Sentenza 7 maggio 2008
Massime • 1
Non è applicabile "in executivis" la continuazione tra il reato giudicato in Italia e il reato giudicato all'estero con sentenza straniera riconosciuta nell'ordinamento italiano, poiché il riconoscimento può essere fatto valere solo per i fini espressamente e tassativamente previsti dall'art. 12, comma primo, cod. pen., tra i quali non è contemplata l'ipotesi del vincolo della continuazione con altri reati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/05/2008, n. 19469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19469 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 07/05/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - N. 1364
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 036753/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NA PA, N. IL 23/08/1971;
avverso ORDINANZA del 20/07/2007 CORTE APPELLO di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. ZAMPETTI UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Ciampoli Luigi, che ha richiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 20.07.2007 la Corte d'appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, respingeva l'istanza di LL PA di unificazione, ex art. 81 cpv. c.p. e art. 671 c.p.p., di tutti i reati di cui alle sentenze:
a) 07.10.1994 del Tribunale di Baden Baden (Germania) per fatti di rapina, furto ed armi commessi nei mesi di marzo ed aprile 1994;
b) 29.11.2000 della Corte d'appello di Palermo per associazione mafiosa perdurata fino al maggio 1994;
c) 14.07.2003 della stessa Corte d'appello di Palermo per rapina, armi ed altro, fatti commessi fino al settembre 1994, già ritenuti in continuazione con quelli di cui alla condanna precedente. Rilevava la Corte palermitana come, al di là del dato cronologico, difettassero elementi dai quali desumere l'esistenza di collegamenti concreti tra tali fatti e comunque di un elemento volitivo preordinato ed unitario.
2. Avverso tale ordinanza, chiedendone l'annullamento, proponeva ricorso per Cassazione l'anzidetto condannato che motivava il gravame formulando le seguenti deduzioni per violazione di legge: avere il Tribunale disatteso non solo il dato temporale (tutti i fatti risalgono agli anni 1993-1994), e l'omogeneità delle condotte, ma anche la considerazione che si tratta di fatti commessi nell'ambito della partecipazione ad associazione mafiosa contestata come perpetrata anche in Germania, con evidente unicità ab origine dello stesso disegno criminoso.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva rigetto del ricorso.
4. Il ricorso, infondato, deve essere rigettato con ogni conseguenza di legge.
Rileva invero la Corte (premesso che i reati di cui alle sentenze 29.11.2000 e 14.07.2003 sono già stati legati tra loro ex art. 81 cpv. c.p.) che analoga valutazione non può essere fatta, come ha richiesto il ricorrente, con riferimento alla sentenza emessa il 07.10.1994 dal Tribunale di Baden Baden (Repubblica Federale di Germania), ancorché riconosciuta nell'ordinamento italiano. Ed invero va ricordato come il riconoscimento di sentenza straniera possa essere fatto solo per i fini espressamente e tassativamente previsti dall'art. 12 c.p., comma 1, tra i quali non è contemplata l'ipotesi di vincolo di continuazione con altri reati. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte è, invero, conforme:
cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 31422 in data 11.05.2006, Rv. 234790, Moffa;
Cass. Pen. Sez. 1, n. 46323 in data 04.11.2003, Rv. 226623, Colombani.
E poiché il citato art. 12 c.p. è espressione nell'ordinamento interno di regolamento patrizio internazionale, gravato dal principio di specialità, consegue che per la sentenza straniera riconosciuta sia preclusa la riunione con vincolo di continuazione con altri reati giudicati nel nostro ordinamento (basti riflettere come, diversamente opinando, si potrebbe operare in concreto una non consentita riduzione unilaterale della pena inflitta dallo Stato della pronuncia).
In definitiva il ricorso, infondato, deve essere rigettato. Al rigetto segue per legge, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2008