Cass. pen., sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 4282
CASS
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Valutazione della pena da espiare

    Il Tribunale ha ritenuto che il periodo di detenzione dal 7 novembre 2002 al 7 gennaio 2006 non potesse essere detratto dalle pene residue relative ad altri titoli esecutivi, in quanto già interamente espiate e commesse in epoca successiva ai reati per cui era stata chiesta la detrazione. Inoltre, il beneficio della liberazione anticipata è concedibile solo per pene per le quali sia ancora in corso l'esecuzione.

  • Rigettato
    Inammissibilità originaria dell'istanza

    La censura è considerata generica. Il Tribunale non ha dichiarato l'inammissibilità, ma ha rigettato nel merito la richiesta. Inoltre, il giudice di rinvio è libero di rivalutare i fatti e la motivazione, purché conforme alle indicazioni della sentenza di annullamento.

  • Rigettato
    Rigetto del ricorso

    Il ricorso è stato ritenuto infondato sulla base delle considerazioni relative all'inammissibilità della richiesta di liberazione anticipata e alla corretta applicazione delle norme sul cumulo delle pene.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 4282
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4282
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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