di essersi separata dal marito con sentenza emessa dal Tribunale di
Siracusa in data 14.3.2019, poi modificata con sentenza della Corte di Appello di Catania emessa il 29.4.2021, e di non essersi più riconciliata con lui. Chiedeva, altresì, la conferma delle condizioni della separazione relative alla regolamentazione della responsabilità genitoriale sui figli e alle questioni economiche.
Con comparsa depositata in data 15.5.2023 si costituiva in giudizio CP_1
chiedendo la pronuncia, con sentenza non definitiva, della cessazione degli effetti
[...] civili del matrimonio, nonché di regolamentare l'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in comparsa;
si rendeva, altresì, disponibile a contribuire al mantenimento dei figli nella misura mensile di € 500,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi.
All'udienza del 22.5.2023, sentiti i coniugi ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente formulava una proposta conciliativa.
All'udienza del 23.10.2023 stante la mancata accettazione della proposta, il Presidente adottava, con ordinanza, riservata i provvedimenti temporanei ed urgenti di sua competenza ponendo a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura mensile di €
600,00, confermando le condizioni che regolano la separazione quanto alle modalità di esercizio del diritto di visita paterno dei figli minori;
nominava il Giudice Istruttore e fissava l'udienza del
30.5.2024 per la comparizione delle parti e la prosecuzione della causa.
All'udienza del 30.5.2024, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., rilevato che nessuna delle parti aveva chiesto l'assegnazione dei termini ex art. 183, comma 6,
c.p.c. e che parte resistente, dal canto suo, insisteva per la pronuncia di sentenza non definitiva sullo status, il Giudice Istruttore rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni sulla domanda di sentenza parziale di cessazione degli effetti del matrimonio, disponendo invece la prosecuzione per le ulteriori statuizioni.
All'udienza del 3.4.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione sullo status.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi, che hanno contratto matrimonio a SIRACUSA il 07/06/2006, si sono separati con sentenza emessa dal Tribunale di Siracusa in data 14.3.2019, poi modificata con sentenza della
Corte di Appello di Catania emessa il 29.4.2021.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge 898/70
(il ricorso per il divorzio è stato depositato il 27/12/2022), non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione e avendo entrambe le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio
Deve ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita (in tal senso depongono il periodo di separazione trascorso, le ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nel corso del presente procedimento, tutti sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale).
Pertanto, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa deve essere rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio sulle domande accessorie, relative al contributo per i figli e all'esercizio della responsabilità genitoriale.
La presente sentenza, ancorché non definitiva, sarà trasmessa al passaggio in giudicato dalla
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SIRACUSA per le annotazioni di legge.
La decisione sulle spese di lite deve essere riservata al momento della pronuncia definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato secondo il rito concordatario in SIRACUSA il 07/06/2006, tra e Parte_1
, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Controparte_1
stato civile del Comune di SIRACUSA dell'anno 2006, al n. 111, della Parte II, Serie A;
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle altre domande;
4. riserva la decisione sulle spese di lite alla pronuncia della sentenza definitiva.
3 Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
10/04/2025.
IL GIUDICE REL/EST. IL PRESEDINTE
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
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