Versione
19 aprile 1942
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1 gennaio 2004
1 gennaio 2004
Art. 2507.
(( (Rapporti con il diritto comunitario).)) ((L'interpretazione ed applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo e' effettuata in base ai principi dell'ordinamento delle Comunita' europee.))
(( (Rapporti con il diritto comunitario).)) ((L'interpretazione ed applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo e' effettuata in base ai principi dell'ordinamento delle Comunita' europee.))
Commentari • 33
- 1. Esercizio di impresehttps://www.brocardi.it/ · 192.58527
[…] dalle società a responsabilità limitata, dalle società cooperative, di mutua assicurazione e di armamento, dalle società estere di cui all'art. 2507 del codice civile e dalle società di fatto; 2) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici, […]
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Giurisprudenza • 25
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 21/06/2022, n. 2918Provvedimento: […] Per la società NT si è costituito Resistente_1. Eccepisce l'inammissibilità dell'appello in quanto notificato a mezzo PEC in data 20/06/2018, sebbene in primo grado il giudizio si fosse svolto secondo le modalità “cartacee”. Deduce sulla irretroattività dell'art. 28, comma 4, D.Lgs 175/2014; Richiama l'art. 2507 c.c. sui rapporti con il diritto comunitario delle società costituite all'estero. Richiama la giurisprudenza in materia. Richiama altresì altre decisioni della CTP con le quali sono stati accolti i ricorsi promossi da altre società del gruppo Società_2 e Società_3 con motivazioni identiche a quelle contenute nella sentenza oggetto del presente appello. Richiama ulteriormente i motivi già esposti in primo grado.Leggi di più...
- art. 2495 c.c.·
- diritto comunitario delle società·
- cancellazione registro imprese·
- tempus regit actum·
- art. 28 D.Lgs 175/2014·
- estinzione società·
- litisconsorzio necessario·
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- legittimazione ad agire