TRIB
Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/06/2025, n. 2648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2648 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. 9354/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 9354/22 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2411/22, emesso dal Tribunale di Salerno il 28/09/22, depositato in pari data
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Falcone, presso il cui studio è Parte_1 elettivamente domiciliato in Salerno, alla via Gelso n. 51/C, giusta procura allegata all'atto di citazione
OPPONENTE
E tramite la mandataria in persona Controparte_1 Controparte_2 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi, presso il cui studio è elett.te dom.ta in Verona, al v. lo S. Bernardino n. 5A, in virtù di procura generale alle liti rilasciata dal notaio di NE (rep. 44583; racc. 16958) Persona_1
OPPOSTA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 04/11/22, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 2411/22, notificato il 13/10/22, con cui il Tribunale di Salerno gli aveva intimato il pagamento, in favore della quale cessionaria del credito, della Controparte_1 somma di € 12.468,75, oltre interessi moratori e spese processuali, a titolo di saldo debitorio del contratto di prestito finalizzato al consumo n. 13769009, stipulato dall'opponente il 21/07/16 con la
Santander Consumer Bank s.p.a.
pagina 1 di 4 L'opponente eccepiva: la carenza di legittimazione attiva della cessionaria per la mancata dimostrazione dell'intervenuta cessione del credito;
l'inesistenza dell'avversa pretesa creditoria, non essendo stata fornita alcuna prova dell'inadempimento di esso opponente, e non essendovi traccia neppure di una lettera di messa in mora o di una richiesta di pagamento.
Tanto premesso, l'opponente concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo per le ragioni addotte, vinte le spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata l'08/11/23, si costituiva la tramite la Controparte_1 mandataria la quale, deducendo l'infondatezza delle avverse doglianze, Controparte_2 concludeva per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese giudiziali.
Con ordinanza del 20/11/23 il G.I. accoglieva l'istanza ex art. 648 c.p.c.
Acquisita documentazione varia, con le note sostitutive dell'udienza del 13/06/25 le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che viene decisa ex artt. 281sexies
c.p.c. e 127ter c.p.c. (come modificato dal d.lgs. n. 164/24) con la presente sentenza.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione (rectius: titolarità) attiva della sollevata dall'opponente. Controparte_1
In proposito, la predetta società ha dichiarato che il credito vantato dall'originaria mutuante
Santander Consumer Bank s.p.a. a seguito di contratto di prestito personale al consumo del
21/07/16 veniva da questa ceduto, nell'ambito di un'operazione ex l. n. 52/1991, alla Controparte_1
(alla quale subentrava la come da visura camerale in atti) con contratto del Controparte_1
27/11/20.
Ed invero, a riprova di tale cessione, risultano prodotti: a) il contratto di cessione;
b) la lista omissata dei crediti ceduti, in cui figura quello oggetto del decreto ingiuntivo opposto;
c) la comunicazione ex art. 1264 c.c., datata 18/02/21, dell'intervenuta cessione del credito, ove sono esplicitati tutti i riferimenti al rapporto contrattuale, oltre ai dati personali del debitore,
l'indicazione della cedente e della cessionaria e dell'importo del credito ceduto;
d) la dichiarazione della cedente del 27/11/20 confermativa della cessione del credito per cui è causa (cfr. Cass. n.
10200/21, secondo cui la dichiarazione di cessione della cedente è “elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” a provare la titolarità, in capo al cessionario, del credito ceduto). Peraltro, la notifica dell'intervenuta cessione al debitore ceduto può avvenire utilmente anche con l'atto giudiziale di intimazione al pagamento del credito (nella specie, notifica del decreto ingiuntivo), nonchè nel corso del giudizio (Cass. n. 20495/20, n. 20143/05), non essendo necessaria la notifica con atto stragiudiziale o la pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta
Ufficiale.
pagina 2 di 4 Assume inoltre rilevanza, sul piano presuntivo, la circostanza per cui la società cessionaria ha la disponibilità di tutta la documentazione contrattuale da cui scaturisce la pretesa creditoria: il possesso di tali documenti risulterebbe difficilmente spiegabile se si volesse negare la titolarità, in capo all'opposta, del credito in esame. Infatti, secondo Cass. n. 10200/21, anche la disponibilità dei titoli è un elemento documentale rilevante ai fini della prova dell'intervenuta cessione del credito.
Ne consegue che, valutando unitariamente i predetti elementi probatori e presuntivi, e tenuto conto del carattere assolutamente generico della contestazione sollevata dall'opponente, può ritenersi dimostrata la titolarità del credito in esame da parte della Controparte_1
Venendo al merito della lite, dalla documentazione in atti emerge che Parte_1
stipulava con la Santander Consumer Bank s.p.a., in data 21/07/16, il contratto di finanziamento personale n. 13769009, per l'importo di € 15.250,00, da restituire, maggiorato di interessi e spese per un totale di € 17.559,12, tramite 48 rate mensili costanti di € 365,00, con TAN del 6,54%,
TAEG del 7,34%, interesse moratorio del 15% annuo sulle rate scadute e comunque nei limiti di cui alla l. n. 108/96.
Dall'estratto conto integrale della Santander in atti risulta che l'opponente si rendeva moroso nel pagamento delle rate e veniva, così, dichiarato decaduto dal beneficio del termine in data 03/09/18
(cfr. avviso di ricevimento della racc. a.r., ricevuta il 23/10/18 per compiuta giacenza), lasciando un debito residuo di € 12.468,65, pari all'importo del decreto ingiuntivo opposto.
La ha prodotto anche l'attestazione dell'erogazione del credito, la lettera di Controparte_1 decadenza dal beneficio del termine e il piano di ammortamento “alla francese”.
Risulta, pertanto, provata la pretesa creditoria di parte opposta, considerato che non spettava a quest'ultima dimostrare (bensì solamente allegare) l'inadempimento del debitore, bensì al
[...]
– che, peraltro, non ha contestato il rapporto contrattuale di prestito personale da lui Pt_1
instaurato, né sollevato specifiche contestazioni avverso la debitoria maturata a suo carico – provare di aver esattamente adempiuto, come da ormai granitica giurisprudenza di legittimità a decorrere dalla storica sentenza di Cass. S.U. n. 13533/01.
Alla luce delle anzidette considerazioni, l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo, già provvisoriamente esecutivo.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori minimi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), stante la semplicità della lite.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 9354/22 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2411/22, emesso dal
Tribunale di Salerno il 28/09/22, depositato in pari data, già provvisoriamente esecutivo;
2) condanna al pagamento, in favore della tramite la Parte_1 Controparte_1 mandataria delle spese processuali, che si liquidano in € 2.540,00 per Controparte_2
compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 14 giugno 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 9354/22 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2411/22, emesso dal Tribunale di Salerno il 28/09/22, depositato in pari data
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Falcone, presso il cui studio è Parte_1 elettivamente domiciliato in Salerno, alla via Gelso n. 51/C, giusta procura allegata all'atto di citazione
OPPONENTE
E tramite la mandataria in persona Controparte_1 Controparte_2 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi, presso il cui studio è elett.te dom.ta in Verona, al v. lo S. Bernardino n. 5A, in virtù di procura generale alle liti rilasciata dal notaio di NE (rep. 44583; racc. 16958) Persona_1
OPPOSTA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 04/11/22, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 2411/22, notificato il 13/10/22, con cui il Tribunale di Salerno gli aveva intimato il pagamento, in favore della quale cessionaria del credito, della Controparte_1 somma di € 12.468,75, oltre interessi moratori e spese processuali, a titolo di saldo debitorio del contratto di prestito finalizzato al consumo n. 13769009, stipulato dall'opponente il 21/07/16 con la
Santander Consumer Bank s.p.a.
pagina 1 di 4 L'opponente eccepiva: la carenza di legittimazione attiva della cessionaria per la mancata dimostrazione dell'intervenuta cessione del credito;
l'inesistenza dell'avversa pretesa creditoria, non essendo stata fornita alcuna prova dell'inadempimento di esso opponente, e non essendovi traccia neppure di una lettera di messa in mora o di una richiesta di pagamento.
Tanto premesso, l'opponente concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo per le ragioni addotte, vinte le spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata l'08/11/23, si costituiva la tramite la Controparte_1 mandataria la quale, deducendo l'infondatezza delle avverse doglianze, Controparte_2 concludeva per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese giudiziali.
Con ordinanza del 20/11/23 il G.I. accoglieva l'istanza ex art. 648 c.p.c.
Acquisita documentazione varia, con le note sostitutive dell'udienza del 13/06/25 le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che viene decisa ex artt. 281sexies
c.p.c. e 127ter c.p.c. (come modificato dal d.lgs. n. 164/24) con la presente sentenza.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione (rectius: titolarità) attiva della sollevata dall'opponente. Controparte_1
In proposito, la predetta società ha dichiarato che il credito vantato dall'originaria mutuante
Santander Consumer Bank s.p.a. a seguito di contratto di prestito personale al consumo del
21/07/16 veniva da questa ceduto, nell'ambito di un'operazione ex l. n. 52/1991, alla Controparte_1
(alla quale subentrava la come da visura camerale in atti) con contratto del Controparte_1
27/11/20.
Ed invero, a riprova di tale cessione, risultano prodotti: a) il contratto di cessione;
b) la lista omissata dei crediti ceduti, in cui figura quello oggetto del decreto ingiuntivo opposto;
c) la comunicazione ex art. 1264 c.c., datata 18/02/21, dell'intervenuta cessione del credito, ove sono esplicitati tutti i riferimenti al rapporto contrattuale, oltre ai dati personali del debitore,
l'indicazione della cedente e della cessionaria e dell'importo del credito ceduto;
d) la dichiarazione della cedente del 27/11/20 confermativa della cessione del credito per cui è causa (cfr. Cass. n.
10200/21, secondo cui la dichiarazione di cessione della cedente è “elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” a provare la titolarità, in capo al cessionario, del credito ceduto). Peraltro, la notifica dell'intervenuta cessione al debitore ceduto può avvenire utilmente anche con l'atto giudiziale di intimazione al pagamento del credito (nella specie, notifica del decreto ingiuntivo), nonchè nel corso del giudizio (Cass. n. 20495/20, n. 20143/05), non essendo necessaria la notifica con atto stragiudiziale o la pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta
Ufficiale.
pagina 2 di 4 Assume inoltre rilevanza, sul piano presuntivo, la circostanza per cui la società cessionaria ha la disponibilità di tutta la documentazione contrattuale da cui scaturisce la pretesa creditoria: il possesso di tali documenti risulterebbe difficilmente spiegabile se si volesse negare la titolarità, in capo all'opposta, del credito in esame. Infatti, secondo Cass. n. 10200/21, anche la disponibilità dei titoli è un elemento documentale rilevante ai fini della prova dell'intervenuta cessione del credito.
Ne consegue che, valutando unitariamente i predetti elementi probatori e presuntivi, e tenuto conto del carattere assolutamente generico della contestazione sollevata dall'opponente, può ritenersi dimostrata la titolarità del credito in esame da parte della Controparte_1
Venendo al merito della lite, dalla documentazione in atti emerge che Parte_1
stipulava con la Santander Consumer Bank s.p.a., in data 21/07/16, il contratto di finanziamento personale n. 13769009, per l'importo di € 15.250,00, da restituire, maggiorato di interessi e spese per un totale di € 17.559,12, tramite 48 rate mensili costanti di € 365,00, con TAN del 6,54%,
TAEG del 7,34%, interesse moratorio del 15% annuo sulle rate scadute e comunque nei limiti di cui alla l. n. 108/96.
Dall'estratto conto integrale della Santander in atti risulta che l'opponente si rendeva moroso nel pagamento delle rate e veniva, così, dichiarato decaduto dal beneficio del termine in data 03/09/18
(cfr. avviso di ricevimento della racc. a.r., ricevuta il 23/10/18 per compiuta giacenza), lasciando un debito residuo di € 12.468,65, pari all'importo del decreto ingiuntivo opposto.
La ha prodotto anche l'attestazione dell'erogazione del credito, la lettera di Controparte_1 decadenza dal beneficio del termine e il piano di ammortamento “alla francese”.
Risulta, pertanto, provata la pretesa creditoria di parte opposta, considerato che non spettava a quest'ultima dimostrare (bensì solamente allegare) l'inadempimento del debitore, bensì al
[...]
– che, peraltro, non ha contestato il rapporto contrattuale di prestito personale da lui Pt_1
instaurato, né sollevato specifiche contestazioni avverso la debitoria maturata a suo carico – provare di aver esattamente adempiuto, come da ormai granitica giurisprudenza di legittimità a decorrere dalla storica sentenza di Cass. S.U. n. 13533/01.
Alla luce delle anzidette considerazioni, l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo, già provvisoriamente esecutivo.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori minimi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), stante la semplicità della lite.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 9354/22 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2411/22, emesso dal
Tribunale di Salerno il 28/09/22, depositato in pari data, già provvisoriamente esecutivo;
2) condanna al pagamento, in favore della tramite la Parte_1 Controparte_1 mandataria delle spese processuali, che si liquidano in € 2.540,00 per Controparte_2
compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 14 giugno 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 4 di 4