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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 04/06/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 816/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 816/2023, promossa da:
(c.f. ), con l'avv. GIANLUCA Parte_1 C.F._1
MADONNA
parte attrice nei confronti di:
(c.f. ), con gli avv.ti ANDREA Controparte_1 P.IVA_1
GIRARDI e MATTIA BERNARDINI
parte convenuta
Conclusioni di parte attrice: come da note scritte depositate telematicamente in data 22/1/2025
Conclusioni di parte convenuta: come da note scritte depositate telematicamente in data 29/1/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 7 Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132
c.p.c., si rinvia agli atti delle parti e al verbale di causa. ha convenuto in giudizio il per ottenerne la Parte_1 Controparte_1
condanna al risarcimento dei danni – patrimoniali e non patrimoniali, quantificati nella somma complessiva di € 1.263.785,92 sulla scorta delle risultanze di un procedimento ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. svoltosi tra le parti antecedentemente all'instaurazione del presente giudizio – patiti a cagione di un sinistro verificatosi in data 28/5/2020.
In particolare, l'attrice ha allegato che in tale data, alle ore 13.30 circa, stava attraversando le strisce pedonali presenti in Piazza Alpini nel Comune convenuto, in direzione gioielleria Boni, allorquando, a causa dello stato di non conservazione del marciapiede all'angolo con via Locatelli, “nell'appoggiare il piede sul cordolo del marciapiede (…) perdeva l'equilibrio” e cadeva procurandosi un trauma diretto del rachide rimanendo immobilizzata.
In particolare, l'attrice lamentava che tale cordolo fosse “molto logorato, sostanzialmente sgretolato”, e ancora “sconnesso, rovinato, frastagliato, sbriciolato, con spuntoni e spigoli irregolari”.
La convenuta si è costituita eccependo in primo luogo la propria carenza di legittimazione passiva, allegando che proprietario del marciapiede in contestazione sarebbe in realtà il prospiciente Condominio Piazza Alpini n. 6 e chiedendo di essere autorizzata alla chiamata di detto terzo, contestando nel merito la fondatezza pretese attoree – sia nell'an che nel quantum – e chiedendone il rigetto.
Il Tribunale, con provvedimento reso in data 28/4/2023, non ha autorizzato la predetta istanza di chiamata del terzo, rilevando che “in tema di chiamata in causa di un terzo su istanza di parte, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario di cui all'art.
102 cod. proc. civ., è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova
pagina 2 di 7 udienza per consentire la citazione del terzo, chiesta tempestivamente dal convenuto ai sensi dell'art. 269 cod. proc. civ., come modificato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353; conseguentemente, qualora sia stata chiesta dal convenuto la chiamata in causa del terzo, in manleva o in regresso, il giudice può rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo, motivando la propria scelta sulla base di esigenze di economia processuale
e di ragionevole durata del processo” (v. Cass. S.U. n. 4309/2010), che nel caso di specie non si verte in un'ipotesi di litisconsorzio necessario e che alla richiesta chiamata in causa di terzo osta il necessario rispetto della ragionevole durata del processo, cristallizzato dall'art. 111 della Costituzione.
La causa è stata istruita mediante l'audizione di due testimoni oculari dell'occorso sinistro.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni per l'udienza del 30/1/2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c, e la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 17/2/2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ratione temporis applicabile per il deposito degli scritti conclusionali.
* * *
1. In applicazione del criterio della ragione più liquida, rispondente ai principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., la decisione può essere fondata sulla base della questione di più agevole risoluzione, con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni non trattate e, dunque, non decise.
Ciò posto, le domande attoree sono infondate e, come tali, non possono trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte, stante la sussistenza di un comportamento colposo dell'attrice idoneo a recidere il nesso causale tra la caduta e il dissesto, ai sensi dell'art. 1227, I comma c.c..
pagina 3 di 7 Posto che i testimoni escussi hanno riscontrato la caduta dell'attrice, avvenuta nelle circostanze di tempo e di luogo dalla stessa dedotte (cfr. verbale di udienza del 21/2/2024), lo stato dei luoghi al momento del sinistro risulta evincibile dalla documentazione fotografica versata in atti (v. doc. 1 att.).
Ebbene, dalle risultanze del succitato compendio probatorio emerge come l'obiettiva disconnessione del bordo del marciapiede avrebbe ben dovuto e potuto essere agevolmente percepita ed evitata dall'attrice, in ragione della sua evidenza e della sua estensione lungo un tratto considerevole del marciapiede.
E ciò vieppiù tenuto conto della presumibile conoscenza dello stato del luogo da parte dell'attrice (la quale, ancorché abbia dedotto di non avere abitualmente percorso il tratto di strada interessato dall'evento, pacificamente risiedeva nel
Comune convenuto e ivi esercitava la professione di medico di base, con ambulatorio sito a circa centoventi metri dal luogo del sinistro) e non essendo emerse circostanze atte a pregiudicare le condizioni di visibilità al momento della sua caduta, avvenuta in pieno giorno.
Del resto, è la stessa attrice ad avere dedotto che “nell'appoggiare il piede sul cordolo del marciapiede (…) perdeva l'equilibrio”: ebbene, interessando la disconnessione solo il cordolo e non anche la pavimentazione del marciapiede (come risulta inequivocabilmente dall'esame delle fotografie prodotte), se ne desume che la caduta avrebbe ben potuto essere evitata ove l'attrice, dopo aver percorso l'attraversamento sulle strisce, salendo sul marciapiede avesse correttamente posato il piede sulla superficie pedonale piana del marciapiede medesimo, anziché sul cordolo delimitante lo stesso.
Detto altrimenti, sarebbe stato onere dell'attrice improntare la propria condotta a una maggiore prudenza, così evitando la caduta.
Alla luce di quanto sopra, risulta pertanto superfluo accertare l'effettivo titolo di proprietà del tratto di sedime in cui si è verificato il sinistro: infatti, sia che si pagina 4 di 7 ritenga postulabile la sussistenza di un obbligo di custodia in capo al CP_1
convenuto (e una conseguente responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c.), sia che si ritenga ascrivibile a detto un obbligo di manutenzione di un tratto CP_1
privato ma comunque destinato al pubblico transito (fonte di una generica responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., poiché “nel caso di danni causati da difettosa manutenzione d'una strada, la natura privata di questa non è, di per sé, sufficiente ad escludere la responsabilità dell'amministrazione comunale ove, per la destinazione dell'area e per le sue condizioni oggettive, la stessa era tenuta alla sua manutenzione”: v., ex multis, Cass. n.
3216/2017), l'anzidetto comportamento colposo dell'attrice risulta idoneo ad assurgere al rango di condotta avente impulso causale autonomo dell'evento di danno occorso, nemmeno potendosi ritenere che il lamentato dissesto del cordolo presentasse i caratteri di un pericolo occulto o imprevedibile.
Al caso di specie, dunque, si attaglia la recente sentenza della Cassazione n.
30394/2023, che ha così sinteticamente compendiato principi di diritto che assumono rilievo nel caso che occupa (richiamando all'uopo tutte le pronunce da cui sono stati riaffermati: Cass. nn. 2482/2018, 2479/2018, 2480/2018,
27724/2018, 20312/2019, 38089/2021, 35429/2022, 14228/2023 e 21675/2023,
11152/2023, oltre a S.U. n. 20943/2022): “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso,
pagina 5 di 7 quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.
La richiamata pronuncia, con riferimento a una fattispecie consimile a quella in esame, ha avuto modo di chiarire e puntualizzare che “la presenza di illuminazione nel tratto di strada oggetto del sinistro, la intrinseca staticità dell'anomalia e le condizioni della stessa, tali da renderla agevolmente percepibile in quanto ampia e non occultata da ostacoli” – elementi tutti presenti nel caso in esame – “obiettivamente imponevano al danneggiato un dovere di ragionevole cautela”, e ha conseguentemente ritenuto che la caduta fosse occorsa a causa della imprudenza e distrazione del pedone, e quindi fosse unicamente da ascrivere alla sua condotta, idonea a interrompere il nesso causale riducendo la res a mera occasione dell'evento, con conseguente esenzione dell'ente da ogni responsabilità sia ai sensi dell'art. 2051 c.c. sia, per le stesse ragioni, ai sensi dell'art. 2043 c.c.: tali conclusioni, per tutti i motivi innanzi indicati, risultano predicabili anche con riferimento alla fattispecie per cui è causa.
Alla luce della superiore disamina, le domande di risarcimento attoree non possono dunque trovare accoglimento.
2. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornati dal
D.M. n. 147/2022) applicabili in relazione al valore della controversia, (i) medi per le fasi di studio e introduttiva e (ii) minimi per le fasi di trattazione e decisionale, in ragione della limitatezza dell'istruttoria che si è resa necessaria e dell'attività difensiva in concreto espletata.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
pagina 6 di 7 III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
rigetta le domande formulate dall'attrice;
condanna l'attrice a rifondere al convenuto le spese del presente giudizio, liquidate nella somma di € 23.946,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Andrea Girardi dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
Bergamo, 4 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 816/2023, promossa da:
(c.f. ), con l'avv. GIANLUCA Parte_1 C.F._1
MADONNA
parte attrice nei confronti di:
(c.f. ), con gli avv.ti ANDREA Controparte_1 P.IVA_1
GIRARDI e MATTIA BERNARDINI
parte convenuta
Conclusioni di parte attrice: come da note scritte depositate telematicamente in data 22/1/2025
Conclusioni di parte convenuta: come da note scritte depositate telematicamente in data 29/1/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 7 Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132
c.p.c., si rinvia agli atti delle parti e al verbale di causa. ha convenuto in giudizio il per ottenerne la Parte_1 Controparte_1
condanna al risarcimento dei danni – patrimoniali e non patrimoniali, quantificati nella somma complessiva di € 1.263.785,92 sulla scorta delle risultanze di un procedimento ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. svoltosi tra le parti antecedentemente all'instaurazione del presente giudizio – patiti a cagione di un sinistro verificatosi in data 28/5/2020.
In particolare, l'attrice ha allegato che in tale data, alle ore 13.30 circa, stava attraversando le strisce pedonali presenti in Piazza Alpini nel Comune convenuto, in direzione gioielleria Boni, allorquando, a causa dello stato di non conservazione del marciapiede all'angolo con via Locatelli, “nell'appoggiare il piede sul cordolo del marciapiede (…) perdeva l'equilibrio” e cadeva procurandosi un trauma diretto del rachide rimanendo immobilizzata.
In particolare, l'attrice lamentava che tale cordolo fosse “molto logorato, sostanzialmente sgretolato”, e ancora “sconnesso, rovinato, frastagliato, sbriciolato, con spuntoni e spigoli irregolari”.
La convenuta si è costituita eccependo in primo luogo la propria carenza di legittimazione passiva, allegando che proprietario del marciapiede in contestazione sarebbe in realtà il prospiciente Condominio Piazza Alpini n. 6 e chiedendo di essere autorizzata alla chiamata di detto terzo, contestando nel merito la fondatezza pretese attoree – sia nell'an che nel quantum – e chiedendone il rigetto.
Il Tribunale, con provvedimento reso in data 28/4/2023, non ha autorizzato la predetta istanza di chiamata del terzo, rilevando che “in tema di chiamata in causa di un terzo su istanza di parte, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario di cui all'art.
102 cod. proc. civ., è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova
pagina 2 di 7 udienza per consentire la citazione del terzo, chiesta tempestivamente dal convenuto ai sensi dell'art. 269 cod. proc. civ., come modificato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353; conseguentemente, qualora sia stata chiesta dal convenuto la chiamata in causa del terzo, in manleva o in regresso, il giudice può rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo, motivando la propria scelta sulla base di esigenze di economia processuale
e di ragionevole durata del processo” (v. Cass. S.U. n. 4309/2010), che nel caso di specie non si verte in un'ipotesi di litisconsorzio necessario e che alla richiesta chiamata in causa di terzo osta il necessario rispetto della ragionevole durata del processo, cristallizzato dall'art. 111 della Costituzione.
La causa è stata istruita mediante l'audizione di due testimoni oculari dell'occorso sinistro.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni per l'udienza del 30/1/2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c, e la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 17/2/2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ratione temporis applicabile per il deposito degli scritti conclusionali.
* * *
1. In applicazione del criterio della ragione più liquida, rispondente ai principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., la decisione può essere fondata sulla base della questione di più agevole risoluzione, con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni non trattate e, dunque, non decise.
Ciò posto, le domande attoree sono infondate e, come tali, non possono trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte, stante la sussistenza di un comportamento colposo dell'attrice idoneo a recidere il nesso causale tra la caduta e il dissesto, ai sensi dell'art. 1227, I comma c.c..
pagina 3 di 7 Posto che i testimoni escussi hanno riscontrato la caduta dell'attrice, avvenuta nelle circostanze di tempo e di luogo dalla stessa dedotte (cfr. verbale di udienza del 21/2/2024), lo stato dei luoghi al momento del sinistro risulta evincibile dalla documentazione fotografica versata in atti (v. doc. 1 att.).
Ebbene, dalle risultanze del succitato compendio probatorio emerge come l'obiettiva disconnessione del bordo del marciapiede avrebbe ben dovuto e potuto essere agevolmente percepita ed evitata dall'attrice, in ragione della sua evidenza e della sua estensione lungo un tratto considerevole del marciapiede.
E ciò vieppiù tenuto conto della presumibile conoscenza dello stato del luogo da parte dell'attrice (la quale, ancorché abbia dedotto di non avere abitualmente percorso il tratto di strada interessato dall'evento, pacificamente risiedeva nel
Comune convenuto e ivi esercitava la professione di medico di base, con ambulatorio sito a circa centoventi metri dal luogo del sinistro) e non essendo emerse circostanze atte a pregiudicare le condizioni di visibilità al momento della sua caduta, avvenuta in pieno giorno.
Del resto, è la stessa attrice ad avere dedotto che “nell'appoggiare il piede sul cordolo del marciapiede (…) perdeva l'equilibrio”: ebbene, interessando la disconnessione solo il cordolo e non anche la pavimentazione del marciapiede (come risulta inequivocabilmente dall'esame delle fotografie prodotte), se ne desume che la caduta avrebbe ben potuto essere evitata ove l'attrice, dopo aver percorso l'attraversamento sulle strisce, salendo sul marciapiede avesse correttamente posato il piede sulla superficie pedonale piana del marciapiede medesimo, anziché sul cordolo delimitante lo stesso.
Detto altrimenti, sarebbe stato onere dell'attrice improntare la propria condotta a una maggiore prudenza, così evitando la caduta.
Alla luce di quanto sopra, risulta pertanto superfluo accertare l'effettivo titolo di proprietà del tratto di sedime in cui si è verificato il sinistro: infatti, sia che si pagina 4 di 7 ritenga postulabile la sussistenza di un obbligo di custodia in capo al CP_1
convenuto (e una conseguente responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c.), sia che si ritenga ascrivibile a detto un obbligo di manutenzione di un tratto CP_1
privato ma comunque destinato al pubblico transito (fonte di una generica responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., poiché “nel caso di danni causati da difettosa manutenzione d'una strada, la natura privata di questa non è, di per sé, sufficiente ad escludere la responsabilità dell'amministrazione comunale ove, per la destinazione dell'area e per le sue condizioni oggettive, la stessa era tenuta alla sua manutenzione”: v., ex multis, Cass. n.
3216/2017), l'anzidetto comportamento colposo dell'attrice risulta idoneo ad assurgere al rango di condotta avente impulso causale autonomo dell'evento di danno occorso, nemmeno potendosi ritenere che il lamentato dissesto del cordolo presentasse i caratteri di un pericolo occulto o imprevedibile.
Al caso di specie, dunque, si attaglia la recente sentenza della Cassazione n.
30394/2023, che ha così sinteticamente compendiato principi di diritto che assumono rilievo nel caso che occupa (richiamando all'uopo tutte le pronunce da cui sono stati riaffermati: Cass. nn. 2482/2018, 2479/2018, 2480/2018,
27724/2018, 20312/2019, 38089/2021, 35429/2022, 14228/2023 e 21675/2023,
11152/2023, oltre a S.U. n. 20943/2022): “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso,
pagina 5 di 7 quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.
La richiamata pronuncia, con riferimento a una fattispecie consimile a quella in esame, ha avuto modo di chiarire e puntualizzare che “la presenza di illuminazione nel tratto di strada oggetto del sinistro, la intrinseca staticità dell'anomalia e le condizioni della stessa, tali da renderla agevolmente percepibile in quanto ampia e non occultata da ostacoli” – elementi tutti presenti nel caso in esame – “obiettivamente imponevano al danneggiato un dovere di ragionevole cautela”, e ha conseguentemente ritenuto che la caduta fosse occorsa a causa della imprudenza e distrazione del pedone, e quindi fosse unicamente da ascrivere alla sua condotta, idonea a interrompere il nesso causale riducendo la res a mera occasione dell'evento, con conseguente esenzione dell'ente da ogni responsabilità sia ai sensi dell'art. 2051 c.c. sia, per le stesse ragioni, ai sensi dell'art. 2043 c.c.: tali conclusioni, per tutti i motivi innanzi indicati, risultano predicabili anche con riferimento alla fattispecie per cui è causa.
Alla luce della superiore disamina, le domande di risarcimento attoree non possono dunque trovare accoglimento.
2. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornati dal
D.M. n. 147/2022) applicabili in relazione al valore della controversia, (i) medi per le fasi di studio e introduttiva e (ii) minimi per le fasi di trattazione e decisionale, in ragione della limitatezza dell'istruttoria che si è resa necessaria e dell'attività difensiva in concreto espletata.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
pagina 6 di 7 III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
rigetta le domande formulate dall'attrice;
condanna l'attrice a rifondere al convenuto le spese del presente giudizio, liquidate nella somma di € 23.946,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Andrea Girardi dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
Bergamo, 4 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
pagina 7 di 7