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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 27/06/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LUCCA SEZIONE CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, sezione civile, composto dai Magistrati:
- Giacomo Lucente Presidente
- Giampaolo Fabbrizzi Giudice
- Giorgia Maria Ricotti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
letta l'istanza di apertura della procedura di liquidazione controllata N.118-1/ 2025, pro- posta da ); Parte_1 C.F._1 ritenuta la propria competenza in ragione del luogo di residenza del debitore;
rilevato che lo stato di sovraindebitamento emerge dai documenti allegati al ricorso, re- lativi alla complessiva situazione debitoria dell'istante, nonché dalla relazione dell'OCC di Lucca;
verificata l'esistenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;
Ritenuto che, debba essere nominato il liquidatore, confermando l'OCC che ha assi- stito il ricorrente nella presentazione della domanda in esame. Ritenuto che nella procedura di liquidazione controllata l'art. 268 co.4 let. b) siano esclusi dalla liquidazione “i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia”, rimet- tendo la determinazione di tale entità al prudente apprezzamento del Giudice Delegato, sulla base delle necessità evidenziate dai ricorrenti, senza possibilità per il ricorrente di vincolare l'apertura della procedura concorsuale a una predeterminazione dell'entità delle somme escluse dall'apprensione alla massa attiva. Infatti, l'esclusione di tale possibilità di predeterminazione e negoziazione di tale somma debba essere individuata nella natura di cessio bonorum della procedura concorsuale utilizzata che si fonda su un principio di universalità del patrimonio presente e futuro del debitore e che non lascia spazi di nego- ziazione consensuale;
tenuto peraltro conto che con il riferimento al “quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia” il Legislatore ha espresso la necessità di adeguare l'individuazione della somma appresa/esclusa alle mutevoli (in aumento o in diminu- zione) esigenze personali del debitore nonché alle possibili fluttuazioni (in aumento o in diminuzione) dei redditi disponibili, non consentendone una predeterminazione origina- ria;
P.Q.M.
Visti gli artt.49, 65, 270 CCII,
- dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata di Parte_1
C.F. );
[...] C.F._1
- nomina giudice delegato la Dott.ssa Giorgia Maria Ricotti;
- nomina liquidatore il dott. dell'ODCEC di Lucca;
Persona_1 - ordina al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci, i libri e scritture conta- bili e fiscali obbligatori e l'elenco dei creditori, ove già non depositati con l'istanza;
- assegna ai terzi che vantano diritti su beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di novanta giorni, con decorrenza dalla notifica- zione della sentenza di cui all'art.270, co.4, e 272, co.1 CCII, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione e di ammissione al pas- sivo, predisposta ai sensi dell'art.201 CCII;
- ordina la consegna dei beni mobili e il rilascio dei beni immobili facenti parte del patrimonio di liquidazione, ove presenti;
- dispone che la somma di € 300,00 al mese siano appresi dalla procedura dallo stipendio percepito dal quale misura temporanea finché la maggiore o Pt_1 minore somma da apprendere all'attivo della procedura, a decorrere dall'apertura della stessa, non sia determinata dal nominato Giudice Delegato, su istanza del liquidatore, acquisite le necessarie informazioni dai debitori.
- dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale di Lucca nel rispetto della normativa della GDPR Privacy, con oscuramento di tutti i dati per- sonali del debitore diversi da: nome, cognome, codice fiscale, nonché l'oscura- mento di dati sensibili dei familiari;
- ordina la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, ove pre- senti beni mobili registrati o immobili;
- dispone che il liquidatore provveda ad aprire un conto corrente bancario intestato alla procedura e che la gestione dei mandati di pagamento avvenga nel rispetto delle previsioni dell'art.131, co.4 CCII;
- autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt.155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. cpc, ad accedere alle banche dati e ad acquisire i documenti di cui all'art.49, co.3 lett.f), nn. da 1 a 5;
- dispone che il liquidatore, decorsi tre anni dall'apertura della procedura, faccia pervenire, ai fini dell'art.282 CCII, una relazione sull'assenza delle condizioni ostative all'esdebitazione di cui agli artt.280 e 282, co.2 CCII;
- assegna, infine, al liquidatore termine di trenta giorni per depositare una relazione informativa, corredata da copia del contratto di lavoro subordinato e da copia delle ultime tre buste paga, e di ogni altro utile documento che il debitore vorrà fornire, al fine di consentire al giudice delegato di adottare le decisioni ex art.268, co.4 lett. b).
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC e al liquidatore nominato. Lucca, 26/06/2025.
Il Giudice estensore
Giorgia Maria Ricotti
Il Presidente
Giacomo Lucente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, sezione civile, composto dai Magistrati:
- Giacomo Lucente Presidente
- Giampaolo Fabbrizzi Giudice
- Giorgia Maria Ricotti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
letta l'istanza di apertura della procedura di liquidazione controllata N.118-1/ 2025, pro- posta da ); Parte_1 C.F._1 ritenuta la propria competenza in ragione del luogo di residenza del debitore;
rilevato che lo stato di sovraindebitamento emerge dai documenti allegati al ricorso, re- lativi alla complessiva situazione debitoria dell'istante, nonché dalla relazione dell'OCC di Lucca;
verificata l'esistenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;
Ritenuto che, debba essere nominato il liquidatore, confermando l'OCC che ha assi- stito il ricorrente nella presentazione della domanda in esame. Ritenuto che nella procedura di liquidazione controllata l'art. 268 co.4 let. b) siano esclusi dalla liquidazione “i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia”, rimet- tendo la determinazione di tale entità al prudente apprezzamento del Giudice Delegato, sulla base delle necessità evidenziate dai ricorrenti, senza possibilità per il ricorrente di vincolare l'apertura della procedura concorsuale a una predeterminazione dell'entità delle somme escluse dall'apprensione alla massa attiva. Infatti, l'esclusione di tale possibilità di predeterminazione e negoziazione di tale somma debba essere individuata nella natura di cessio bonorum della procedura concorsuale utilizzata che si fonda su un principio di universalità del patrimonio presente e futuro del debitore e che non lascia spazi di nego- ziazione consensuale;
tenuto peraltro conto che con il riferimento al “quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia” il Legislatore ha espresso la necessità di adeguare l'individuazione della somma appresa/esclusa alle mutevoli (in aumento o in diminu- zione) esigenze personali del debitore nonché alle possibili fluttuazioni (in aumento o in diminuzione) dei redditi disponibili, non consentendone una predeterminazione origina- ria;
P.Q.M.
Visti gli artt.49, 65, 270 CCII,
- dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata di Parte_1
C.F. );
[...] C.F._1
- nomina giudice delegato la Dott.ssa Giorgia Maria Ricotti;
- nomina liquidatore il dott. dell'ODCEC di Lucca;
Persona_1 - ordina al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci, i libri e scritture conta- bili e fiscali obbligatori e l'elenco dei creditori, ove già non depositati con l'istanza;
- assegna ai terzi che vantano diritti su beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di novanta giorni, con decorrenza dalla notifica- zione della sentenza di cui all'art.270, co.4, e 272, co.1 CCII, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione e di ammissione al pas- sivo, predisposta ai sensi dell'art.201 CCII;
- ordina la consegna dei beni mobili e il rilascio dei beni immobili facenti parte del patrimonio di liquidazione, ove presenti;
- dispone che la somma di € 300,00 al mese siano appresi dalla procedura dallo stipendio percepito dal quale misura temporanea finché la maggiore o Pt_1 minore somma da apprendere all'attivo della procedura, a decorrere dall'apertura della stessa, non sia determinata dal nominato Giudice Delegato, su istanza del liquidatore, acquisite le necessarie informazioni dai debitori.
- dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale di Lucca nel rispetto della normativa della GDPR Privacy, con oscuramento di tutti i dati per- sonali del debitore diversi da: nome, cognome, codice fiscale, nonché l'oscura- mento di dati sensibili dei familiari;
- ordina la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, ove pre- senti beni mobili registrati o immobili;
- dispone che il liquidatore provveda ad aprire un conto corrente bancario intestato alla procedura e che la gestione dei mandati di pagamento avvenga nel rispetto delle previsioni dell'art.131, co.4 CCII;
- autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt.155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. cpc, ad accedere alle banche dati e ad acquisire i documenti di cui all'art.49, co.3 lett.f), nn. da 1 a 5;
- dispone che il liquidatore, decorsi tre anni dall'apertura della procedura, faccia pervenire, ai fini dell'art.282 CCII, una relazione sull'assenza delle condizioni ostative all'esdebitazione di cui agli artt.280 e 282, co.2 CCII;
- assegna, infine, al liquidatore termine di trenta giorni per depositare una relazione informativa, corredata da copia del contratto di lavoro subordinato e da copia delle ultime tre buste paga, e di ogni altro utile documento che il debitore vorrà fornire, al fine di consentire al giudice delegato di adottare le decisioni ex art.268, co.4 lett. b).
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC e al liquidatore nominato. Lucca, 26/06/2025.
Il Giudice estensore
Giorgia Maria Ricotti
Il Presidente
Giacomo Lucente