Cass. pen., sez. I, sentenza 21/11/2002, n. 110
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Sentenza 21 novembre 2002

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Non integra la contravvenzione prevista dall'art. 678 cod. pen. la detenzione di materiale esplodente, senza autorizzazione della competente autorità, allorché il quantitativo delle polveri esplodenti (nella specie petardi confezionati con polvere pirica) non supera i cinque chilogrammi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 21/11/2002, n. 110
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 110
    Data del deposito : 21 novembre 2002

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