Sentenza 21 novembre 2002
Massime • 1
Non integra la contravvenzione prevista dall'art. 678 cod. pen. la detenzione di materiale esplodente, senza autorizzazione della competente autorità, allorché il quantitativo delle polveri esplodenti (nella specie petardi confezionati con polvere pirica) non supera i cinque chilogrammi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/11/2002, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 21/11/2002
1. Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - N. 916
3. Dott. CAMPO Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 019685/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GE MA N. IL 19/10/1967;
avverso SENTENZA del 01/03/2002 CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPO STEFANO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vittorio MARTUSCIELLO che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto come reato;
OSSERVA
1. Con sentenza in data 1 marzo 2002 la Corte di appello di Bari confermava quella in data 4 aprile 2001 del Tribunale di Bari, sezione distaccata di Rutigliano, con la quale GE MA, imputato del reato di cui all'art. 678 cod. pen. (detenzione senza licenza di n. 175 petardi per un peso complessivo di kg. 3,5 di polvere pirica), era stato condannato alla pena di mesi due di arresto e lire ventimila di ammenda.
La corte territoriale affermava che il materiale esplosivo detenuto dall'imputato, come da lui stesso ammesso e accertato dagli inquirenti in sede di perquisizione, senza essere munito della prescritta autorizzazione amministrativa configurava il reato contravvenzionale addebitatogli.
2. Ricorre per Cassazione il GE, il quale deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 co. 1 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 46 e 47 t.u.l.p.s. e 97 reg.to di attuazione di detto tu.), asserendo che, a norma dell'art. 97 del regolamento di attuazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è consentita la detenzione senza autorizzazione della competente autorità, di un quantitativo di materiale esplodente non eccedente il quantitativo di 5 chilogrammi, nonché rilevando che sul punto, oggetto di specifico motivo di appello, la corte territoriale aveva omesso di motivare.
3. Il ricorso è fondato.
Innanzitutto va chiarito che i petardi confezionati con polvere pirica, come quelli detenuti dall'odierno ricorrente, vanno qualificati come artifizi contenenti materiale esplodente, in quanto tali non rientranti nella categoria degli esplosivi, la cui detenzione è regolamentata dalla legge 2.10.1967 n. 895, non possedendone il caratteristico carattere di micidialità, ma in quella concernente le materie esplodenti di cui si occupa l'art. 678 cod. pen. Ciò posto, deve essere ribadita la costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1^, 16.4.1998, Marrazzo, rv. n. 210.413; idem, 26.3.1990, Orecchio, Giust. pen. 1990, 2^, 607; idem, 3.3.1986, Palamara, Giust. pen. 1987, 2^, 281; idem, 9.7.1987, Politti, Cass. pen., 1989, 2252, 1830; idem, 6.4.1987, Pagnozzi, Cass. pen. 1988, 876, 798; idem, 29.9.1983, Tassini, Giust. pen. 1984, 2^, 574) - contrastata da una pronuncia rimasta isolata e risalente nel tempo (Sez. 1^, 4.10.1985, Martinoia, Giust. pen. 1987, 2^, 44) - secondo cui non concretizza la contravvenzione ex art. 678 cod. pen. la detenzione di materiale esplodente, nella specie petardi confezionati con polvere pirica, senza autorizzazione della competente autorità, allorquando il quantitativo delle polveri esplodenti non supera i cinque chilogrammi.
Infatti, a norma dell'art. 97 r.d.
6.5.1940 n. 635 (regolamento di esecuzione del t.u.l.p.s.), non è necessaria la licenza, di cui all'art. 47 co. 1^ r.d. 18.6.1931 n. 773 (t.u.l.p.s.) e la cui mancanza è sanzionata dall'art. 678 cod. pen., per detenere polveri esplodenti in quantitativo, come verificatosi nella fattispecie in esame, non eccedente i cinque chilogrammi.
Ne discende che colui che si trovi in detta condizione non ha bisogno della licenza dell'autorità competente per la mera detenzione delle polveri o del materiale esplodente, entro detto limite quantitativo, e neppure l'obbligo di denunciarne il solo possesso. Quindi tale comportamento non è penalmente sanzionato in quanto per l'applicabilità dell'art. 678 cod. pen. è necessario che l'agente detenga polveri o materiale esplodente in quantitativi eccedenti i cinque chilogrammi senza essere in possesso della prescritta licenza, non occorrendo per una detenzione entro detti limiti alcuna autorizzazione, sicché una condotta siffatta risulta penalmente lecita.
Pertanto, essendosi verificata l'erronea applicazione di legge denunciata dal ricorrente, l'impugnata sentenza deve essere, a norma dell'art. 620 lett. a) c.p.p., annullata senza rinvio, perché il fatto contestato al GE non è previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non è preveduto come reato.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2003