Sentenza 17 maggio 2012
Massime • 2
I soggetti attivi del reato di frode sportiva sono, oltre agli atleti che partecipano alla competizione, anche i dirigenti delle società.
L'obbligo di rimettere in via pregiudiziale le questioni relative all'interpretazione delle norme comunitarie alla Corte di giustizia non sussiste allorché il giudice nazionale abbia constatato che la questione non è pertinente, la disposizione comunitaria abbia già costituito oggetto di interpretazione e la corretta applicazione del diritto comunitario si imponga con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/05/2012, n. 34753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34753 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2012 |
Testo completo
34753/ 12 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 17/05/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA -Presidente N. 823/2012 Dott. GAETANINO ZECCA Rel. Consigliere REGISTRO GENERALE Dott. VINCENZO ROMIS N. 45737/2011- Consigliere - Dott. CLAUDIO D'ISA - Consigliere - Dott. FAUSTO IZZO Dott. PATRIZIA PICCIALLI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) SI EN N. IL 18/02/1948 avverso la sentenza n. 1546/2010 CORTE APPELLO di GENOVA, del 15/02/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/05/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS младдона Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 9asziele che ha concluso per i rigetto ohl ricors Udito, per la parte civile, l'Avv each ing mortifergrownNo MRJUR - euchUdit i difensor Av Mouzo due il f uck he concluen Vernazzadell can. Vern Andree - four l'remplinite all w om. RITENUTO IN FATTO La Corte di Appello di Genova confermava la pronuncia di colpevolezza di PR EN, CA FA e PR EO in ordine al reato di cui alla Legge n. 401 del 1989, art. 1, commi 1 e 3, nonché di AL IN CE e LI US in ordine al reato di cui alla medesima Legge n. 401 del 1989, art. 1, comma 2. L'addebito era stato mosso agli imputati PR EN, quale presidente del NO AL, PR EO, quale prossimo congiunto e collaboratore del presidente, e CA FA, quale direttore sportivo della predetta società, per avere offerto, in occasione dell'incontro di campionato NO-NE dell'11.6.2005, la somma di euro 250.000,00 ai dirigenti della società NE AL, nonché un imprecisato vantaggio o altra utilità ai giocatori della medesima società, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, e, in particolare ottenere la promessa che l'incontro sarebbe terminato con la vittoria del NO, evento poi realmente verificatosi;
al AL IN CE, quale amministratore unico del NE AL, ed al LI, quale dirigente della predetta società, era stata ascritta la fattispecie di cui all'art. legge cit.. La Corte territoriale rigettava i motivi di gravame con i quali gli appellanti avevano eccepito l'incompetenza territoriale della magistratura genovese e la inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali disposte per l'accertamento di un reato associativo ipotizzato a carico di altri soggetti reato per il quale era stato poi -- pronunciato decreto di archiviazione e dedotto la insussistenza del fatto ovvero - dell'elemento psicologico del reato contestato;
la difesa del PR EN aveva altresì prospettato la configurabilità dell'esimente di cui all'art. 52 del codice penale. Proponevano ricorso per cassazione gli imputati PR EN, PR EO, AL IN CE e CA FA sostanzialmente riproponendo le eccezioni e deduzioni già sottoposte all'esame della Corte territoriale. Con sentenza in data 25 febbraio 2010 la Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, rilevava l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali disposte per l'accertamento di una fattispecie criminosa associativa, rivelatasi inesistente ed oggetto di provvedimento di archiviazione;
la Suprema Corte rilevava altresì quanto segue: a) l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni non ne escludeva la funzione di notizia di reato, come tale utilizzabile dalla Pubblica Accusa per l'espletamento delle necessarie indagini;
b) risultava infondata l'eccezione di incompetenza territoriale dell'A.G. genovese. La Corte di Cassazione, dichiarata la inutilizzabilità dell'esito delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, annullava quindi l'impugnata sentenza con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Genova, ritenendo assorbiti gli ulteriori motivi di censura relativi alla responsabilità penale degli imputati, in quanto 1 моит concernenti un accertamento in punto di fatto che avrebbe dovuto formare oggetto di riesame da parte dei giudici di merito alla luce delle risultanze processuali diverse da quelle dichiarate inutilizzabili. La Corte territoriale, in sede di rinvio, assolveva gli imputati PR EO, CA FA e AL IN CE dal reato loro ascritto, con la formula "per non aver commesso il fatto", mentre confermava l'impugnata sentenza nei confronti di PR EN, ordinando la distruzione della documentazione delle intercettazioni telefoniche ed ambientali. I fatti oggetto del procedimento, con specifico riferimento alla posizione di PR EN, erano stati così ricostruiti dal primo giudice: in relazione all'incontro di calcio dell'11 giugno 2005 tra le squadre del NO e del NE, si evinceva, dalle acquisizioni probatorie e dall'esame dell'imputato PR EN, che questi aveva percepito con convinzione la concreta possibilità di un'interferenza illecita di terzi sull'incontro con il NE, costituita dalla presunta promessa di un premio a vincere;
il PR, a prescindere dal fatto che tale turbativa fosse stata reale o solo percepita, e pur avendo la possibilità di denunciare il pericolo in sede di Lega, di cui era vice presidente, alla DE, competente, o alla P.G., trattandosi di reato, aveva preferito operare nel senso di cui all'addebito mossogli, giungendo ad accordarsi con la squadra con cui la propria squadra avrebbe dovuto competere, e ciò al fine di garantirsi un risultato favorevole;
era necessario, poi, verificare se la promessa di una consistente somma di danaro pochi giorni prima della partita, decisiva per il NO ai fini della promozione in serie "A", a prescindere dalla formale causale della dazione, si potesse porre, comunque, in connessione con l'incontro di calcio che si sarebbe dovuto disputare tre giorni dopo e se fosse idonea ad alterarne il risultato;
primo allarme, che aveva particolarmente preoccupato il PR - tanto che, secondo le ammissioni dibattimentali, egli aveva dato corso al pagamento sentendosi del "gatto" a causa delle manovre di turbativa - era scattato tre giorni prima della partita con la telefonata del dirigente del OR, VE, nella quale si accennava ad un'auto di tale società che stava andando in laguna a prendere il sole;
vi erano state, subito dopo, telefonate in cui il PR offriva 50.000 euro in più rispetto all'offerta intercorsa tra LI e EO PR, con fissazione di un incontro a Milano con PR EN, che, intanto, aveva ordinato di bloccare immediatamente gli incassi della partita;
il giorno 9/6 era avvenuto l'incontro tra PR EN e CE AL IN, confermato dagli stessi, che avrebbe garantito nelle telefonate nn.78,79,156 e 301 la neutralizzazione delle manovre di turbativa;
nella stessa giornata era avvenuta a Milano la convocazione del direttore del NO CA con i moduli per il trasferimento di un giocatore, e vi era stata la telefonata dello stesso al giocatore del NE Borgobello 2 homes con la quale il primo offriva fiori e vino;
la circostanza di fatto, inoltre, del sequestro di un'ingente somma di danaro in contanti consegnata personalmente dal presidente del NO al dirigente della squadra avversaria LI a stretto ridosso dell'esito favorevole della partita si poneva ad ulteriore e significativa conferma della natura illecita del precedente accordo;
non v'era dubbio sulla correlazione tra l'offerta di danaro ed il risultato della competizione, in quanto elementi indiziari, genuini, erano emersi dalle conversazioni telefoniche, riscontrate da indagini e dal sequestro del danaro, così da configurare la sussistenza dei necessari requisiti di gravità, precisione e concordanza e sull'esistenza del dolo specifico emerso dalla sequenza degli avvenimenti così descritta e dagli accordi intervenuti al fine di alterare il risultato della gara;
le dichiarazioni ammissive rese a dibattimento da PR EN consentivano di ritenere pacifica la circostanza secondo cui il pagamento della somma di 250.000 euro era stato effettuato dal PR per sventare il pericolo presunto di una manovra finalizzata ad impedirgli la vittoria nell'incontro con il NE ed il conseguente passaggio in serie "A"; lo stato di forte preoccupazione, emerso dalle telefonate ed ammesso dall'interessato che s'era sentito "del gatto" per le pressioni del LI, l'aveva indotto a cedere alle pressioni degli avversari, perché non ci fosse animosità; appariva irrilevante ricercare la causale formale della promessa e della conseguente dazione, in quanto, essendo la norma strutturata a titolo di reato di pericolo astratto e di reato di attentato, a forma libera ed a consumazione anticipata, era necessario valutare se di fatto la promessa di corrispondere una consistente somma di danaro alla squadra avversaria fosse idonea a condizionare l'esito dell'incontro, disputato tre giorni dopo: a tale interrogativo doveva darsi risposta positiva, risultata peraltro riscontrata anche dalla sostanziale ammissione dell'imputato secondo cui ciò doveva impedire che ci fosse animosità, il che valeva come elemento di turbativa rispetto all'imparziale svolgimento di una competizione agonistica;
la difesa aveva eccepito che la condotta antigiuridica doveva ritenersi scriminata dalla causa di giustificazione della legittima difesa, ma il primo giudice aveva fatto rilevare che non esisteva in capo all'imputato un diritto a vincere, ma tutt'al più un interesse a veder rispettate le regole della competizione, e che non sussistevano le condizioni per ritenere il pericolo, reale o presunto, non altrimenti evitabile se non ponendo in essere la condotta illecita necessitata, in quanto il PR poteva rivolgersi alla Lega, alla DE, all'A.G. con un esposto, e, addirittura, aveva l'obbligo di segnalazione di illeciti in qualità di vice presidente della Lega. Per la parte che in questa sede rileva, la Corte distrettuale dava conto del proprio convincimento circa la ritenuta colpevolezza di PR EN, con argomentazioni che possono così riassumersi: A) sulla base delle statuizioni della sentenza della Corte di Cassazione appariva necessario, innanzitutto, determinare gli effetti derivanti da tale 3 momen pronuncia con la precisazione che era necessario effettuare una distinzione, come premessa generale, tra il concetto di nullità, di cui all'art. 185 c.p.p., ed il concetto di inutilizzabilità di cui all'art. 191 c.p.p.: doveva rilevarsi che mentre la nullità è sancita dalla legge, che stabilisce anche gli effetti conseguenti ad una declaratoria di nullità - verificandosi una sorta di effetto a valanga nel senso che la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi, dipendenti da quello dichiarato nullo tale espressa - riserva di legge non è prevista dall'art.191 c.p.p., che si limita, semplicemente, ad affermare il principio del divieto di avvalersi di prove illegittimamente acquisite, per cui una volta eliminato il difetto genetico, si può procedere all'acquisizione delle prove con l'osservanza delle regole stabilite dalle norme, ma, soprattutto, l'inutilizzabilità non produce l'effetto di travolgere tutti gli atti consecutivi, come per la nullità, acquisiti in maniera regolare;
in tale senso si era espressa la prevalente giurisprudenza di legittimità, fissando, in relazione a questi due istituti, i seguenti principi: "La regola fissata dall'art. 185, comma 1, c.p.p., secondo cui la nullità di un atto rende invalidi gli atti successivi che dipendono da quello dichiarato nullo, non trova applicazione in materia di inutilizzabilità; quest'ultima sanzione processuale, infatti, rimane circoscritta alle prove illegittimamente acquisite e non incide in alcun modo sulle altre risultanze probatorie ancorché collegate a quelle inutilizzabili, rispondendo alla ratio legislativa del vitiatur sed non vitiat "(Cass. Sez. II, 25 giugno 1996, n. 6360, Agostino ed altri;
conf. Cass. Sez. I, 11 luglio 1994, n.7759, Scaduto, RV. 205373); "L'inosservanza delle formalità prescritte dalla legge ai fini della legittima acquisizione della prova nel processo non è, di per sé, sufficiente a rendere quest'ultima inutilizzabile, per effetto di quanto disposto dal primo comma dell'art.191 c.p.p.. Ed invero, detta norma, se ha previsto l'inutilizzabilità come sanzione di carattere generale, applicabile alle prove acquisite in violazione ai divieti probatori, non ha, per questo, eliminato lo strumento della nullità, in quanto le categorie della nullità e dell'inutilizzabilità, pur operando nell'area della patologia della prova, restano distinte e autonome, siccome correlate a diversi presupposti: la prima attenendo sempre e soltanto all'inosservanza di alcune formalità di assunzione della prova, la seconda presupponendo, invece, la presenza di una prova «vietata» per la sua intrinseca illegittimità oggettiva, ovvero per effetto del procedimento acquisitivo, la cui manifesta illegittimità si pone certamente ai di fuori del sistema processuale" (Cass. pen., Sez. Un. 16 maggio 1996,n.5021,Sala); muovendo da tali premesse andavano disattese le eccezioni procedurali sollevate dalla difesa, sostanzialmente finalizzate alla estensione della inutilizzabilità, dichiarata dalla Corte di Cassazione in relazione alle conversazioni intercettate, anche ad altri atti del processo. In relazione alla sentenza della Cassazione, che con la declaratoria di inutilizzabilità delle conversazioni intercettate aveva fatto salvi tutti gli altri motivi, il difensore dell'imputato PR EN aveva evidenziato, da un lato, che era necessario valutare m amis su quale elemento probatorio si poteva fondare la responsabilità del suo assistito, e che il principio di inutilizzabilità derivata era stato previsto dall'art. 729 c.p.p. in materia di rogatoria internazionale, non contenendo l'art.191 c.p.p. una norma omologa a quella prevista per la nullità (art. 185 c.p.p.), e che la Cassazione in alcune pronunce si era interessata marginalmente del problema affermando il concetto dell'utilizzabilità in bonam partem a favore dello imputato dell'inutilizzabilità derivata degli atti, per cui, nel caso in esame, la parte che doveva sparire travolgeva anche le deposizioni degli ufficiali di Polizia Giudiziaria e le deposizioni degli interlocutori delle telefonate, per cui rimaneva solo il sequestro di una somma di danaro ed il contratto di acquisto del giocatore DO, redatto non su moduli federali, ma valido civilmente;
e, dall'altro lato, che, una volta espunte le telefonate, si potevano utilizzare le dichiarazioni dell'imputato, per le quali bisognava tener conto del fatto che in concreto non c'era la possibilità di ottenere uno svolgimento leale dell'incontro, in quanto vi era una turbativa a monte del OR, mediante commistione di ruoli nelle due società, per cui, ai sensi dell'art. 49 c.p., v'era un'impossibilità di un evento doloso o pericoloso, e cioè di commettere il reato contestato, essendo stato già alterato il regolare svolgimento della gara. Dette argomentazioni difensive non apparivano idonee ad annullare i principi stabiliti dalle pronunce suindicate della Cassazione circa la distinzione, chiara e precisa, tra i due istituti sotto il profilo processuale, mentre, per quanto concerneva il merito, secondo cui le prove dichiarative di ammissione degli imputati sarebbero state acquisite, a detta della difesa, in maniera irregolare, per il fatto che avevano come presupposto le conversazioni telefoniche dichiarate inutilizzabili, le stesse sarebbero state valutate nel prosieguo, nell'esaminare la posizione processuale dell'imputato, tenendo tuttavia presente che il corso della vicenda giudiziaria era avvenuto in maniera regolare e che la pronuncia della inutilizzabilità delle conversazioni telefoniche, sopraggiunta, non poteva travolgere tutto;
sotto altro aspetto, bisognava altresì tener presente che, pur non ritenendo regolari le conversazioni, tutti gli imputati avevano la facoltà di astenersi dal deporre, e se non se ne erano avvalsi, era evidentemente dovuto al fatto che intendevano dimostrare l'inesistenza della frode sportiva. Era stato altresì affermato, dalla difesa dell'imputato EN PR, che, a seguito della adesione della Unione Europea al trattato di Lisbona del 2007, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, le norme CEDU, e quindi anche l'art. 8, in tema di libertà e segretezza delle comunicazioni, sarebbero vere e proprie norme comunitarie al più alto livello, e come tali immediatamente recepite, e quindi, già pienamente efficaci e vigenti nell'ordinamento italiano ex art. 11 della Costituzione, sicché il giudice nazionale, anche penale, avrebbe l'obbligo di applicare le norme interne, incluse quelle penali, come ad es. l'art. 191 c.p.p., secondo il principio di interpretazione conforme alle norme UE, tra le quali è ora incluso anche l'art. 8 CEDU;
o disapplicare direttamente le norme interne in contrasto evidente con O5 (мошь. L norme UE, o sollevare la pregiudiziale comunitaria ex art. 267 TFUE, sospendendo il processo penale in attesa della pronuncia della CGCE, per cui anche il principio dell'art. 8 CEDU dovrebbe considerarsi direttamente recepito nell'ordinamento italiano, che può considerarsi la fonte di un obbligo di chiarezza e precisione più vincolante per il legislatore italiano rispetto all'art. 15 della Costituzione: quest'ultima norma, sebbene munita della cd. "doppia riserva" per il fatto che ogni interferenza deve essere prevista per legge e deve essere autorizzata per fatti rilevanti e deve essere autorizzata con provvedimento motivato del giudice, risulterebbe svilita se si escludesse, in relazione all'art. 191 c.p.p., l'inutilizzabilità derivata delle prove diverse da quelle legate da un rapporto di dipendenza logico-giuridica a quelle dichiarate inutilizzabili, riconosciuta da alcune giurisdizioni europee, dando luogo, in tal modo, ad un'irragionevole disparità di trattamento riservata alla sanzione dell'inutilizzabilità rispetto a quella processuale della nullità, per la quale l'art. 185 c.p.p. ha previsto in modo chiaro ed esplicito la categoria della nullità derivata, nonostante la maggior gravità normativa della sanzione processuale della inutilizzabilità che può essere rilevata persino nel giudizio di rinvio dopo la sentenza di annullamento della Cassazione ai sensi dell'art. 627, quarto comma, c.p.p., rilevabilità, invece, preclusa per la nullità, per la quale vale il principio del giudicato;
l'inutilizzabilità derivata sembrerebbe da ammettersi particolarmente per le intercettazioni, non solo in base all'art. 8 CEDU, ma anche perché si verte in tema non di prove, ma di meri mezzi di ricerca della prova, come tali strumentali, con la conseguente impossibilità di considerare, in linea strettamente logica, legittimamente allegato, ammesso ed assunto ogni atto istruttorio compiuto tramite il loro impiego processuale solo di fatto. Tali argomentazioni difensive, pur pregevoli ed interessanti giuridicamente, apparivano tuttavia disattese nella stessa sentenza della Cassazione: questa, da un lato, aveva evidenziato che con reiterate pronunce la Corte Costituzionale in relazione al limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 c.p.p. per le intercettazioni telefoniche, ha osservato che nell'art. 15 della Costituzione, che è il corrispondente dell'art.8 CEDU, "trovano protezione due distinti interessi: quello inerente alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni, riconosciuto come connaturale ai diritti della personalità definiti inviolabili dall'art.2 della costituzione, e quello connesso all'esigenza di prevenire e reprimere i reati, vale a dire ad un bene anch'esso oggetto di protezione costituzionale" (Corte Cost. n. 81 del 1993, n.366 del 1991, ed altre precedenti),per cui non possono validamente ammettersi in giudizio mezzi di prova che siano stati acquisiti attraverso attività compiute in violazione delle garanzie costituzionali poste a tutela dei fondamentali diritti dell'uomo o del cittadino e per cui è stata sottolineata la necessità di provvedimenti da parte dell'AG. precisi e motivati, sulle modalità di esecuzione e sui limiti di utilizzabilità per il perseguimento di interessi costituzionalmente protetti;
e, dall'altro lato, nell'affermare l'inutilizzabilità delle 6 Momin intercettazioni telefoniche ed ambientali disposte per l'accertamento di una fattispecie criminosa associativa rivelatasi inesistente, non aveva rilevato profili di incostituzionalità in relazione alla questione prospettata dalla difesa, rimettendo all'esame dei giudici di merito la valutazione, ai fini della responsabilità penale, delle risultanze processuali, diverse da quelle dichiarate inutilizzabili. Peraltro osservava ancora la Corte distrettuale - la questione appariva più formale che sostanziale, perché se è vero che l'art. 185 c.p.p. prevede l'invalidità di tutti gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo, ciò non significa che qualsiasi nullità determini tale effetto a catena, proprio per la sussistenza del principio di conservazione degli atti: così, alla stessa stregua, devono essere considerati invalidi quegli atti strettamente dipendenti da quelli dichiarati inutilizzabili, ad eccezione di quelli che abbiano una validità autonoma e siano stati formati in maniera formalmente e giuridicamente corretta;
nel merito, poichè la Corte di Cassazione aveva dichiarato la Inutilizzabilità di tutte le conversazioni telefoniche intercettate, bisognava verificare se sussistevano diverse ed autonome prove a carico del PR EN;
orbene dall'esame degli atti, e sulla scorta dell'esperita istruttoria dibattimentale e delle stesse ammissioni del PR EN, era emerso in maniera pacifica quanto segue: il PR, mentre era impegnato in una riunione della Lega AL a Milano, aveva ricevuto una telefonata da parte del figlio EO, e poi la visita del congiunto e del CA, i quali l'avevano informato della telefonata del VE e delle manovre che si stavano ponendo in essere in relazione alla partita NO-NE, e che una macchina "era andata in laguna a prendere il sole"; aveva poi incontrato il LI, in qualità di dirigente della società lagunare, che era stato già contattato dal figlio EO, e il presidente della stessa società LL, (entrambi, a suo dire, l'avevano inquietato parecchio, in quanto quest'ultimo, in particolare, gli aveva riferito di aver tentato di comprare il NO e che era socio del OR al 25%, e che c'era un vecchio accordo firmato dal CA per l'acquisto di DO per 700.000 euro); a seguito di tali colloqui, il PR aveva capito che c'era qualcosa di strano ed aveva intuito che il OR voleva dare un premio a vincere al NE contro il NO, e per tale motivo aveva incontrato, poi, il presidente del OR, Romero, registrando la conversazione;
era preoccupatissimo ed aveva fatto tantissime telefonate al AL IN, già incontrato il 7 giugno, ed aveva ricevuto assicurazione sul corretto svolgimento della partita;
da tutte tali indagini, aveva tratto la fondata convinzione di un'interferenza illecita di terzi sull'incontro con il NE, costituita dalla presunta promessa di un premio a vincere al NE, da parte del OR, diretto concorrente del NO per la promozione in serie "A", nonostante la squadra del NE, essendo ultima in classifica, fosse irrimediabilmente destinata alla retrocessione e si trovasse anche dal punto di vista finanziario in stato di dissesto;
giustamente in sentenza era stato dunque censurato il comportamento dell'imputato il quale - una volta acquisita la 7 тонит consapevolezza che la turbativa fosse reale o solo percepita - anziché rivolgersi agli organi istituzionali della giustizia sportiva e cioè alla DE specificamente competente per il controllo sulla regolarità degli incontri o anche alla polizia giudiziaria, trattandosi di reato ex art. 1 della Legge n. 401/89, tanto più che come vice presidente aveva l'obbligo giuridico di segnalare l'irregolarità della condotta posta in essere da parte del OR, aveva preferito neutralizzare la presunta interferenza ponendo le basi di una controproposta concorrenziale diretta a perseguire non la finalità voluta dalla norma sul regolare svolgimento della partita ma bensì quella, più pratica e rapida, che poi interessava più di qualsiasi altra considerazione, di assicurarsi, comunque, l'esito favorevole della stessa, con la promessa di una consistente somma di danaro pochi giorni prima della partita decisiva ai fini della promozione nella serie superiore, e di un conseguente vantaggio economico camuffato dalla trattativa dell'acquisto del giocatore DO, alla quale aveva dato corso malvolentieri, perché il giocatore non interessava e tanto più che avrebbe potuto acquistarlo a costo zero con la retrocessione della squadra del NE nella serie inferiore;
la somma promessa era appunto quella di 250.000 euro, che era stata ritenuta necessaria per controbattere il premio a vincere offerto dal OR, e che, a detta dell'imputato, doveva essere consegnata ai giocatori del NO come premio per la partita vinta con il NE, e, per tale motivo, l'aveva fatta predisporre in contanti in una busta, che doveva essere consegnata al capitano, perché la dividesse con i compagni e con lo staff, ma era stata dirottata e consegnata al LI, quale parziale acconto per l'acquisto del giocatore DO;
detta giustificazione, addotta dall'interessato sulla mancata consegna del danaro ai giocatori, appariva a dir poco incredibile ("non c'è stato tempo, non era il caso, i giocatori andavano via e tornavano dopo un mese, non potevo dare i soldi sul pullman, erano ubriachi"): in un clima di gioia con i giocatori, felici, e che stavano festeggiando negli spogliatoi, spruzzandosi spumante ed acqua, quella era invece proprio l'occasione migliore per la consegna del premio tanto più che gli stessi sarebbero partiti per le vacanze;
appariva evidente che la consegna del danaro a favore dei giocatori, non solo non era prevista, ma non poteva essere nemmeno effettuata, in quanto erano avvenuti, prima della partita, degli accordi, che avevano indotto il PR a predisporre il danaro in contanti per far fronte all'impegno assunto già con il LI e che prevedeva la consegna del danaro sicuramente, subito dopo il conseguimento del risultato positivo della partita, se non addirittura prima;
a tale riguardo occorreva rilevare che la disposizione data per l'operazione del reperimento del danaro in contanti le cui modalità erano emerse - dall'istruttoria dibattimentale, ed in particolare dall'esame di testimoni poteva essere determinata solo per l'adempimento di un impegno urgente ed importante, che non poteva essere quello del premio ai giocatori, che poteva essere consegnato anche dopo la partita, né quello dell'acconto per l'acquisto del giocatore DO, che, мошна come già evidenziato in sentenza, non era il vero scopo dell'accordo; detta finalità era, invece, quella concernente l'esito positivo dell'incontro, che il PR intendeva perseguire, anche illecitamente, come era risultato dall'esame complessivo della sua condotta nella vicenda;
anche il Presidente del NE, GI LL, con la sua deposizione, pur cercando di non assumersi responsabilità in merito, tuttavia aveva fatto capire che una trattativa era in corso e della quale se ne interessava il LI, che aveva avuto incarico anche di vendere dei giocatori: dalle sue dichiarazioni, reticenti, si poteva evincere che lo stesso, che era stato convocato appositamente per una decisione importante, che solo lui poteva prendere in qualità di presidente, aveva avallato l'operato del LI, anche con la messa in scena della cessione del calciatore DO, di cui, peraltro, non se ne era parlato durante tale incontro, perché, in fin dei conti, non interessava a nessuno;
e la circostanza della pattuizione illecita intercorsa tra PR e LI aveva trovato conferma nella stretta sequenza temporale tra la convocazione a Milano del direttore del NO CA, con i moduli per il trasferimento di un giocatore per la mattina del 9 giugno 2005, e, in data 14/6, nel sequestro di un'ingente somma di danaro in contanti consegnata personalmente dal presidente del NO al dirigente della squadra avversaria LI a stretto ridosso dell'esito favorevole della partita, dazione avvenuta nella sede dell'azienda del PR in Cogliate e con modalità atipiche (contanti per somma cospicua anziché assegni o bonifici ) - da parte dei Carabinieri di varie stazioni che avevano predisposto l'operazione di sottoposizione a controllo dell'auto del LI e di pedinamento della stessa fin dalla partenza da Milano (sulle modalità del controllo i sull'auto e del rinvenimento del danaro contenuto in una busta bianca con la dicitura BNL e del conseguente sequestro del danaro per mancanza di giustificazioni plausibili da parte del LI aveva deposto il mar.llo Ciancimino); a ciò bisognava aggiungere una conferma significativa rappresentata dalla condotta del LI, che, nel tentativo di occultare la provenienza del danaro sequestratogli, dall'azienda del PR, dove, In effetti era avvenuta la consegna del danaro, aveva fornito diverse spiegazioni, indicative soltanto di una causale illecita, ed aveva evidenziato, in particolare, la sua condotta di autore ed esecutore dell'accordo criminoso;
conclusivamente: sulla base della ricostruzione indiziaria compiuta, depurata di tutte le conversazioni telefoniche - ricostruzione riscontrata dall'esito delle indagini, dal sequestro del danaro e dalle stesse ammissioni dell'imputato si poteva ritenere, da un lato, che vi era - stato un accordo illecito e che l'offerta di danaro era da mettere in correlazione con il risultato della competizione, e, dall'altro lato, che l'accertamento di una causale formale della promessa e della conseguente dazione, poteva considerarsi irrilevante per il fatto che, ai fini della violazione della norma dell'art. 1 L. 401/89, che è strutturata come reato di pericolo astratto e di reato di attentato, a forma libera ed a consumazione anticipata, ciò che rilevava unicamente ai fini di causa era valutare se, Inamin di fatto,la promessa di corrispondere una consistente somma di danaro alla squadra avversaria in diretta correlazione e a ridosso della competizione fosse idonea a condizionare l'esito dell'incontro che si sarebbe disputato tre giorni dopo, alterandone il fisiologico risultato;
la valutazione, sotto il profilo logico-giuridico dell'idoneità ex ante della condotta e dell'univocità di essa, doveva essere risolta affermativamente, anche per la sostanziale ammissione resa dall'imputato secondo cui ciò doveva servire a che non ci fosse animosità (udienza 21/2/2007, pag. 65 trascrizioni), il che valeva di per sé come elemento di turbativa rispetto all'imparziale svolgimento di una competizione agonistica;
la difesa dell'imputato aveva obiettato che il PR aveva agito per legittima difesa reale o putativa e che era inevitabile la sua condotta con riferimento all'art. 52 c.p., ed aveva prospettato la tesi avente come punto nodale l'illiceità del premio contro offerto da una squadra terza rispetto a quelle impegnate nella partita, per il fatto che il OR, nelle ultime due partite di campionato, aveva ancora speranza di raggiungere la promozione diretta in serie "A": la tesi così prospettata, pur espressa in maniera suggestiva, non poteva essere accolta sotto l'aspetto strettamente giuridico, proprio per la validità delle argomentazioni svolte dal giudice di prime cure, che, partendo dalla premessa della insussistenza di un diritto a vincere in capo all'imputato - ma tutt'al più di un interesse a veder rispettate le regole della competizione, in conformità con lo scopo perseguito dalla norma, che esige un regolare e leale svolgimento dell'incontro, per cui v'era un diritto, semmai, ad avere uno svolgimento regolare della gara aveva sottolineato che l'introduzione, nel - rapporto con l'avversario, dell'elemento di una promessa a contenuto patrimoniale, aveva comportato, invece, effettivamente, un effetto distorsivo nel rapporto tra le compagini avversarie con conseguente idoneità all'alterazione del risultato, senza che ciò potesse, pertanto, ritenersi scriminato invocando la causa di giustificazione in esame: anche dato per ammesso l'illecito premio a vincere al giocatori del NE da parte della dirigenza del OR, non per questo il correlativo contrario premio a perdere, anche se mascherato dalla compravendita del giocatore DO, poteva essere interpretato come il ristabilimento della regolarità della partita, proprio perché al PR non interessava tanto il regolare svolgimento della partita, quanto il conseguimento, ad ogni costo, del risultato positivo, come unica finalità della sua condotta;
anzi, paradossalmente, il cd. "premio contro" il NO, di cui non era risultata la prova del suo effettivo conferimento da parte dei responsabili del OR AL e che secondo i difensori dell'imputato avrebbe assunto il carattere di una - illecita ingerenza, non solo sportiva - sotto il profilo penale, invece, non avrebbe avuto alcun rilievo, perché avrebbe perseguito lo scopo di sollecitare i giocatori della squadra veneta, ormai retrocessa in serie "B", ad affrontare l'incontro calcistico con il NO con spirito sportivo più aderente alle finalità della norma, che esige il leale e normale impegno nello svolgimento di ogni gara, e che doveva essere profuso, quindi, anche 10 momen र per questo incontro, che non rivestiva alcun interesse per la squadra del NE: l'intervento del PR, invece, concretizzatosi nel modo quale precisato, esulava completamente dal perseguimento dello scopo imposto dalla norma, in quanto era diretto a garantirsi, da parte dei giocatori avversari, un impegno molto al di sotto del rendimento normale, contraddistinto da spirito vacanziero, e, comunque, ad assicurarsi, in ogni caso, un esito positivo dell'incontro calcistico che avrebbe attribuito alla sua squadra la matematica certezza della promozione in serie "A"; se, effettivamente, avesse voluto ristabilire le condizioni per un regolare e leale svolgimento dell'incontro, il PR avrebbe potuto bilanciare l'iniziativa della diretta rivale nella promozione alla serie superiore promettendo un premio a vincere ai suoi giocatori e spronandoli a vincere: sotto l'aspetto dell'inevitabilità della condotta tenuta dall'agente, la condotta illecita può ritenersi legittimamente scriminata soltanto qualora il soggetto non possa evitare il pericolo reale o presunto, se non ponendo in essere quella determinata condotta illecita, che deve, pertanto, ritenersi necessitata, mentre, come era stato evidenziato, il PR avrebbe non solo potuto rivolgersi alle autorità sportive, nell'ambito delle quali avrebbe potuto trovare facile ascolto anche per il ruolo ricoperto in Lega, ma avrebbe dovuto, proprio per tale incarico, segnalare il possible illecito sollecitando una rigorosa verifica sulla correttezza della competizione da parte degli organi istituzionalmente preposti all'attività ispettiva, di vigilanza e di controllo, per cui la scelta di farsi giustizia da solo non poteva trovare tutela da parte dell'ordinamento giuridico. La difesa dell'imputato aveva anche osservato che l'imputato doveva essere mandato assolto dal reato per carenza dell'elemento soggettivo del dolo specifico, perché premesso che il dolo specifico va inteso come dolo intenzionale e cioè come rappresentazione e volizione dell'evento quale conseguenza diretta ed immediata della condotta dell'agente, e l'obiettivo primario perseguito è , nei reati di attentato, collegato a quello dell'idoneità ed univocità degli atti nel caso specifico il PR - voleva assicurarsi l'arrendevolezza della squadra veneta o mirava in via esclusiva o prioritaria ad elidere l'intervento del OR AL con l'offerta di un premio contro per alterare il regolare svolgimento dell'incontro NO-NE. Nella sentenza di primo grado era stata ritenuta la coesistenza dei due intenti, e ciò era indice di equivocità della condotta, che non poteva portare all'affermazione della sussistenza del dolo specifico: al momento dell'intervento del PR le condizioni di lealtà e di correttezza nello svolgimento della gara sarebbero già state alterate da altri, non solo per la probabile promessa contro,ma anche per un legame di commistione societaria ' vietata dalle norme federali per cui il PR aveva cercato prima di tutto di I riequilibrare le alterate condizioni per lo svolgimento della gara e di capire fino a qual punto si fosse spinto l'intervento del OR, persistendo il dubbio, durante, e, 11 perfino, dopo la gara, di non aver realmente neutralizzato l'accordo tra il OR ed il NE, nonostante il risultato positivo. Osservava in proposito la Corte distrettuale che la difesa dell'imputato aveva prospettato un falso problema, in quanto tutta la condotta del PR era stata improntata a perseguire l'unico ed esclusivo scopo che era quello del conseguimento del risultato positivo, che gli avrebbe assicurato matematicamente la promozione in serie "A", per cui, animato da tale intento, aveva promesso la dazione della somma concordata di euro 250.000,00, e così facendo aveva inteso raggiungere il predetto obiettivo, alterando, comunque, il risultato della competizione e violando lo scopo della norma che esige un corretto e leale svolgimento della gara, per cui non poteva trovare giustificazione alcuna il suo comportamento di contrapposizione all'illecita condotta del OR AL con una condotta altrettanto lesiva delle finalità della norma: se avesse voluto ristabilire le condizioni per un corretto e leale svolgimento della gara avrebbe dovuto segnalare l'illecita interferenza agli organi competenti della giustizia sportiva Non poteva trovare infine condivisione, ad avviso della Corte di merito, la prospettazione difensiva secondo cui i destinatari della norma sarebbero soltanto i partecipanti alle competizioni sportive, e cioè, nel caso specifico, I giocatori, per cui i presidenti ed i dirigenti non potrebbero essere ricompresi tra i soggetti attivi del reato: bastava osservare al riguardo che gli atleti sono inseriti in organizzazioni complesse, strutturate sotto forma di società commerciali, dalle quali dipendono economicamente e disciplinarmente, e che devono sottostare a numerosi adempimenti di carattere contabile, come la redazione di bilanci, come l'iscrizione ai campionati e il pagamento dei giocatori, per cui, a prescindere dai giocatori, ben possono essere i responsabili di tali società ad avere interesse ad alterare l'esito regolare di una gara per perseguire un intento speculativo importante, molto spesso di carattere finanziario, ai fini delle sorti stesse delle società; nel caso in esame la combine avrebbe assicurato alla società del NE, che versava in stato di dissesto, una liquidità che avrebbe potuto, forse, salvarla dal fallimento, mentre alla società del NO la promozione in serie "A" avrebbe apportato maggiori introiti e avrebbe comportato una rivalutazione del parco-giocatori, per cui sembrerebbe più logico ricomprendere nella ratio della norma, intesa in senso estensivo, ogni forma di frode nelle competizioni sportive, commessa dalle società partecipanti alle stesse. Ricorre per cassazione il PR EN affidando le sue doglianze a distinti atti di impugnazione redatti rispettivamente dai suoi due difensori, avvocato Vernazza ed avvocato Mascia. RICORSO AVVOCATO VERNAZZA - Con il primo motivo viene riproposta la questione della inutilizzabilità derivata anche ad atti da ritenersi consecutivi rispetto a quelli affetti da inutilizzabilità, al pari di quanto previsto in tema di nullità; in proposito viene richiamata l'ordinanza n. 332 del 12 27.9.2001, della Corte Costituzionale con la quale il Giudice delle leggi, pur rigettando la prospettata incostituzionalità dell'art. 191 c.p.p. in ordine al problema della invalidità derivata da inutilizzabilità, ha affermato che il regime vigente "supera il profilo del vizio dell'atto processuale e delle relative conseguenze sanzionatorie in termini di invalidità, diretta o derivata, per incidere - attraverso l'autonoma categoria della inutilizzabilità non sull'atto processuale illecito, in sé e per sé considerato, ma direttamente sulla sua idoneità giuridica a svolgere funzione di prova": ad avviso del ricorrente, ciò starebbe a significare che "quella prova" (ossia quella inutilizzabile) non potrebbe costituire presupposto di nessun altro atto che da essa direttamente derivi, ed al riguardo si cita l'esempio di un teste di p.g. chiamato a deporre sull'ascolto, e quindi sul contenuto, di una telefonata intercettata ritenuta inutilizzabile: in tal caso anche la deposizione del teste sul punto sarebbe inutilizzabile (viene evocata Cass. 03.07.2002, Rizzo + altri). La Corte territoriale del rinvio avrebbe dunque dovuto porsi il problema della cd. inutilizzabilità derivata e verificare se altre prove (in primis l'esame dell'imputato e le deposizioni testimoniali) avessero una loro totale autonomia (e fossero pertanto utilizzabili) o se invece, in toto o in parte, costituissero prova derivata in via pressoché immediata dalla prova dichiarata inutilizzabile dalla Cassazione;
il ricorrente fa altresì rilevare che lo stesso codice di procedura penale, all'art. 729 comma 1 ter, così si esprime: "non possono in ogni caso essere utilizzate le dichiarazioni, da chiunque rese, aventi ad oggetto il contenuto degli atti inutilizzabili ai sensi dei commi 1 e 1 bis"; il principio affermato in tale norma ribadirebbe, in termini espressi, il divieto di aggirare le inutilizzabilità sanzionate dalla stessa norma. Con il secondo motivo dopo la premessa secondo cui il premio offerto dal OR al - NE per un maggior impegno nella gara con il NO non sarebbe da considerarsi quale "premio a vincere" bensì quale premio "contro" (il NO), con evidenti connotazioni di illiceità si pone l'accento sull'elemento psicologico del reato, e si - assume che nella condotta del PR non sarebbe configurabile il dolo specifico richiesto quale elemento indispensabile per la configurabilità del reato contestato all'imputato. Il primo Giudice, circa la sussistenza o meno in capo all'imputato del dolo specifico, avrebbe errato nel far coincidere il dolo specifico con la semplice coscienza e volontà che l'azione dell'imputato stesso, anche se volta ad elidere l'altrui tentativo di illecito, era idonea ad alterare il regolare svolgimento della competizione;
ad avviso del ricorrente, la condotta del PR, dopo la notizia dell'illecita interferenza del OR AL, era volta ad accertare se davvero il "premio contro" fosse stato promesso e/o elargito, ed a cercare di ottenere dal co-presidente del OR AL, Romero, una sorta di confessione dell'illecito: vista l'impossibilità di comprovare l'illecito del OR AL, il PR, al fine di riequilibrare la situazione, aveva 13 Anvers.1 ! introdotto la prospettiva in capo ai dirigenti del NE - mediante la trattativa per l'acquisto del giocatore DO di conseguire un vantaggio economico equipollente a quello offerto dal OR;
tale condotta non si caratterizzerebbe per l'univocità degli atti in quanto, sotto il profilo materiale, essi erano in parte, e principalmente, volti a verificare prima, e ad elidere poi, il tentativo di illecito altrui, sotto il profilo psicologico, la prima, e principale intenzione del PR, era quella di smascherare l'illecito del OR per poter approdare alla giustizia sportiva con qualche elemento in mano;
l'alterazione della competizione era già stata causata dall'illecita condotta del OR AL (oltre che dalla commistione in capo a GI LL del possesso di quote delle due Società, OR e NE), e sarebbe stata comunque conseguenza secondaria dell'intervento volto ad elidere l'illecito altrui;
si sostiene con il ricorso che l'alterazione, pur voluta, non sarebbe stata perseguita come scopo primario, donde l'inconfigurabilità del dolo specifico che esige che l'evento (o l'attentato al bene protetto) costituisca l'obiettivo primario dell'azione dell'imputato. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della ritenuta insussistenza della legittima difesa, reale o putativa, con argomentazioni che sostanzialmente ripropongono le considerazioni già sottoposte ai giudici del merito, i quali, ad avviso del ricorrente, le avrebbero disattese, ad avviso del ricorrente, in maniera erronea e con obiezioni infondate, non essendo stata tenuta in debito conto la circostanza che il PR aveva agito per contrastare un'indebita interferenza esterna finalizzata ad alterare la leale competizione sportiva, esistendo in capo ad EN PR, quale Presidente della Società NO C.F.C. S.p.A. un diritto, tutelato dall'ordinamento, non a vincere ma a disputare la gara secondo i canoni della regolarità e quindi una gara immune da indebite interferenze che potessero influire sul suo esito, e dovendo considerarsi illecita, sia sul piano sportivo (art. 6 CGS) sia sul piano penale (art. L. 401/1989), l'interferenza del OR AL mediante offerta al NE di premio "a nuocere", di tal che ci si troverebbe in presenza sia del presupposto dell'esistenza di un diritto tutelato dall'ordinamento, sia del presupposto del pericolo attuale dell'altrui offesa ingiusta;
si afferma poi nel ricorso che la condotta in concreto posta in essere dal PR sarebbe stata l'unica via percorribile per tutelare il proprio diritto minacciato dall'offesa ingiusta altrui, avendo egli avuto contezza dell'illecita interferenza dei dirigenti del OR pochissimo tempo prima dello svolgimento della gara e non disponendo di alcun concreto dato probatorio per suffragare una denuncia di illecito sportivo ai competenti organi sportivi o all'Autorità Giudiziaria. RICORSO AVVOCATO MASCIA Con il primo motivo si denuncia vizio di omessa motivazione in ordine alla deduzione difensiva secondo cui, in relazione alla condotta del PR, sarebbe stato insussistente il bene giuridico tutelato dalla norma penale, cioè il "risultato 14 мошн conseguente al leale e corretto svolgimento della competizione": ciò in quanto esisteva un intreccio societario tra le società del NE e del OR come desumibile dal verbale di interrogatorio reso l'11 luglio 2005 al GIP di OR da GI (non US, come erroneamente indicato nel ricorso) LL, già Presidente del NE AL 1907 s.r.l. e della Venice Holding s.r.l., acquisito agli atti del processo (ed allegato al ricorso) da cui emergerebbe l'intreccio societario tra NE AL e OR AL, vietato dall'ordinamento sportivo proprio perché contrario alla "lealtà e correttezza della competizione"; donde, secondo il ricorrente, l'inoffensività in concreto della condotta tipica del reato ex art. 1, primo comma, della legge n. 401/1989, posto che, in base alla normativa vigente, qualora fosse stato accertato quell'intreccio societario, il NE AL ed il OR AL non avrebbero potuto continuare a disputare già da maggio alcuna partita del torneo di Serie "B" 2004/2005, ed anzi avrebbero subito sanzioni tali da mettere "fuori gioco" il OR AL dalla corsa per la promozione diretta dalla serie "B" alla serie "A"; si deduce quindi che la sentenza impugnata non solo avrebbe dovuto occuparsi di tale specifico aspetto e concludere per l'inoffensività in concreto della condotta tipica del reato contestato, ma avrebbe pure dovuto dar conto almeno della rilevanza dell'intreccio societario nel caso de quo, e si precisa che non potrebbe ritenersi soddisfatto, nemmeno implicitamente, l'onere motivazionale sul punto con l'accenno contenuto alla pagina 12 della sentenza circa "lo scopo perseguito dalla norma, che esige un leale e regolare svolgimento dell'incontro, per cui v'era un diritto, se mai, ad avere uno svolgimento regolare della gara": tale accenno non avrebbe risolto la questione dell'inoffensività in concreto ma dovrebbe considerarsi riferibile alla distinta prospettazione, illustrata in corso di causa da altro difensore del ricorrente, circa la sussistenza nella fattispecie della scriminante della legittima difesa, reale o putativa, rispetto al fatto tipico contestato al PR. Con il secondo motivo, si denuncia ancora vizio di omessa motivazione in ordine alla deduzione difensiva circa la configurabilità, nel caso concreto, del fatto tipico del reato, in particolare quanto alla riferibilità del termine "partecipanti", contenuto nella norma, a soggetti tutti diversi dagli atleti scesi in campo o dalla terna arbitrale, atteso che sarebbe risultato conclamatamente provato che nessuno di tali soggetti (né atleti, né componenti della terna arbitrale) rimase coinvolto nella combine ipotizzata, e che nessun dirigente indusse in alcun modo gli atleti della propria squadra a favorire la vittoria del NO AL: sarebbe sussistente il denunciato vizio motivazionale essendosi limitata la Corte distrettuale, a fronte delle argomentazioni difensive sul punto, ad una laconica ed insufficiente risposta concentrata in poche righe a pag. 14 della sentenza. Il terzo ed ultimo motivo (indicato in ricorso come quarto) è dedicato alla doglianza in 15 Inours punto di mancata estensione in via derivata dell'inutilizzabilità delle intercettazioni effettuate durante il procedimento dichiarate inutilizzabili dalla Suprema Corte, Sezione III Penale, con sentenza n. 407 del 25 febbraio 2010, per asserito contrasto con l'art. 8 CEDU, diventato norma comunitaria immediatamente applicabile (ex art. 11 Cost.) e, quindi, prevalente sulle norme nazionali contrastanti, a seguito dell'adesione da parte del Trattato UE di Lisbona del 2007, entrato in vigore il 1 dicembre 2009, alla CEDU stessa (vengono richiamate talune decisioni quali la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 2 marzo 2010, n.° 1220 e la sentenza del TAR Lazio, sezione II bis, 18 maggio 2010 n. 11984). Osserva il ricorrente che la questione dell'inutilizzabilità derivata, o meno, delle prove dibattimentali indipendenti, sotto il profilo logico giuridico, da quelle inutilizzabili, sarebbe oggetto di un oscillamento giurisprudenziale, con prevalenza dell'orientamento negativo in sede penale che però risulterebbe contrastato dalla giurisprudenza consolidata, di segno opposto, della giurisprudenza delle Sezioni tributarie della Corte di Cassazione, che in composizione sia plenaria, sia ordinaria, ammetterebbe concordemente, da gran tempo, il vizio dell'inutilizzabilità probatoria derivata [ed in proposito vengono evocate talune decisioni delle sezioni tributarie di questa Corte Cass.: Sez. Unite, 21 novembre 2002, n. 16424; Cass., 23 settembre 2008 4 novembre 2008, n. 26454]. Sostiene il ricorrente che il prevalente - orientamento della Cassazione penale risulterebbe in contrasto anche con l'art. 8 CEDU del 1950 [ratificata in Italia fin dal 1955], che al I comma sancisce: Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza»; ed al II comma stabilisce "non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto, a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui". I giudici di merito, in sede di rinvio, non avrebbero tenuto conto del fatto nuovo sopraggiunto rispetto al menzionato art. 8, consistente nell'adesione della UE, tramite il Trattato di Lisbona del 2007 [entrato in vigore il 1 dicembre 2009], alla CEDU stessa: ad oggi, le norme CEDU, quindi anche l'art. 8 in tema di libertà di segretezza delle comunicazioni, sarebbero norme non più solo "interposte", suscettibili come tali di "riempire" il parametro dell'art. 117,1° comma, Cost. in sede di eventuale giudizio incidentale di incostituzionalità ex artt. 23 e 53 L. 11 marzo 1953, n. 87 [cfr. sentenze Corte Costituzionale nn. 247-248 del 2007], ma vere e proprie norme comunitarie al più alto livello [quello dei Trattati], come tali immediatamente recepite e quindi già pienamente efficaci e vigenti_nell'ordinamento italiano ex art. 11 Costituzione. Ad avviso del ricorrente, l'art. 15 Cost. per quanto dotato della cd. "doppia riserva" 16 (assoluta di legge e rinforzata di giurisdizione), risultava già a priori svilito dalla scelta del Legislatore del 1988, che, con la previsione dell' art. 191 c.p.p., avrebbe escluso l'inutilizzabilità derivata delle prove diverse da quelle legate da un rapporto di dipendenza logico-giuridica a quelle dichiarate inutilizzabili: il che avrebbe determinato un profilo di irragionevolezza per la disparità di trattamento riservata alla sanzione dell'inutilizzabilità rispetto a quella, pure processuale, della nullità, per la quale l'art. 185 c.p.p. ha invece previsto in modo chiaro, preciso ed esplicito la categoria della "nullità derivata", questa ammessa dalla stessa giurisprudenza prevalente, così profilandosi, secondo il ricorrente, una questione di illegittimità costituzionale dell'art. 191 c.p.p. per violazione dell'art. 3 Cost., sollevabile d'ufficio anche in sede di rinvio;
muovendo da tali premesse, si sostiene nel ricorso che il giudice del rinvio avrebbe dovuto far prevalere - sul principio, privo di minima dignità costituzionale, del vitiatur sed non vitiat, richiamato dalla giurisprudenza di legittimità l'interpretazione favorevole all'affermazione dell'inutilizzabilità comunque "derivata" delle prove assunte a seguito di intercettazioni dichiarate inutilizzabili, attenendosi al canone di interpretazione conforme delle norme interne, anche processualpenali, a quelle comunitarie [art. 8 CEDU compreso], ovvero di disapplicazione diretta delle prime in caso di contrasto con le seconde;
ed in ogni caso la Corte di Appello di Genova, avrebbe dovuto sollevare una pregiudiziale comunitaria che, data la complessità della questione, avrebbe certamente potuto finalmente chiarire quanto in oggi è in discussione, pregiudiziale comunitaria che si chiede a questa Corte di sollevare;
la Corte d'Appello, non avrebbe depurato il quadro probatorio da ogni atto compiuto in precedenza mediante l'utilizzo in malam partem delle intercettazioni, fondando la propria decisione proprio sulle dichiarazioni considerate "ammissive" del PR, le quali però non sarebbero altro che una prova dichiarativa, oltre che un mezzo di difesa, assunta tramite l'utilizzo processuale di quelle stesse intercettazioni: in altre parole, si sarebbe tornati in tal modo ad un utilizzo in malam partem delle intercettazioni pure dichiarate Inutilizzabili, recuperando in particolare le dichiarazioni del PR, atto istruttorio che nel suo iter formativo sarebbe dipeso dalle intercettazioni stesse. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate. Vanno esaminate preliminarmente le questioni concernenti la cd. inutilizzabilità derivata, il rispetto della normativa CEDU e la pregiudiziale comunitaria. Nella giurisprudenza di questa Corte è stato ripetutamente affermato - anche nella vigenza dei principi del giusto processo ex artt. 111 Cost. e 6 CEDU che la regola - fissata nell'art. 185, comma primo, cod. proc. pen., secondo cui la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo, non può trovare applicazione in materia di inutilizzabilità, riguardando quest'ultima solo le 17 homes prove illegittimamente acquisite e non altre la cui acquisizione sia avvenuta in modo autonomo e nelle forme consentite (in termini, "ex plurimis", Sez. 2, n. 44877 del 29/11/2011 Ud. - dep. 02/12/2011 - Rv. 251361). Giova poi sottolineare - proprio in relazione alle deduzioni formulate dalla difesa del PR, con riferimento all'interrogatorio da questi reso, che, secondo tale prospettazione difensiva, dovrebbe considerarsi inutilizzabile perchè intimamente connesso con il contenuto delle conversazioni dichiarate inutilizzabili che le decisioni di questa Corte hanno considerato utilizzabili appunto le dichiarazioni rilasciate da soggetti direttamente coinvolti in conversazioni, pur dichiarate inutilizzabili, in relazione a casi in cui detti soggetti avevano riferito circostanze desumibili da tali conversazioni ed oggetto delle stesse;
tra le tante: Sez. 1, n. 1988 del 22/12/1997 Ud. - dep. 18/02/1998 - Rv. 209844, con la quale è stato escluso che dalla ritenuta inutilizzabilità di intercettazioni ambientali potesse derivare la inutilizzabilità dell'esame di imputati e testi - cui talune domande e precisazioni erano state poste traendo spunto da conversazioni captate mediante dette intercettazioni atteso che tale esame era stato del tutto autonomo dalle intercettazioni ambientali ed aveva offerto risultati probatori che, ai fini della formazione del convincimento del giudice, non potevano reputarsi inquinati essendo del tutto indipendenti dalle intercettazioni stesse;
Sez. 2, n. 12105 del 04/03/2008 Ud. - dep. 18/03/2008 - Rv. 239746, con la quale è stata ritenuta l'utilizzabilità ai fini cautelari delle dichiarazioni rese da soggetti - vittime di estorsioni che avevano confermato il contenuto delle conversazioni intercorse fra loro e gli estorsori, delle cui trascrizioni avevano avuto lettura essendo state esse registrate nel corso di intercettazioni telefoniche inutilizzabili;
Sez. 1, n. 21923 del 30/01/2007 Ud. - dep. 06/06/2007 Rv. 236694, con la quale è stato precisato che "in forza del principio "vitiatur, sed non vitiat", la sanzione processuale dell'inutilizzabilità di una prova rimane circoscritta alle prove illegittimamente acquisite (nella specie, intercettazioni telefoniche) e non incide in alcun modo sulle altre risultanze probatorie, anche se queste sono collegate a quelle inutilizzabili (nella specie, la rappresentazione oggettiva del colloquio intercettato eseguita da uno dei colloquianti nel corso dell'Interrogatorio)". -Né dalle considerazioni svolte dalla difesa del PR pur diffuse emergono elementi argomentativi tali da indurre a discostarsi dall'indirizzo interpretativo appena illustrato, che si ricollega all'opzione ermeneutica, quanto alla distinzione ed autonomia delle categorie della nullità e dell'inutilizzabilità, privilegiata anche dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5021 del 27/03/1996 (dep. 16/05/1996, Rv. 204644), ed ha ricevuto l'autorevole avallo della Corte Costituzionale: quest'ultima, con la decisione n. 0332 del 2001 (Num. mass.: 0026558) - nel dichiarare la manifesta inammissibilità della questione di legittimità 18 (мошы costituzionale dell'art. 191 del codice di procedura penale, sollevata per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui "consente l'utilizzazione di prove che derivino, non solo in via diretta, ma anche in via mediata da un atto posto in essere in violazione di divieti, ed in particolare l'utilizzazione del risultato di una perquisizione nulla" - così si è testualmente espressa: "la soluzione prospettata dal giudice a quo finisce per trasferire nella disciplina della inutilizzabilità un concetto di vizio derivato che il sistema regola esclusivamente in relazione al tema delle nullita: sicché l'accoglimento del quesito comporterebbe l'esercizio di opzioni che l'ordinamento riserva esclusivamente al legislatore, in una tematica, per di più che quale quella dei - rapporti di correlazione o dipendenza tra gli atti probatori - ammette, già sul piano logico, un'ampia varietà di possibili configurazioni e alternative". e significativa conferma dell'inapplicabilità in via generale del principio Un'ulteriore della nullità derivata anche alla inutilizzabilità è ravvisabile nella legge 3.8.2007, n. 124, in materia di segreto di Stato, che ha espressamente previsto l'inutilizzabilità derivata negli artt. 202 e 270-bis c.p.p. dove si legge che le notizie coperte da segreto di Stato non possono essere utilizzate né direttamente, né indirettamente, fatte salve le prove acquisite sulla base di elementi autonomi e indipendenti;
si tratta di una disciplina peculiare che non può valere come criterio ermeneutico di portata generale (vedi comma quinto dell'art. 202 c.p.p. come modificato dalla legge citata): dunque, quando il legislatore ha voluto dare rilievo all'inutilizzabilità derivata lo ha espressamente previsto. Ancora, mette conto sottolineare che già con la sentenza di annullamento della precedente sentenza della Corte territoriale era stato significativamente evidenziato e precisato che i giudici di seconda istanza avrebbero dovuto riesaminare la posizione degli imputati ivi compresa quindi, per ciò che qui rileva, quella del PR EN in punto di responsabilità alla luce delle risultanze processuali diverse da quelle dichiarate inutilizzabili, così chiaramente limitando alle sole intercettazioni la declaratoria di inutilizzabilità. Ma, in aggiunta alle considerazioni finora espresse pur di per sé assorbenti -va ulteriormente precisato che: a) ben avrebbe potuto il PR al pari degli altri - avvalersi della facoltà, riconosciuta per legge, di non rendere imputati - -interrogatorio; b) dagli atti si rileva che l'interrogatorio del PR nel dibattimento di primo grado - prese avvio dalle domande rivoltegli dal suo difensore avv. Vernazza, e poi proseguì con le risposte alle domande formulate dal P.M. nel controesame;
c) l'interrogatorio dell'imputato fu acquisito quindi ritualmente, nel pieno rispetto di tutte le garanzie difensive;
d) il contenuto delle conversazioni intercettate e dichiarate inutilizzabili non risulta in alcun modo considerato nel percorso argomentativo seguito 19 НИ : dai giudici di seconda istanza in sede di rinvio;
e) le domande rivolte all'imputato dovevano riguardare, ovviamente, i fatti oggetto dell'imputazione. Di tal che, conclusivamente, sulla scorta di tutte le suesposte considerazioni, risulta infondata la tesi difensiva circa l'asserita inutilizzabilità dell'interrogatorio del PR: tale atto rivestiva legittimamente valore probatorio e, pertanto, ben poteva essere preso in considerazione dai giudici di merito ai fini della decisione. Così ritenuta la piena utilizzabilità dell'interrogatorio del PR EN, e degli altri elementi probatori diversi dalle conversazioni dichiarate inutilizzabili, con riferimento alle norme del diritto interno in tema di nullità ed inutilizzabilità, risultano infondate anche le deduzioni difensive concernenti l'asserita violazione della normativa comunitaria e dei principi affermati con le decisioni della CEDU. E' bene precisare innanzi tutto che già la Corte Costituzionale ha avuto modo di affermare (v. sentenza n. 34 del 1973) che nell'art. 15 della Costituzione "trovano protezione due distinti interessi: quello inerente alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni, riconosciuto come connaturale ai diritti della personalità definiti inviolabili dall'art. 2 della Costituzione, e quello connesso all'esigenza di prevenire e reprimere i reati, vale a dire ad un bene anch'esso oggetto di protezione costituzionale" (v. anche sent. nn. 120 del 1975, 98 del 1976, 223 del 1987, 366 del 1991); e, con specifico riferimento alla normativa che disciplina le intercettazioni telefoniche, Giudice delle leggi così si è espresso: le speciali garanzie previste dalle norme che regolano le intercettazioni telefoniche, a tutela della segretezza e della libertà di comunicazione telefonica, rispondono all'esigenza costituzionale per la quale l'inderogabile dovere di prevenire e di reprimere reati deve essere svolto nel più assoluto rispetto di particolari cautele dirette a tutelare un bene, l'inviolabilità della segretezza e della libertà delle comunicazioni, strettamente connesso alla protezione del nucleo essenziale della dignità umana e al pieno sviluppo della personalità nelle formazioni sociali (art. 2 della Costituzione); il particolare rigore delle garanzie previste da tali disposizioni intende far fronte alla formidabile capacità intrusiva posseduta dai mezzi tecnici usualmente adoperati per l'intercettazione delle comunicazioni telefoniche, al fine di salvaguardare l'inviolabile dignità dell'uomo da irreversibili e irrimediabili lesioni (sent. Corte Cost. n. 81 del 1993). Questa Corte, ponendosi nella scia della giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia, ha precisato, appunto in relazione ai rapporti tra le norme del diritto interno concernenti le intercettazioni telefoniche e l'art. 8 CEDU, che "il provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, sia esso un giudice o un pubblico ministero, è altresì idoneo a garantire il rispetto dell'art. 8 della CEDU, nella interpretazione che ne è stata data dalla Corte Europea dei diritti dell'Uomo, offrendo un'adeguata tutela 20 Смошт contro le ingerenze arbitrarie dei pubblici poteri nella vita privata" (in termini, Sez. 2, n. 18284 del 2011); ed in precedenza era già stato precisato da questa Corte che la regolamentazione delle intercettazioni delle comunicazioni tra presenti, anche effettuate mediante video-registrazioni, non contrasta con gli articoli 14 e 15 Cost. e 8 Conv. eur. dei diritti dell'uomo, i quali stabiliscono che i diritti all'inviolabilità del domicilio e la segretezza di ogni forma di comunicazione possono essere limitati, per atto motivato dell'autorità giudiziaria, al fine di salvaguardare la sicurezza nazionale nonché l'ordine e la prevenzione dei reati (Sez. 1, n. 16965 del 29/01/2003 Ud. - dep. 10/04/2003 - Rv. 224240, Augugliaro ed altro). La presente vicenda processuale risulta essersi svolta nella piena osservanza dei principi fissati dalla stessa giurisprudenza della Corte e.d.u. secondo cui il rispetto dei canoni dell'equo processo impone di verificare che all'imputato ed al suo difensore sia stata data la possibilità di contestare l'utilizzo di un dato mezzo di prova, nonché la "qualità della prova", inclusa la verifica di eventuali circostanze che possano far dubitare dell'affidabilità o dell'accuratezza della prova medesima (cfr. Corte e.d.u., 25.2.2010, n. 20100, Mokhov c. Russia): nel caso in esame, come si è visto, i difensori del PR hanno avuto ampia possibilità di contestare l'utilizzo di elementi probatori ed in particolare l'interrogatorio di PR EN - diversi dalle conversazioni oggetto delle intercettazioni dichiarate inutilizzabili;
si veda anche Corte e.d.u., 28.7.2009, Lee Davies c. Belgio, che ha escluso la violazione in un caso in cui, a seguito di una perquisizione illegittima, gli indagati erano stati sorpresi in flagranza di reato, escludendo, in quel caso, che le modalità illegittime dell'accesso avessero influito sulla : qualità della prova raccolta. : Né rileva, con riferimento alla specifica questione qui esaminata, la pronuncia n. 113/2011 della Corte Costituzionale con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione e dell'art. 46 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dell'art. 630 c.p.p., nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della CEDU. Ne deriva la insussistenza delle condizioni e dei presupposti per la pregiudiziale comunitaria sollecitata dalla difesa del ricorrente, anche alla luce del seguente principio condivisibilmente enunciato da questa Corte: "L'obbligo di rimettere in via pregiudiziale le questioni relative all'interpretazione delle norme comunitarie alla Corte di giustizia non sussiste: a) allorché la Corte nazionale abbia constatato che la questione non è pertinente;
b) allorché la disposizione comunitaria abbia già costituito oggetto di interpretazione;
C) allorché la corretta applicazione del diritto comunitario si impone 21 con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi” (in termini, Sez. 5, n. 3113 del 09/10/1987 Ud. - dep. 09/03/1988 - Rv. 177842). Una volta risolte le questioni in rito sollevate dalla difesa del PR, può ora procedersi al vaglio delle ulteriori censure concernenti il denunciato vizio di motivazione in ordine alle doglianze che erano state dedotte in appello, con specifico riferimento alle valutazioni probatorie relative alla ritenuta colpevolezza dell'imputato - anche per quel che riguarda gli elementi costitutivi del reato allo stesso contestato ed al diniego della - configurabilità dell'esimente della legittima difesa di cui all'art. 52 del codice penale. Nella concreta fattispecie la decisione impugnata si presenta formalmente e sostanzialmente legittima ed i suoi contenuti motivazionali - quali sopra riportati nella parte narrativa e da intendersi qui integralmente richiamati onde evitare superflue ripetizioni - forniscono, con argomentazioni basate su una corretta utilizzazione e valutazione delle risultanze probatorie (atti di indagine della P.G., dichiarazioni acquisite nel corso dell'istruttoria dibattimentale ivi comprese quelle del PR - stesso sequestro della somma di denaro, etc.), esauriente e persuasiva risposta ai - quesiti posti dalla difesa dell'imputato. Con le dedotte doglianze il ricorrente, per contrastare la solidità delle conclusioni cui è pervenuto il giudice del merito, non ha fatto altro che riproporre in questa sede tutta la materia del giudizio, adeguatamente trattata, in relazione ad ogni singola tematica, dalla Corte territoriale. Sicchè le critiche mosse dal ricorrente alla sentenza impugnata si risolvono in censure che tendono sostanzialmente anche ad una diversa valutazione delle risultanze processuali non consentita nel giudizio in Cassazione. Ed invero, in tema di sindacato del vizio di motivazione, compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria : valutazione a quella compiuta dal giudici del merito, ma solo quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, dandone una corretta e logica interpretazione, con esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti;
se abbiano, quindi, correttamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass., Sez. Un., 13.12.1995, n. 930/1996; id., Sez. Un., 31.5.2000, n. 12). E poiché il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità deve, per espressa previsione normativa, risultare dal testo del provvedimento impugnato, o - a seguito della modifica apportata all'art. 606.1, lett. e), c.p.p. dall'art. 8 della L. 20.2.2006, n. 46 - da “altri atti del procedimento specificamente indicati nei motivi di gravame", tanto comporta, quanto al vizio di manifesta illogicità, per un verso, che il ricorrente deve dimostrare in tale sede che l'iter argomentativo seguito dal giudice è assolutamente carente sul piano logico e, per altro verso, che questa dimostrazione non ha nulla a che fare con la prospettazione di un'altra interpretazione o di un altro iter, quand'anche in tesi egualmente corretti sul piano logico;
ne consegue che, una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo 22 M oms esame, a nulla vale opporre che questi atti si presterebbero ad una diversa lettura o interpretazione, ancorché, in tesi, munite di eguale crisma di logicità (cfr. Cass., Sez. Un., 27.9.1995, n. 30; id., Sez. Un., 30.4.1997, n. 6402; id., Sez. Un., 24.11.1999, n. 24; in termini sostanzialmente identici, ancorché con riferimento alla materia cautelare, Sez. Un., 19.6.1996, n. 16; e non dissimilmente, Sez. Un., 27.9.1995, n. 30; id., Sez. Un., 25.10.1994, n. 19/1994; e, con riguardo al giudizio, Sez. Un., 13.12.1995, n. 930/1996; id., Sez. Un., 31.5.2000, n. 12). Inoltre, l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606.1, lett. e), c.p.p., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, proprio perché l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi come s'è detto - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Cass., Sez. Un., 24.9.2003, n. 47289; id., Sez. Un., 30.11.2000, n. 5854/2001; id., Sez. Un., 24.11.1999, n. 24), Per completezza argomentativa si impongono peraltro talune ulteriori precisazioni in relazione alle tesi prospettate dal ricorrente. E' infondato l'assunto difensivo secondo cui il termine "partecipanti" indicato nell'art. 1 della legge n. 401 del 1989 sarebbe riferibile solo agli atleti che scendono in campo (giocatori e terna arbitrale), con conseguente asserita non configurabilità del reato contestato al PR. Ed invero, alle condivisibili considerazioni già svolte dalla Corte d'appello circa l'assetto organizzativo di una società sportiva con conseguente riconducibilità anche dei dirigenti nel novero dei "partecipanti" vanno aggiunti - argomenti desumibili dalla formulazione letterale delle disposizioni relative al reato de quo. Quanto al PR, quale soggetto attivo del reato, va altresì evidenziato, in aggiunta a quanto appresso si preciserà circa il significato di "partecipanti", che l'incipit dell'art. 1 della legge n. 401 del 1989 è "chiunque" offre......; quanto al destinatari dell'offerta o della promessa del denaro o dell'utilità, non v'è dubbio che tra i "partecipanti" alla competizione sportiva (questa definita "manifestazione sportiva", ai sensi dell'art. 1, c. 1 bis, d.l. 20 agosto 2001, n. 336, conv. con modif. in legge 19 ottobre 2001, n. 337) debbono intendersi ricompresi anche i dirigenti delle società sportive, alla luce delle seguenti ulteriori argomentazioni: a) il secondo comma dello stesso art. 1 stabilisce che le medesime pene si applicano anche al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità; b) ai sensi dell'art. 5, secondo comma, della legge in esame, alla condanna consegue la pena accessoria di cui all'art. 32 bis del codice penale (interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese), "limitatamente agli uffici direttivi delle società sportive"; c) tale ultima formulazione rende dunque evidente che per "partecipanti" devono intendersi anche i dirigenti delle società. 23 Mome - Anche in relazione alle deduzioni difensive svolte in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato al PR EN, debbono innanzi tutto ritenersi richiamate le considerazioni svolte dai giudici di merito laddove tale elemento è stato correttamente individuato nel fine, perseguito dal PR stesso, di alterare il regolare svolgimento della gara assicurandosi la vittoria della propria squadra - mediante l'offerta alla società del NE di un premio "contro" (cioè, a perdere), così intendendo ottenere un risultato diverso da quello conseguente al leale e corretto svolgimento della competizione a nulla rilevando, per le condivisibili ragioni addotte dalla Corte territoriale, l'intento di contrastare il (presunto o reale) tentativo del OR di influire sul risultato della partita offrendo un premio "a vincere" alla squadra del NE: d'altra parte l'offerta di un premio a vincere (ammesso che vi fosse stata) sarebbe stata diretta a richiedere ai giocatori quell'impegno finalizzato alla vittoria che rientra nei doveri degli atleti perché costituisce il fondamento del principio di lealtà sportiva. Conclusivamente sul punto: a) "in primis", non è emersa dagli atti la prova certa di una offerta del OR al NE di un premio quale incentivo "a vincere"; b) comunque, ben diversa, e di tutt'altro significato, è stata invece la condotta del PR EN, in quanto finalizzata all'alterazione del risultato naturaliter, cioè alla modificazione artificiosa del leale confronto delle rispettive abilità; c) ove avesse ritenuto di dover contrastare un altrui incentivo a vincere, rivolto alla società del NE, il PR ben avrebbe potuto neutralizzare siffatta manovra promettendo ai propri calciatori, così come è consentito, un premio "a vincere": è nozione di comune esperienza l'esistenza della prassi di una pattuizione, nei rapporti tra dirigenti di una società e calciatori della società stessa, dei cd. "premi di partita", senza che ciò abbia mai fatto ipotizzare un'alterazione del regolare svolgimento delle partite. Correttamente è stata disattesa dai giudici di merito la richiesta difensiva di configurabilità della scriminante prevista dall'art. 52 del codice penale. E' sufficiente al riguardo osservare che: a) non esisteva per il PR EN un diritto a "vincere", bensì un diritto ad uno svolgimento regolare della partita tra il NE ed il NO, che per quanto sopra detto, esaminando la questione dell'elemento soggettivo del - reato - non poteva considerarsi significativamente alterato dall'eventuale incentivo ai calciatori del NE, sia pure da parte dei dirigenti del OR (peraltro accomunati a quelli del NE da interessi societari, per come prospettato dallo stesso ricorrente), a profondere un particolare impegno nella partita;
b) dunque, nel caso di specie, non solo non è ravvisabile l' "offesa ingiusta", ma, in ogni caso, mai potrebbe parlarsi di proporzione della "difesa" all" "offesa". Quanto detto vale anche in relazione alla prospettata commistione societaria tra il OR ed il NE situazione peraltro vagliata dalla Corte territoriale, come ammesso dallo stesso ricorrente, a pag. 14 dell'impugnata sentenza, con motivazione che, pur se non articolata, resiste alla 24 Momi denuncia di vizio motivazionale alla luce di una valutazione del percorso argomentativo globalmente seguito - ove si consideri che, pur a voler ipotizzare come sussistente l'intreccio societario, si trattava di situazione inidonea a concretizzare, di per sé, una illecita combine e che, invece, avrebbe dovuto formare oggetto di una denuncia da parte del PR alle competenti autorità sportive che, così allertate, non avrebbero avuto difficoltà ad avviare accertamenti in proposito ed a riservare una particolare attenzione allo svolgimento della partita NE-NO. Per quel che riguarda le osservazioni della difesa secondo cui siffatto intreccio societario avrebbe dovuto comportare l'esclusione delle società coinvolte dai campionati in corso, con la conseguenza che la partita NE-NO non avrebbe neanche dovuto disputarsi, va evidenziato quanto segue: ove il PR avesse denunciato alle competenti autorità sportive l'intreccio societario, si sarebbe posto in una situazione di tranquillità e legittima aspettativa di riflessi a vantaggio del NO di eventuali sanzioni sportive a carico di dette società, pur dopo lo svolgimento dell'incontro di calcio NE-NO ed a prescindere dal risultato conseguito sul campo: tra l'altro, e si tratta di notizie di dominio pubblico, non sono stati infrequenti i casi, negli ultimi anni ed anche in epoca recentissima, di sanzioni sportive che hanno determinato revoche di vittorie o retrocessioni di squadre, come si dice, "a tavolino" e cioè senza tener conto dei risultati ottenuti dalle squadre "sul campo". Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 17 maggio 2012 Il Presidente ConsiglierIl Consigliere estensore (Gaetanino Zecca) Linens Посніт (Vincenzo Romis) его CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 11 SET. 2012 N DICASS E R P FUNZIONA U IL FUNZIONARI 25