CA
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 12/11/2025, n. 1488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1488 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
II SEZIONE CIVILE
composta dai Signori Magistrati:
Dott. Giovanni Dipietro Presidente
Dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera
Dott.ssa. AN Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1567/23 di R.G., avente ad oggetto opposizione a D.I., promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
27.11.1959, residente in [...]is, elettivamente domiciliata in Caltanissetta viale Rochester n.2 presso lo studio dell'Avv. Pierluigi Zoda
(C.F.: ), che la rappresenta e difende in virtù di procura, CodiceFiscale_2
- appellante -
CONTRO numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Controparte_1
Milano, C.F. , con sede legale e Direzione Generale in Milano, Corso Como P.IVA_1
n. 17, in persona del procuratore Avv. Stefano di rappresentata e difesa, CP_2 giusta procura in atti dall'Avv. Daniele Turri (C.F. ), presso il C.F._3 quale è elettivamente domiciliata in Milano via E. e dall'Avv. Raffaele De Vita (C.F.
); C.F._4
- appellata –
E
(C.F: Controparte_3 C.F._5 nato a [...] il [...], residente in [...]18;
-appellato contumace-
All'udienza del 11/11/25 nessuno è comparso e la causa è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4455/2023 pubbl. il 31/10/2023, il Tribunale di Catania così statuiva:”
In accoglimento delle domande proposte da Controparte_1
1 dichiara inefficace ed inopponibile a parte attrice ex art. 2901 c.c. la “cessione di immobile a seguito di separazione personale dei coniugi” del 24 maggio 2017, in Notar
, repertorio n. 22.657 - raccolta n. 9.694; Persona_1
Dichiara inammissibile la domanda proposta da;
Parte_1
Condanna le parti convenute in solito al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite, liquidate in € 6.713,00 per compensi, € 545,00 per spese vive, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA se dovute”.
Con atto di citazione notificato il 4/12/23, proponeva appello . Parte_1
Si costituiva l'appellata deducendo l'infondatezza dell'appello Controparte_1
e chiedendone il rigetto.
Rimaneva contumace . Controparte_3
All'udienza del 23/9/25 nessuno compariva e la causa veniva rinviata all'udienza del
11/11/25, ex art. 309 CPC.
All'udienza del 11/11/25, assenti le parti, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia di Controparte_3
, il quale, sebbene regolarmente citato, non si è costituito.
[...]
Rileva il collegio che le parti non sono comparse nè all'udienza del 23 settembre 2025, nè alla successiva udienza in data 11 novembre 2025 (la cui fissazione è stata ritualmente comunicata alle stesse parti).
Trattandosi di processo iniziato in primo grado in data successiva al 24 giugno 2008, è applicabile (ai sensi dell'art. 56, comma primo, del decreto-legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008) il combinato disposto degli artt. 309 e 181, comma primo, c.p.c. (quest'ultimo nel testo introdotto dall'art. 50, comma primo, del citato decreto-legge n. 112/2008).
Con la presente sentenza (ex artt. 307, comma quarto, e 359 c.p.c.) va quindi ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del processo.
Ai sensi dell'art. 310, quarto comma, c.p.c., va disposto che le spese del processo estinto restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando: ordina la cancellazione della causa n. 1567/23 di R.G. dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo. dispone che le spese del processo estinto restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
2 Così deciso in Catania, nella camera di consiglio in data 12 novembre 2025.
Il Giudice Ausiliario est.
Dott.ssa AN Giuffrida
Il Presidente
Dott. Giovanni Dipietro
3
II SEZIONE CIVILE
composta dai Signori Magistrati:
Dott. Giovanni Dipietro Presidente
Dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera
Dott.ssa. AN Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1567/23 di R.G., avente ad oggetto opposizione a D.I., promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
27.11.1959, residente in [...]is, elettivamente domiciliata in Caltanissetta viale Rochester n.2 presso lo studio dell'Avv. Pierluigi Zoda
(C.F.: ), che la rappresenta e difende in virtù di procura, CodiceFiscale_2
- appellante -
CONTRO numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Controparte_1
Milano, C.F. , con sede legale e Direzione Generale in Milano, Corso Como P.IVA_1
n. 17, in persona del procuratore Avv. Stefano di rappresentata e difesa, CP_2 giusta procura in atti dall'Avv. Daniele Turri (C.F. ), presso il C.F._3 quale è elettivamente domiciliata in Milano via E. e dall'Avv. Raffaele De Vita (C.F.
); C.F._4
- appellata –
E
(C.F: Controparte_3 C.F._5 nato a [...] il [...], residente in [...]18;
-appellato contumace-
All'udienza del 11/11/25 nessuno è comparso e la causa è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4455/2023 pubbl. il 31/10/2023, il Tribunale di Catania così statuiva:”
In accoglimento delle domande proposte da Controparte_1
1 dichiara inefficace ed inopponibile a parte attrice ex art. 2901 c.c. la “cessione di immobile a seguito di separazione personale dei coniugi” del 24 maggio 2017, in Notar
, repertorio n. 22.657 - raccolta n. 9.694; Persona_1
Dichiara inammissibile la domanda proposta da;
Parte_1
Condanna le parti convenute in solito al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite, liquidate in € 6.713,00 per compensi, € 545,00 per spese vive, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA se dovute”.
Con atto di citazione notificato il 4/12/23, proponeva appello . Parte_1
Si costituiva l'appellata deducendo l'infondatezza dell'appello Controparte_1
e chiedendone il rigetto.
Rimaneva contumace . Controparte_3
All'udienza del 23/9/25 nessuno compariva e la causa veniva rinviata all'udienza del
11/11/25, ex art. 309 CPC.
All'udienza del 11/11/25, assenti le parti, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia di Controparte_3
, il quale, sebbene regolarmente citato, non si è costituito.
[...]
Rileva il collegio che le parti non sono comparse nè all'udienza del 23 settembre 2025, nè alla successiva udienza in data 11 novembre 2025 (la cui fissazione è stata ritualmente comunicata alle stesse parti).
Trattandosi di processo iniziato in primo grado in data successiva al 24 giugno 2008, è applicabile (ai sensi dell'art. 56, comma primo, del decreto-legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008) il combinato disposto degli artt. 309 e 181, comma primo, c.p.c. (quest'ultimo nel testo introdotto dall'art. 50, comma primo, del citato decreto-legge n. 112/2008).
Con la presente sentenza (ex artt. 307, comma quarto, e 359 c.p.c.) va quindi ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del processo.
Ai sensi dell'art. 310, quarto comma, c.p.c., va disposto che le spese del processo estinto restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando: ordina la cancellazione della causa n. 1567/23 di R.G. dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo. dispone che le spese del processo estinto restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
2 Così deciso in Catania, nella camera di consiglio in data 12 novembre 2025.
Il Giudice Ausiliario est.
Dott.ssa AN Giuffrida
Il Presidente
Dott. Giovanni Dipietro
3