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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/05/2025, n. 2175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2175 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
- Sezione Seconda Civile –
In composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Silvia Ingrassia, viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dal ricorrente entro il termine perentorio del 20.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n° 4126 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente tra
, nato a [...] il [...] (cod. fisc.: Parte_1
), residente in [...], elettivamente domiciliato in C.F._1
Belmonte Mezzagno, nella via Rosario Di Salvo n.16, presso lo studio dell'Avv. Salvatore La Rocca, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
attore contro
, nata a [...] il [...] (cod. fisc.: ); Controparte_1 C.F._2
convenuta contumace
, nata a [...] il [...] (cod. fisc: Controparte_2
); C.F._3 convenuta contumace
e nei confronti di
nata a [...] il [...] (cod. fisc. Controparte_3
); C.F._4 convenuta contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 29.3.2024 e ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione della data d'udienza, conveniva in giudizio Parte_1
, e e, premesso di aver Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 previamente instaurato, insieme alla sorella , un procedimento per actio Controparte_3 interrogatoria nei confronti delle sorelle e affinché Controparte_2 Controparte_1 venisse a queste assegnato un termine entro il quale dichiarare se accettare o meno l'eredità relitta della defunta madre, - nata a [...] il [...] e deceduta in Carini il Persona_1
21.01.2023 - deduceva che, fissato loro, con provvedimento del 29.9.2023, termine di centoventi giorni
1 dalla notifica per manifestare l'intenzione di accettare la devoluzione ereditaria, si erano astenute dal manifestare qualsivoglia volontà entro il termine predetto.
Per tali ragioni chiedeva all'intestato Tribunale di:
“- ritenere e dichiarare , nata a [...] il [...], C.F. e Controparte_1 C.F._2
, nata a [...] il [...], C.F. , decadute dal diritto di Controparte_2 C.F._3 accettare l'eredità della madre nata a [...] il [...], C.F. Persona_1
e deceduta in Carini in data 21.01.2023, per non avere accettato l'eredità nel termine C.F._5 fissato nel ricorso per actio interrogatoria regolarmente notificato;
-pronunciare ogni più opportuno provvedimento del caso”.
Regolarmente instaurato il contradditorio, le resistenti non si costituivano in giudizio.
La causa veniva istruita in via esclusivamente documentale e parte ricorrente concludeva come da note ex art. 127 ter c.p.c. regolarmente depositate.
****
1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia delle resistenti, non costituite in giudizio, benché regolarmente citate.
2. Nel merito, la domanda del ricorrente è fondata e meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
Risulta documentalmente provato che il ricorrente ha esperito actio interrogatoria nei confronti delle sorelle, e , al fine di conoscere la loro intenzione di Controparte_1 Controparte_2 accettare o meno l'eredità della madre, – regolata dal testamento olografo Persona_1 pubblicato in data 23.02.2023, presso il Notaio, Dott.ssa di Palermo (v. doc. 4 del Persona_2 fascicolo di parte attrice) – ed è stato, in tal senso, notificato a e Controparte_1 Controparte_2
il provvedimento ex art. 481 c.c. con cui il Tribunale ha assegnato loro il termine, pari a
[...] centoventi giorni dalla notifica, per dichiarare la propria volontà in ordine all'accettazione o alla rinuncia dell'eredità materna (v. doc. 5 e 6 del fascicolo di parte attrice).
Dalla documentazione prodotta, si evince, in particolare, che la notifica è stata effettuata secondo quanto previsto nel Regolamento UE 2020/1784, nei rispettivi luoghi di residenza risultanti dai certificati AIRE: ha ricevuto l'atto in data 6.11.2023 e il plico indirizzato a Per_3 Controparte_2
, assente alla data del 6.11.2023, il 22.11.2023 è stato rinviato al mittente in quanto Controparte_1 non ritirato dal destinatario.
Dunque, allorquando, il ricorrente ha notificato alle due sorelle l'atto introduttivo del presente giudizio unitamente al decreto di fissazione d'udienza – in particolare, a il 27.6.2024 e Controparte_4
a in data 11.6.2024 - era già spirato il termine di centoventi giorni entro il Controparte_5 quale avrebbero dovuto rendere la dichiarazione di accettazione o rinuncia dell'eredità materna.
2 Ebbene, a mente dell'art. 481 c.c., dall'inutile decorso di detto termine - che ha natura decadenziale ed è finalizzato a far cessare lo stato di incertezza che caratterizza l'eredità fino all'accettazione del chiamato - discende la perdita del diritto di accettare l'eredità.
E considerato che, nel caso di specie, le due resistenti, non costituendosi in giudizio, non hanno fornito la prova, di contenuto positivo (che era a loro carico), di aver posto in essere, entro il termine di centoventi giorni loro fissato, atti idonei ad accettare l'eredità materna, in accoglimento della domanda di parte ricorrente, va dichiarata la decadenza di e dal Controparte_1 Controparte_2 loro diritto di accettare l'eredità della madre Persona_1
*****
Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo (scaglione di valore indeterminabile- fino ad euro 52.000,00: parametri medi ridotti della metà per fasi studio, introduttiva e decisionale, in considerazione della spiccata semplicità delle questioni trattate), vanno poste a carico delle convenute e a vantaggio dell'Erario, essendo la parte vittoriosa ammessa al patrocinio a spese dello
Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa,
- DICHIARA che e sono decadute dal Controparte_1 Controparte_2 diritto di accettare l'eredità relitta da nata a [...] il [...], C.F. Persona_1
e deceduta in Carini in data 21.01.2023; C.F._5
- CONDANNA e al pagamento delle Controparte_1 Controparte_2 spese di lite, liquidate in euro 2.906,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura di legge, da distrarsi in favore dell'Erario.
Così deciso in Palermo il 20 maggio 2025
Il Giudice
Silvia Ingrassia
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
- Sezione Seconda Civile –
In composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Silvia Ingrassia, viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dal ricorrente entro il termine perentorio del 20.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n° 4126 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente tra
, nato a [...] il [...] (cod. fisc.: Parte_1
), residente in [...], elettivamente domiciliato in C.F._1
Belmonte Mezzagno, nella via Rosario Di Salvo n.16, presso lo studio dell'Avv. Salvatore La Rocca, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
attore contro
, nata a [...] il [...] (cod. fisc.: ); Controparte_1 C.F._2
convenuta contumace
, nata a [...] il [...] (cod. fisc: Controparte_2
); C.F._3 convenuta contumace
e nei confronti di
nata a [...] il [...] (cod. fisc. Controparte_3
); C.F._4 convenuta contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 29.3.2024 e ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione della data d'udienza, conveniva in giudizio Parte_1
, e e, premesso di aver Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 previamente instaurato, insieme alla sorella , un procedimento per actio Controparte_3 interrogatoria nei confronti delle sorelle e affinché Controparte_2 Controparte_1 venisse a queste assegnato un termine entro il quale dichiarare se accettare o meno l'eredità relitta della defunta madre, - nata a [...] il [...] e deceduta in Carini il Persona_1
21.01.2023 - deduceva che, fissato loro, con provvedimento del 29.9.2023, termine di centoventi giorni
1 dalla notifica per manifestare l'intenzione di accettare la devoluzione ereditaria, si erano astenute dal manifestare qualsivoglia volontà entro il termine predetto.
Per tali ragioni chiedeva all'intestato Tribunale di:
“- ritenere e dichiarare , nata a [...] il [...], C.F. e Controparte_1 C.F._2
, nata a [...] il [...], C.F. , decadute dal diritto di Controparte_2 C.F._3 accettare l'eredità della madre nata a [...] il [...], C.F. Persona_1
e deceduta in Carini in data 21.01.2023, per non avere accettato l'eredità nel termine C.F._5 fissato nel ricorso per actio interrogatoria regolarmente notificato;
-pronunciare ogni più opportuno provvedimento del caso”.
Regolarmente instaurato il contradditorio, le resistenti non si costituivano in giudizio.
La causa veniva istruita in via esclusivamente documentale e parte ricorrente concludeva come da note ex art. 127 ter c.p.c. regolarmente depositate.
****
1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia delle resistenti, non costituite in giudizio, benché regolarmente citate.
2. Nel merito, la domanda del ricorrente è fondata e meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
Risulta documentalmente provato che il ricorrente ha esperito actio interrogatoria nei confronti delle sorelle, e , al fine di conoscere la loro intenzione di Controparte_1 Controparte_2 accettare o meno l'eredità della madre, – regolata dal testamento olografo Persona_1 pubblicato in data 23.02.2023, presso il Notaio, Dott.ssa di Palermo (v. doc. 4 del Persona_2 fascicolo di parte attrice) – ed è stato, in tal senso, notificato a e Controparte_1 Controparte_2
il provvedimento ex art. 481 c.c. con cui il Tribunale ha assegnato loro il termine, pari a
[...] centoventi giorni dalla notifica, per dichiarare la propria volontà in ordine all'accettazione o alla rinuncia dell'eredità materna (v. doc. 5 e 6 del fascicolo di parte attrice).
Dalla documentazione prodotta, si evince, in particolare, che la notifica è stata effettuata secondo quanto previsto nel Regolamento UE 2020/1784, nei rispettivi luoghi di residenza risultanti dai certificati AIRE: ha ricevuto l'atto in data 6.11.2023 e il plico indirizzato a Per_3 Controparte_2
, assente alla data del 6.11.2023, il 22.11.2023 è stato rinviato al mittente in quanto Controparte_1 non ritirato dal destinatario.
Dunque, allorquando, il ricorrente ha notificato alle due sorelle l'atto introduttivo del presente giudizio unitamente al decreto di fissazione d'udienza – in particolare, a il 27.6.2024 e Controparte_4
a in data 11.6.2024 - era già spirato il termine di centoventi giorni entro il Controparte_5 quale avrebbero dovuto rendere la dichiarazione di accettazione o rinuncia dell'eredità materna.
2 Ebbene, a mente dell'art. 481 c.c., dall'inutile decorso di detto termine - che ha natura decadenziale ed è finalizzato a far cessare lo stato di incertezza che caratterizza l'eredità fino all'accettazione del chiamato - discende la perdita del diritto di accettare l'eredità.
E considerato che, nel caso di specie, le due resistenti, non costituendosi in giudizio, non hanno fornito la prova, di contenuto positivo (che era a loro carico), di aver posto in essere, entro il termine di centoventi giorni loro fissato, atti idonei ad accettare l'eredità materna, in accoglimento della domanda di parte ricorrente, va dichiarata la decadenza di e dal Controparte_1 Controparte_2 loro diritto di accettare l'eredità della madre Persona_1
*****
Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo (scaglione di valore indeterminabile- fino ad euro 52.000,00: parametri medi ridotti della metà per fasi studio, introduttiva e decisionale, in considerazione della spiccata semplicità delle questioni trattate), vanno poste a carico delle convenute e a vantaggio dell'Erario, essendo la parte vittoriosa ammessa al patrocinio a spese dello
Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa,
- DICHIARA che e sono decadute dal Controparte_1 Controparte_2 diritto di accettare l'eredità relitta da nata a [...] il [...], C.F. Persona_1
e deceduta in Carini in data 21.01.2023; C.F._5
- CONDANNA e al pagamento delle Controparte_1 Controparte_2 spese di lite, liquidate in euro 2.906,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura di legge, da distrarsi in favore dell'Erario.
Così deciso in Palermo il 20 maggio 2025
Il Giudice
Silvia Ingrassia
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