Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/01/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 11437/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
Nella persona del dott. Gaetano Cataldo, in funzione di Giudice
Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero in epigrafe promossa da
(codice fiscale , Parte_1 P.IVA_1 partita Iva ), con l'avv. Giuseppe Ciliberti P.IVA_2
contro
(P. IVA n. ), con gli avv.ti Maria Controparte_1 P.IVA_3
Carmela Barbagallo, e Anna Fichera;
e
( ), e Controparte_2 C.F._1 Controparte_3
) – contumaci.
[...] C.F._2
***
MOTIVAZIONE CONCISA E SUCCINTA
(ex art. 132 c. p. c. ed ex art. 118 disp. att. c. p. c.)
______________
Il primo motivo di appello è fondato e va accolto.
La polizza stipulata tra e l'assicuratore è la n. 370038837, e su CP_1 questa il giudice di prossimità ha fondato l'accertamento del diritto di rivalsa oggetto dell'odierna impugnazione.
1
odierno appellante – affermato la insussistenza della copertura assicurativa per il cd. “danno da vacanza rovinata”, limitando tale copertura soltanto ai
“danni corporali e materiali, e perdite patrimoniali”.
In primo grado, i sigg.ri avevano chiesto il risarcimento Parte_2
di un danno da vacanza rovinata, lamentando tutta una serie di rocambolesche disavventure legate al volo di andata e a quello di ritorno, più un risarcimento da perdita patrimoniale per gli esborsi dovuti per l'acquisto di bevande.
Per quanto di ragione, con la sentenza oggi gravata il giudice di prossimità ha condannato alla rifusione solo della prima voce di danno. CP_1
Dal che discende che ha errato il giudice di pace ad affermare la sussistenza della copertura assicurativa.
La sentenza va pertanto riformata, mercè il rigetto della domanda di garanzia di nei confronti del proprio assicuratore. CP_1
Le spese di questo grado di giudizio vanno integralmente compensate, in ragione dell'estrema difficoltà interpretativa posta dalla sentenza di prime cure.
P.Q. M.
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. in epigrafe,
in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda di manleva di
[...]
nei confronti del proprio assicuratore. CP_1
Compensa le spese di questo grado di giudizio.
Catania 2 gennaio 2024.
Il Giudice
Dott. Gaetano Cataldo
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