Articolo 88 della Legge 28 giugno 1964, n. 444
Articolo 87Articolo 89
Versione
15 luglio 1964
Art. 88.
Le integrazioni di vitto e i generi di conforto per i sottufficiali, le guardie scelte, le guardie e gli allievi guardia del Corpo forestale dello Stato, in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso periodo.
Entrata in vigore il 15 luglio 1964