Articolo 25 della Legge 27 maggio 1961, n. 465
Articolo 24Articolo 26
Versione
14 giugno 1961
Art. 25.
Al personale addetto al servizio di operatore radiotelegrafico e' concesso un premio di cointeressenza di lire, quindici per ogni radiotelegramma trasmesso e ricevute in morse o in fonia.
Ai dirigenti e ai capiturno e' concesso mensilmente un premio di cointeressenza pari alla media dei premi spettanti per effetto del precedente comma ai radiotelegrafisti addetti alle rispettive stazioni.
Il premio spettante al personale di cui al primo comma non puo' superare mensilmente la somma di lire tremilanovecento.
Entrata in vigore il 14 giugno 1961