CASS
Sentenza 9 maggio 2023
Sentenza 9 maggio 2023
Massime • 1
E' inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. con il quale si deduca la prescrizione, allorché la rinuncia ai motivi di appello, effettuata a mezzo di procuratore speciale, abbia riguardato anche il motivo relativo all'intervenuta estinzione del reato, da intendersi, quindi, come rinuncia espressa alla prescrizione, ai sensi dell'art. 157, comma settimo, cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito che, in assenza di una doglianza specifica in ordine all'omessa declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati tributari, aveva confermato la confisca integrale del profitto).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/05/2023, n. 33266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33266 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NE IU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUCIA ODELLO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza emessa il 24 maggio 2022, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. riformava quella del Tribunale di Lamezia Terme del 12 novembre 2019, che aveva accertato la responsabilità penale di SE NE, rideterminando la pena, a seguito di rinuncia degli ulteriori motivi di appello, in anni uno e mesi dieci di reclusione, con sospensione condizionale e non menzione. NE rispondeva di plurimi reati relativi al fallimento della Infocontact S.r.l., contestati come bancarotta fraudolenta impropria preferenziale, patrimoniale distrattiva, documentale, nonché per i delitti previsti dall'art. 1D-ter d.lgs. 74/2000 per gli anni di imposta dal 2010 al 2013, condotte consumate al 27 dicembre Penale Sent. Sez. 5 Num. 33266 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 09/05/2023 dell'anno successivo (capo 8), nonché per gli omessi versamenti di ritenute ai sensi dell'art. 10-bis per gli anni dal 2009, e dal 2011 al 2013, condotte consumate il 20 agosto 2010, il 20 settembre 2012, il 20 settembre 2013 e il 19 settembre 2014 (capo 9). 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di SE NE consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione dell'art. 216, terzo comma, legge fall. Il ricorrente lamenta l'illegalità della pena accessoria irrogata nella misura di anni dieci di inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e di incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, così come disposto dal G,u.p. in primo grado e confermata dalla Corte territoriale. 4. Il secondo motivo lamenta la conferma della disposta confisca di quanto in sequestro, laddove non si è tenuto conto che per tutte le annualità contestate i tributari di cui agli artt. 10-bis e 10-ter D.Igs 74/2000 risultavano estinti per prescrizione all'atto della proposizione del concordato in appello, ad eccezione degli addebiti per l'annualità 2013, consumati nel 2014. Conseguentemente la confisca per equivalente doveva essere rideterminata e contenuta esclusivamente nell'entità pari al profitto del reato conseguito nell'ultima annualità, non confermata nella misura integrale riguardante anche il profitto per le annualità estinte per prescrizione già prima della proposizione del concordato. Anche sotto tale profilo, nella prospettazione difensiva, si verte in tema di pena illegale. 5. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 6. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5- duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che è orientamento consolidato di questa Corte quello per cui l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa e ritenuta congrua dal giudice di appello nel procedimento ex art. 599-bis cod. proc. pen., nel cui ambito, peraltro, l'accordo sulla pena avviene all'esito di un accertamento a cognizione piena della responsabilità dello stesso effettuato dal giudice di prime cure e non più oggetto di contestazione da parte dell'appellante: è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020 Ud., Rv. 279504 - 01). Inoltre, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018 Cc., Rv. 272853 - 01; in senso conforme, Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 Cc., Rv. 273755 - 01, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018 Cc., Rv. 274522 - 01) per l'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 Cc., Casero, Rv. 273194 - 01). 3. Quanto al primo motivo deve rilevarsi come la sentenza impugnata sia corretta, avendo affermato che la rinuncia all'impugnazione sul motivo inerente le pene accessorie fallimentari non consente la rideterminazione delle stesse. Infatti, non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d'ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., sicché, ove sia intervenuta rinuncia al motivo con il quale - successivamente alla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018 - l'imputato si era doluto della determinazione in maniera fissa delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall., la questione non può essere riproposta con il ricorso per cassazione, non ricorrendo un'ipotesi di pena 3 illegale (cfr. Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv. 283878 - 01, in motivazione, la Corte ha chiarito, in modo assolutamente sovrapponibile al caso in esame, che il vizio di legittimità costituzionale ha riguardato, non la durata in sé della pena accessoria, ma la sua predeterminazione in misura fissa e inderogabile e che, pertanto, rinunciando al motivo di appello, l'imputato aveva definitivamente abdicato al diritto di invocare una motivazione giustificativa della congruità della durata della pena accessoria inflittagli). Nel caso in esame il Tribunale aveva disposto le pene accessorie fallimentari per la durata di anni dieci, la statuizione risultava essere oggetto del settimo motivo di appello, che invocava la sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, cosicché anche nel caso in esame la rinuncia anche a quel motivo di appello, intervenuta a quadro normativo già modificato, rende precluso il primo motivo di ricorso. Difatti, se le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all'applicazione della pena illegale (cfr. Sez. 5, n. 4709 del 20/09/2019, dep. 2020, Ferrarini, Rv. 278142 - 01, in motivazione), nel caso delle pene accessorie fallimentari non si verte in tema di pena illegale perché la durata di anni dieci non è oltre il limite massimo edittale, avendo la Corte costituzionale chiesto di una motivazione specifica in ordine alla durata. 4. Quanto al secondo motivo, va preliminarmente evidenziato come il ricorso in ordine alla confisca risulti in primo luogo generico. 4.1 Per un verso, non deducendo la quantificazione del profitto per il quale è stata proposta la censura e per il quale si chiede l'annullamento della sentenza, rispetto a quanto complessivamente sequestrato e poi confiscato (dato non emergente dalle sentenze di merito), non si consente di verificare se e quanto era stato posto in sequestro e quindi confiscato in ordine a ciascun reato con la sentenza di primo grado, poi confermata sul punto. D'altro canto, il ricorso risulta anche operare un salto logico, chiedendo direttamente dichiararsi l'illegittimità della confisca, non censurando invece la sentenza con una doglianza specifica in ordine alla omessa declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati tributari, omissione che se illegittima avrebbe dovuto condurre alla asserita illegalità della confisca in relazione al profitto correlato. 4.2 Ad ogni buon conto, anche volendo valutare la implicita doglianza in tema di prescrizione, va evidenziato come oltre ad essere intervenuta specifica rinuncia 4 al motivo di appello sulla confisca, veniva abdicato anche il motivo di appello che denunciava l'estinzione per prescrizione dei reati tributari. 4.3 E bene, non sfugge a questa Corte l'autorevole orientamento delle Sezioni Unite che hanno ritenuto che nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481 - 01). Non di meno, però, le Sezioni Unite hanno affrontato il thema decidendum riguardante il caso in cui non era stato formulato un precedente motivo di appello, esplicitamente dedicato a far rilevare l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, come è nel caso in esame. Da tale situazione fattuale deriva l'insegnamento che la generale rinuncia ai motivi di appello, ex art. 599-bis cod. proc. pen, non può valere come rinuncia espressa a far valere la prescrizione. Ciò sulla scia di Sez. U, n. 18953 del 25/02/2016, Piergotti, Rv. 266333 - 01, che per quanto riferita all'applicazione di pena in primo grado e agli oneri di rilevamento delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen, evidenziava come, in tema di patteggiamento, la richiesta di applicazione della pena da parte dell'imputato, ovvero il consenso prestato alla proposta del pubblico ministero, non possono valere come rinuncia alla prescrizione, in quanto l'art.157, comma 7, cod. pen. richiede la forma espressa, che non ammette equipollenti. In motivazione Sez. U. Piergotti chiariva come «ben s'intendono, allora, le ragioni per le quali il legislatore ha previsto che la rinuncia alla prescrizione penale debba essere formulata espressamente, proprio perché si tratta di atto dismissivo gravido di conseguenze per l'imputato. Ed infatti, rinunciare ad un diritto già maturato, ossia a quello di far valere gli effetti dell'estinzione del reato per il decorso del termine prescrizionale, significa - in definitiva - esercitare il "diritto al processo" e, quindi, alla prova, nell'ambito dell'inalienabile diritto alla difesa, sancito dall'art. 24 Cost., in sintonia, peraltro, con la presunzione di innocenza, di cui all'art. 27, secondo comma, della stessa Carta costituzionale, ed all'art. 6, par. 2, CEDU. La rinuncia implica, dunque, opzione per la prosecuzione del processo verso l'epilogo di una pronuncia nel merito della regiudicanda e comporta, pertanto, anche rivitalizzazione della pretesa punitiva statuale, altrimenti affievolita dal decorso del termine di prescrizione». Proseguivano le Sez. U., osservando come la rinuncia alla prescrizione fosse operata «nella ragionevole aspettativa, per l'imputato (od indagato), di conseguire un risultato più vantaggioso rispetto alla maturata causa estintiva, ossia una pronuncia assolutoria nel merito. La gravità degli effetti dell'atto dismissivo si 5 coglie in ragione della possibilità che, inopinatamente, al processo segua la condanna e non già l'auspicata assoluzione. Proprio per tali rilevanti implicazioni, e per la chiara venatura di aleatorietà che, in filigrana, pervade l'istituto, si è affermato, nella giurisprudenza di legittimità, che la rinuncia alla prescrizione rientra nell'alveo dei diritti "personalissimi", che possono essere esercitati dall'interessato personalmente o, al più, con il ministero di un procuratore speciale, restando dunque estranea alla sfera delle facoltà e dei diritti esercitabili dal difensore, ai sensi dell'art. 99, comma 1, cod. proc. pen., in nome e per conto del suo assistito (Sez. 1, n. 21666 del 14/12/2012, dep. 2013, Gattuso, Rv. 256076)». 4.4 Tanto premesso, però, nel caso in esame l'esistenza di un motivo specifico di appello in ordine alla intervenuta prescrizione rende ben diverso il caso in esame: la rinuncia a far valere la prescrizione viene operata con la rinuncia al motivo sul punto, intervenuto dopo il maturare della causa estintiva. Si tratta di rinuncia espressa, effettuata a mezzo di procuratore speciale, quindi nel rispetto delle forme proprie della natura personalissima dell'atto ai sensi dell'art. 157, comma 7 cod. pen., e con la finalità specifica di ottenere la quantificazione della pena concordata anche in conseguenza della rinuncia a far valere la prescrizione. E anche in questo caso, seppur senza aleatorietà, il rinunciante vuole conseguire un risultato più favorevole, collegato alla quantificazione di una pena inferiore rispetto a quella irrogabile senza rinuncia ai motivi. Può pertanto affermarsi, in relazione alla peculiarità del caso concreto, che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. con il quale si deduca l'estinzione del reato per prescrizione, allorchè la rinuncia ai motivi di appello, intervenuta a mezzo di procuratore speciale, abbia riguardato anche il motivo che specificamente lamentava l'intervenuta estinzione del reato, da intendersi quindi come rinuncia espressa alla prescrizione, ai sensi dell'art. 157, comma 7, cod. pen. 4.5 Pertanto, la natura non consentita del secondo motivo proposto in ordine alla prescrizione dei reati tributari, per intervenuta rinuncia alla prescrizione, non consente di mettere in discussione la conseguente confisca del profitto, così consolidatasi. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata 6 in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore. della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 09/05/2023 Il Consi liere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUCIA ODELLO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza emessa il 24 maggio 2022, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. riformava quella del Tribunale di Lamezia Terme del 12 novembre 2019, che aveva accertato la responsabilità penale di SE NE, rideterminando la pena, a seguito di rinuncia degli ulteriori motivi di appello, in anni uno e mesi dieci di reclusione, con sospensione condizionale e non menzione. NE rispondeva di plurimi reati relativi al fallimento della Infocontact S.r.l., contestati come bancarotta fraudolenta impropria preferenziale, patrimoniale distrattiva, documentale, nonché per i delitti previsti dall'art. 1D-ter d.lgs. 74/2000 per gli anni di imposta dal 2010 al 2013, condotte consumate al 27 dicembre Penale Sent. Sez. 5 Num. 33266 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 09/05/2023 dell'anno successivo (capo 8), nonché per gli omessi versamenti di ritenute ai sensi dell'art. 10-bis per gli anni dal 2009, e dal 2011 al 2013, condotte consumate il 20 agosto 2010, il 20 settembre 2012, il 20 settembre 2013 e il 19 settembre 2014 (capo 9). 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di SE NE consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione dell'art. 216, terzo comma, legge fall. Il ricorrente lamenta l'illegalità della pena accessoria irrogata nella misura di anni dieci di inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e di incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, così come disposto dal G,u.p. in primo grado e confermata dalla Corte territoriale. 4. Il secondo motivo lamenta la conferma della disposta confisca di quanto in sequestro, laddove non si è tenuto conto che per tutte le annualità contestate i tributari di cui agli artt. 10-bis e 10-ter D.Igs 74/2000 risultavano estinti per prescrizione all'atto della proposizione del concordato in appello, ad eccezione degli addebiti per l'annualità 2013, consumati nel 2014. Conseguentemente la confisca per equivalente doveva essere rideterminata e contenuta esclusivamente nell'entità pari al profitto del reato conseguito nell'ultima annualità, non confermata nella misura integrale riguardante anche il profitto per le annualità estinte per prescrizione già prima della proposizione del concordato. Anche sotto tale profilo, nella prospettazione difensiva, si verte in tema di pena illegale. 5. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 6. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5- duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che è orientamento consolidato di questa Corte quello per cui l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa e ritenuta congrua dal giudice di appello nel procedimento ex art. 599-bis cod. proc. pen., nel cui ambito, peraltro, l'accordo sulla pena avviene all'esito di un accertamento a cognizione piena della responsabilità dello stesso effettuato dal giudice di prime cure e non più oggetto di contestazione da parte dell'appellante: è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020 Ud., Rv. 279504 - 01). Inoltre, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018 Cc., Rv. 272853 - 01; in senso conforme, Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 Cc., Rv. 273755 - 01, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018 Cc., Rv. 274522 - 01) per l'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 Cc., Casero, Rv. 273194 - 01). 3. Quanto al primo motivo deve rilevarsi come la sentenza impugnata sia corretta, avendo affermato che la rinuncia all'impugnazione sul motivo inerente le pene accessorie fallimentari non consente la rideterminazione delle stesse. Infatti, non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d'ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., sicché, ove sia intervenuta rinuncia al motivo con il quale - successivamente alla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018 - l'imputato si era doluto della determinazione in maniera fissa delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall., la questione non può essere riproposta con il ricorso per cassazione, non ricorrendo un'ipotesi di pena 3 illegale (cfr. Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv. 283878 - 01, in motivazione, la Corte ha chiarito, in modo assolutamente sovrapponibile al caso in esame, che il vizio di legittimità costituzionale ha riguardato, non la durata in sé della pena accessoria, ma la sua predeterminazione in misura fissa e inderogabile e che, pertanto, rinunciando al motivo di appello, l'imputato aveva definitivamente abdicato al diritto di invocare una motivazione giustificativa della congruità della durata della pena accessoria inflittagli). Nel caso in esame il Tribunale aveva disposto le pene accessorie fallimentari per la durata di anni dieci, la statuizione risultava essere oggetto del settimo motivo di appello, che invocava la sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, cosicché anche nel caso in esame la rinuncia anche a quel motivo di appello, intervenuta a quadro normativo già modificato, rende precluso il primo motivo di ricorso. Difatti, se le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all'applicazione della pena illegale (cfr. Sez. 5, n. 4709 del 20/09/2019, dep. 2020, Ferrarini, Rv. 278142 - 01, in motivazione), nel caso delle pene accessorie fallimentari non si verte in tema di pena illegale perché la durata di anni dieci non è oltre il limite massimo edittale, avendo la Corte costituzionale chiesto di una motivazione specifica in ordine alla durata. 4. Quanto al secondo motivo, va preliminarmente evidenziato come il ricorso in ordine alla confisca risulti in primo luogo generico. 4.1 Per un verso, non deducendo la quantificazione del profitto per il quale è stata proposta la censura e per il quale si chiede l'annullamento della sentenza, rispetto a quanto complessivamente sequestrato e poi confiscato (dato non emergente dalle sentenze di merito), non si consente di verificare se e quanto era stato posto in sequestro e quindi confiscato in ordine a ciascun reato con la sentenza di primo grado, poi confermata sul punto. D'altro canto, il ricorso risulta anche operare un salto logico, chiedendo direttamente dichiararsi l'illegittimità della confisca, non censurando invece la sentenza con una doglianza specifica in ordine alla omessa declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati tributari, omissione che se illegittima avrebbe dovuto condurre alla asserita illegalità della confisca in relazione al profitto correlato. 4.2 Ad ogni buon conto, anche volendo valutare la implicita doglianza in tema di prescrizione, va evidenziato come oltre ad essere intervenuta specifica rinuncia 4 al motivo di appello sulla confisca, veniva abdicato anche il motivo di appello che denunciava l'estinzione per prescrizione dei reati tributari. 4.3 E bene, non sfugge a questa Corte l'autorevole orientamento delle Sezioni Unite che hanno ritenuto che nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481 - 01). Non di meno, però, le Sezioni Unite hanno affrontato il thema decidendum riguardante il caso in cui non era stato formulato un precedente motivo di appello, esplicitamente dedicato a far rilevare l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, come è nel caso in esame. Da tale situazione fattuale deriva l'insegnamento che la generale rinuncia ai motivi di appello, ex art. 599-bis cod. proc. pen, non può valere come rinuncia espressa a far valere la prescrizione. Ciò sulla scia di Sez. U, n. 18953 del 25/02/2016, Piergotti, Rv. 266333 - 01, che per quanto riferita all'applicazione di pena in primo grado e agli oneri di rilevamento delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen, evidenziava come, in tema di patteggiamento, la richiesta di applicazione della pena da parte dell'imputato, ovvero il consenso prestato alla proposta del pubblico ministero, non possono valere come rinuncia alla prescrizione, in quanto l'art.157, comma 7, cod. pen. richiede la forma espressa, che non ammette equipollenti. In motivazione Sez. U. Piergotti chiariva come «ben s'intendono, allora, le ragioni per le quali il legislatore ha previsto che la rinuncia alla prescrizione penale debba essere formulata espressamente, proprio perché si tratta di atto dismissivo gravido di conseguenze per l'imputato. Ed infatti, rinunciare ad un diritto già maturato, ossia a quello di far valere gli effetti dell'estinzione del reato per il decorso del termine prescrizionale, significa - in definitiva - esercitare il "diritto al processo" e, quindi, alla prova, nell'ambito dell'inalienabile diritto alla difesa, sancito dall'art. 24 Cost., in sintonia, peraltro, con la presunzione di innocenza, di cui all'art. 27, secondo comma, della stessa Carta costituzionale, ed all'art. 6, par. 2, CEDU. La rinuncia implica, dunque, opzione per la prosecuzione del processo verso l'epilogo di una pronuncia nel merito della regiudicanda e comporta, pertanto, anche rivitalizzazione della pretesa punitiva statuale, altrimenti affievolita dal decorso del termine di prescrizione». Proseguivano le Sez. U., osservando come la rinuncia alla prescrizione fosse operata «nella ragionevole aspettativa, per l'imputato (od indagato), di conseguire un risultato più vantaggioso rispetto alla maturata causa estintiva, ossia una pronuncia assolutoria nel merito. La gravità degli effetti dell'atto dismissivo si 5 coglie in ragione della possibilità che, inopinatamente, al processo segua la condanna e non già l'auspicata assoluzione. Proprio per tali rilevanti implicazioni, e per la chiara venatura di aleatorietà che, in filigrana, pervade l'istituto, si è affermato, nella giurisprudenza di legittimità, che la rinuncia alla prescrizione rientra nell'alveo dei diritti "personalissimi", che possono essere esercitati dall'interessato personalmente o, al più, con il ministero di un procuratore speciale, restando dunque estranea alla sfera delle facoltà e dei diritti esercitabili dal difensore, ai sensi dell'art. 99, comma 1, cod. proc. pen., in nome e per conto del suo assistito (Sez. 1, n. 21666 del 14/12/2012, dep. 2013, Gattuso, Rv. 256076)». 4.4 Tanto premesso, però, nel caso in esame l'esistenza di un motivo specifico di appello in ordine alla intervenuta prescrizione rende ben diverso il caso in esame: la rinuncia a far valere la prescrizione viene operata con la rinuncia al motivo sul punto, intervenuto dopo il maturare della causa estintiva. Si tratta di rinuncia espressa, effettuata a mezzo di procuratore speciale, quindi nel rispetto delle forme proprie della natura personalissima dell'atto ai sensi dell'art. 157, comma 7 cod. pen., e con la finalità specifica di ottenere la quantificazione della pena concordata anche in conseguenza della rinuncia a far valere la prescrizione. E anche in questo caso, seppur senza aleatorietà, il rinunciante vuole conseguire un risultato più favorevole, collegato alla quantificazione di una pena inferiore rispetto a quella irrogabile senza rinuncia ai motivi. Può pertanto affermarsi, in relazione alla peculiarità del caso concreto, che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. con il quale si deduca l'estinzione del reato per prescrizione, allorchè la rinuncia ai motivi di appello, intervenuta a mezzo di procuratore speciale, abbia riguardato anche il motivo che specificamente lamentava l'intervenuta estinzione del reato, da intendersi quindi come rinuncia espressa alla prescrizione, ai sensi dell'art. 157, comma 7, cod. pen. 4.5 Pertanto, la natura non consentita del secondo motivo proposto in ordine alla prescrizione dei reati tributari, per intervenuta rinuncia alla prescrizione, non consente di mettere in discussione la conseguente confisca del profitto, così consolidatasi. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata 6 in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore. della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 09/05/2023 Il Consi liere estensore Il Presidente