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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 05/06/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA
n. r.g. 257/2025
Oggi 5 giugno 2025, innanzi al dott. Werner Mussner, sono comparsi:
- per 01 Parte_1
, l'avv. BACCI ALESSANDRA
[...]
- per Controparte_1
Il procuratore di parte ricorrente ha dimesso ricorso notificato al convenuto, chiede dichiararsi la contumacia di quest'ultimo.
Il procuratore di parte ricorrente:
- dimette ulteriori mensilità:
- chiede ammettersi le proprie prove per testi come dedotte anche in relazione all'ulteriore mensilità di marzo 2025; produce il relativo documento. Il Giudice
dispone l'acquisizione del documento.
Il Giudice, verificata la ritualità e tempestività della notifica del ricorso al convenuto, non essendosi questi finora costituito in giudizio, ne dichiara la pagina1 di 7 contumacia, ammette le prove per testi dedotte sui capitoli formulati da parte ricorrente, esclusi giudizi, con i testi indicati, anche in riferimento alle ulteriori mensilità.
Viene introdotto un teste, il quale consapevole della responsabilità che si assume si impegna a dire la verità ed a non nascondere nulla di quanto a sua conoscenza.
Dichiara di chiamarsi Persona_1
il 20.11.1974
[...]
In Pt_1
Residente in Terlano
Di professione impiegata presso Parte_1
Non parente, indifferente
Interrogato sui capitoli di parte ricorrente il testimone dichiara:
1) Vero, dal 11.10.2024.
2) Vero
3) Vero
Il proc di parte ricorrente insiste nelle domande già poste, oltre alla mensilità oggi dichiarata.
Il Giudice
Werner Mussner
pagina2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Werner Mussner
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 257/2025 promossa da:
(C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. dott. BACCI ALESSANDRA e P.IVA_1
dall'avv. dott. FABBRINI ALESSANDRO
RICORRENTE
contro
CP_2 P.IVA_2
RESISTENTE contumace pagina3 di 7 CONCLUSIONI
Di parte ricorrente condanni la ditta individuale , in persona del CP_2 P.IVA_2
suo legale rappresentante pro tempore, codice fiscale , al P.IVA_2
pagamento di € 1869,00 (inclusa la mensilità marzo 2025)o di quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre la sanzione di cui all'art. 16 contratto provinciale, rivalutazione ed interessi dalla scadenza delle singole mensilità al saldo.
Con vittoria nelle spese ed onorari di causa.
Di parte convenuta: -
pagina4 di 7 In punto: obbligo contributivo del datore di lavoro ----------------------
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 29/04/2025 la Parte_1
di esponeva a questo Giudice che la associata
[...] Pt_1
non aveva provveduto al pagamento dei contributi e CP_2
degli accantonamenti relativi alla mensilità da ottobre 2024 a febbraio
2025.
Tanto premesso, la ricorrente domandava la condanna della ditta debitrice al pagamento dell'anzidetto importo nonché delle mensilità maturate in corso di causa ed accertate in istruttoria con la sanzione di cui all'art. 16 del contratto integrativo provinciale, rivalutazione e interessi dalla scadenza delle singole mensilità al saldo.
Notificatosi ritualmente il ricorso la ditta convenuta rimaneva contumace.
All'udienza odierna il giudice ammetteva le prove e procedeva all'assunzione delle dichiarazioni testimoniali. Parte ricorrente chiedeva anche di inserire la mensilità relativa a marzo 2025, confermata dalla teste.
All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione invitava alla discussione.
Il Tribunale decide come da dispositivo.
Motivi della decisione
La domanda è fondata e da accogliere.
A norma degli artt. 40 e 19 C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese edili di data 6.7.1983 e successive modifiche gli imprenditori associati alla Pt_1
hanno l'obbligo di accantonare presso la stessa il trattamento
[...]
economico spettante agli operai per i riposi annui, per le ferie e per la pagina5 di 7 gratifica natalizia in misura pari a una quota percentuale della paga base nonché di versare alla medesima vari contributi con i quali essa Pt_1
gestisce diversi istituti assistenziali e mutualistici in favore degli operai iscritti.
In caso di ritardo nel versamento dei contributi e degli accantonamenti anzidetti rispetto ai termini previsti dal contratto integrativo provinciale dd.
2.8.1989 e successive modifiche, i datori di lavoro di questa provincia sono inoltre tenuti a corrispondere alla la maggiorazione Parte_1
contributiva prevista dall'art. 16 del medesimo contratto, destinata ad affluire nel fondo assistenza della ricorrente. Pt_1
Nel caso di specie la testimone (impiegata della ) ha confermato Parte_1
che la ditta convenuta, associata alla ricorrente ha fatto pervenire alla ricorrente, già compilate, le denunce in atti.
Dalla deposizione della testimone e dai documenti, implicanti riconoscimento di debito in quanto provenienti dalla stessa convenuta, risulta che quest'ultima è in debito nei confronti della ricorrente dell'importo complessivo di euro 1869 per accantonamenti e contributi relativamente alla mensilità da ottobre 2024 a marzo 2025. La convenuta va pertanto condannata al pagamento, in favore della ricorrente, a titolo di contributi e accantonamenti relativi alle dette mensilità del complessivo importo di euro 1869 con la maggiorazione di cui all'art. 16 del citato contratto integrativo provinciale e con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ex art. 150 disp. att. c.p.c. decorrenti sull'importo e dalla scadenza di ciascuna mensilità sino al saldo.
pagina6 di 7 Le spese di causa vanno poste a carico della convenuta, soccombente e, considerata la natura seriale della controversia, la scarsa complessità ed importanza delle questioni trattate, e la natura contumaciale del procedimento, il compenso viene liquidato secondo i valori minimi.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa 257/2025 RGL promossa con ricorso depositato il 29/04/2025 dalla Parte_1
contro così provvede:
[...] CP_2
condanna la ditta convenuta, al pagamento, in favore della ricorrente, della Pt_1
somma di euro 1869.- con la maggiorazione di cui all'art. 16 del contratto integrativo provinciale di data 2.8.1989 e successive modifiche e con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ex art. 150 disp. att. c.p.c., decorrenti sull'importo e dalla scadenza di ciascuna mensilità sino al saldo;
condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali della ricorrente che liquida nel complessivo importo di Euro 1312.- per compenso, euro 43,00 per contributo unificato, oltre 15% spese generali, oltre ad iva e cap sulle sulle voci gravate per legge.
5 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Werner Mussner
pagina7 di 7
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA
n. r.g. 257/2025
Oggi 5 giugno 2025, innanzi al dott. Werner Mussner, sono comparsi:
- per 01 Parte_1
, l'avv. BACCI ALESSANDRA
[...]
- per Controparte_1
Il procuratore di parte ricorrente ha dimesso ricorso notificato al convenuto, chiede dichiararsi la contumacia di quest'ultimo.
Il procuratore di parte ricorrente:
- dimette ulteriori mensilità:
- chiede ammettersi le proprie prove per testi come dedotte anche in relazione all'ulteriore mensilità di marzo 2025; produce il relativo documento. Il Giudice
dispone l'acquisizione del documento.
Il Giudice, verificata la ritualità e tempestività della notifica del ricorso al convenuto, non essendosi questi finora costituito in giudizio, ne dichiara la pagina1 di 7 contumacia, ammette le prove per testi dedotte sui capitoli formulati da parte ricorrente, esclusi giudizi, con i testi indicati, anche in riferimento alle ulteriori mensilità.
Viene introdotto un teste, il quale consapevole della responsabilità che si assume si impegna a dire la verità ed a non nascondere nulla di quanto a sua conoscenza.
Dichiara di chiamarsi Persona_1
il 20.11.1974
[...]
In Pt_1
Residente in Terlano
Di professione impiegata presso Parte_1
Non parente, indifferente
Interrogato sui capitoli di parte ricorrente il testimone dichiara:
1) Vero, dal 11.10.2024.
2) Vero
3) Vero
Il proc di parte ricorrente insiste nelle domande già poste, oltre alla mensilità oggi dichiarata.
Il Giudice
Werner Mussner
pagina2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Werner Mussner
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 257/2025 promossa da:
(C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. dott. BACCI ALESSANDRA e P.IVA_1
dall'avv. dott. FABBRINI ALESSANDRO
RICORRENTE
contro
CP_2 P.IVA_2
RESISTENTE contumace pagina3 di 7 CONCLUSIONI
Di parte ricorrente condanni la ditta individuale , in persona del CP_2 P.IVA_2
suo legale rappresentante pro tempore, codice fiscale , al P.IVA_2
pagamento di € 1869,00 (inclusa la mensilità marzo 2025)o di quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre la sanzione di cui all'art. 16 contratto provinciale, rivalutazione ed interessi dalla scadenza delle singole mensilità al saldo.
Con vittoria nelle spese ed onorari di causa.
Di parte convenuta: -
pagina4 di 7 In punto: obbligo contributivo del datore di lavoro ----------------------
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 29/04/2025 la Parte_1
di esponeva a questo Giudice che la associata
[...] Pt_1
non aveva provveduto al pagamento dei contributi e CP_2
degli accantonamenti relativi alla mensilità da ottobre 2024 a febbraio
2025.
Tanto premesso, la ricorrente domandava la condanna della ditta debitrice al pagamento dell'anzidetto importo nonché delle mensilità maturate in corso di causa ed accertate in istruttoria con la sanzione di cui all'art. 16 del contratto integrativo provinciale, rivalutazione e interessi dalla scadenza delle singole mensilità al saldo.
Notificatosi ritualmente il ricorso la ditta convenuta rimaneva contumace.
All'udienza odierna il giudice ammetteva le prove e procedeva all'assunzione delle dichiarazioni testimoniali. Parte ricorrente chiedeva anche di inserire la mensilità relativa a marzo 2025, confermata dalla teste.
All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione invitava alla discussione.
Il Tribunale decide come da dispositivo.
Motivi della decisione
La domanda è fondata e da accogliere.
A norma degli artt. 40 e 19 C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese edili di data 6.7.1983 e successive modifiche gli imprenditori associati alla Pt_1
hanno l'obbligo di accantonare presso la stessa il trattamento
[...]
economico spettante agli operai per i riposi annui, per le ferie e per la pagina5 di 7 gratifica natalizia in misura pari a una quota percentuale della paga base nonché di versare alla medesima vari contributi con i quali essa Pt_1
gestisce diversi istituti assistenziali e mutualistici in favore degli operai iscritti.
In caso di ritardo nel versamento dei contributi e degli accantonamenti anzidetti rispetto ai termini previsti dal contratto integrativo provinciale dd.
2.8.1989 e successive modifiche, i datori di lavoro di questa provincia sono inoltre tenuti a corrispondere alla la maggiorazione Parte_1
contributiva prevista dall'art. 16 del medesimo contratto, destinata ad affluire nel fondo assistenza della ricorrente. Pt_1
Nel caso di specie la testimone (impiegata della ) ha confermato Parte_1
che la ditta convenuta, associata alla ricorrente ha fatto pervenire alla ricorrente, già compilate, le denunce in atti.
Dalla deposizione della testimone e dai documenti, implicanti riconoscimento di debito in quanto provenienti dalla stessa convenuta, risulta che quest'ultima è in debito nei confronti della ricorrente dell'importo complessivo di euro 1869 per accantonamenti e contributi relativamente alla mensilità da ottobre 2024 a marzo 2025. La convenuta va pertanto condannata al pagamento, in favore della ricorrente, a titolo di contributi e accantonamenti relativi alle dette mensilità del complessivo importo di euro 1869 con la maggiorazione di cui all'art. 16 del citato contratto integrativo provinciale e con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ex art. 150 disp. att. c.p.c. decorrenti sull'importo e dalla scadenza di ciascuna mensilità sino al saldo.
pagina6 di 7 Le spese di causa vanno poste a carico della convenuta, soccombente e, considerata la natura seriale della controversia, la scarsa complessità ed importanza delle questioni trattate, e la natura contumaciale del procedimento, il compenso viene liquidato secondo i valori minimi.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa 257/2025 RGL promossa con ricorso depositato il 29/04/2025 dalla Parte_1
contro così provvede:
[...] CP_2
condanna la ditta convenuta, al pagamento, in favore della ricorrente, della Pt_1
somma di euro 1869.- con la maggiorazione di cui all'art. 16 del contratto integrativo provinciale di data 2.8.1989 e successive modifiche e con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ex art. 150 disp. att. c.p.c., decorrenti sull'importo e dalla scadenza di ciascuna mensilità sino al saldo;
condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali della ricorrente che liquida nel complessivo importo di Euro 1312.- per compenso, euro 43,00 per contributo unificato, oltre 15% spese generali, oltre ad iva e cap sulle sulle voci gravate per legge.
5 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Werner Mussner
pagina7 di 7