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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 20/05/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
R.G. 452/2024
Il Tribunale Ordinario di Gorizia, in persona del Giudice, Dott. Stefano Bergonzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado, tra
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 difeso, a agli atti, dall'Avv. Enrico Agostinis e dall'Avv. Federico Domini, entrambi del Foro di Gorizia, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico dei difensori e Email_1 Email_2
Appellante
e
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, assistito e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Alessandra Cozzi, del Foro di Gorizia, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore a Email_3
Appellato
Oggetto: appello avverso la Sentenza n. 231/2023 del Giudice di Pace di Gorizia del 20/12/2023 – Opposizione a – – Compensi straordinari CP_2 Parte_1 dell'Amministratore
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: In rito e nel merito: In via principale
- revocarsi e/o annullarsi e/o rigettarsi il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibili, nulle, invalide e comunque infondate le azionate pretese pecuniarie tutte, in fatto ed in diritto, per le motivazioni di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente richiamate;
- spese, diritti, onorari e compensi, anche di primo grado, rifusi;
in subordine
- rideterminare, se del caso anche in via equitativa, i compensi dovuti ad Controparte_1 per le attività di cui alle fatture nn. 199 e 200 dd. 10.04.2022, e ciò sia narrativa che nella disciplina legale vigente;
1 in via istruttoria, senza con ciò voler invertire l'onere istruttorio, a conferma delle istanze istruttorie già espresse in primo grado con la memoria ex art. 320 c.p.c. dd. 19.09.2023
Per parte appellata: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Gorizia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione accogliere le seguenti conclusioni: In via principale:
3) rigettare l'appello, in quanto infondato, in fatto e in diritto, per i motivi esposti nella narrativa della comparsa di risposta per l'appellata e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Gorizia sub n. 408/2022 in data 27 ottobre 2022.
In via subordinata:- in caso di parziale accoglimento delle richieste di controparte, determinare i compensi dovuti alla appellata sulla base di quanto dedotto e allegato dalla stessa in causa.
In via istruttoria: -senza invertire l'onere della prova, si ripropongono le istanze formulate in primo grado,
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con D.I. n. 408/2022, emanato dal Giudice di Pace di Gorizia in data 25/10/2022, (d'ora in poi, anche solo per brevità) ha Controparte_1 CP
6 il pagamento d 2.380,22, oltre Parte_1 interessi e spese, quali compensi maturati nell'esercizio di amministrazione condominiale per gli anni 2021/2022, come da fatture nn. 199 e 200 del 10/04/2022.
Avverso tale decreto ingiuntivo 6 ha proposto tempestiva Parte_1 opposizione. Incardinato il giudi rito senza esito il tentativo di mediazione, ad esito dello stesso, con sentenza n. 231/2023 Il Giudice di Pace di Gorizia ha rigettato l'opposizione proposta, confermando il predetto decreto ingiuntivo e condannando l'opponente alle spese del giudizio. A motivo della propria decisione, il Giudice delle prime cure ha motivato sostenendo come sebbene a mente dell'art. 1129 co. 14 c.c., l'amministratore sia tenuto a specificare in modo analitico l'importo dovutogli per l'attività professionale al momento dell'accettazione della nomina a pena di nullità della stessa, e non potendo pertanto egli pretendere unilateralmente compensi straordinari non indicati all'atto della nomina, tuttavia costituisce principio consolidato quello secondo cui, ex art. 1135 c.c., rientri nelle competenze dell'assemblea, che non ravvisi sufficiente il compenso forfettario in precedenza accordato, anche quella di riconoscere un compenso straordinario all'amministratore (cfr. da ultimo Cass. n. 5014/2018) e valutando come l'assemblea del 4 aprile 2022, in seconda convocazione, con il voto favorevole della unanimità degli intervenuti, rappresentanti 823 millesimi, aveva approvato di riconoscere all'amministratore dimissionario,
[...]
il compenso di € 500,00 oltre Iva, da pagarsi nel termine di 30 giorni dal passaggio di Controparte_1 mministratore, per l'attività straordinaria avente ad oggetto la rimozione di baracche abusive al confine con la proprietà di altro condominio e per lo sfalcio della vegetazione incontrollata presente al confine con altra proprietà (cfr. punto n. 2 dell'o.d.g.). Risulta altresì che, con la stessa maggioranza, l'assemblea aveva deliberato di riconoscere all'Amministratore l'ulteriore compenso straordinario di € 1.772,00 per l'attività sin allora svolta in relazione ai bonus edilizi, da pagarsi con le medesime modalità di cui al punto n. 2
Con atto di citazione regolarmente notificato, 6 ha Parte_2 proposto appello avverso a tale sentenza. Quale primo motivo d'appello, il ha Parte_1 argomentato circa l'illogicità e irrazionalità della decisione di primo grad alle valutazioni apportate da Giudice rispetto all'esistenza del credito fatto valere da CP
, non esistendo alcuna delibera assembleare che avesse autorizzato i comp
[...] natura straordinaria dell'amministratore, violando la previsione di cui agli artt. 1129, comma XIV, e 1135 c.c. e non avendo presentato all'Assemblea condominiale CP qualsivoglia preventivo e/o preliminare prospetto di costo afferente voci di una possibile attività straordinaria di gestione in corso di mandato, esulante dal compenso ordinario
2 annualmente approvato e deliberato in suo favore nel verbale d'assemblea del 09/04/2021. La richiesta di compensi ulteriori da parte di sarebbe inoltre stata frutto di CP una richiesta unilaterale, formulata per l all'assemblea ordinaria del 04/04/2022.
Quale secondo motivo di appello, ha censurato la Parte_3 sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto configurabile una supposta delibera, successivamente assunta dal a copertura - ed espressa Parte_1 approvazione - delle attività di gestione straordinaria e del relativo compenso richiesti da
. Si deduce infatti dal verbale assembleare del 04/04/2022 come CP l'Amministratore condominiale si limitava infatti a portare a conoscenza del le Parte_1 attività di amministrazione straordinaria e l'Assemblea prendeva atto senza re sul pagamento delle spese, senza pertanto configurare una idonea delibera assembleare.
Quale terzo motivo d'appello, la sentenza del Giudice di Pace avrebbe erroneamente valutato positivamente eseguite le attività straordinarie (rimozione baracche abusive al confine con altra proprietà, sfalcio della vegetazione e attività svolta al fine di ottenere bonus edilizi) rappresentate nelle fatture azionate in via monitoria. Nel corso del giudizio di primo grado il 6 avrebbe infatti disconosciuto tali attività, Parte_2 contestandone comunque la corretta esecuzione da parte dell'amministratore uscente.
Quale quarto motivo d'appello, il ha contestato la Parte_3 decisione del giudice delle prime cure nella parte in cui avrebbe ricondotto le attività per le quali l'amministratore avrebbe chiesto i compensi – asseritamente non dovuti – quali atti di straordinaria amministrazione, nonostante le stesse non presentassero tali profili, essendo riconducibili ai normali doveri rientranti nella previsione di cui all'art. 1130 c.c.
L'Appellante ha inoltre impugnato la decisione di primo grado per aver precluso la fase istruttoria, rigettando le domande di assunzione prove costituende tempestivamente formulate.
Quale ulteriore motivo d'appello, 6 ha censurato la Parte_2 sentenza oggetto di gravame per non essersi il giudice delle prime cure pronunciato in merito all'abnormità dei compensi richiesti da , sebbene tale argomento CP fosse stato dedotto nell'ambito del giudizio di primo grado.
Infine, quale ultimo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del Giudice di Pace di Gorizia per aver ritenuto provate le attività straordinarie svolte da CP
. In particolare, ha argomentato sostenend
[...] Parte_3 la parte che ha promosso il ricorso monitorio, limitandosi ad allegare le fatture di cui sopra, non avrebbe adempiuto al proprio onere probatorio nella fase di opposizione al decreto ingiuntivo.
Sulla scorta di tali deduzioni, parte appellante ha domandato la riforma della sentenza di primo grado, chiedendo la revoca del D.I. originariamente opposto, chiedendo in subordine la riduzione degli importi, anche in via equitativa, in esso riconosciuti.
Regolarmente notificato l'atto di citazione, si è costituito in giudizio
[...]
argomentando circa la correttezza della decisione CP prime cure e chiedendo il rigetto dell'appello.
Comparse le parti alla prima udienza, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato la stessa per la precisazione delle conclusioni, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
3 Depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, giusta ordinanza del 03/04/2025.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato per i seguenti motivi.
Al fine di meglio inquadrare la vicenda, è utile in primo luogo richiamare la recente pronuncia delle Sezioni Uniti della Corte di Cassazione, le quali hanno ribadito come l'opposizione prevista dall'art. 645 non è una actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo (così Cass. Civ. SS. UU., 927/2022). In questa prospettiva, il Giudice non deve limitarsi a stabilire se il decreto ingiuntivo fu legittimamente emesso ma deve accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base fu emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali. La conferma, o meno, del decreto ingiuntivo è, quindi, collegata, nel giudizio di opposizione, non tanto a un giudizio di legalità e controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto a un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione.
In secondo luogo, occorre rilevare come la carica di amministratore di condominio, da un punto di vista strettamene giuridico, sia riconducibile alla figura del mandato con rappresentanza ex art. 1704 c.c., attraverso il quale questi opera in nome e per conto dei condomini curandone gli interessi. Richiamando le parole della Corte di Cassazione, la figura in esame può essere definita come un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicazione, nei rapporti tra l'amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato (Cfr. Cass. Civ, SS.UU. n. 9148/2008).
Da tale inquadramento discende l'applicabilità, laddove non diversamente previsto nelle norme in tema di condominio, delle regole che disciplinano il rapporto di mandato. Viene sul punto in rilievo la norma contenuta nell'art. 1720 c.c. secondo cui il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni con gli interessi legali dal giorno in cui siano fatte e deve pagargli il compenso che gli spetta. Si osserva poi come l'art. 1229 c.c., al comma XIV, preveda che all'atto della accettazione della nomina lo stesso amministratore deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività da svolgere, anche allegando il preventivo di spesa al verbale di nomina ad amministratore. Si ritiene che tale norma imponga all'amministratore l'onere di specificare in modo analitico l'importo dovutogli per l'attività professionale al momento dell'accettazione della nomina: in caso di omissione di tale indicazione, la nomina può essere dichiarata nulla. Si ritiene tuttavia come tale disposizione non possa essere interpretata in modo eccessivamente formalistico, dal momento che la ratio della stessa è quella di evitare che i condomini durante il mandato o alla fine dello stesso, si trovino di fronte a pretese economiche non previamente concordate. Si ritiene inoltre come rientri tra le competenze dell'assemblea condominiale, a norma dell'art. 1135 c.c., quella di riconoscere un compenso straordinario all'amministratore, ciò costituendo una valutazione esclusivamente riservata a tale organo assembleare (Cfr. Cass. Civ., Sez. II, n. 5014/2018).
Si rammenta inoltre come in materia di responsabilità contrattuale, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della
4 controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. SS.UU., 13533/2001).
Così ricostruito il quadro di riferimento, si ritiene che il Giudice delle prime cure abbia fatto corretta applicazione delle coordinate ermeneutiche che regolano la materia, richiamando altresì la pronuncia della Suprema Corte che aveva affrontato un caso analogo a quello di specie.
Si osserva infatti come il Giudice di Pace abbia osservato come l'assemblea Condominiale del 04/04/2022 avesse approvato di riconoscere all'amministratore dimissionario CP
ulteriori compensi straordinari per attività esulanti dalla normale amministrazione
[...] ne baracche abusive, sfalcio della vegetazione, gestione pratiche in relazione a bonus edilizi) per il complessivo importo di € 2.272,00. Si osserva infatti come in sede assembleare l'Amministratore uscente abbia dato conto di tali attività svolte, dettagliandola in modo analitico e come l'assemblea condominiale abbia preso atto delle stesse (ratificando così l'operato dell'amministratore uscente) e nulla abbia obiettato alla richiesta di pagamento nella misura indicata, deliberando all'unanimità dei presenti. Si deve ritenere che con tale deliberazione (per quanto lessicalmente imprecisa) l'assemblea condominiale, nel pieno esercizio della propria potestà decisionale, abbia ratificato l'operato svolto dall'amministratore riconoscendo allo stesso i Controparte_1 compensi aggiuntivi richiesti. Tale delibera assembleare, non oggetto di tempestiva impugnazione, appare poi immune da vizi che ne determinino la nullità.
Pertanto, si ritiene che già in sede di primo grado abbia Controparte_1 assolto l'onere della prova sullo stesso gravante, da la propria pretesa (il rapporto, pacifico, tra le parti, e gli ulteriori compensi pattuiti per attività già svolta) e allegato l'inadempimento di controparte. Di contro, a fronte del contenuto della delibera assembleare, infondate risultano le doglianze avanzate dal Parte_2
già nell'ambito del giudizio di primo grado.
[...] Pt_4
Tali considerazioni devono ritenersi assorbenti rispetto a tutti i motivi di appello proposti e inducono alla conferma della sentenza n. 231/2023, che a sua volta aveva confermato il D.I. n. 408/2022 emesso dal Giudice di Pace di Gorizia in data 25/10/2022.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014.
Individuato lo scaglione di riferimento sulla base del valore della causa, si fanno applicazione dei parametri medi del medesimo scaglione, con esclusione totale della fase istruttoria a fronte della natura squisitamente documentale della controversia.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, assorbita e disattesa ogni altra domanda ed eccezione, anche istruttoria, sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di vverso la sentenza del Giudice di Pace Controparte_1 di Gorizia n. 231/2023, così provvede:
Rigetta l'appello;
Conferma integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Gorizia n. 231/2023;
5 Condanna la parte al pagamento, in favore della parte Parte_1 delle spese del presente grado del giudizio, che Controparte_1
per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge;
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso Gorizia in data 20/05/2025.
Il Giudice Istruttore
(Dott. Stefano Bergonzi)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
R.G. 452/2024
Il Tribunale Ordinario di Gorizia, in persona del Giudice, Dott. Stefano Bergonzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado, tra
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 difeso, a agli atti, dall'Avv. Enrico Agostinis e dall'Avv. Federico Domini, entrambi del Foro di Gorizia, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico dei difensori e Email_1 Email_2
Appellante
e
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, assistito e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Alessandra Cozzi, del Foro di Gorizia, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore a Email_3
Appellato
Oggetto: appello avverso la Sentenza n. 231/2023 del Giudice di Pace di Gorizia del 20/12/2023 – Opposizione a – – Compensi straordinari CP_2 Parte_1 dell'Amministratore
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: In rito e nel merito: In via principale
- revocarsi e/o annullarsi e/o rigettarsi il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibili, nulle, invalide e comunque infondate le azionate pretese pecuniarie tutte, in fatto ed in diritto, per le motivazioni di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente richiamate;
- spese, diritti, onorari e compensi, anche di primo grado, rifusi;
in subordine
- rideterminare, se del caso anche in via equitativa, i compensi dovuti ad Controparte_1 per le attività di cui alle fatture nn. 199 e 200 dd. 10.04.2022, e ciò sia narrativa che nella disciplina legale vigente;
1 in via istruttoria, senza con ciò voler invertire l'onere istruttorio, a conferma delle istanze istruttorie già espresse in primo grado con la memoria ex art. 320 c.p.c. dd. 19.09.2023
Per parte appellata: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Gorizia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione accogliere le seguenti conclusioni: In via principale:
3) rigettare l'appello, in quanto infondato, in fatto e in diritto, per i motivi esposti nella narrativa della comparsa di risposta per l'appellata e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Gorizia sub n. 408/2022 in data 27 ottobre 2022.
In via subordinata:- in caso di parziale accoglimento delle richieste di controparte, determinare i compensi dovuti alla appellata sulla base di quanto dedotto e allegato dalla stessa in causa.
In via istruttoria: -senza invertire l'onere della prova, si ripropongono le istanze formulate in primo grado,
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con D.I. n. 408/2022, emanato dal Giudice di Pace di Gorizia in data 25/10/2022, (d'ora in poi, anche solo per brevità) ha Controparte_1 CP
6 il pagamento d 2.380,22, oltre Parte_1 interessi e spese, quali compensi maturati nell'esercizio di amministrazione condominiale per gli anni 2021/2022, come da fatture nn. 199 e 200 del 10/04/2022.
Avverso tale decreto ingiuntivo 6 ha proposto tempestiva Parte_1 opposizione. Incardinato il giudi rito senza esito il tentativo di mediazione, ad esito dello stesso, con sentenza n. 231/2023 Il Giudice di Pace di Gorizia ha rigettato l'opposizione proposta, confermando il predetto decreto ingiuntivo e condannando l'opponente alle spese del giudizio. A motivo della propria decisione, il Giudice delle prime cure ha motivato sostenendo come sebbene a mente dell'art. 1129 co. 14 c.c., l'amministratore sia tenuto a specificare in modo analitico l'importo dovutogli per l'attività professionale al momento dell'accettazione della nomina a pena di nullità della stessa, e non potendo pertanto egli pretendere unilateralmente compensi straordinari non indicati all'atto della nomina, tuttavia costituisce principio consolidato quello secondo cui, ex art. 1135 c.c., rientri nelle competenze dell'assemblea, che non ravvisi sufficiente il compenso forfettario in precedenza accordato, anche quella di riconoscere un compenso straordinario all'amministratore (cfr. da ultimo Cass. n. 5014/2018) e valutando come l'assemblea del 4 aprile 2022, in seconda convocazione, con il voto favorevole della unanimità degli intervenuti, rappresentanti 823 millesimi, aveva approvato di riconoscere all'amministratore dimissionario,
[...]
il compenso di € 500,00 oltre Iva, da pagarsi nel termine di 30 giorni dal passaggio di Controparte_1 mministratore, per l'attività straordinaria avente ad oggetto la rimozione di baracche abusive al confine con la proprietà di altro condominio e per lo sfalcio della vegetazione incontrollata presente al confine con altra proprietà (cfr. punto n. 2 dell'o.d.g.). Risulta altresì che, con la stessa maggioranza, l'assemblea aveva deliberato di riconoscere all'Amministratore l'ulteriore compenso straordinario di € 1.772,00 per l'attività sin allora svolta in relazione ai bonus edilizi, da pagarsi con le medesime modalità di cui al punto n. 2
Con atto di citazione regolarmente notificato, 6 ha Parte_2 proposto appello avverso a tale sentenza. Quale primo motivo d'appello, il ha Parte_1 argomentato circa l'illogicità e irrazionalità della decisione di primo grad alle valutazioni apportate da Giudice rispetto all'esistenza del credito fatto valere da CP
, non esistendo alcuna delibera assembleare che avesse autorizzato i comp
[...] natura straordinaria dell'amministratore, violando la previsione di cui agli artt. 1129, comma XIV, e 1135 c.c. e non avendo presentato all'Assemblea condominiale CP qualsivoglia preventivo e/o preliminare prospetto di costo afferente voci di una possibile attività straordinaria di gestione in corso di mandato, esulante dal compenso ordinario
2 annualmente approvato e deliberato in suo favore nel verbale d'assemblea del 09/04/2021. La richiesta di compensi ulteriori da parte di sarebbe inoltre stata frutto di CP una richiesta unilaterale, formulata per l all'assemblea ordinaria del 04/04/2022.
Quale secondo motivo di appello, ha censurato la Parte_3 sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto configurabile una supposta delibera, successivamente assunta dal a copertura - ed espressa Parte_1 approvazione - delle attività di gestione straordinaria e del relativo compenso richiesti da
. Si deduce infatti dal verbale assembleare del 04/04/2022 come CP l'Amministratore condominiale si limitava infatti a portare a conoscenza del le Parte_1 attività di amministrazione straordinaria e l'Assemblea prendeva atto senza re sul pagamento delle spese, senza pertanto configurare una idonea delibera assembleare.
Quale terzo motivo d'appello, la sentenza del Giudice di Pace avrebbe erroneamente valutato positivamente eseguite le attività straordinarie (rimozione baracche abusive al confine con altra proprietà, sfalcio della vegetazione e attività svolta al fine di ottenere bonus edilizi) rappresentate nelle fatture azionate in via monitoria. Nel corso del giudizio di primo grado il 6 avrebbe infatti disconosciuto tali attività, Parte_2 contestandone comunque la corretta esecuzione da parte dell'amministratore uscente.
Quale quarto motivo d'appello, il ha contestato la Parte_3 decisione del giudice delle prime cure nella parte in cui avrebbe ricondotto le attività per le quali l'amministratore avrebbe chiesto i compensi – asseritamente non dovuti – quali atti di straordinaria amministrazione, nonostante le stesse non presentassero tali profili, essendo riconducibili ai normali doveri rientranti nella previsione di cui all'art. 1130 c.c.
L'Appellante ha inoltre impugnato la decisione di primo grado per aver precluso la fase istruttoria, rigettando le domande di assunzione prove costituende tempestivamente formulate.
Quale ulteriore motivo d'appello, 6 ha censurato la Parte_2 sentenza oggetto di gravame per non essersi il giudice delle prime cure pronunciato in merito all'abnormità dei compensi richiesti da , sebbene tale argomento CP fosse stato dedotto nell'ambito del giudizio di primo grado.
Infine, quale ultimo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del Giudice di Pace di Gorizia per aver ritenuto provate le attività straordinarie svolte da CP
. In particolare, ha argomentato sostenend
[...] Parte_3 la parte che ha promosso il ricorso monitorio, limitandosi ad allegare le fatture di cui sopra, non avrebbe adempiuto al proprio onere probatorio nella fase di opposizione al decreto ingiuntivo.
Sulla scorta di tali deduzioni, parte appellante ha domandato la riforma della sentenza di primo grado, chiedendo la revoca del D.I. originariamente opposto, chiedendo in subordine la riduzione degli importi, anche in via equitativa, in esso riconosciuti.
Regolarmente notificato l'atto di citazione, si è costituito in giudizio
[...]
argomentando circa la correttezza della decisione CP prime cure e chiedendo il rigetto dell'appello.
Comparse le parti alla prima udienza, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato la stessa per la precisazione delle conclusioni, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
3 Depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, giusta ordinanza del 03/04/2025.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato per i seguenti motivi.
Al fine di meglio inquadrare la vicenda, è utile in primo luogo richiamare la recente pronuncia delle Sezioni Uniti della Corte di Cassazione, le quali hanno ribadito come l'opposizione prevista dall'art. 645 non è una actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo (così Cass. Civ. SS. UU., 927/2022). In questa prospettiva, il Giudice non deve limitarsi a stabilire se il decreto ingiuntivo fu legittimamente emesso ma deve accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base fu emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali. La conferma, o meno, del decreto ingiuntivo è, quindi, collegata, nel giudizio di opposizione, non tanto a un giudizio di legalità e controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto a un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione.
In secondo luogo, occorre rilevare come la carica di amministratore di condominio, da un punto di vista strettamene giuridico, sia riconducibile alla figura del mandato con rappresentanza ex art. 1704 c.c., attraverso il quale questi opera in nome e per conto dei condomini curandone gli interessi. Richiamando le parole della Corte di Cassazione, la figura in esame può essere definita come un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicazione, nei rapporti tra l'amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato (Cfr. Cass. Civ, SS.UU. n. 9148/2008).
Da tale inquadramento discende l'applicabilità, laddove non diversamente previsto nelle norme in tema di condominio, delle regole che disciplinano il rapporto di mandato. Viene sul punto in rilievo la norma contenuta nell'art. 1720 c.c. secondo cui il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni con gli interessi legali dal giorno in cui siano fatte e deve pagargli il compenso che gli spetta. Si osserva poi come l'art. 1229 c.c., al comma XIV, preveda che all'atto della accettazione della nomina lo stesso amministratore deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività da svolgere, anche allegando il preventivo di spesa al verbale di nomina ad amministratore. Si ritiene che tale norma imponga all'amministratore l'onere di specificare in modo analitico l'importo dovutogli per l'attività professionale al momento dell'accettazione della nomina: in caso di omissione di tale indicazione, la nomina può essere dichiarata nulla. Si ritiene tuttavia come tale disposizione non possa essere interpretata in modo eccessivamente formalistico, dal momento che la ratio della stessa è quella di evitare che i condomini durante il mandato o alla fine dello stesso, si trovino di fronte a pretese economiche non previamente concordate. Si ritiene inoltre come rientri tra le competenze dell'assemblea condominiale, a norma dell'art. 1135 c.c., quella di riconoscere un compenso straordinario all'amministratore, ciò costituendo una valutazione esclusivamente riservata a tale organo assembleare (Cfr. Cass. Civ., Sez. II, n. 5014/2018).
Si rammenta inoltre come in materia di responsabilità contrattuale, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della
4 controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. SS.UU., 13533/2001).
Così ricostruito il quadro di riferimento, si ritiene che il Giudice delle prime cure abbia fatto corretta applicazione delle coordinate ermeneutiche che regolano la materia, richiamando altresì la pronuncia della Suprema Corte che aveva affrontato un caso analogo a quello di specie.
Si osserva infatti come il Giudice di Pace abbia osservato come l'assemblea Condominiale del 04/04/2022 avesse approvato di riconoscere all'amministratore dimissionario CP
ulteriori compensi straordinari per attività esulanti dalla normale amministrazione
[...] ne baracche abusive, sfalcio della vegetazione, gestione pratiche in relazione a bonus edilizi) per il complessivo importo di € 2.272,00. Si osserva infatti come in sede assembleare l'Amministratore uscente abbia dato conto di tali attività svolte, dettagliandola in modo analitico e come l'assemblea condominiale abbia preso atto delle stesse (ratificando così l'operato dell'amministratore uscente) e nulla abbia obiettato alla richiesta di pagamento nella misura indicata, deliberando all'unanimità dei presenti. Si deve ritenere che con tale deliberazione (per quanto lessicalmente imprecisa) l'assemblea condominiale, nel pieno esercizio della propria potestà decisionale, abbia ratificato l'operato svolto dall'amministratore riconoscendo allo stesso i Controparte_1 compensi aggiuntivi richiesti. Tale delibera assembleare, non oggetto di tempestiva impugnazione, appare poi immune da vizi che ne determinino la nullità.
Pertanto, si ritiene che già in sede di primo grado abbia Controparte_1 assolto l'onere della prova sullo stesso gravante, da la propria pretesa (il rapporto, pacifico, tra le parti, e gli ulteriori compensi pattuiti per attività già svolta) e allegato l'inadempimento di controparte. Di contro, a fronte del contenuto della delibera assembleare, infondate risultano le doglianze avanzate dal Parte_2
già nell'ambito del giudizio di primo grado.
[...] Pt_4
Tali considerazioni devono ritenersi assorbenti rispetto a tutti i motivi di appello proposti e inducono alla conferma della sentenza n. 231/2023, che a sua volta aveva confermato il D.I. n. 408/2022 emesso dal Giudice di Pace di Gorizia in data 25/10/2022.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014.
Individuato lo scaglione di riferimento sulla base del valore della causa, si fanno applicazione dei parametri medi del medesimo scaglione, con esclusione totale della fase istruttoria a fronte della natura squisitamente documentale della controversia.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, assorbita e disattesa ogni altra domanda ed eccezione, anche istruttoria, sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di vverso la sentenza del Giudice di Pace Controparte_1 di Gorizia n. 231/2023, così provvede:
Rigetta l'appello;
Conferma integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Gorizia n. 231/2023;
5 Condanna la parte al pagamento, in favore della parte Parte_1 delle spese del presente grado del giudizio, che Controparte_1
per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge;
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso Gorizia in data 20/05/2025.
Il Giudice Istruttore
(Dott. Stefano Bergonzi)
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