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Sentenza 19 giugno 2024
Sentenza 19 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 19/06/2024, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DI UDIENZA celebrata mediante collegamento audiovisivo a distanza tramite applicativo TEAMS ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c. N.R.G. 39/2024 Oggi 19 giugno 2024, alle ore 09:25 innanzi al Dott. Francesco Manfredi, all'udienza svolta mediante collegamento audiovisivo a distanza tramite applicativo Teams ai sensi degli artt. 35 commi 2 e 11 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, 127 terzo comma, 127 bis c.p.c., 196 duodecies disp. att. c.p.c., Sono presenti: È collegato da remoto per , l'avv. LONGO CAROLINA, la cui identità Parte_1
è verificata dal giudice sull noscenza personale. È collegato da remoto per il Controparte_1
[...] Controparte_2 delegato, dott. MELILLI EMANUELE come da delega in atti, la cui identità è verificata dal Giudice sulla base della sua dichiarazione/per conoscenza personale. Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. Il Giudice richiama l'art. 196duodecies disp. att. c.p.c. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Precisa che le domande proposte sono inerenti l'abusiva reiterazione dei contratti a termine e la progressione stipendiale. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti. Il Giudice Dott. Francesco Manfredi
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1 dio è , in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
Controparte_1
[...]
e dott.ssa Valentina Tortosa, in servizio presso l'Ufficio competente, in forza di delega depositata in atti;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16/01/2024, , in qualità di docente iscritta Parte_1 nelle GPS della provincia di , insegnante nella scuola I.I.S. A. Volta di ha adito il Tribunale di CP_2 CP_1
Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro nel contraddittorio con il Controparte_3
, chiedendo l'accertamento della condotta di abusiva reiterazione di contratti a termine posta in
[...] essere dal datore di lavoro e domandandone la condanna al risarcimento del danno.
A fondamento della domanda, la ricorrente ha dedotto che:
- ha prestato servizio in forza di una successione di contratti a termine alle dipendenze del
[...]
in qualità di docente nei seguenti periodi: 2018/2019, Controparte_3
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 (v. doc. n. 1 fasc. ric.);
- è attualmente inserita nelle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze fino al termine delle attività didattiche;
- i contratti a termine sono stati stipulati dalla ricorrente in assenza di ragioni sostitutive e su posto vacante.
Sul presupposto dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine, per assenza dei caratteri di temporaneità e di eccezionalità, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, in sostanza per l'assenza di ragioni provvisorie e sostitutive, a causa della protrazione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione resistente e
1 del soddisfacimento di esigenze di carattere permanente e strutturale, ha chiesto la rimozione della condotta abusiva tenuta, domandando la condanna del al Controparte_3 risarcimento del danno subito. Ha altresì domandato l'accertamento del diritto “al riconoscimento dell'anzianità di servizio ed alla progressione professionale maturata dal primo contratto di lavoro a tempo determinato stipulato di cui in narrativa e alle dichiarazioni in atti, o in subordine dalla diversa data accertata in corso di causa, ai fini degli scatti retributivi ed a tutti i fini economici e giuridici;
riconosciuta e successivamente dall'art. 77 CCNL comparto scuola 2002-2005 e dall'art.
79 CCNL 2006-2009 al personale docente assunto a tempo indeterminato” e: “condannare i resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive maturate per effetto del differente nuovo legittimo inquadramento oltre rivalutazione monetaria e interessi legali”.
Si è costituito in giudizio il , il quale ha contestato le Controparte_1 avverse pretese, concludendo per l'infondatezza delle domande svolte.
La causa, istruita sulla base dei documenti prodotti, veniva discussa all'odierna udienza per essere decisa mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il ricorso deve essere accolto, per i motivi di seguito esposti.
1. Abusiva reiterazione.
Occorre soffermarsi sui principi effettivamente applicabili alla fattispecie in esame.
È stato autorevolmente affermato, anche recentemente, dalla Corte di Cassazione, che: “è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, l'orientamento secondo cui l'indennità prevista dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, come autenticamente interpretato dalla L. n. 92 del 2012, è esaustiva di tutti i danni subiti dal lavoratore nei periodi di allontanamento dal lavoro per effetto della indebita frammentazione del rapporto, mentre non limita il diritto del dipendente assunto a termine ad essere regolarmente retribuito in relazione ai periodi lavorati, con la conseguenza che lascia inalterate le pretese retributive che trovano titolo nelle prestazioni rese (v., Cass. n. 262 del 2015 e Cass. n. 17248 del 2018). A ciò consegue che, qualora il dipendente, nel contestare la qualificazione autonoma del rapporto, alleghi anche l'abusiva reiterazione dei termini apposti ai contratti, deve operare l'agevolazione probatoria che le Sezioni Unite di questa Corte, con la citata sentenza
n. 5072 del 2016, hanno ritenuto necessaria per conformare l'ordinamento interno al diritto dell'Unione” (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 07-07-2022, n. 21614) e che “nel lavoro pubblico contrattualizzato il ricorso alla disciplina di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, al fine di agevolare l'onere probatorio del danno conseguente all'illegittima reiterazione di rapporti a termine, si giustifica con la necessità di garantire efficacia dissuasiva alla clausola 5 dell'Accordo quadro, allegato alla direttiva 1999/70/CE, che concerne la prevenzione degli abusi derivanti dalla successione di contratti a termine e che, pertanto, la presunzione non può trovare applicazione nelle ipotesi in cui l'illegittimità concerne l'apposizione del termine ad un unico contratto di lavoro” (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 07/04/2022, n. 11367).
Fermo il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, ex art. 36 del d.lgs. 165/2001 e del principio del pubblico concorso, quale mezzo ordinario e generale di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, principio che risponde alla finalità di assicurare
2 "il buon andamento e l'efficacia dell'Amministrazione", valori presidiati dall'art. 97 Cost., commi 1 e 3, la giurisprudenza sopra menzionata fa capo alla rinomata sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione,
n. 5072 del 2016, i cui principi applicabili in materia di abusiva reiterazione di contratto a termine e di c.d.
“danno comunitario”, sono i seguenti, riportati per estratto dalla motivazione della sentenza menzionata:
“innanzi tutto - per quanto finora si è detto sull'obbligo del concorso pubblico e sul conseguente divieto di conversione del rapporto da tempo determinato in tempo indeterminato nel caso di rapporto con pubbliche amministrazioni - va precisato che fuori dal risarcimento del danno è la mancata conversione del rapporto. Questa è esclusa per legge e tale esclusione - si è appena detto - è legittima sia secondo i parametri costituzionali che quelli europei. Non ci può essere risarcimento del danno per il fatto che la norma non preveda un effetto favorevole per il lavoratore a fronte di una violazione di norme imperative da parte delle pubbliche amministrazioni. Quindi il danno non è la perdita del posto di lavoro a tempo indeterminato perché una tale prospettiva non c'è mai stata: in nessun caso il rapporto di lavoro a termine si potrebbe convertire in rapporto a tempo indeterminato perché l'accesso al pubblico impiego non può avvenire - invece che tramite di concorso pubblico - quale effetto, sia pur in chiave sanzionatoria, di una situazione di illegalità […]”; “a livello di normativa interna la prova del danno grava sul lavoratore che eserciti in giudizio la pretesa risarcitoria regolata dalla disciplina codicistica (art. 1223 c.c.). La circostanza che effettivamente il lavoratore abbia difficoltà a provare il danno subito, che consiste essenzialmente nella perdita di chance di un'occupazione migliore, costituisce un inconveniente di mero fatto che non mina la legittimità - si ripete, a livello interno - di tale normativa applicata a questa fattispecie.
Se però ci si sposta a livello comunitario, la situazione è differente ed è tale in ragione proprio del ricordato monito della giurisprudenza della Corte di giustizia: la difficoltà della prova non può dirsi che costituisca un inconveniente di mero fatto, ma in caso di abusivo ricorso al contratto a termine che va prevenuto con misure equivalenti, di efficacia non inferiore a quelle previste dalla clausola 5 del citato accordo quadro - ridonda in deficit di adeguamento della normativa interna a quella comunitaria e quindi in violazione di quest'ultima; la quale, per essere (pacificamente) non autoapplicativa, opererebbe non di meno come parametro interposto ex art. 117 Cost., comma 1, e potrebbe inficiare la legittimità costituzionale della norma interna (D.Lgs.
n. 165 del 2001, art. 36, comma 5) che tale pretesa risarcitoria disciplina in termini comunitariamente inadeguati nel caso di abuso nella successione di contratti a termine […]”; “ed allora la verifica di una disciplina comunitariamente adeguata va ricercata - e, se rinvenuta, non c'è necessità di sollevare la questione di costituzionalità che risulterebbe altrimenti inammissibile
- in un ambito normativo omogeneo, sistematicamente coerente e strettamente contiguo, che è quello del risarcimento del danno nel rapporto a tempo determinato nel lavoro privato e non già in quella del risarcimento del danno in caso di licenziamento illegittimo in cui sia stata ordinata la reintegrazione nel posto di lavoro L. 20 maggio 1970, n. 300, ex art. 18, (Statuto dei lavoratori), nè in quella di licenziamento parimenti illegittimo in cui sia stata ordinata dal giudice la riassunzione L. n. 604 del 1966, ex art. 8, e neppure in quella di licenziamento illegittimo in cui non possa essere ordinata la reintegrazione ma ci sia solo una compensazione economica (L. n. 92 del 2012, art. 1, e successivamente, per i contratti di lavoro a tutele crescenti, D.Lgs. n. 23 del 2015, art. 3) […]”; “[…] la fattispecie omogenea, sistematicamente coerente e strettamente contigua,
è invece quella della cit. L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, che prevede - per l'ipotesi di illegittima apposizione del termine
3 al contratto a tempo determinato nel settore privato che "il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8" (in tal senso già Cass.
21 agosto 2013, n. 19371).
La misura dissuasiva ed il rafforzamento della tutela del lavoratore pubblico, quale richiesta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, è proprio in questa agevolazione della prova da ritenersi in via di interpretazione sistematica orientata dalla necessità di conformità alla clausola 5 del più volte cit. accordo quadro: il lavoratore è esonerato dalla prova del danno nella misura in cui questo è presunto e determinato tra un minimo ed un massimo. La trasposizione di questo canone di danno presunto esprime anche una portata sanzionatoria della violazione della norma comunitaria sì che il danno così determinato può qualificarsi come danno comunitario (così già Cass. 30 dicembre 2014, n. 27481 e 3 luglio 2015, n. 13655) nel senso che vale a colmare quel deficit di tutela, ritenuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, la cui mancanza esporrebbe la norma interna (art. 36, comma 5, cit.), ove applicabile nella sua sola portata testuale, ad essere in violazione della clausola 5 della direttiva e quindi ad innescare un dubbio di sua illegittimità costituzionale;
essa quindi esaurisce l'esigenza di interpretazione adeguatrice. La quale si ferma qui e non si estende anche alla regola della conversione, pure prevista dall'art. 32, comma 5, cit., perchè - si ripete - la mancata conversione è conseguenza di una norma legittima, che anzi rispecchia un'esigenza costituzionale, e che non consente di predicare un (inesistente) danno da mancata conversione […]”; “[…] per il lavoratore pubblico invece l'indennizzo ex art. 32, comma 5, è, all'opposto, in chiave agevolativa, di maggior tutela nel senso che, in quella misura, risulta assolto l'onere della prova del danno che grava sul lavoratore.
L'esigenza di interpretazione orientata alla compatibilità comunitaria, che secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia richiede un'adeguata reazione dell'ordinamento che assicuri effettività alla tutela del lavoratore, sì che quest'ultimo non sia gravato da un onere probatorio difficile da assolvere, comporta che è su questo piano che tale interpretazione adeguatrice deve muoversi per ricercare dal sistema complessivo della disciplina del rapporto a tempo determinato una regola che soddisfi l'esigenza di tutela suddetta. L'indennità ex art. 32, comma 5, quindi, per il dipendente pubblico che subisca l'abuso del ricorso al contratto a tempo determinato ad opera di una pubblica amministrazione, va ad innestarsi, nella disciplina del rapporto, in chiave agevolativa dell'onere probatorio del danno subito e non già in chiave di contenimento di quest'ultimo, come per il lavoratore privato.
In sostanza il lavoratore pubblico - e non già il lavoratore privato - ha diritto a tutto il risarcimento del danno e, per essere agevolato nella prova (perché ciò richiede l'interpretazione comunitariamente orientata), ha intanto diritto, senza necessità di prova alcuna per essere egli, in questa misura, sollevato dall'onere probatorio, all'indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5.
Ma non gli è precluso di provare che le chances di lavoro che ha perso perché impiegato in reiterati contratti a termine in violazione di legge si traducano in un danno patrimoniale più elevato […]” (Cass. civ. Sez. Unite, Sent. 15-03-2016, n. 5072).
In punto di effettività di tutela del dipendente pubblico, pertanto, la misura sanzionatoria efficace e dissuasiva consiste nel risarcimento del danno e nell'agevolazione probatoria correlata alla prova del danno c.d.
“comunitario” subito in materia di reiterazione abusiva di contratti a tempo determinato, un danno che è
4 presunto e che il Giudice determina tra un minimo ed un massimo ai sensi dell'art. 32 comma 5 cit., salva la prova – a carico del dipendente- del maggior danno subito.
Che i principi menzionati si estendano al personale scolastico, in ragione della speciale disciplina, è pacifico in giurisprudenza (v. cass. civ. sez. lav. sent. n. 22552 del 7.11.2016).
Il danno risarcibile ai sensi dell'art. 36 T.U.P.I. non deriva dalla mancata conversione del rapporto ma dalla prestazione resa in violazione di norme imperative riguardanti l'impiego del dipendente da parte della pubblica amministrazione.
Il danno in esame è da perdita di chance di un'occupazione migliore ed è presunto e determinato tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ai sensi dell'art. 32, comma 5 L.
n. 183/2010, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte a sezioni unite nella nota pronuncia n.
5072/2016.
Consegue da ciò che avendo la ricorrente allegato con precisione la reiterazione dei contratti a termine nell'arco temporale di cui al ricorso (in particolare dall'a.s. 2018/2019, all'a.s. 2022/2023), deducendone l'illegittimità e, all'attualità, il rispettivo servizio a tempo determinato per l'a.s. 2023/2024 presso l'I.I.S. Volta di in ragione del contenuto arco temporale indicato, del superamento del limite triennale, dei diversi CP_1 contratti annuali, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (v. art. 32 comma 5 L. n. 183/2010), che non sono state dedotte dall'amministrazione resistente esigenze provvisorie giustificanti il ricorso al contratto a termine, devono dirsi dimostrati (dalla ricorrente) tanto l'assenza di esigenze di sostituzione, quanto la condotta illegittima tenuta da controparte, quanto gli elementi costitutivi del danno (presunto) subito;
il danno comunitario deve quantificarsi equamente nella misura di 2,5 mensilità, sulla base dei criteri di cui all'art. 8, l. n. 604/1966 e segnatamente, facendo riferimento alla circoscritta perduranza della condotta abusiva tenuta da controparte nell'utilizzo dello strumento dell'assunzione a termine.
2. Progressione economica.
La domanda è fondata, dacché, come ribadito dalla Corte di Cassazione: “i lavoratori a tempo determinato devono avere pari trattamento economico di quelli a tempo indeterminato, salvo che le mansioni non siano equiparabili. Si conferma la scelta giurisprudenziale di dare rilevanza differenziale solo a quelle condizioni oggettive idonee a giustificare la diversità di trattamento, cioè le caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate. Sono inidonee a legittimare la disparità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato le questioni, anche settoriali, di trattamento normativo dei rapporti” (v. Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 17/07/2019, n. 19270).
La consolidata giurisprudenza della S.C. in materia, ha affermato che: “nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel
5 tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato" (v. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord., (ud. 26/09/2018) 08-11-2018, n. 28635; v. parte motiva di
Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 05/08/2019, n. 20918)(v. documentazione prodotta nel fascicolo del ricorso).
Dall'applicazione dei suddetti principi, espressi a livello interno e comunitario, risulta dai documenti e dalla condotta di non contestazione del Ministero che, nel caso di specie:
- ha prestato servizio effettivo in forza di una successione di Parte_1 contratti a termine negli anni da a.s. 2018/2019 a a.s. 2023/2024 (v. doc. n. A fasc. ric.);
- la ricorrente, come allegato, ha svolto mansioni analoghe a quelle di un assunto a tempo indeterminato ab origine, adempiendo ai medesimi obblighi contrattuali;
- non sussistono ragioni obiettive (per non essere desumibili dalla documentazione prodotta) che giustifichino un diverso trattamento, di quella che a tutti gli effetti deve essere dichiarata come una condotta discriminatoria nei confronti dell'assunto a termine rispetto all'assunto a tempo indeterminato, tenuta dall'amministrazione;
- la negazione degli avanzamenti retributivi, in applicazione dell'art. 526 del d.lgs. 297/1994, è comunque discriminatoria nei confronti della ricorrente in quanto realizza una disparità di trattamento rispetto all'assunto a tempo indeterminato.
Nel caso di specie, la progressione economica della ricorrente era pari allo stipendio base percepito durante il periodo di precariato, con evidente disparità rispetto alla progressione economica dell'assunto a tempo indeterminato.
Rilevato pertanto che l'applicazione della norma citata (art. 526 d.lgs. cit.) ha effettivamente realizzato una disparità di trattamento a sfavore della ricorrente il motivo di censura va accolto e la norma interna di riferimento va disapplicata, con riconoscimento a favore di della Parte_1 progressione economica come conteggiata e con conseguente condanna del alla Controparte_3 corresponsione delle differenze retributive, da liquidarsi in separato giudizio.
3. Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza del e vengono liquidate come da dispositivo giusta le CP_3 previsioni del D.M. 55/2014 (mod. dal D.M. 37/2018), considerando il valore della domanda ai sensi dell'art. 5 del D.M. cit. e pertanto lo scaglione della controversia, la natura di lavoro, detratta la liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi ai sensi dell'art. 4 c. 1 e 5 del D.M. cit. Con distrazione dei compensi in favore degli avvocati della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento del ricorso, 6 - accerta l'abusiva condotta del resistente consistente nella abusiva reiterazione dei contratti CP_3
a termine nei confronti della ricorrente e per l'effetto condanna il
[...]
al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 32 comma 5, L. Controparte_1
n. 183/2010, da computarsi nella misura di 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente in epigrafe indicata al riconoscimento della progressione economica maturata durante il periodo di servizio prestato alle dipendenze del resistente CP_3 in forza di una successione di contratti a termine;
Cont
- condanna il a corrispondere le relative differenze retributive;
- condanna altresì la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.109,00 per competenze professionali, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge, spese generali 15%; compensi distratti in favore degli avv. LONGO CAROLINA, che si è dichiarata antistataria.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 19 giugno 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi
NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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