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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 30/06/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 576/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Fanesi Presidente rel. dott.ssa Erika Capanna Piscè Giudice dott.ssa Daniela D'Adamo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 576/2025 R.G. vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele De Santis ed Parte_1 elettivamente domiciliato in Martinsicuro, via C. Colombo n.141, presso il difensore, in virtù di mandato in calce al ricorso
RICORRENTE
e rappresentata e difesa dall'avv. Monica Toro ed Controparte_1 elettivamente domiciliata in Teramo, via IV Novembre n. 1, presso il difensore, in virtù di mandato in calce al ricorso
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 21.5.2025, da intendersi qui integralmente trascritte pagina 1 di 2 Con ricorso depositato in data 7.3.2025, chiedeva di revocare Parte_1
l'obbligo di mantenimento di € 275,00 nei confronti dei figli e disposto Per_1 Per_2 dal Tribunale di Teramo con decreto del 23.11.2022, essendo i figli divenuti maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Si costituiva parte resistente, dando atto dell'intervenuto accordo tra le parti, sottoscritto anche dai rispettivi difensori.
Il procedimento giungeva all'udienza del 21.5.2025, ove le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo sulla modifica delle condizioni di divorzio, sulla scorta della scrittura del 15.4.2025, versata in atti e sottoscritta.
Il Collegio ritiene che le condizioni indicate dalle parti nel predetto accordo non sono contrarie a norme imperative e corrispondono agli interessi morali e materiali della prole, pertanto meritano di essere approvate.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti in ragione dell'intervenuto accordo e dell'esplicita richiesta in tal senso formulata dalle parti stesse.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, pronunciando nel procedimento n. r.g.
576/2025, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- considerato che le condizioni indicate dalle parti nella scrittura del 15.4.2025, sottoscritta dalle parti stesse e dai difensori, non sono contrarie a norme imperative e corrispondono agli interessi morali e materiali della prole, le approva, disponendo, a modifica del provvedimento n. cronol. 18554/2022 del 23.11.2022, emesso dall'intestato Tribunale, la revoca dell'obbligo di mantenimento a carico del ricorrente, secondo le condizioni indicate nel predetto accordo da intendersi qui integralmente trascritte;
- compensa le spese di lite.
Teramo, 30.6.2025
Il Presidente est. dott.ssa Silvia Fanesi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Fanesi Presidente rel. dott.ssa Erika Capanna Piscè Giudice dott.ssa Daniela D'Adamo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 576/2025 R.G. vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele De Santis ed Parte_1 elettivamente domiciliato in Martinsicuro, via C. Colombo n.141, presso il difensore, in virtù di mandato in calce al ricorso
RICORRENTE
e rappresentata e difesa dall'avv. Monica Toro ed Controparte_1 elettivamente domiciliata in Teramo, via IV Novembre n. 1, presso il difensore, in virtù di mandato in calce al ricorso
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 21.5.2025, da intendersi qui integralmente trascritte pagina 1 di 2 Con ricorso depositato in data 7.3.2025, chiedeva di revocare Parte_1
l'obbligo di mantenimento di € 275,00 nei confronti dei figli e disposto Per_1 Per_2 dal Tribunale di Teramo con decreto del 23.11.2022, essendo i figli divenuti maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Si costituiva parte resistente, dando atto dell'intervenuto accordo tra le parti, sottoscritto anche dai rispettivi difensori.
Il procedimento giungeva all'udienza del 21.5.2025, ove le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo sulla modifica delle condizioni di divorzio, sulla scorta della scrittura del 15.4.2025, versata in atti e sottoscritta.
Il Collegio ritiene che le condizioni indicate dalle parti nel predetto accordo non sono contrarie a norme imperative e corrispondono agli interessi morali e materiali della prole, pertanto meritano di essere approvate.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti in ragione dell'intervenuto accordo e dell'esplicita richiesta in tal senso formulata dalle parti stesse.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, pronunciando nel procedimento n. r.g.
576/2025, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- considerato che le condizioni indicate dalle parti nella scrittura del 15.4.2025, sottoscritta dalle parti stesse e dai difensori, non sono contrarie a norme imperative e corrispondono agli interessi morali e materiali della prole, le approva, disponendo, a modifica del provvedimento n. cronol. 18554/2022 del 23.11.2022, emesso dall'intestato Tribunale, la revoca dell'obbligo di mantenimento a carico del ricorrente, secondo le condizioni indicate nel predetto accordo da intendersi qui integralmente trascritte;
- compensa le spese di lite.
Teramo, 30.6.2025
Il Presidente est. dott.ssa Silvia Fanesi
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