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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 21/03/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2042/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, dott.ssa Maura Manzi, all'esito dell'udienza del 17.03.2025, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi degli artt. 281 sexies, comma III e 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 2042 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, discussa, in data 17.03.2025, tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
TRA
, nato in Brasile il [...], in [...] ed Parte_1 unitamente , nata in Brasile il [...], in [...] genitore esercente la Parte_2 responsabilità genitoriale sui figli minori , nato in Persona_1
Brasile il 29/10/2007 e , nata in [...] il [...], Parte_3
, nata in [...] il [...], Parte_4 [...]
, nata in [...] il [...], Parte_5 Pt_6
, nato in [...] il [...], nata in [...]
[...] Parte_7 il 26/01/1954, nato in [...] il [...], Parte_8 Parte_9
nato in [...] il [...] e , nata in
[...] Parte_10
Brasile il 14/12/1980 entrambi in proprio ed in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata in [...] il Persona_2
22/05/2019, nata in [...] il [...], Parte_11
nato in [...] il [...] e Parte_12 Parte_13
nata in [...] il [...] entrambi in proprio ed in qualità di genitori
[...] esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore nato in Persona_3
1 Brasile il 15/09/2007, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Morra ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo a Battipaglia (SA), via Benevento n° 28, giusta procura alle liti allegata al ricorso
Parte ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
Parte resistente contumace
Ricorso comunicato ex artt. 70, comma 1, n. 3 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica, SEDE, in data 21.11.2023.
OGGETTO: ricorso ex artt. 19 bis D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c. per il riconoscimento dello status di cittadinanza iure sanguinis nonché iure matrimonii.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.10.2023, i ricorrenti adivano, ai sensi degli artt. 19 bis D. Lgs.
150/2011 e 281 undecies c.p.c., l'intestato Tribunale nei confronti del al fine Controparte_1
di sentir accertare e dichiarare il loro diritto al riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani con conseguente ordine giudiziale di trascrizione della presente pronuncia presso i registri dello stato civile.
Quanto a , , Parte_1 Persona_1 [...]
, Parte_3 Parte_4 Parte_5
[...] Parte_7 Parte_9 Persona_2
e essi Parte_11 Parte_12 Per_3 Parte_13 ponevano, a sostegno della loro domanda, l'intervenuto acquisto del diritto di cittadinanza italiana iure sanguinis. In particolare, detti ricorrenti allegavano (i) di essere discendenti in linea retta di
(si assume, ai fini che qui ci interessano, il nome risultante dal certificato di nascita di Persona_4
cui al doc. n. 4 indice del fascicolo di parte ricorrente), avo cittadino italiano, nato in Italia, a [...]
Peligna (AQ), in data 31.08.1858, emigrato in Brasile in data non conosciuta e (ii) che quest'ultimo e i suoi discendenti non hanno mai perso siffatto status giuridico.
Pur essendo nato in [...] quando tale Regione faceva ancora parte del Regno delle Persona_4
, esso acquisì la cittadinanza italiana in forza della L., 17 marzo 1861, n. 4671 che sancì CP_2
l'annessione di tale Regno al Regno d'Italia a seguito della proclamazione del Re Vittorio Emanuele
2 II quale Re del Regno d'Italia. Pertanto, tale cittadinanza si è estesa ai discendenti dell'avo italiano ai sensi dello Statuto albertino.
Detti ricorrenti allegavano (e asseveravano) la loro discendenza in linea retta nei termini di seguito esposti:
▪ da nasceva, il 20/08/1896, in Brasile, la sig.ra Persona_4 Per_5
▪ da questa nascevano, in Brasile: il 12/03/1934 ed Persona_6 Persona_7
il 10/08/1924;
▪ da da nascevano, in Brasile: da Parte_14 Pt_1 Parte_5
in data 17.11.1961 e da in data 25.12.1963; Pt_1 Parte_1 Pt_1
▪ da , nascevano in Brasile: Parte_1 Parte_4 Pt_1
in data 13.4.2004, in data 29.10.2007 ed Persona_1 [...]
in data 28.05.2012; Parte_3
▪ da , nasceva, in Brasile, in data 26.1.1954, ; Persona_8 Parte_7
▪ da quest'ultima nascevano, in Brasile: in data 27.12.1978, Parte_9 [...]
in data 1.5.1980 e in data 21.9.1981; Parte_11 Parte_12
▪ da nasceva, in Brasile, in data 22.5.2019, Parte_9 Persona_2
[...]
▪ da nasceva, in Brasile, in data 15.9.2007, Parte_12 Persona_3
Quanto agli altri ricorrenti, invece, essi ponevano a sostegno della propria domanda, l'intervenuto acquisto del diritto di cittadinanza italiana iure matrimonii. In particolare, , Parte_6 [...]
, adducevano di aver contratto Parte_10 Parte_13 matrimonio, in epoca successiva all'entrata in vigore della della L. 123/1983, con alcuni degli odierni ricorrenti che con il presente ricorso chiedono che sia dichiarato l'intervenuto acquisto della cittadinanza italiana jure sanguinis, e che tale diritto si fondi su quanto previsto dalla predetta norma e dall'art. 5 della L. 91/1992. Analoga domanda, che si fonda tuttavia sull'intervenuto matrimonio in epoca precedente all'entrata in vigore della suddetta norma, viene formulata da Parte_8
Benché ritualmente e tempestivamente reso edotto della pendenza del giudizio, il
[...]
ha ritenuto di non costituirsi in giudizio dovendosi pertanto in questa sede dichiarare CP_1
contumace.
****
Tanto premesso, con riferimento a entrambe le domande, occorre effettuare il relativo vaglio di ammissibilità.
3
1. In ordine all'ammissibilità della domanda di riconoscimento della cittadinanza iure matrimonii proposta da , , Parte_6 Parte_8 Parte_10
Parte_13
In primo luogo, deve essere dichiarata inammissibile l'istanza relativa alla richiesta di cittadinanza iure matrimonii relativa ai ricorrenti , , Parte_6 Parte_10 [...]
trattandosi di richieste che si fondano su matrimoni celebrati in epoca Parte_13 successiva all'entrata in vigore della L. 123/1983. Tale norma, infatti, escludeva ogni automatismo - previsto negli art. 10 e 11 della previgente L. 155/1912 - nell'acquisto della cittadinanza italiana iure matrimonii. Entrambi i richiamati testi normativi, che disponevano in materia di cittadinanza, sono stati successivamente abrogati con l'entrata in vigore della L. 91/1992 che, all'art. 5, prevede determinate condizioni al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza iure matrimonii e, all'art. 7, dispone che “la cittadinanza [del coniuge di cittadino italiano] si acquista con decreto del
Ministro dell'interno, a istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare”. Il riconoscimento dello status civitatis incombe sul
[...]
e l'esistenza dei requisiti richiesti dalla legge va, dunque, accertata dall'Autorità CP_1 amministrativa, “senza possibilità che la stessa possa essere sostituita dall'autorità giudiziaria” (cfr. sul punto Corte d'App. L'Aquila, 19.05.2021, n. 766). Anche la domanda formulata da Parte_8 deve essere dichiarata inammissibile. Infatti, relativamente ai matrimoni intervenuti prima
[...] dell'entrata in vigore della L. 123/1983, analizzando il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, deve concludersi che la relativa domanda vada proposta in sede amministrativa, senza che da ciò si possa automaticamente far discendere che -al pari del riconoscimento della cittadinanza iure sangiunis- l'interesse ad agire del ricorrente si fondi sulla mancato intervento dell'autorità amministrativa ed assuma, di conseguenza, natura defatigante. Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito la prova di aver previamente adito la via consolare, cosicché difetta, ai fini che qui interessano, la prova della sussistenza dell'interesse ad agire.
2. In ordine all'ammissibilità della domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis: i presupposti sostanziali del diritto dei richiedenti.
Con riferimento, invece, alla domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis proposta da , , Parte_1 Persona_1 [...]
, Parte_3 Parte_4 Parte_5
[...] Parte_7 Parte_9 Persona_2
e giova Parte_11 Parte_12 Persona_3
premettere che, trattandosi di discendenza per via materna trasmessa in epoca antecedente all'entrata
4 in vigore della Costituzione Italiana, l'unica strada percorribile, in quanto frutto di una interpretazione giurisprudenziale, è quella di carattere giurisdizionale.
Al riguardo si osserva che, in ottica sostanzialistica, lo status civitatis consiste “nella qualità, attribuita dalla legge, che indica l'appartenenza di un soggetto a uno Stato” (Cass. civ., SS.UU., n.
25318/2022).
Tale status civitatis, una volta acquisito per discendenza, nascita o naturalizzazione, spiega effetti permanenti per tutta la durata della vita del soggetto, che può perderlo solo su base volontaria, ossia mediante rinuncia espressa o tacita (Cass. civ., n. 22271/2016).
I presupposti di diritto sostanziale che connotano lo status civitatis italiano iure sanguinis in esame sono: a) la discendenza del richiedente in linea retta, in disparte il numero delle generazioni a esso precedenti, da un avo nato in [...] che sia emigrato all'estero; b) la continuità nella trasmissione, senza interruzioni, dello status civitatis dall'avo italiano sino alla generazione del richiedente.
2.1. La prova della discendenza secondo il Codice civile del 1865 ai fini dell'acquisto iure sanguinis del diritto di cittadinanza.
Con riferimento al requisito di cui al sub a), la prova di essere discendente, in disparte il numero delle generazioni medio tempore intercorse, da un cittadino italiano emigrato all'estero deve essere fornita mediante la produzione in giudizio degli atti dello Stato civile, dei certificati di nascita e di matrimonio.
Nel caso di specie, la documentazione versata in atti dai ricorrenti comprova la discendenza degli stessi dall'avo cittadino italiano e dai discendenti di quest'ultimo nei termini di cui sopra si è detto.
Ciò posto, occorre aver riguardo, al fine di individuare la normativa sostanziale applicabile al caso di specie (tra il Cod. civ. del 1865, la L. 555/1912 e la L. 91/1992), alla legge vigente al tempo in cui tale diritto è stato, per la prima volta, trasferito dall'avo italiano al primo discendente in linea retta e quindi alla legge vigente al tempo della nascita di quest'ultimo.
Applicando tali principi al caso di specie, essendo -in qualità di prima discendente Per_5 dell'avo italiano - nata in [...] in data [...], trova applicazione, a fini che qui interessano, la disciplina del Cod. civ. del 1865.
In tale ottica, l'art. 4 Cod. civ. 1865 stabiliva: “è cittadino il figlio di padre italiano”.
Il codice civile del tempo, a differenza della L. 555/1912, non disciplinava però l'ipotesi del figlio naturale nato, all'estero, da un cittadino italiano poi ivi trasferitosi.
Tuttavia, la giurisprudenza del tempo (Cassazione di Napoli, sentenza del 5 ottobre 1907 e Corte di
Appello di Casale, sentenza del 15 aprile 1902) aveva già stabilito che il figlio naturale nato all'estero da cittadino italiano non perde la cittadinanza italiana per il solo fatto che lo Stato in cui esso è nato gli abbia attribuito (iure soli) la propria cittadinanza. In altre parole, veniva ammessa, in via pretoria
5 e già prima della L. n. 555/1912, la configurabilità di una doppia cittadinanza in capo al richiedente,
“essendo questa una conseguenza inevitabile, nel presente stato della legislazione internazionale, del concetto della sovranità, che include necessariamente le note di autonomia e indipendenza di ciascuna di esse nel proprio territorio”.
2.2. La continuità nella trasmissione dello status civitatis italiano iure sanguinis.
Il secondo presupposto che deve sussistere, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1 e 7 L.
555/1912 e 9 comma 1, lett. a L. 91/1992, ai fini del riconoscimento dello status per cui è causa, è quello (negativo) dell'assenza di cause interruttive nella trasmissione dello status civitatis da parte dell'avo e dei suoi discendenti.
Nel caso di specie, i predetti ricorrenti jure sanguinis hanno, in primo luogo, provato che l'avo,
non si è naturalizzato (cfr. certificato negativo di naturalizzazione, doc. n. 5 indice del Persona_4
fascicolo di parte ricorrente).
In secondo luogo, è emerso per tabulas che la prima nata in [...] ha acquisito la cittadinanza brasiliana non sulla base di un proprio atto volontario, ma del mero fatto storico di essere nata in
Brasile (ius soli).
Ulteriormente, non è emerso che gli ascendenti di detti ricorrenti abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana.
Alla luce di quanto precede, deve ritenersi sussistente il requisito della continuità della trasmissione dello status civitatis in favore dei richiamati ricorrenti.
2.3 La discendenza per linea materna.
Sennonché, nell'ottica del requisito di cui sopra si è detto, restano da vagliare le seguenti circostanze:
i) il matrimonio con soggetto straniero di avvenuto in epoca antecedente all'entrata in Per_5
vigore della Costituzione, che comportava, per la donna, la perdita della cittadinanza italiana, ii)
l'idoneità della stessa a trasmettere, in quanto donna, la cittadinanza italiana alle proprie discendenti dirette, nate in epoca precedente al 01.01.1948.
In particolare, occorre chiedersi se gli artt. 1, comma 1, e 10 L. 555/1912 - nello stabilire rispettivamente l'acquisto della cittadinanza dal solo “padre cittadino” e che la madre che contrae matrimonio con il padre straniero perde automaticamente la cittadinanza italiana - minino il presupposto della continuità della trasmissione nello status civitatis.
Ebbene la Corte costituzionale, con le sentt. nn. 30/1983 e 87/1975, ha dichiarato incostituzionali i richiamati artt. 1 e 10 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., cosicché deve ritenersi, da un lato, che la cittadinanza si acquisti anche per discendenza materna (e non solo paterna) e, dall'altro, che le vicende della cittadinanza della madre sono indipendenti dalla circostanza che la stessa contragga successivamente matrimonio con uno straniero.
6 Al riguardo, la S.C. di Cass. civ., SS.UU., n. 4469/2009, ha stabilito che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo
“status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. E invero, “pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme pre-costituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza, in quanto “status” permanente e imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo
l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”. Pertanto, “in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti”.
In tale solco, si è collocata di recente la giurisprudenza di merito (Tribunale di Roma, ord. 25.9.2019).
Il corollario dei principi appena esposti consente di ritenere sussistente, nel caso di specie, il presupposto in esame.
3. Conclusioni.
Alla luce di tutto quanto precede, il Tribunale, dichiara inammissibile la domanda proposta da Pt_6
,
[...] Parte_8 Parte_10 Parte_13
e
[...] Parte_8
Accoglie, invece, la domanda proposta da , Parte_1 [...]
, , , Persona_1 Parte_3 Parte_4 [...]
, Parte_5 Parte_7 Parte_9
e Persona_2 Parte_11 Parte_12
e, pertanto, accerta e dichiara il diritto di quest'ultimi al riconoscimento in Persona_3
loro favore dello status di cittadini italiani.
Anche l'istanza di detti ultimi ricorrenti - avente a oggetto la richiesta di trascrizione presso il registro dello stato civile del presente provvedimento ex art. 24, comma 1, lett. e), D.P.R. 396/2000 - deve essere accolta, stante l'art. 12, comma 11, del predetto articolo che così recita: “la trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse […] o dalla pubblica autorità”.
7 Per tale ragione, s'impone l'ordine, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per esso, Controparte_1 all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone sopra indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Dovrà dunque disporsi che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento.
4. Le spese del giudizio.
Benché l'omessa costituzione in giudizio della parte resistente soccombente non la esonererebbe
(Cass. civ., n. 5842/2015), per ciò stesso, dalla condanna alla rifusione delle spese di lite, ritiene il
Tribunale di dichiararle irripetibili in relazione a coloro per i quali la domanda merita accoglimento,
e ciò in ragione della necessaria interpretazione giurisprudenziale delle norme che in questa sede ci interessano.
Ragioni di equità inducono il Tribunale a dichiarare l'irripetibilità delle spese di lite del presente giudizio anche nei confronti dei soggetti la cui domanda è inammissibile.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 2042/2023 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) dichiara inammissibile il ricorso proposto da , Parte_6 Parte_8 [...]
, e Parte_10 Parte_13 Parte_8
3) accoglie il ricorso proposto da , Parte_1 Persona_1
, ,
[...] Parte_3 Parte_4 [...]
, Parte_5 Parte_7 Parte_9
Persona_2 Parte_11 Parte_12
e e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto degli stessi al Persona_3
riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani;
4) ordina, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per esso, all'Ufficiale dello stato Controparte_1
civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone sopra indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
5) dispone che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento;
8 6) dichiara l'irripetibilità delle spese di lite.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 20.3.2025
9
Il Giudice dott.ssa Maura Manzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, dott.ssa Maura Manzi, all'esito dell'udienza del 17.03.2025, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi degli artt. 281 sexies, comma III e 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 2042 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, discussa, in data 17.03.2025, tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
TRA
, nato in Brasile il [...], in [...] ed Parte_1 unitamente , nata in Brasile il [...], in [...] genitore esercente la Parte_2 responsabilità genitoriale sui figli minori , nato in Persona_1
Brasile il 29/10/2007 e , nata in [...] il [...], Parte_3
, nata in [...] il [...], Parte_4 [...]
, nata in [...] il [...], Parte_5 Pt_6
, nato in [...] il [...], nata in [...]
[...] Parte_7 il 26/01/1954, nato in [...] il [...], Parte_8 Parte_9
nato in [...] il [...] e , nata in
[...] Parte_10
Brasile il 14/12/1980 entrambi in proprio ed in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata in [...] il Persona_2
22/05/2019, nata in [...] il [...], Parte_11
nato in [...] il [...] e Parte_12 Parte_13
nata in [...] il [...] entrambi in proprio ed in qualità di genitori
[...] esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore nato in Persona_3
1 Brasile il 15/09/2007, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Morra ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo a Battipaglia (SA), via Benevento n° 28, giusta procura alle liti allegata al ricorso
Parte ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
Parte resistente contumace
Ricorso comunicato ex artt. 70, comma 1, n. 3 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica, SEDE, in data 21.11.2023.
OGGETTO: ricorso ex artt. 19 bis D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c. per il riconoscimento dello status di cittadinanza iure sanguinis nonché iure matrimonii.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.10.2023, i ricorrenti adivano, ai sensi degli artt. 19 bis D. Lgs.
150/2011 e 281 undecies c.p.c., l'intestato Tribunale nei confronti del al fine Controparte_1
di sentir accertare e dichiarare il loro diritto al riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani con conseguente ordine giudiziale di trascrizione della presente pronuncia presso i registri dello stato civile.
Quanto a , , Parte_1 Persona_1 [...]
, Parte_3 Parte_4 Parte_5
[...] Parte_7 Parte_9 Persona_2
e essi Parte_11 Parte_12 Per_3 Parte_13 ponevano, a sostegno della loro domanda, l'intervenuto acquisto del diritto di cittadinanza italiana iure sanguinis. In particolare, detti ricorrenti allegavano (i) di essere discendenti in linea retta di
(si assume, ai fini che qui ci interessano, il nome risultante dal certificato di nascita di Persona_4
cui al doc. n. 4 indice del fascicolo di parte ricorrente), avo cittadino italiano, nato in Italia, a [...]
Peligna (AQ), in data 31.08.1858, emigrato in Brasile in data non conosciuta e (ii) che quest'ultimo e i suoi discendenti non hanno mai perso siffatto status giuridico.
Pur essendo nato in [...] quando tale Regione faceva ancora parte del Regno delle Persona_4
, esso acquisì la cittadinanza italiana in forza della L., 17 marzo 1861, n. 4671 che sancì CP_2
l'annessione di tale Regno al Regno d'Italia a seguito della proclamazione del Re Vittorio Emanuele
2 II quale Re del Regno d'Italia. Pertanto, tale cittadinanza si è estesa ai discendenti dell'avo italiano ai sensi dello Statuto albertino.
Detti ricorrenti allegavano (e asseveravano) la loro discendenza in linea retta nei termini di seguito esposti:
▪ da nasceva, il 20/08/1896, in Brasile, la sig.ra Persona_4 Per_5
▪ da questa nascevano, in Brasile: il 12/03/1934 ed Persona_6 Persona_7
il 10/08/1924;
▪ da da nascevano, in Brasile: da Parte_14 Pt_1 Parte_5
in data 17.11.1961 e da in data 25.12.1963; Pt_1 Parte_1 Pt_1
▪ da , nascevano in Brasile: Parte_1 Parte_4 Pt_1
in data 13.4.2004, in data 29.10.2007 ed Persona_1 [...]
in data 28.05.2012; Parte_3
▪ da , nasceva, in Brasile, in data 26.1.1954, ; Persona_8 Parte_7
▪ da quest'ultima nascevano, in Brasile: in data 27.12.1978, Parte_9 [...]
in data 1.5.1980 e in data 21.9.1981; Parte_11 Parte_12
▪ da nasceva, in Brasile, in data 22.5.2019, Parte_9 Persona_2
[...]
▪ da nasceva, in Brasile, in data 15.9.2007, Parte_12 Persona_3
Quanto agli altri ricorrenti, invece, essi ponevano a sostegno della propria domanda, l'intervenuto acquisto del diritto di cittadinanza italiana iure matrimonii. In particolare, , Parte_6 [...]
, adducevano di aver contratto Parte_10 Parte_13 matrimonio, in epoca successiva all'entrata in vigore della della L. 123/1983, con alcuni degli odierni ricorrenti che con il presente ricorso chiedono che sia dichiarato l'intervenuto acquisto della cittadinanza italiana jure sanguinis, e che tale diritto si fondi su quanto previsto dalla predetta norma e dall'art. 5 della L. 91/1992. Analoga domanda, che si fonda tuttavia sull'intervenuto matrimonio in epoca precedente all'entrata in vigore della suddetta norma, viene formulata da Parte_8
Benché ritualmente e tempestivamente reso edotto della pendenza del giudizio, il
[...]
ha ritenuto di non costituirsi in giudizio dovendosi pertanto in questa sede dichiarare CP_1
contumace.
****
Tanto premesso, con riferimento a entrambe le domande, occorre effettuare il relativo vaglio di ammissibilità.
3
1. In ordine all'ammissibilità della domanda di riconoscimento della cittadinanza iure matrimonii proposta da , , Parte_6 Parte_8 Parte_10
Parte_13
In primo luogo, deve essere dichiarata inammissibile l'istanza relativa alla richiesta di cittadinanza iure matrimonii relativa ai ricorrenti , , Parte_6 Parte_10 [...]
trattandosi di richieste che si fondano su matrimoni celebrati in epoca Parte_13 successiva all'entrata in vigore della L. 123/1983. Tale norma, infatti, escludeva ogni automatismo - previsto negli art. 10 e 11 della previgente L. 155/1912 - nell'acquisto della cittadinanza italiana iure matrimonii. Entrambi i richiamati testi normativi, che disponevano in materia di cittadinanza, sono stati successivamente abrogati con l'entrata in vigore della L. 91/1992 che, all'art. 5, prevede determinate condizioni al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza iure matrimonii e, all'art. 7, dispone che “la cittadinanza [del coniuge di cittadino italiano] si acquista con decreto del
Ministro dell'interno, a istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare”. Il riconoscimento dello status civitatis incombe sul
[...]
e l'esistenza dei requisiti richiesti dalla legge va, dunque, accertata dall'Autorità CP_1 amministrativa, “senza possibilità che la stessa possa essere sostituita dall'autorità giudiziaria” (cfr. sul punto Corte d'App. L'Aquila, 19.05.2021, n. 766). Anche la domanda formulata da Parte_8 deve essere dichiarata inammissibile. Infatti, relativamente ai matrimoni intervenuti prima
[...] dell'entrata in vigore della L. 123/1983, analizzando il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, deve concludersi che la relativa domanda vada proposta in sede amministrativa, senza che da ciò si possa automaticamente far discendere che -al pari del riconoscimento della cittadinanza iure sangiunis- l'interesse ad agire del ricorrente si fondi sulla mancato intervento dell'autorità amministrativa ed assuma, di conseguenza, natura defatigante. Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito la prova di aver previamente adito la via consolare, cosicché difetta, ai fini che qui interessano, la prova della sussistenza dell'interesse ad agire.
2. In ordine all'ammissibilità della domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis: i presupposti sostanziali del diritto dei richiedenti.
Con riferimento, invece, alla domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis proposta da , , Parte_1 Persona_1 [...]
, Parte_3 Parte_4 Parte_5
[...] Parte_7 Parte_9 Persona_2
e giova Parte_11 Parte_12 Persona_3
premettere che, trattandosi di discendenza per via materna trasmessa in epoca antecedente all'entrata
4 in vigore della Costituzione Italiana, l'unica strada percorribile, in quanto frutto di una interpretazione giurisprudenziale, è quella di carattere giurisdizionale.
Al riguardo si osserva che, in ottica sostanzialistica, lo status civitatis consiste “nella qualità, attribuita dalla legge, che indica l'appartenenza di un soggetto a uno Stato” (Cass. civ., SS.UU., n.
25318/2022).
Tale status civitatis, una volta acquisito per discendenza, nascita o naturalizzazione, spiega effetti permanenti per tutta la durata della vita del soggetto, che può perderlo solo su base volontaria, ossia mediante rinuncia espressa o tacita (Cass. civ., n. 22271/2016).
I presupposti di diritto sostanziale che connotano lo status civitatis italiano iure sanguinis in esame sono: a) la discendenza del richiedente in linea retta, in disparte il numero delle generazioni a esso precedenti, da un avo nato in [...] che sia emigrato all'estero; b) la continuità nella trasmissione, senza interruzioni, dello status civitatis dall'avo italiano sino alla generazione del richiedente.
2.1. La prova della discendenza secondo il Codice civile del 1865 ai fini dell'acquisto iure sanguinis del diritto di cittadinanza.
Con riferimento al requisito di cui al sub a), la prova di essere discendente, in disparte il numero delle generazioni medio tempore intercorse, da un cittadino italiano emigrato all'estero deve essere fornita mediante la produzione in giudizio degli atti dello Stato civile, dei certificati di nascita e di matrimonio.
Nel caso di specie, la documentazione versata in atti dai ricorrenti comprova la discendenza degli stessi dall'avo cittadino italiano e dai discendenti di quest'ultimo nei termini di cui sopra si è detto.
Ciò posto, occorre aver riguardo, al fine di individuare la normativa sostanziale applicabile al caso di specie (tra il Cod. civ. del 1865, la L. 555/1912 e la L. 91/1992), alla legge vigente al tempo in cui tale diritto è stato, per la prima volta, trasferito dall'avo italiano al primo discendente in linea retta e quindi alla legge vigente al tempo della nascita di quest'ultimo.
Applicando tali principi al caso di specie, essendo -in qualità di prima discendente Per_5 dell'avo italiano - nata in [...] in data [...], trova applicazione, a fini che qui interessano, la disciplina del Cod. civ. del 1865.
In tale ottica, l'art. 4 Cod. civ. 1865 stabiliva: “è cittadino il figlio di padre italiano”.
Il codice civile del tempo, a differenza della L. 555/1912, non disciplinava però l'ipotesi del figlio naturale nato, all'estero, da un cittadino italiano poi ivi trasferitosi.
Tuttavia, la giurisprudenza del tempo (Cassazione di Napoli, sentenza del 5 ottobre 1907 e Corte di
Appello di Casale, sentenza del 15 aprile 1902) aveva già stabilito che il figlio naturale nato all'estero da cittadino italiano non perde la cittadinanza italiana per il solo fatto che lo Stato in cui esso è nato gli abbia attribuito (iure soli) la propria cittadinanza. In altre parole, veniva ammessa, in via pretoria
5 e già prima della L. n. 555/1912, la configurabilità di una doppia cittadinanza in capo al richiedente,
“essendo questa una conseguenza inevitabile, nel presente stato della legislazione internazionale, del concetto della sovranità, che include necessariamente le note di autonomia e indipendenza di ciascuna di esse nel proprio territorio”.
2.2. La continuità nella trasmissione dello status civitatis italiano iure sanguinis.
Il secondo presupposto che deve sussistere, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1 e 7 L.
555/1912 e 9 comma 1, lett. a L. 91/1992, ai fini del riconoscimento dello status per cui è causa, è quello (negativo) dell'assenza di cause interruttive nella trasmissione dello status civitatis da parte dell'avo e dei suoi discendenti.
Nel caso di specie, i predetti ricorrenti jure sanguinis hanno, in primo luogo, provato che l'avo,
non si è naturalizzato (cfr. certificato negativo di naturalizzazione, doc. n. 5 indice del Persona_4
fascicolo di parte ricorrente).
In secondo luogo, è emerso per tabulas che la prima nata in [...] ha acquisito la cittadinanza brasiliana non sulla base di un proprio atto volontario, ma del mero fatto storico di essere nata in
Brasile (ius soli).
Ulteriormente, non è emerso che gli ascendenti di detti ricorrenti abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana.
Alla luce di quanto precede, deve ritenersi sussistente il requisito della continuità della trasmissione dello status civitatis in favore dei richiamati ricorrenti.
2.3 La discendenza per linea materna.
Sennonché, nell'ottica del requisito di cui sopra si è detto, restano da vagliare le seguenti circostanze:
i) il matrimonio con soggetto straniero di avvenuto in epoca antecedente all'entrata in Per_5
vigore della Costituzione, che comportava, per la donna, la perdita della cittadinanza italiana, ii)
l'idoneità della stessa a trasmettere, in quanto donna, la cittadinanza italiana alle proprie discendenti dirette, nate in epoca precedente al 01.01.1948.
In particolare, occorre chiedersi se gli artt. 1, comma 1, e 10 L. 555/1912 - nello stabilire rispettivamente l'acquisto della cittadinanza dal solo “padre cittadino” e che la madre che contrae matrimonio con il padre straniero perde automaticamente la cittadinanza italiana - minino il presupposto della continuità della trasmissione nello status civitatis.
Ebbene la Corte costituzionale, con le sentt. nn. 30/1983 e 87/1975, ha dichiarato incostituzionali i richiamati artt. 1 e 10 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., cosicché deve ritenersi, da un lato, che la cittadinanza si acquisti anche per discendenza materna (e non solo paterna) e, dall'altro, che le vicende della cittadinanza della madre sono indipendenti dalla circostanza che la stessa contragga successivamente matrimonio con uno straniero.
6 Al riguardo, la S.C. di Cass. civ., SS.UU., n. 4469/2009, ha stabilito che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo
“status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. E invero, “pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme pre-costituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza, in quanto “status” permanente e imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo
l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”. Pertanto, “in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti”.
In tale solco, si è collocata di recente la giurisprudenza di merito (Tribunale di Roma, ord. 25.9.2019).
Il corollario dei principi appena esposti consente di ritenere sussistente, nel caso di specie, il presupposto in esame.
3. Conclusioni.
Alla luce di tutto quanto precede, il Tribunale, dichiara inammissibile la domanda proposta da Pt_6
,
[...] Parte_8 Parte_10 Parte_13
e
[...] Parte_8
Accoglie, invece, la domanda proposta da , Parte_1 [...]
, , , Persona_1 Parte_3 Parte_4 [...]
, Parte_5 Parte_7 Parte_9
e Persona_2 Parte_11 Parte_12
e, pertanto, accerta e dichiara il diritto di quest'ultimi al riconoscimento in Persona_3
loro favore dello status di cittadini italiani.
Anche l'istanza di detti ultimi ricorrenti - avente a oggetto la richiesta di trascrizione presso il registro dello stato civile del presente provvedimento ex art. 24, comma 1, lett. e), D.P.R. 396/2000 - deve essere accolta, stante l'art. 12, comma 11, del predetto articolo che così recita: “la trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse […] o dalla pubblica autorità”.
7 Per tale ragione, s'impone l'ordine, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per esso, Controparte_1 all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone sopra indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Dovrà dunque disporsi che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento.
4. Le spese del giudizio.
Benché l'omessa costituzione in giudizio della parte resistente soccombente non la esonererebbe
(Cass. civ., n. 5842/2015), per ciò stesso, dalla condanna alla rifusione delle spese di lite, ritiene il
Tribunale di dichiararle irripetibili in relazione a coloro per i quali la domanda merita accoglimento,
e ciò in ragione della necessaria interpretazione giurisprudenziale delle norme che in questa sede ci interessano.
Ragioni di equità inducono il Tribunale a dichiarare l'irripetibilità delle spese di lite del presente giudizio anche nei confronti dei soggetti la cui domanda è inammissibile.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 2042/2023 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) dichiara inammissibile il ricorso proposto da , Parte_6 Parte_8 [...]
, e Parte_10 Parte_13 Parte_8
3) accoglie il ricorso proposto da , Parte_1 Persona_1
, ,
[...] Parte_3 Parte_4 [...]
, Parte_5 Parte_7 Parte_9
Persona_2 Parte_11 Parte_12
e e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto degli stessi al Persona_3
riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani;
4) ordina, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per esso, all'Ufficiale dello stato Controparte_1
civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone sopra indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
5) dispone che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento;
8 6) dichiara l'irripetibilità delle spese di lite.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 20.3.2025
9
Il Giudice dott.ssa Maura Manzi