Sentenza 24 ottobre 2011
Massime • 1
Non è applicabile "in executivis" la continuazione tra il reato giudicato in Italia e il reato giudicato con sentenza straniera riconosciuta nell'ordinamento italiano, non essendo l'ipotesi del vincolo della continuazione contemplata tra quelle cui può essere finalizzato il riconoscimento della sentenza ai sensi dell'art. 12, comma primo, cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/10/2011, n. 44604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44604 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 24/10/2011
Dott. SIOTTO Maria C. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi P. - Consigliere - N. 3367
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - N. 13525/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LI AE, N. IL 08/08/1957;
avverso l'ordinanza n. 221/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 17/11/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO;
lette le conclusioni del PG Dott. Mazzotta Gabriele, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RILEVA IN FATTO
Con ordinanza del 17/11/2009 la Corte di Appello di Napoli, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata da IN FA di applicazione della continuazione fra i reati oggetto della sentenza 25/10/2002 della Corte di Appello di Roma e quelli accertati dalla sentenza emessa dal Tribunale di Monaco di Baviera e riconosciuta in Italia con sentenza 2/3/2005 della Corte di Appello di Napoli. La Corte di Napoli ha infatti ritenuto nella specie non applicabile l'istituto in discorso, la continuazione non potendosi ricomprendere tra gli "effetti penali della condanna" richiamati dall'art. 12 c.p., n.
1. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il IN lamentando in primo luogo violazione di legge con riferimento al disposto dell'art. 738 c.p.p., comma 1, e art. 138 c.p., nonché agli artt. 56 e 3 della convenzione di Schengen di cui alla L. n. 338 de l 1993 e alla L. n.350 del 1989, art. 1, che recepisce la Convenzione di Bruxelles
25/7/87. Il ricorrente ha altresì lamentato carenza ed illogicità di motivazione per avere la Corte pronunciato solo con riguardo all'istituto della continuazione e nulla argomentando in ordine al richiesto assorbimento dei fatti di cui alla sentenza straniera in quelli di cui alla sentenza della Corte di Appello di Roma. OSSERVA
Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con le conseguenze di legge, in considerazione della manifesta infondatezza delle doglianze che muove. Quanto al primo profilo di censura, esso appare privo di consistenza alla luce del fermo indirizzo di questa Corte per il quale non è predicabile l'applicazione della continuazione in executivis tra reati giudicati in Italia e reati giudicati all'estero, oggetto di sentenza riconosciuta in Italia, posto che il riconoscimento della sentenza penale straniera produce nell'ordinamento interno i soli effetti di cui all'art. 12 c.p. tra i quali non è compreso il regime del reato continuato, i cui presupposti attengono al merito della affermazione di responsabilità e non sono pertanto estensibili dall'ambito proprio del diritto interno al diverso ambito nel quale è stata resa la sentenza riconosciuta in tali, (cfr. Cass. sentenze n. 31422 del 2006 e n. 19469 del 2008). Quanto al secondo profilo del ricorso, afferente la pretesa mancata valutazione della gestione della questione dell'assorbimento esso appare inconsistente. La genericità della affermazione e la mancanza di specificazioni dirette ad affermare che, alla base della richiesta in questione, sussistesse la prospettazione di un quadro di identità o di continenza di fatti accertati in un pronunzi nell'ambito dei fatti accertati nell'altra decisione, fa ritenere che il ricorso censuri solo la mancata valutazione della "predeazione" delle due distinte vicende e che si sia, quindi, inteso, attrarre anche tale censura nell'ambito della questione della applicabilità della continuazione tra i fatti oggetto delle due condanne. In tal quadro, pertanto, la censura merita la sorte dianzi riservata a quella formulata con il primo profilo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011