Ordinanza collegiale 1 dicembre 2025
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 30/03/2026, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00614/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00953/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 953 del 2025, proposto da
Rete Diagnostica Crotonese, Cerba Healthcare Crotone S.r.l. e Laboratorio Analisi Cliniche Altomari S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Marcello Giuseppe Feola e Valeriano Greco, con domicilio eletto presso lo studio Valeriano Greco in Diamante, c.da. Vaccuta, loc. Piantine Snc;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, non costituita in giudizio;
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Ferdinando Mazzacuva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Laboratorio Analisi Dott. Salvatore via S.r.l., Studio Radiologico Piro S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
all'ordinanza n. 584 del 10 aprile 2024, comunicata in pari data a tutte le parti processuali costituite, compresa l'ASP di Crotone, e notificata, unitamente al decreto collegiale n. 982/2024 di correzione di errore materiale, in data 20 giugno 2024, con la quale è stato ordinato “ all'ASP di Crotone di esibire la documentazione richiesta dalle ricorrenti entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione di parte, se anteriore, della presente ordinanza ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 il dott. IT ED e uditi per le parti costituite i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con l'ordinanza n. 584 del 10 aprile 2024, questo Tribunale ha ordinato all'ASP di Crotone di esibire, entro il termine di trenta giorni, la documentazione richiesta dalle società ricorrenti con istanza di accesso presentata in data 10 febbraio 2023, ossia i “ i criteri utilizzati per l’attribuzione dei budget alle singole strutture accreditate ” e le “[i] ndicazioni/criteri eventualmente pervenuti all’intestata ASP di Crotone dal Commissario ad Acta della Regione Calabria, da ogni Ufficio regionale a specificazione dei DCA 134/2022, DCA 184/2022 e DCA 192/2022 ”;
- con il ricorso specificato in epigrafe, è stato adito questo Tribunale per l’ottemperanza della citata ordinanza, chiedendo, in caso di ulteriore persistente inerzia, la nomina di un Commissario ad acta, affinché vi provveda;
- si è costituita in giudizio la Regione Calabria, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e deducendo, nel merito, l'infondatezza del ricorso;
- l’ASP di Crotone non si è costituita, nonostante parte ricorrente, a seguito di ordinanza n. 2023 del 1° dicembre 2025, abbia provveduto a rinnovare la notifica del ricorso mediante servizio postale;
Ritenuto, preliminarmente, che deve essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Regione Calabria, che risulta estranea all'ordine di esibizione contenuto nel titolo giudiziale;
Considerato, quanto al merito, che:
- ai sensi dell’art. 112 c.p.a., “ i provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti ”;
- l’azione di ottemperanza proposta è finalizzata all’effettivo conseguimento del diritto di accesso accertato con l’ordinanza in epigrafe, anche mediante la nomina di un Commissario ad acta, che si sostituisca all’amministrazione inadempiente;
- l’ASP di Crotone non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale,
- sussistono, pertanto, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;
Ritenuto, pertanto, che:
- in accoglimento del ricorso in esame, va dichiarato l’obbligo dell’l’ASP di Crotone intimata di ottemperare al giudicato nascente dalla decisione innanzi richiamata;
- qualora la documentazione richiesta non fosse esistente, l'amministrazione è tenuta ad attestarne formalmente l'inesistenza sotto la propria responsabilità;
- è opportuno assegnare all’l’ASP di Croton il termine di giorni 30 per l’adempimento, decorrente dalla data di notifica della presente sentenza;
- in caso di inerzia dell’amministrazione oltre il predetto termine, a tanto debba provvedere, quale Commissario ad acta, il Prefetto di Crotone, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, che, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, provvederà, scaduto il termine di 30 giorni, a seguito di istanza della parte ricorrente, a dare integrale esecuzione al giudicato di cui è questione, nonché a corrispondere le spese liquidate con la presente sentenza;
- in caso di intervento del Commissario ad acta, il compenso a quest’ultimo spettante sarà posto a carico dell’amministrazione inadempiente;
- le spese di giudizio, liquidate nella misura fissata in dispositivo e distratte in favore dei costituiti procuratori, debbano essere poste a carico dell’ASP di Crotone inadempiente, mentre possono essere compensate nei confronti della Regione Calabria;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) accoglie il ricorso e, per l’effetto:
a) dichiara inammissibile l’azione esecutiva nei confronti della Regione Calabria per carenza di legittimazione passiva;
b) ordina all’ASP di Crotone di dare esecuzione all’ordinanza in epigrafe entro 30 giorni dalla notificazione della presente decisione.
c) nomina Commissario ad acta il Prefetto di Crotone, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, affinché provveda a quanto previsto sub b), scaduto il termine di 30 giorni, entro i successivi 30 giorni decorrenti da apposita istanza della parte ricorrente, ove l’amministrazione non abbia provveduto;
d) condanna l’ASP di Crotone al pagamento, in favore di parte ricorrente e con distrazione in favore dei costituiti procuratori, di spese e competenze del presente giudizio, che liquida in euro 1.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IV CO, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
IT ED, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IT ED | IV CO |
IL SEGRETARIO