Sentenza 22 dicembre 1983
Massime • 2
Il dolo come causa di annullamento del contratto può consistere tanto nell'ingannare con notizie false, con parole o con fatti la parte interessata, direttamente i o per mezzo di terzi ( dolo commissivo), quanto nel nascondere alla conoscenza altrui fatti o circostanze decisive, come nella reticenza (dolo omissivo): tuttavia, la reticenza o il silenzio, al pari del mendacio, non bastano da sole a costituire il dolo se non in rapporto alle circostanze che, se note, avrebbero fatto desistere l'altra parte dal concludere il contratto, e in rapporto, altresì, alle qualità e condizioni soggettive dell'altro contraente e al complesso del contegno che determina l'errore di questo. ( Conf 4754/78, mass n 394448; ( Conf 1817/77, mass n 385554; ( Conf 1308/72, mass n 357836).*
Nel caso in cui in un unico giudizio siano state convenute diverse persone azionandosi con la medesima domanda nei confronti di queste pretese fondate su distinti rapporti, non suscettibili di dar luogo a cause connesse, ne' soggettivamente, ne' oggettivamente, ne' per titolo, ne' per rapporti di accessorietà, la sentenza che pronunzi l'incompetenza del giudice adito rispetto ad una di tali cause, ancorché l'altra prosegua regolarmente davanti a questa, è impugnabile esclusivamente con il regolamento di Competenza necessario e non con l'appello.*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/12/1983, n. 7572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7572 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 1983 |
Testo completo
Il dolo come causa di annullamento del contratto può consistere tanto nell'ingannare con notizie false, con parole o con fatti la parte interessata, direttamente i o per mezzo di terzi ( dolo commissivo), quanto nel nascondere alla conoscenza altrui fatti o circostanze decisive, come nella reticenza (dolo omissivo): tuttavia, la reticenza o il silenzio, al pari del mendacio, non bastano da sole a costituire il dolo se non in rapporto alle circostanze che, se note, avrebbero fatto desistere l'altra parte dal concludere il contratto, e in rapporto, altresì, alle qualità e condizioni soggettive dell'altro contraente e al complesso del contegno che determina l'errore di questo. ( Conf 4754/78, mass n 394448; ( Conf 1817/77, mass n 385554; ( Conf 1308/72, mass n 357836).*