Cass. civ., sez. III, sentenza 17/05/2001, n. 6757
CASS
Sentenza 17 maggio 2001

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Le spese sostenute dal terzo chiamato in giudizio a titolo di garanzia impropria sono legittimamente poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia.

Ai sensi dell'art. 1322, secondo comma, cod. civ., sono ammissibili sia il contratto di garanzia cosiddetta autonoma (performance bond) - con cui il garante si obbliga ad eseguire la prestazione oggetto della garanzia "a semplice o prima domanda" del creditore garantito, senza opporre eccezioni attinenti alla validità, all'efficacia ed alla vicenda del rapporto principale (salvo "l'exceptio doli") - sia il contratto di "controgaranzia autonoma", con cui, il controgarante garantisce nello stesso modo il garante principale. Il meccanismo dell'adempimento "a prima richiesta" tanto nel caso della "garanzia" che in quello della "controgaranzia", scatta a seguito dell'inadempimento dell'obbligazione principale.

Costituisce capo autonomo della sentenza, come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato (anche) interno, quello che risolva una questione controversa, avente una propria individualità ed autonomia, sì da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente; la suddetta autonomia non solo manca nelle mere argomentazioni, ma anche quando si verta in tema di valutazione di un presupposto necessario di fatto che, unitamente ad altri, concorra a formare un capo unico della decisione.

La modifica del rischio assunto è rilevante nel contratto di assicurazione tipico, mentre nessun rilievo svolge nell'assicurazione fideiussoria, che ha come causa non il rischio assunto dal primo fideiussore, ma la garanzia dell'adempimento del debitore principale; da ciò discende, fra l'altro, che la riduzione della garanzia in capo al primo fideiussore non si riflette automaticamente sulla controgaranzia, ove questi ,nonostante la disposta riduzione, garantisca ancora un adempimento del debitore principale per una somma superiore o pari alla somma controgarantita originariamente dal secondo fideiussore , salvo una espressa diversa volontà delle parti. (Nella specie, a seguito della garanzia autonoma prestata da un istituto di credito per l'adempimento di un contratto di appalto concluso da un'impresa italiana con un committente arabo, alcune società di assicurazione avevano prestato analoga garanzia a favore di detto istituto per l'ipotesi che esso venisse escusso; la S.C., in applicazione del principio soprariportato, ha respinto il ricorso di dette società che pretendevano di vedere ridotto l'impegno preso per essere stato modificato il rischio assunto dal primo fideiussore).

L'istituto dell'associazione in partecipazione di cui all'art. 2549 e segg. cod. civ., che si qualifica per il carattere sinallagmatico fra l'attribuzione da parte di un contraente (associante) di una quota degli utili, anche forfettari, derivanti dalla gestione di una sua impresa o di un suo affare all'altro (associato) e l'apporto, da quest'ultimo conferito, che può essere di qualsiasi natura, purché strumentale per l'esercizio di quell'impresa o per lo svolgimento di quell'affare, non determina la formazione di un soggetto nuovo o la costituzione di un patrimonio autonomo, ne' la comunione dell'affare o dell'impresa, che restano di esclusiva pertinenza dell'associante; pertanto, è solo l'associante che fa propri gli utili, salvo, nei rapporti interni, il suo obbligo di liquidare all'associato la sua quota di utili e a restituirgli l'apporto. Da tale istituto si differenzia la figura, di origine anglosassone, delle "joint venture" e - fra l'altro e più in particolare - quelle delle "joint venture corporations", con il quale termine si indicano forme di associazione temporanea di imprese finalizzate all'esercizio di un'attività economica in un settore di comune interesse, nelle quali le parti prevedono la costituzione di una società di capitali, con autonoma personalità giuridica rispetto ai "conventerers", alla quale affidare la conduzione dell'iniziativa congiunta. Dall'associazione in partecipazione si differenzia anche l'associazione temporanea di imprese contemplata dalla legge n. 584 del 1997 che, pur non costituendo una persona giuridica distinta dalle imprese riunite che conservano la propria autonomia, è però caratterizzata da un rapporto di mandato con rappresentanza, gratuito ed irrevocabile, conferito collettivamente all'impresa "capogruppo" che è legittimata a compiere, con l'amministrazione, ogni attività giuridica connessa o dipendente dall'affare comune (di solito, appalto di opere pubbliche) e produttiva di effetti direttamente nei confronti delle imprese mandanti.

Il contratto di assicurazione fideiussoria o cauzionale, pur presentando peculiarità inerenti al rapporto assicurativo, costituisce, sostanzialmente, una fideiussione, sicché resta assoggettato alla regolamentazione di questa figura, salva diversa previsione contrattuale. Pertanto, nelle ipotesi di dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente - debitore in ordine alla formazione del rapporto principale, non trova applicazione la disciplina dell'art. 1892 cod. civ., relativa al contratto di assicurazione, ma la validità del contratto deve essere valutata alla stregua delle regole dell'annullabilità per errore o per dolo. Peraltro, per integrare l'ipotesi del cosiddetto dolo omissivo, quale causa di annullamento del contratto, ai sensi dell'art. 1439 cod. civ., non è sufficiente il semplice silenzio o la reticenza del contraente, richiedendosi che il comportamento passivo si inserisca in una condotta che si configuri, nel complesso, quale malizia o astuzia volta a realizzare l'inganno perseguito. Deroga anche alla disciplina della fideiussione la previsione della clausola con la quale venga espressamente prevista la possibilità, per il creditore garantito, di esigere dal garante il pagamento immediato del credito "a semplice richiesta" o "senza eccezioni", perché detta clausola preclude a quest'ultimo l'opponibilità delle eccezioni spettanti al debitore principale ai sensi dell'art. 1945 cod. civ. ed è incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza la fideiussione, mentre vale per converso a qualificare il negozio de quo come contratto autonomo di garanzia di tipo cauzionale.

Con l'ingiunzione di pagamento - dovendo questa avere ad oggetto, ai sensi dell'art. 633, primo comma, cod. proc. civ., esclusivamente una somma liquida di denaro o una determinata quantità di cose fungibili o una cosa mobile determinata - il creditore non può domandare (in aggiunta alla somma dovutagli ed ai relativi interessi) il risarcimento, ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., del maggior danno derivatogli dal ritardo nell'adempimento, ma può formulare tale richiesta (che integra una "emendatio libelli") nel giudizio di opposizione avverso l'ingiunzione.

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Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 17/05/2001, n. 6757
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6757
Data del deposito : 17 maggio 2001

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