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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 1397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1397 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20130/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20130/2022 promossa da:
(CF ) rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno Spagna Parte_1 C.F._1
Musso
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Carla D'Alterio Diani
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.11.2024
e memorie conclusionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, in data 25.07.2022, conveniva in Parte_1
giudizio il in persona del Sindaco p.t., al fine di ottenerne la condanna al Controparte_1
risarcimento dei danni per lesioni subite a seguito di un sinistro avvenuto in data 23.09.2021.
pagina 1 di 5 L'attrice precisava che in data 23.09.2021, alle ore 10.00 circa, si trovava in percorrendo il CP_1
corso Vittorio Emanuele a bordo del suo scooter elettrico targato X6VR56; giunta nei pressi del civico
165 lo scooter impattava con la ruota anteriore in un tombino stradale che sporgeva dalla pavimentazione;
sul posto interveniva la Polizia Municipale che acquisiva la dinamica del sinistro da altra pattuglia della Polizia Locale presente al momento dei fatti e stilava il “Ris”.
A seguito dell'evento l'attrice riportava lesioni personali che venivano refertate presso il CTO di come: “…trauma cranico e frattura diafisi distale perone sx ”, inoltre riportava altresì la frattura CP_1 verticale dentaria dell'elemento “24”. In data 06.10.2021, in seguito a nuovo controllo, le veniva diagnosticata la frattura bimalleolare sinistra, seguiva iter clinico che si concludeva in data 07.02.2022.
In seguito al suddetto incidente, secondo la tesi attorea i postumi si stabilizzavano in un danno biologico permanente compreso tra il 6 ed il 7 %, una ITT di gg 49 e una ITP di gg 20 al 50% e 68 al
25%; mentre, per ciò che attiene il danno al cavo orale, si rendeva necessaria l'applicazione di n. 2 elementi endoossei in sede “24 e 25” e due corone protesiche, corone da reinstallarsi almeno una ulteriore volta tenuto conto della vita media calcolata in anni 82.
Sulla base di tali premesse, l'attrice chiedeva dichiararsi l'esclusiva responsabilità del CP_1 in persona del p.t. nella causazione dell'evento dannoso ai sensi degli artt. 2043-2051
[...] CP_2 cc e, per l'effetto, condannare lo stesso, al risarcimento dei danni tutti subiti dall'istante in conseguenza dell'evento dannoso quantificati in €. 16.189,64; ciò oltre al risarcimento danni relativo alla lesione al cavo orale ed oltre spese mediche documentate ulteriori, ai danni alla vita di relazione nonché al rimborso spese e perdita economica oltre rivalutazioni ed interessi dal fatto al soddisfo, tutto entro il limite di € 25.000,00. Con vittoria di spese, diritti ed onorari ed attribuzione all'avvocato anticipatario.
Si costituiva ritualmente in data 31.10.2022 il il quale contestando nel merito la Controparte_1
fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto stante la configurabilità del caso fortuito e l'assenza di prova;
in subordine dichiararsi il concorso di colpa del danneggiato. Il tutto con vittoria delle spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre oneri riflessi.
Nel corso del giudizio veniva assunta prova testimoniale e veniva depositata documentazione.
All'udienza del 18.l1.2024, il Giudice introitava la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In assenza di questioni preliminari da esaminare, si passa all'esame nel merito della presente controversia.
All'uopo occorre, pertanto, indagare le risultanze istruttorie. Ed allora:
- nel referto n. 20210028236 del 23.09.2021 del Pronto Soccorso - C.T.O. Ospedale dei Colli di
è indicato:" trauma cranico e frattura diafisi distale perone sx” (cfr. Referto all. n. 1 atto di CP_1
pagina 2 di 5 citazione). Il referto di pronto soccorso è un atto pubblico assistito da fede privilegiata e come tale fa piena prova sino a querela di falso solo che le dichiarazioni sono state rese al pubblico ufficiale, nonché degli altri fatti dal medesimo compiuti o che questi attesti essere avvenuti in sua presenza
(cfr. amplius Cass. n. 27288/2022); per l'effetto esso non rileva ai fini ricostruttivi;
- il verbale della polizia municipale contiene solo la dinamica riferita: gli agenti non erano presenti alla verificazione dei fatti;
- all'udienza del 12.02.2024 venivano raccolte le dichiarazioni dei due testi indicati da parte attrice:
1) il teste (indifferente) dichiarava: “… è caduta dal motorino davanti a me Testimone_1
mentre ero in auto;
… mentre ero in auto io ho visto che il motorino si bloccava all'improvviso e la signora cadeva per terra … c'era un tombino per terra che sporgeva era di ferro ed intorno era rotto senza asfalto… non ricordo se la strada fosse sporca ma il tombino era visibile non era coperto da spazzatura o giornali o altro…”;
2) il teste (indifferente) dichiarava:“… abbiamo visto la signora che era su un Testimone_2
motorino cadere in avanti … la signora non andava veloce … era evidente che ci fosse un dislivello ed era visibile ...”.
Ebbene i testi sentiti pur addebitando la caduta di alla presenza di un'anomalia stradale ( Parte_1
diversamente descritta e diversamente identificata), ne chiariscono la piena visibilità.
Sussistono, inoltre, altri elementi istruttori, di rilievo da esaminare al fine della determinazione dell'attribuzione della responsabilità.
Ed infatti, deve osservarsi che:
- l'evento dannoso è avvenuto in mattinata (verso le ore 10:00) e non sono state evidenziate circostanze di tempo o di luogo ostative alla visibilità (non sono state, infatti, allegate e provate ragioni di non visibilità oggettiva);
- non sono state dedotte circostanze soggettive inerenti a e Parte_1
negativamente incidenti su vista e mobilità;
- le foto del luogo del sinistro, risultano abbastanza nitide, ed evidenziano la presenza di un normale tombino in ferro, percepibile, nelle sue caratteristiche, con l'ordinaria diligenza;
(cfr. all. 3 all'atto di citazione di Parte_1
Ebbene tutti gli elementi istruttori quali sopra evidenziati vanno letti alla luce dei principi in materia di responsabilità ex art. 2051: la decisone della controversia in esame impone, infatti, di ripercorrere natura e presupposti della responsabilità per cose in custodia.
In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato solo dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia,
pagina 3 di 5 scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. 05 febbraio 2013, n.
2660; n. 3297/2015 e Cass. civ. n. 21977/2022). In virtù del carattere oggettivo, e non presunto della responsabilità di cui all'art 2051 c.c., l'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi,
l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché l'esistenza del rapporto di custodia;
mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, è tenuto a provare l'esistenza di un fattore esterno che abbia quei requisiti di imprevedibilità e di eccezionalità tali da interrompere il predetto nesso di causalità, vale a dire la prova del caso fortuito o della forza maggiore. (Cass. civ. n. 20943/2022) Più precisamente, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità
(cfr. Cass. 29/07/2016, n. 15761 e Cass. civ. n. 37059/2022). In merito, tuttavia è stato chiarito come la condotta del danneggiato ben può integrare il caso fortuito ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. (cfr Cass. ord. 31/10/2017, n. 25837): la responsabilità del custode può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. e la seconda dalle oggettive imprevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole
(cfr Cass. civ. 16034/2023 e 21064/2024).
In particolare, “la condotta imperita, imprudente o negligente del danneggiato” rileva se si pone come causa efficiente del danno. In tal senso occorre valutare: in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno e se il danneggiato ha rispettato il generale “dovere di ragionevole cautela” (ovviamente tali valutazioni dovranno essere operate esclusivamente ex ante e non ex post). In tali ipotesi il fatto colposo della vittima vale ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa in custodia pagina 4 di 5 e il danno, non sussistendo in questi casi la responsabilità dell'ente custode. (Cass. Civ. Ord.
18100/2020; cfr. anche Cass. civ, sez. III, 27 marzo 2020, n. 7580).
Alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra evidenziate, l'esame complessivo dell'istruttoria, determina nella scrivente il convincimento che l'accaduto debba essere ascritto ad esclusiva colpa dell'attore, configurandosi in capo allo stesso la violazione dei comuni obblighi di diligenza e prudenza, scaturenti dal generale c.d. "principio di auto-responsabilità" per cui "il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza"). Ed infatti, la responsabilità civile per omissione può scaturire non solo dalla violazione di un preciso obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso, ma anche dalla violazione di regole di comune prudenza, le quali impongano il compimento di una determinata attività a tutela di un diritto altrui: principio affermato sia quando si tratti di valutare se sussista la colpa dell'autore dell'illecito, sia quando si tratti di stabilire se sussista un concorso di colpa della vittima nella produzione del danno, ex art. 1227, comma primo, cod. civ. (cfr. Cass. Sez. U. 21/11/2011, n. 24406, Cass. 14908/2019 e Cass.
19362/2022).
Dal sin qui detto deriva il rigetto integrale della domanda attorea.
Le spese si compensano attesa la ricorrenza delle eccezionali ragioni rilevanti ex art. 92 c.p.c., nella versione applicabile ratione temporis;
ragioni identificabili nel dato empirico acquisito che l'attore è effettivamente caduto e si è cagionato una lesione e che ciò è avvenuto in presenza di una (pur visibile) anomalia stradale.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. rigetta le domande attoree;
2. compensa integralmente le spese di lite.
Napoli, 10/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Console
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20130/2022 promossa da:
(CF ) rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno Spagna Parte_1 C.F._1
Musso
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Carla D'Alterio Diani
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.11.2024
e memorie conclusionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, in data 25.07.2022, conveniva in Parte_1
giudizio il in persona del Sindaco p.t., al fine di ottenerne la condanna al Controparte_1
risarcimento dei danni per lesioni subite a seguito di un sinistro avvenuto in data 23.09.2021.
pagina 1 di 5 L'attrice precisava che in data 23.09.2021, alle ore 10.00 circa, si trovava in percorrendo il CP_1
corso Vittorio Emanuele a bordo del suo scooter elettrico targato X6VR56; giunta nei pressi del civico
165 lo scooter impattava con la ruota anteriore in un tombino stradale che sporgeva dalla pavimentazione;
sul posto interveniva la Polizia Municipale che acquisiva la dinamica del sinistro da altra pattuglia della Polizia Locale presente al momento dei fatti e stilava il “Ris”.
A seguito dell'evento l'attrice riportava lesioni personali che venivano refertate presso il CTO di come: “…trauma cranico e frattura diafisi distale perone sx ”, inoltre riportava altresì la frattura CP_1 verticale dentaria dell'elemento “24”. In data 06.10.2021, in seguito a nuovo controllo, le veniva diagnosticata la frattura bimalleolare sinistra, seguiva iter clinico che si concludeva in data 07.02.2022.
In seguito al suddetto incidente, secondo la tesi attorea i postumi si stabilizzavano in un danno biologico permanente compreso tra il 6 ed il 7 %, una ITT di gg 49 e una ITP di gg 20 al 50% e 68 al
25%; mentre, per ciò che attiene il danno al cavo orale, si rendeva necessaria l'applicazione di n. 2 elementi endoossei in sede “24 e 25” e due corone protesiche, corone da reinstallarsi almeno una ulteriore volta tenuto conto della vita media calcolata in anni 82.
Sulla base di tali premesse, l'attrice chiedeva dichiararsi l'esclusiva responsabilità del CP_1 in persona del p.t. nella causazione dell'evento dannoso ai sensi degli artt. 2043-2051
[...] CP_2 cc e, per l'effetto, condannare lo stesso, al risarcimento dei danni tutti subiti dall'istante in conseguenza dell'evento dannoso quantificati in €. 16.189,64; ciò oltre al risarcimento danni relativo alla lesione al cavo orale ed oltre spese mediche documentate ulteriori, ai danni alla vita di relazione nonché al rimborso spese e perdita economica oltre rivalutazioni ed interessi dal fatto al soddisfo, tutto entro il limite di € 25.000,00. Con vittoria di spese, diritti ed onorari ed attribuzione all'avvocato anticipatario.
Si costituiva ritualmente in data 31.10.2022 il il quale contestando nel merito la Controparte_1
fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto stante la configurabilità del caso fortuito e l'assenza di prova;
in subordine dichiararsi il concorso di colpa del danneggiato. Il tutto con vittoria delle spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre oneri riflessi.
Nel corso del giudizio veniva assunta prova testimoniale e veniva depositata documentazione.
All'udienza del 18.l1.2024, il Giudice introitava la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In assenza di questioni preliminari da esaminare, si passa all'esame nel merito della presente controversia.
All'uopo occorre, pertanto, indagare le risultanze istruttorie. Ed allora:
- nel referto n. 20210028236 del 23.09.2021 del Pronto Soccorso - C.T.O. Ospedale dei Colli di
è indicato:" trauma cranico e frattura diafisi distale perone sx” (cfr. Referto all. n. 1 atto di CP_1
pagina 2 di 5 citazione). Il referto di pronto soccorso è un atto pubblico assistito da fede privilegiata e come tale fa piena prova sino a querela di falso solo che le dichiarazioni sono state rese al pubblico ufficiale, nonché degli altri fatti dal medesimo compiuti o che questi attesti essere avvenuti in sua presenza
(cfr. amplius Cass. n. 27288/2022); per l'effetto esso non rileva ai fini ricostruttivi;
- il verbale della polizia municipale contiene solo la dinamica riferita: gli agenti non erano presenti alla verificazione dei fatti;
- all'udienza del 12.02.2024 venivano raccolte le dichiarazioni dei due testi indicati da parte attrice:
1) il teste (indifferente) dichiarava: “… è caduta dal motorino davanti a me Testimone_1
mentre ero in auto;
… mentre ero in auto io ho visto che il motorino si bloccava all'improvviso e la signora cadeva per terra … c'era un tombino per terra che sporgeva era di ferro ed intorno era rotto senza asfalto… non ricordo se la strada fosse sporca ma il tombino era visibile non era coperto da spazzatura o giornali o altro…”;
2) il teste (indifferente) dichiarava:“… abbiamo visto la signora che era su un Testimone_2
motorino cadere in avanti … la signora non andava veloce … era evidente che ci fosse un dislivello ed era visibile ...”.
Ebbene i testi sentiti pur addebitando la caduta di alla presenza di un'anomalia stradale ( Parte_1
diversamente descritta e diversamente identificata), ne chiariscono la piena visibilità.
Sussistono, inoltre, altri elementi istruttori, di rilievo da esaminare al fine della determinazione dell'attribuzione della responsabilità.
Ed infatti, deve osservarsi che:
- l'evento dannoso è avvenuto in mattinata (verso le ore 10:00) e non sono state evidenziate circostanze di tempo o di luogo ostative alla visibilità (non sono state, infatti, allegate e provate ragioni di non visibilità oggettiva);
- non sono state dedotte circostanze soggettive inerenti a e Parte_1
negativamente incidenti su vista e mobilità;
- le foto del luogo del sinistro, risultano abbastanza nitide, ed evidenziano la presenza di un normale tombino in ferro, percepibile, nelle sue caratteristiche, con l'ordinaria diligenza;
(cfr. all. 3 all'atto di citazione di Parte_1
Ebbene tutti gli elementi istruttori quali sopra evidenziati vanno letti alla luce dei principi in materia di responsabilità ex art. 2051: la decisone della controversia in esame impone, infatti, di ripercorrere natura e presupposti della responsabilità per cose in custodia.
In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato solo dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia,
pagina 3 di 5 scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. 05 febbraio 2013, n.
2660; n. 3297/2015 e Cass. civ. n. 21977/2022). In virtù del carattere oggettivo, e non presunto della responsabilità di cui all'art 2051 c.c., l'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi,
l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché l'esistenza del rapporto di custodia;
mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, è tenuto a provare l'esistenza di un fattore esterno che abbia quei requisiti di imprevedibilità e di eccezionalità tali da interrompere il predetto nesso di causalità, vale a dire la prova del caso fortuito o della forza maggiore. (Cass. civ. n. 20943/2022) Più precisamente, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità
(cfr. Cass. 29/07/2016, n. 15761 e Cass. civ. n. 37059/2022). In merito, tuttavia è stato chiarito come la condotta del danneggiato ben può integrare il caso fortuito ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. (cfr Cass. ord. 31/10/2017, n. 25837): la responsabilità del custode può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. e la seconda dalle oggettive imprevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole
(cfr Cass. civ. 16034/2023 e 21064/2024).
In particolare, “la condotta imperita, imprudente o negligente del danneggiato” rileva se si pone come causa efficiente del danno. In tal senso occorre valutare: in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno e se il danneggiato ha rispettato il generale “dovere di ragionevole cautela” (ovviamente tali valutazioni dovranno essere operate esclusivamente ex ante e non ex post). In tali ipotesi il fatto colposo della vittima vale ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa in custodia pagina 4 di 5 e il danno, non sussistendo in questi casi la responsabilità dell'ente custode. (Cass. Civ. Ord.
18100/2020; cfr. anche Cass. civ, sez. III, 27 marzo 2020, n. 7580).
Alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra evidenziate, l'esame complessivo dell'istruttoria, determina nella scrivente il convincimento che l'accaduto debba essere ascritto ad esclusiva colpa dell'attore, configurandosi in capo allo stesso la violazione dei comuni obblighi di diligenza e prudenza, scaturenti dal generale c.d. "principio di auto-responsabilità" per cui "il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza"). Ed infatti, la responsabilità civile per omissione può scaturire non solo dalla violazione di un preciso obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso, ma anche dalla violazione di regole di comune prudenza, le quali impongano il compimento di una determinata attività a tutela di un diritto altrui: principio affermato sia quando si tratti di valutare se sussista la colpa dell'autore dell'illecito, sia quando si tratti di stabilire se sussista un concorso di colpa della vittima nella produzione del danno, ex art. 1227, comma primo, cod. civ. (cfr. Cass. Sez. U. 21/11/2011, n. 24406, Cass. 14908/2019 e Cass.
19362/2022).
Dal sin qui detto deriva il rigetto integrale della domanda attorea.
Le spese si compensano attesa la ricorrenza delle eccezionali ragioni rilevanti ex art. 92 c.p.c., nella versione applicabile ratione temporis;
ragioni identificabili nel dato empirico acquisito che l'attore è effettivamente caduto e si è cagionato una lesione e che ciò è avvenuto in presenza di una (pur visibile) anomalia stradale.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. rigetta le domande attoree;
2. compensa integralmente le spese di lite.
Napoli, 10/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Console
pagina 5 di 5