Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 21/05/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore dott.ssa Chiara Zito Giudice dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 122 /2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili,
promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. SANTUCCI SABRINA
Nei confronti di ato a RICCIONE (RN) il 05/03/1965 (C.F. ) con Controparte_1 C.F._2 il patrocinio dell'Avv. PASQUINELLI LUCA
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale depositata il
16/01/2025;
- rilevato che non vi sono ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni di seguito trascritte, concordate dai genitori così come confermate all' udienza del 15.05.2025, conformi all'interesse della prole e non contrarie all'ordine pubblico:
“il minore resterà collocato presso la madre, anche ai fini anagrafici;
Persona_1
il minore resterà affidato ad entrambi i genitori ma, stante l'assenza del padre per diversi mesi dell'anno dall'Italia, la madre potrà assumere in via esclusiva le decisioni relative alle scelte medico- sanitarie del figlio aventi il carattere dell'urgenza;
in merito alle scelte di straordinaria amministrazione per il minore, si precisa sin da ora che il padre autorizza a che il figlio venga iscritto all'Istituto Tecnico Aeronautico Statale F. Baracca avente sede
1
la Sig.ra unitamente al minore, continuerà a vivere nella casa familiare, Parte_1 immobile di proprietà del Sig. , sito a IC (RN) in Viale Bondeno n.3 int.1, con Controparte_1 facoltà di utilizzo in via condivisa con il Sig. del garage di pertinenza Controparte_1 dell'immobile: per questa ragione verranno consegnati alla Sig.ra il Parte_1 telecomando di accesso al garage e le chiavi del portone e del cancello pedonale principali;
la Sig.ra si impegna a liberare la casa familiare per la data del 31.12.2026; Parte_1
i Sigg.ri e si impegneranno a reperire, in sostituzione dell'attuale, una nuova CP_1 Pt_1 soluzione abitativa per la ricorrente ed il figlio minore dove questi due si trasferiranno non appena possibile. Detto immobile dovrà essere di gradimento della Sig.ra che però non Parte_1 potrà costituire rifiuto al trasferimento se non accompagnato da giustificati motivi;
il Sig. fino a quando il figlio non sarà economicamente autosufficiente, si impegna Controparte_1
a versare mensilmente ed integralmente il canone di locazione del nuovo alloggio del figlio e della ricorrente, prestando garanzia fideiussoria ovvero obbligandosi direttamente nel contratto di locazione a detto pagamento, fermo restando che il contratto di locazione, come le utenze domestiche, dovranno essere intestate alla sig.ra Parte_1
il Sig. sempre sino a quando il figlio non sarà economicamente autosufficiente, Controparte_1 inoltre, si impegna a versare alla Sig.ra tutte le utenze domestiche (acqua luce Parte_1
e gas) fino a quando permarrà nell'attuale casa famigliare e quindi la metà delle spese per le utenze domestiche del nuovo alloggio di quest'ultima e del figlio (sempre luce, acqua e gas); il Sig. con decorrenza dal mese di maggio 2025 verserà alla Sig.ra Controparte_1 Parte_1 entro il giorno 15 di ogni mese un contributo mensile di euro 900,00 a titolo di mantenimento
[...] per il figlio minore sino a quando non sarà economicamente autosufficiente, oltre al 50% Per_1 delle spese straordinarie previamente concordate tra le parti necessarie per per Per_1
l'individuazione e la disciplina delle quali le parti fanno espresso riferimento al Protocollo adottato dal Tribunale di Bologna e dal CNF in materia;
per quanto concerne i tempi di visita e di permanenza del minore col padre, genitore non collocatario, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio liberamente, previo accordo con la madre;
la Sig.ra continuerà a percepire interamente l'assegno unico familiare per il Parte_1 figlio minore, quale genitore collocatario;
le spese legali saranno compensate, ferma la liquidazione delle spese di lite della ricorrente a carico dell'Erario, essendo parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato“
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così dispone:
prende atto delle condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 15.05.2025.
Il Presidente relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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