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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 06/10/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2430 del R.G.A.C. per l'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento, promossa da nato a [...] il [...], C.F.: , difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Donatella Scarfone;
opponente contro
Sede di Controparte_1
Catanzaro, C.F.: , in persona del suo direttore p. t., difeso dai funzionari dott. Vincenzo P.IVA_1
AR e dott.ssa Rosaria Leuzzi;
opposto e
, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Controparte_2
AR CI;
opposta provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 030 2024 90051456
50 000, che l' le ha notificato in data 10.09.2024, con cui si richiede Controparte_2 il pagamento della somma di euro 7.000,81 (opposta in questa sede), esposta nella cartella esattoriale n. 03020120011351206000, asseritamente notificatale il 13.06.2012, recante l'iscrizione a ruolo disposta dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Catanzaro, per sanzioni amministrative ex L. n.
689/81, risalenti alle annualità 2010. L'opponente eccepisce l'omessa notifica degli atti presupposti e l'intervenuta decadenza e prescrizione del credito sotteso all'iscrizione a ruolo.
Si sono costituiti in giudizio gli enti convenuti, resistendo alla domanda.
Il ricorso è fondato.
L' del Lavoro ha notificato all'opponente, in data 10.06.2011, l'ordinanza-ingiunzione CP_1
DPL CZ n. 167/2010, prot. n. 32501 del 22.12.2010, recante importo di € 5.189,00, non opposta e dunque diventata definitiva. La relativa sanzione amministrativa non veniva pagata dall'opponente, per cui l'ordinanza è stata iscritta a ruolo esattoriale, ex art. 27 L. n. 689/81, e trasmessa all'Agente della Riscossione che, conseguentemente, ha formato il ruolo esattoriale n. 1954/2012.
L' deduce di aver notificato all'opponente, in data 13.06.2012, a Controparte_2 mezzo servizio postale, la cartella esattoriale n. 03020120011351206000, recante la suddetta iscrizione a ruolo disposta dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Catanzaro, per sanzioni amministrative ex L. n. 689/81, risalenti alle annualità 2010.
Tuttavia, agli atti di causa non risulta prodotta la prova della notifica al ricorrente della cartella esattoriale oggetto della odierna impugnazione.
L'agente della riscossione assume che, in ogni caso, dopo la notifica della suddetta cartella e per la stessa iscrizione a ruolo, erano stati notificati al contribuente ulteriori atti esattivi, segnatamente, il preavviso di fermo amministrativo n. 030 80 2014 000066 60 000, in data 12.12.2014, l'intimazione di pagamento n. 030 2017 90044284 65 000, in data 28.09.2017 e l'intimazione di pagamento n. 030
2022 90016391 80 000, in data 19.05.2022, sicché, la mancata impugnazione di tali atti aveva determinato la irretrattabilità della pretesa impositiva.
Sennonché, l' non ha prodotto in giudizio il preavviso di fermo Controparte_2 amministrativo n. 030 80 2014 000066 60 000 (risulta depositata soltanto la relata della sua presunta notifica;
cfr. all. n. 3 fascicolo , sicché tale atto è da considerarsi tamquam non esset ai fini CP_3 della interruzione della prescrizione;
neppure è idonea ad interrompere la prescrizione l'intimazione di pagamento n. 030 2017 90044284 65 000, notificata il 28.09.2017 (cfr. all. n. 4 fascicolo , CP_3 atteso che, tra la notifica dell'ordinanza-ingiunzione DPL CZ n. 167/2010, prot. n. 32501, avvenuta in data 22.12.2010 e quella della intimazione di pagamento n. 030 2017 90044284 65 000, eseguita il 28.09.2017, sono decorsi circa sei anni e nove mesi, per cui il credito in questione si è inesorabilmente prescritto.
Alla luce di quanto esposto, va dichiarata la prescrizione del credito contestato dall'opponente, con assorbimento di ogni ulteriore profilo controverso. Conseguentemente, la cartella esattoriale mediante la quale quel credito era stato azionato deve essere annullata.
L'estraneità dell' alle vicende successive alla formazione del ruolo che, nella Controparte_1 specie, hanno determinato la prescrizione del credito e condotto all'accoglimento dell'opposizione giustificano la compensazione delle spese del giudizio tra detto ente e la parte ricorrente. Esse vanno invece poste a carico del concessionario della riscossione in base alla soccombenza e liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore attoreo antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara prescritto il credito di cui alla cartella esattoriale n. 03020120011351206000 e, per l'effetto, annulla il suddetto titolo;
- compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e l' ; Controparte_1
- condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, Controparte_2 che liquida in euro 2.000,00 per onorario, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo antistatario.
Catanzaro, 02.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
AN ON
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2430 del R.G.A.C. per l'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento, promossa da nato a [...] il [...], C.F.: , difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Donatella Scarfone;
opponente contro
Sede di Controparte_1
Catanzaro, C.F.: , in persona del suo direttore p. t., difeso dai funzionari dott. Vincenzo P.IVA_1
AR e dott.ssa Rosaria Leuzzi;
opposto e
, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Controparte_2
AR CI;
opposta provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 030 2024 90051456
50 000, che l' le ha notificato in data 10.09.2024, con cui si richiede Controparte_2 il pagamento della somma di euro 7.000,81 (opposta in questa sede), esposta nella cartella esattoriale n. 03020120011351206000, asseritamente notificatale il 13.06.2012, recante l'iscrizione a ruolo disposta dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Catanzaro, per sanzioni amministrative ex L. n.
689/81, risalenti alle annualità 2010. L'opponente eccepisce l'omessa notifica degli atti presupposti e l'intervenuta decadenza e prescrizione del credito sotteso all'iscrizione a ruolo.
Si sono costituiti in giudizio gli enti convenuti, resistendo alla domanda.
Il ricorso è fondato.
L' del Lavoro ha notificato all'opponente, in data 10.06.2011, l'ordinanza-ingiunzione CP_1
DPL CZ n. 167/2010, prot. n. 32501 del 22.12.2010, recante importo di € 5.189,00, non opposta e dunque diventata definitiva. La relativa sanzione amministrativa non veniva pagata dall'opponente, per cui l'ordinanza è stata iscritta a ruolo esattoriale, ex art. 27 L. n. 689/81, e trasmessa all'Agente della Riscossione che, conseguentemente, ha formato il ruolo esattoriale n. 1954/2012.
L' deduce di aver notificato all'opponente, in data 13.06.2012, a Controparte_2 mezzo servizio postale, la cartella esattoriale n. 03020120011351206000, recante la suddetta iscrizione a ruolo disposta dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Catanzaro, per sanzioni amministrative ex L. n. 689/81, risalenti alle annualità 2010.
Tuttavia, agli atti di causa non risulta prodotta la prova della notifica al ricorrente della cartella esattoriale oggetto della odierna impugnazione.
L'agente della riscossione assume che, in ogni caso, dopo la notifica della suddetta cartella e per la stessa iscrizione a ruolo, erano stati notificati al contribuente ulteriori atti esattivi, segnatamente, il preavviso di fermo amministrativo n. 030 80 2014 000066 60 000, in data 12.12.2014, l'intimazione di pagamento n. 030 2017 90044284 65 000, in data 28.09.2017 e l'intimazione di pagamento n. 030
2022 90016391 80 000, in data 19.05.2022, sicché, la mancata impugnazione di tali atti aveva determinato la irretrattabilità della pretesa impositiva.
Sennonché, l' non ha prodotto in giudizio il preavviso di fermo Controparte_2 amministrativo n. 030 80 2014 000066 60 000 (risulta depositata soltanto la relata della sua presunta notifica;
cfr. all. n. 3 fascicolo , sicché tale atto è da considerarsi tamquam non esset ai fini CP_3 della interruzione della prescrizione;
neppure è idonea ad interrompere la prescrizione l'intimazione di pagamento n. 030 2017 90044284 65 000, notificata il 28.09.2017 (cfr. all. n. 4 fascicolo , CP_3 atteso che, tra la notifica dell'ordinanza-ingiunzione DPL CZ n. 167/2010, prot. n. 32501, avvenuta in data 22.12.2010 e quella della intimazione di pagamento n. 030 2017 90044284 65 000, eseguita il 28.09.2017, sono decorsi circa sei anni e nove mesi, per cui il credito in questione si è inesorabilmente prescritto.
Alla luce di quanto esposto, va dichiarata la prescrizione del credito contestato dall'opponente, con assorbimento di ogni ulteriore profilo controverso. Conseguentemente, la cartella esattoriale mediante la quale quel credito era stato azionato deve essere annullata.
L'estraneità dell' alle vicende successive alla formazione del ruolo che, nella Controparte_1 specie, hanno determinato la prescrizione del credito e condotto all'accoglimento dell'opposizione giustificano la compensazione delle spese del giudizio tra detto ente e la parte ricorrente. Esse vanno invece poste a carico del concessionario della riscossione in base alla soccombenza e liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore attoreo antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara prescritto il credito di cui alla cartella esattoriale n. 03020120011351206000 e, per l'effetto, annulla il suddetto titolo;
- compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e l' ; Controparte_1
- condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, Controparte_2 che liquida in euro 2.000,00 per onorario, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo antistatario.
Catanzaro, 02.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
AN ON